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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 58265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 58265/2021 R.G. promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...], il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Macedonia, n. 68 presso e nello studio dell'Avv. Mario DI MEO (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F. 2 come da procura allegata su foglio separato all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
contro
(P.IVA P.IVA 1 , già CP 1 con sede in Venezia-Mestre, Controparte_1 via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, (P.IVA P.IVA 2 ), già CP 3 a seguito Controparte_2 di mero cambio di denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona Cont del Responsabile Contenzioso ), difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. C.F. 3 presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11393/2021 – contratti di finanziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 conveniva in giudizio avantiCon atto di citazione notificato in data 27.09.2021 il Sig. all'intestato Tribunale la in persona della sua Procuratrice e legale Controparte_1
,
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2 in persona Cont del Responsabile Contenzioso proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 11393/2021
(R.G. n. 31514/2021) del 16.06.2021 emesso dal Tribunale di Roma con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di euro 34.462,24, oltre gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione come liquidate, oltre IVA, CPA ed alle successive occorrende, in virtù dei contratti di finanziamento n. 63198897001 e n. 63198897002, Contr originariamente sottoscritti dall'opponente con ceduti alla Parte 2 poi fusa in Banca
IFIS, con successiva cessione di ramo d'azienda da Banca IFIS a Controparte 1 oggi [...]
CP 1 In via preliminare, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per omessa allegazione dei contratti di finanziamento di cui si chiede l'intimazione, nonché per l'insussistenza delle condizioni legalmente richieste per l'emissione del decreto ingiuntivo, considerata l'inidoneità dell'estratto conto certificato a costituire prova del credito nascente da prodotti finanziari, data l'applicabilità dell'art. 50 TUB, quale norma derogativa al codice di rito, ai soli crediti derivanti dalle attività strettamente bancarie. Nel merito, invece, eccepiva la prescrizione del diritto di credito fatto valere, tenuto conto che l'ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione decennale applicabile al caso di specie risalirebbe al 5 aprile 2011, mentre la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta il 20 luglio 2021. In subordine, rilevava la prescrizione degli interessi applicati, da richiedere entro il termine di cinque anni ex art. 2948 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata l'11 luglio 2022 si costituiva la Controparte 1 in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
Controparte_2 in persona del Responsabile Contenzioso NPL, la quale contestava tutto '
quanto eccepito da parte opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nello specifico, ribadiva di aver dato piena prova del credito con il deposito dei contratti di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria, nonché degli estratti conto da cui risulta l'entità dei crediti azionati, sostenendo, poi, che questi ultimi non sarebbero stati neppure necessari in quanto nei contratti a rimborso prestabilito il piano di rimborso è concordato nel contratto. Inoltre, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, considerato che il termine ordinario di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento che, nel caso di cui trattasi, coinciderebbe con il mese di febbraio 2016 per il finanziamento n. 63198897001 e il 19 maggio 2018 per il finanziamento n. 63198897002. Dunque, considerata l'interruzione del termine di prescrizione mediante la raccomandata a/r inviata da Toscana Finanza il 14/4/2011, e la raccomandata CP a/r inviata da -, nonché mediante la notifica del decreto ingiuntivo, l'eccezione di prescrizione risulterebbe infondata. Infine, con riferimento all'eccezione di prescrizione degli interessi maturati, parte opposta sosteneva la non applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. che si riferirebbe ai soli crediti da soddisfare periodicamente ad anno o in termini più brevi e non all'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Tutto ciò considerato, parte opposta avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 14 luglio 2022, il Giudice precedentemente assegnatario della causa, rilevato che non risultavano depositati in atti i doc. n. 12 e n. 13 indicati da parte opposta come atti interruttivi della prescrizione successivi al 2011, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con atto di deposito del 15 luglio 2022, parte opposta depositava le raccomandate a/r di cui il Giudice aveva rilevato la mancanza in atti e, successivamente, con la memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., parte opponente presentava querela di falso nei confronti della documentazione depositata da controparte, sostenendo la non riconducibilità delle sottoscrizioni alla sua persona.
All'udienza del 1° marzo 2023, il Giudice, rilevato che le sottoscrizioni per cui parte opponente aveva formulato la querela di falso erano già state oggetto di disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e ss.
c.p.c. con conseguente richiesta di verificazione della scrittura privata da parte opposta, considerato che questo strumento soddisfa pienamente le eventuali ragioni della parte interessata, dichiarava inammissibile la querela di falso e disponeva procedersi alla verificazione della scrittura privata con nomina di un CTU grafologo.
All'udienza del 14 giugno 2023, mutato il Giudice, il procuratore di parte opposta chiedeva che la verificazione fosse effettuata sulle copie dei documenti contestati già depositate in atti, anziché sugli originali. Il Giudice, “ritenuto che il termine assegnato a parte opposta per la produzione degli originali delle cartoline, oggetto di verificazione, non è perentorio, bensì ordinatorio, non è soggetto a decadenza", concedeva l'incarico al CTU nominato.
Alla successiva udienza dell'8 gennaio 2025, dopo il deposito della relazione tecnica d'ufficio e diversi tentativi di bonario componimento della lite conclusi con esito negativo, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
L'opponente ha eccepito che la documentazione posta dalla Banca creditrice a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe carente ed inidonea a fondare la pretesa, avendo la stessa prodotto in sede monitoria soltanto il saldo conto certificato ex art. 50 TUB, senza depositare i contratti di finanziamento su cui la pretesa creditoria dell'opposta si fonda.
A tale riguardo, è noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza" (Cass. civ., Sez. I 22.5.2008, n. 13085).
Sulla base di tale principio, è altresì pacifico in giurisprudenza che, mentre nella fase monitoria l'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. costituisce prova del credito sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena trovano applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31920).
Sicché, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento si fondi su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, incombe sul creditore opposto l'onere di produrre nel giudizio a cognizione piena il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento attraverso l'estratto conto integrale del rapporto di conto corrente (Cass. civ. Sez. I, 4.12.2019, n. 31648).
Nel caso che occupa, dalla documentazione versata in atti risulta che, mentre in sede monitoria la
Banca opposta ha prodotto copia dei contratti di finanziamento n. 63198897001 (cfr. doc. 03 fasc. monitorio p. 64 e ss.) e n. 63198897002 (cfr. doc. 04 fasc. monitorio p. 26 e ss.) recanti le condizioni contrattuali e sottoscritti dal debitore ingiunto, nonché gli estratti conto autenticati relativi ad entrambi i contratti azionati (cfr. doc. 08 e 12 del fasc. monitorio), nel presente procedimento essa ha depositato copia dei contratti di finanziamenti eliminando dai precedenti file i documenti non riferiti ai rapporti negoziali di cui è causa (cfr. doc. 08 e 09). Dunque la documentazione prodotta in atti da parte opposta
è idonea a provare il credito avanzato. Va, altresì, evidenziato come il contenuto dei suddetti estratti conto non è mai stato specificamente contestato nei termini legislativamente previsti e neppure in corso di causa da parte opponente, la quale si è limitata a sostenere l'inefficacia probatoria degli stessi in fase monitoria e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di tali risultanze documentali, deve ritenersi pertanto assolto, anche in questa sede di opposizione, l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, posto in capo alla Banca creditrice dall'art. 2697, co. 1, Cod. Civ.; conseguentemente, l'eccezione dell'opponente in punto di difetto di prova scritta del credito è infondata e va rigettata.
Parte opponente eccepisce, inoltre, la prescrizione del credito.
La rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo non determina, tuttavia, il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori: per tali versamenti, e per i relativi interessi, non può dunque trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass., 10-9-2010, n. 19291; Cass., 29-1-1999, n. 802; Cass., 30-9-2002, n. 12707).
A riguardo, si richiama il seguente provvedimento: “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n. 802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008,
n. 26161/2006).
Occorre quindi procedere alla corretta individuazione del dies a quo in tema di prescrizione, coincidente, unicamente, con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. Infatti, "trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo" (cfr. Cass., 10-
9-2010, n. 19291).
Pertanto, posto che la scadenza dell'ultima rata per il rimborso dei contratti di finanziamento era prevista per marzo 2006, intervenuti gli atti interruttivi, il diritto di credito non può ritenersi prescritto.
Ebbene, parte opposta ha dimostrato documentalmente l'intervento di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale applicabile ai contratti di finanziamento per cui è causa, depositando in atti la lettera di intimazione con raccomandata a/r del 14 aprile 2011 (cfr. doc. 11 fasc. monitorio), nonché la successiva lettera di intimazione con raccomandata a/r del 4 agosto 2016 (cfr. doc. 12 e 13 atto non codificato del 15/7/2022 depositato da parte opposta).
Parte opponente disconosceva la sottoscrizione apposta alla raccomandata a/r del 4 agosto 2016, ritenendo che la stessa non fosse a lui riconducibile. Tuttavia, la espletata CTU ha concluso per la riconducibilità all'opponente della sottoscrizione apposta alla raccomandata oggetto di contestazione.
La CTU depositata ha, infatti, chiarito che “La firma ad apparente sottoscrizione del signor [...]
Pt 1 apposta sugli avvisi di ricevimento (doc. ti 12 e 13 di parte opposta) risulta allo stesso effettivamente riconducibile".
L'assunto è stato, però, contestato da parte opponente che ha sostenuto l'inutilizzabilità delle missive, tenuto conto del fatto che la CTU è stata fatta sulle copie dell'atto contestato e non sugli originali.
Orbene sul punto va rilevato che la Suprema Corte con sentenza n. 12978/2020 del 27 aprile 2020 ha statuito che deve considerarsi corretto l'operato del giudice che non abbia escluso l'ammissibilità di una perizia grafologica disposta su una fotocopia del documento sospettato di falsità, richiamando i più autorevoli precedenti giurisprudenziali di legittimità "Sez. V, n. 42938 del 20/101:2011, Geat, Rv. 251131; Sez. V, n. 7175 del 03/07/1979, Per_1 Rv. 142720; Sez. V, n. 3154 del 21/11/1975, dep.1976, Per 2 Rv.132720).
Sulla scorta di tale orientamento deve ritenersi che la consulenza grafologica svolta sul documento in copia xerografica, in realtà sia da ritenere certamente ammissibile siccome peraltro confermato dall'orientamento della Corte di Cassazione espresso nel 2011 (sez. V, n. 42938 del 20 ottobre, ma ancor prima sempre la sez.V n. 7175 del 03 luglio 1979, mai contraddetta successivamente, e la sez.
V n. 3154 del 21 novembre 1975), secondo cui "nessuna norme impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica". Ha sancito il principio per cui: “...in sede di querela di falso... nei casi in cui il
CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile".
Pertanto, dall'esame della CTU deve rilevarsi come il CTU sia riuscito a individuare elementi certi anche dall'esame del documento in copia tali da far ritenere la riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano dell'opponente.
Peraltro, il CTU nel proprio elaborato ha ben chiarito che seppur non possa darsi certezza assoluta circa l'autografia della firma è certo che non vi siano evidenze che limitino in qualche modo la possibilità di considerare le firme in verifica autografe.
Ebbene, nonostante non siano stati depositati i documenti in originale, il CTU ha svolto la propria valutazione considerando i vincoli di carattere giuridico i presupposti e limiti previsti dalla giurisprudenza per la perizia grafologica su fotocopia: l'esistenza di un originale;
la corrispondenza tra originale e copia;
la perdita di informazione che si verifica nel processo di copiatura che porta dall'originale alla copia, che può essere maggiore o minore a seconda dei casi;
l'esistenza di tecniche di imitazione non rilevabili dall'esame in copia.
Per quanto concerne il caso di specie il CTU ha precisato che nonostante “le sottoscrizioni in comparazione, pur coerenti in tutti i parametri grafici, risultano non omogenee in relazione al seguente aspetto. Le sottoscrizioni C1-C35 sono state tracciate in uno spazio ridotto, e quindi presentano dimensioni di gran lunga inferiori rispetto a quelle caratteristiche della sottoscrizione abituale del sig. Pt_1, quale si può evincere dal saggio grafico” e “stante i limiti e i vincoli della perizia su fotocopie, di cui si è tratto per esteso a pp. 18-19, e che nel caso in esame non sembrano particolarmente stringenti, sono ora in grado di rispondere come segue. La firma ad apparente sottoscrizione del signor Parte 1 apposta sugli avvisi di ricevimento (doc. ti 12 e 13 di parte opposta) risulta allo stesso effettivamente riconducibile”.
Va ribadito che laddove il giudice debba vagliare diverse ipotesi ai fini della decisione debba rifarsi ai criteri della probabilità prevalente e del “più probabile che non". Dunque, il giudice di merito è tenuto ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. 26.4.2023 n.
10978).
A ciò va aggiunto che il sig. Pt 1 non ha contestato di aver sottoscritto i contratti n. 63198897001 e n. 63198897002 oggetto di causa, né, tantomeno, di aver ricevuto sul proprio conto la somma finanziata. Ciò, secondo un indirizzo giurisprudenziale, costituirebbe comportamento incompatibile con il disconoscimento delle sottoscrizioni.
Ma anche a non voler aderire a tale orientamento le circostanze sopra indicate, non oggetto di specifica contestazione, devono portare a valutare in termini di pressoché assoluta certezza l'autenticità delle firme contestate.
Tutto ciò considerato, le eccezioni di prescrizione del credito e degli interessi moratori avanzate da parte opponente non possono ritenersi fondate.
L'opposizione va, pertanto, respinta e confermato l'opposto decreto.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni altra questione posta dalle parti.
Le spese di ctu in ragione delle risultanze processuali devono essere definitivamente poste a carico della parte opponete, nella misura già liquidata in separato decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
58265/2021, così provvede:
RIGETTA l'opposizione avanzata da Parte 1
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che quantifica in euro 2.540.00, oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 58265/2021 R.G. promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...], il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Macedonia, n. 68 presso e nello studio dell'Avv. Mario DI MEO (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F. 2 come da procura allegata su foglio separato all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
contro
(P.IVA P.IVA 1 , già CP 1 con sede in Venezia-Mestre, Controparte_1 via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, (P.IVA P.IVA 2 ), già CP 3 a seguito Controparte_2 di mero cambio di denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona Cont del Responsabile Contenzioso ), difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. C.F. 3 presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11393/2021 – contratti di finanziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 conveniva in giudizio avantiCon atto di citazione notificato in data 27.09.2021 il Sig. all'intestato Tribunale la in persona della sua Procuratrice e legale Controparte_1
,
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2 in persona Cont del Responsabile Contenzioso proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 11393/2021
(R.G. n. 31514/2021) del 16.06.2021 emesso dal Tribunale di Roma con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di euro 34.462,24, oltre gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione come liquidate, oltre IVA, CPA ed alle successive occorrende, in virtù dei contratti di finanziamento n. 63198897001 e n. 63198897002, Contr originariamente sottoscritti dall'opponente con ceduti alla Parte 2 poi fusa in Banca
IFIS, con successiva cessione di ramo d'azienda da Banca IFIS a Controparte 1 oggi [...]
CP 1 In via preliminare, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per omessa allegazione dei contratti di finanziamento di cui si chiede l'intimazione, nonché per l'insussistenza delle condizioni legalmente richieste per l'emissione del decreto ingiuntivo, considerata l'inidoneità dell'estratto conto certificato a costituire prova del credito nascente da prodotti finanziari, data l'applicabilità dell'art. 50 TUB, quale norma derogativa al codice di rito, ai soli crediti derivanti dalle attività strettamente bancarie. Nel merito, invece, eccepiva la prescrizione del diritto di credito fatto valere, tenuto conto che l'ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione decennale applicabile al caso di specie risalirebbe al 5 aprile 2011, mentre la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta il 20 luglio 2021. In subordine, rilevava la prescrizione degli interessi applicati, da richiedere entro il termine di cinque anni ex art. 2948 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata l'11 luglio 2022 si costituiva la Controparte 1 in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
Controparte_2 in persona del Responsabile Contenzioso NPL, la quale contestava tutto '
quanto eccepito da parte opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nello specifico, ribadiva di aver dato piena prova del credito con il deposito dei contratti di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria, nonché degli estratti conto da cui risulta l'entità dei crediti azionati, sostenendo, poi, che questi ultimi non sarebbero stati neppure necessari in quanto nei contratti a rimborso prestabilito il piano di rimborso è concordato nel contratto. Inoltre, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, considerato che il termine ordinario di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento che, nel caso di cui trattasi, coinciderebbe con il mese di febbraio 2016 per il finanziamento n. 63198897001 e il 19 maggio 2018 per il finanziamento n. 63198897002. Dunque, considerata l'interruzione del termine di prescrizione mediante la raccomandata a/r inviata da Toscana Finanza il 14/4/2011, e la raccomandata CP a/r inviata da -, nonché mediante la notifica del decreto ingiuntivo, l'eccezione di prescrizione risulterebbe infondata. Infine, con riferimento all'eccezione di prescrizione degli interessi maturati, parte opposta sosteneva la non applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. che si riferirebbe ai soli crediti da soddisfare periodicamente ad anno o in termini più brevi e non all'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Tutto ciò considerato, parte opposta avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 14 luglio 2022, il Giudice precedentemente assegnatario della causa, rilevato che non risultavano depositati in atti i doc. n. 12 e n. 13 indicati da parte opposta come atti interruttivi della prescrizione successivi al 2011, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con atto di deposito del 15 luglio 2022, parte opposta depositava le raccomandate a/r di cui il Giudice aveva rilevato la mancanza in atti e, successivamente, con la memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., parte opponente presentava querela di falso nei confronti della documentazione depositata da controparte, sostenendo la non riconducibilità delle sottoscrizioni alla sua persona.
All'udienza del 1° marzo 2023, il Giudice, rilevato che le sottoscrizioni per cui parte opponente aveva formulato la querela di falso erano già state oggetto di disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e ss.
c.p.c. con conseguente richiesta di verificazione della scrittura privata da parte opposta, considerato che questo strumento soddisfa pienamente le eventuali ragioni della parte interessata, dichiarava inammissibile la querela di falso e disponeva procedersi alla verificazione della scrittura privata con nomina di un CTU grafologo.
All'udienza del 14 giugno 2023, mutato il Giudice, il procuratore di parte opposta chiedeva che la verificazione fosse effettuata sulle copie dei documenti contestati già depositate in atti, anziché sugli originali. Il Giudice, “ritenuto che il termine assegnato a parte opposta per la produzione degli originali delle cartoline, oggetto di verificazione, non è perentorio, bensì ordinatorio, non è soggetto a decadenza", concedeva l'incarico al CTU nominato.
Alla successiva udienza dell'8 gennaio 2025, dopo il deposito della relazione tecnica d'ufficio e diversi tentativi di bonario componimento della lite conclusi con esito negativo, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
L'opponente ha eccepito che la documentazione posta dalla Banca creditrice a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe carente ed inidonea a fondare la pretesa, avendo la stessa prodotto in sede monitoria soltanto il saldo conto certificato ex art. 50 TUB, senza depositare i contratti di finanziamento su cui la pretesa creditoria dell'opposta si fonda.
A tale riguardo, è noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza" (Cass. civ., Sez. I 22.5.2008, n. 13085).
Sulla base di tale principio, è altresì pacifico in giurisprudenza che, mentre nella fase monitoria l'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. costituisce prova del credito sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena trovano applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31920).
Sicché, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento si fondi su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, incombe sul creditore opposto l'onere di produrre nel giudizio a cognizione piena il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento attraverso l'estratto conto integrale del rapporto di conto corrente (Cass. civ. Sez. I, 4.12.2019, n. 31648).
Nel caso che occupa, dalla documentazione versata in atti risulta che, mentre in sede monitoria la
Banca opposta ha prodotto copia dei contratti di finanziamento n. 63198897001 (cfr. doc. 03 fasc. monitorio p. 64 e ss.) e n. 63198897002 (cfr. doc. 04 fasc. monitorio p. 26 e ss.) recanti le condizioni contrattuali e sottoscritti dal debitore ingiunto, nonché gli estratti conto autenticati relativi ad entrambi i contratti azionati (cfr. doc. 08 e 12 del fasc. monitorio), nel presente procedimento essa ha depositato copia dei contratti di finanziamenti eliminando dai precedenti file i documenti non riferiti ai rapporti negoziali di cui è causa (cfr. doc. 08 e 09). Dunque la documentazione prodotta in atti da parte opposta
è idonea a provare il credito avanzato. Va, altresì, evidenziato come il contenuto dei suddetti estratti conto non è mai stato specificamente contestato nei termini legislativamente previsti e neppure in corso di causa da parte opponente, la quale si è limitata a sostenere l'inefficacia probatoria degli stessi in fase monitoria e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di tali risultanze documentali, deve ritenersi pertanto assolto, anche in questa sede di opposizione, l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, posto in capo alla Banca creditrice dall'art. 2697, co. 1, Cod. Civ.; conseguentemente, l'eccezione dell'opponente in punto di difetto di prova scritta del credito è infondata e va rigettata.
Parte opponente eccepisce, inoltre, la prescrizione del credito.
La rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo non determina, tuttavia, il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori: per tali versamenti, e per i relativi interessi, non può dunque trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass., 10-9-2010, n. 19291; Cass., 29-1-1999, n. 802; Cass., 30-9-2002, n. 12707).
A riguardo, si richiama il seguente provvedimento: “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n. 802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008,
n. 26161/2006).
Occorre quindi procedere alla corretta individuazione del dies a quo in tema di prescrizione, coincidente, unicamente, con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. Infatti, "trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo" (cfr. Cass., 10-
9-2010, n. 19291).
Pertanto, posto che la scadenza dell'ultima rata per il rimborso dei contratti di finanziamento era prevista per marzo 2006, intervenuti gli atti interruttivi, il diritto di credito non può ritenersi prescritto.
Ebbene, parte opposta ha dimostrato documentalmente l'intervento di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale applicabile ai contratti di finanziamento per cui è causa, depositando in atti la lettera di intimazione con raccomandata a/r del 14 aprile 2011 (cfr. doc. 11 fasc. monitorio), nonché la successiva lettera di intimazione con raccomandata a/r del 4 agosto 2016 (cfr. doc. 12 e 13 atto non codificato del 15/7/2022 depositato da parte opposta).
Parte opponente disconosceva la sottoscrizione apposta alla raccomandata a/r del 4 agosto 2016, ritenendo che la stessa non fosse a lui riconducibile. Tuttavia, la espletata CTU ha concluso per la riconducibilità all'opponente della sottoscrizione apposta alla raccomandata oggetto di contestazione.
La CTU depositata ha, infatti, chiarito che “La firma ad apparente sottoscrizione del signor [...]
Pt 1 apposta sugli avvisi di ricevimento (doc. ti 12 e 13 di parte opposta) risulta allo stesso effettivamente riconducibile".
L'assunto è stato, però, contestato da parte opponente che ha sostenuto l'inutilizzabilità delle missive, tenuto conto del fatto che la CTU è stata fatta sulle copie dell'atto contestato e non sugli originali.
Orbene sul punto va rilevato che la Suprema Corte con sentenza n. 12978/2020 del 27 aprile 2020 ha statuito che deve considerarsi corretto l'operato del giudice che non abbia escluso l'ammissibilità di una perizia grafologica disposta su una fotocopia del documento sospettato di falsità, richiamando i più autorevoli precedenti giurisprudenziali di legittimità "Sez. V, n. 42938 del 20/101:2011, Geat, Rv. 251131; Sez. V, n. 7175 del 03/07/1979, Per_1 Rv. 142720; Sez. V, n. 3154 del 21/11/1975, dep.1976, Per 2 Rv.132720).
Sulla scorta di tale orientamento deve ritenersi che la consulenza grafologica svolta sul documento in copia xerografica, in realtà sia da ritenere certamente ammissibile siccome peraltro confermato dall'orientamento della Corte di Cassazione espresso nel 2011 (sez. V, n. 42938 del 20 ottobre, ma ancor prima sempre la sez.V n. 7175 del 03 luglio 1979, mai contraddetta successivamente, e la sez.
V n. 3154 del 21 novembre 1975), secondo cui "nessuna norme impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica". Ha sancito il principio per cui: “...in sede di querela di falso... nei casi in cui il
CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile".
Pertanto, dall'esame della CTU deve rilevarsi come il CTU sia riuscito a individuare elementi certi anche dall'esame del documento in copia tali da far ritenere la riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano dell'opponente.
Peraltro, il CTU nel proprio elaborato ha ben chiarito che seppur non possa darsi certezza assoluta circa l'autografia della firma è certo che non vi siano evidenze che limitino in qualche modo la possibilità di considerare le firme in verifica autografe.
Ebbene, nonostante non siano stati depositati i documenti in originale, il CTU ha svolto la propria valutazione considerando i vincoli di carattere giuridico i presupposti e limiti previsti dalla giurisprudenza per la perizia grafologica su fotocopia: l'esistenza di un originale;
la corrispondenza tra originale e copia;
la perdita di informazione che si verifica nel processo di copiatura che porta dall'originale alla copia, che può essere maggiore o minore a seconda dei casi;
l'esistenza di tecniche di imitazione non rilevabili dall'esame in copia.
Per quanto concerne il caso di specie il CTU ha precisato che nonostante “le sottoscrizioni in comparazione, pur coerenti in tutti i parametri grafici, risultano non omogenee in relazione al seguente aspetto. Le sottoscrizioni C1-C35 sono state tracciate in uno spazio ridotto, e quindi presentano dimensioni di gran lunga inferiori rispetto a quelle caratteristiche della sottoscrizione abituale del sig. Pt_1, quale si può evincere dal saggio grafico” e “stante i limiti e i vincoli della perizia su fotocopie, di cui si è tratto per esteso a pp. 18-19, e che nel caso in esame non sembrano particolarmente stringenti, sono ora in grado di rispondere come segue. La firma ad apparente sottoscrizione del signor Parte 1 apposta sugli avvisi di ricevimento (doc. ti 12 e 13 di parte opposta) risulta allo stesso effettivamente riconducibile”.
Va ribadito che laddove il giudice debba vagliare diverse ipotesi ai fini della decisione debba rifarsi ai criteri della probabilità prevalente e del “più probabile che non". Dunque, il giudice di merito è tenuto ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. 26.4.2023 n.
10978).
A ciò va aggiunto che il sig. Pt 1 non ha contestato di aver sottoscritto i contratti n. 63198897001 e n. 63198897002 oggetto di causa, né, tantomeno, di aver ricevuto sul proprio conto la somma finanziata. Ciò, secondo un indirizzo giurisprudenziale, costituirebbe comportamento incompatibile con il disconoscimento delle sottoscrizioni.
Ma anche a non voler aderire a tale orientamento le circostanze sopra indicate, non oggetto di specifica contestazione, devono portare a valutare in termini di pressoché assoluta certezza l'autenticità delle firme contestate.
Tutto ciò considerato, le eccezioni di prescrizione del credito e degli interessi moratori avanzate da parte opponente non possono ritenersi fondate.
L'opposizione va, pertanto, respinta e confermato l'opposto decreto.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni altra questione posta dalle parti.
Le spese di ctu in ragione delle risultanze processuali devono essere definitivamente poste a carico della parte opponete, nella misura già liquidata in separato decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
58265/2021, così provvede:
RIGETTA l'opposizione avanzata da Parte 1
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che quantifica in euro 2.540.00, oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo