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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella IA BA Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.211/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
31/08/1928; (C.F.: ) nata a [...] il Parte_4 C.F._4
18/06/1938 elettivamente domiciliata in Catania via Oberdan, 138 presso lo studio dell'avv. Luigi
Lombardo che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Ippolito come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania Controparte_1 P.IVA_1
via Ruggero Settimo, 3 presso lo studio degli avv. Vittorio e Francesco Balestrazzi che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATA con l'intervento di
(C.F.: ) e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania viale Ionio Controparte_3 P.IVA_3
1 65 presso lo studio dell'avv. Roberto Cerbino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino come da procura in atti.
All'udienza del 13.12.2024 i difensori degli appellanti e dell'intervenuta precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.45/2021, pubblicata il 5.1.2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione avanzata da , e avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n.2032/15 emesso dallo stesso tribunale il 20.5.2025, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 218.774,45 oltre Controparte_4
interessi e spese quali saldi debitori dei contratti di c/c con affidamento n. 53791, di conto anticipi su fatture n. 282429, di conto speciale n.280703 e di mutuo del 17.12.2010 e condannava gli opponenti a pagare le spese di causa.
Con atto di citazione, notificato il 9.2.2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano appello avverso la superiore sentenza e ne chiedevano, in riforma, Parte_4
l'integrale modifica con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva la chiedendo interrompersi il giudizio a causa del Controparte_4 decesso dell'appellante alla data di notifica dell'appello, dichiarato dal difensore in Parte_1
altro giudizio, nonché l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con la condanna a pagare anche le spese di questo grado di giudizio.
Rigettata la richiesta di interruzione del giudizio posto che il difensore di non Parte_3
ne aveva dichiarato la morte sicchè operava il principio di ultrattività del mandato, all'udienza del
3.2.2023 la causa veniva posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ma con ordinanza collegiale del 28.6.2023 veniva rimessa sul ruolo occorrendo disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22.3.2024 rimessa la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c., con ordinanza collegiale del 13.9.2024 veniva rimessa sul ruolo occorrendo richiamare il consulente dell'ufficio in considerazioni delle osservazioni avanzate dal consulente di parte della
Banca.
Con comparsa depositata il 8.10.2024 spiegava intervento volontario tramite la Controparte_2
procuratrice richiamando le difese della banca cedente. Controparte_3
2 Deposita la relazione integrativa, all'udienza del 13.12.2024 la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
1) Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dagli appellanti di carenza di legittimazione ad intervenire di non avendo dato prova della cessione del credito. CP_2
trattandosi di eccezione tardivamente sollevata solo con la 3^ memoria di replica ex art.190 c.p.c. al di fuori quindi del contradittorio e considerato che dopo l'intervento della predetta cessionaria nessuna contestazione era stata proposta al rigaurdo.
2) Con il 1° motivo gli appellanti censurano la statuizione di prime cure per non avere il tribunale pronunciato l'improcedibilità del giudizio violando l'art.5 del d.lvo n.28 del 2010 nonostante l'irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria avendovi la banca partecipato con mera procura alle liti senza procura sostanziale.
Assumono che il tribunale abbia confuso la norma in esame la quale non prevede l'inammissibilità della eccezione di irregolare tenuta della mediazione obbligatoria, ma la differente ipotesi del mancato esperimento della mediazione, tanto che fa riferimento alla prima udienza, con la conseguenza che, eccepito il difetto di mediazione alla prima udienza ed esperita la mediazione in modo non corretto. la domanda andava dichiarata improcedibile.
2.1) La censura così come proposta non si confronta con la motivazione della sentenza che sul punto così statuisce: “…è opinione di questo Decidente che la stessa (n.d.r. l'eccezione) vada dichiarata inammissibile perché non tempestivamente proposta. Ed invero, all'udienza del 3.7.2016
(prima udienza successiva all'esperimento del tentativo di mediazione) gli opponenti nulla hanno dedotto e/o eccepito, limitandosi a richiedere la concessione dei termini ex art.183, c. VI, cpc (v. verbale di udienza). Recita, per quanto qui di interesse, l'art.5 D. L.vo 28/10 che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Nella specie, quindi, il mancato rilievo da parte del Giudice ed il difetto di tempestiva contestazione da parte degli opponenti, rendono inammissibile l'eccezione in esame”.
2.2) Ora, posto che la mediazione non ha avuto luogo, sia per non avere la parte istante presenziato personalmente o attraverso un procuratore munito di procura sostanziale, sia per la mancata comparizione degli odierni appellanti, in ogni caso potendo equipararsi l'ipotesi di mancanza di valida procura a quella di omesso esperimento della mediazione, l'improcedibilità della domanda, in analogia con quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, andava eccepita all'udienza immediatamente successiva alla ripresa del giudizio dopo la disposta sospensione.
Ciò non essendo avvenuto, correttamente l'eccezione è stata ritenuta preclusa poiché tardiva e quindi non poteva farsi luogo alla chiesta declaratoria di improcedibilità della domanda.
3 3) Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza impugnata per avere escluso che gli interessi debitori relativi al conto corrente n.53791 fossero usurari in quanto erroneamente la disposta consulenza d'ufficio non aveva tenuto conto anche dalle spese risultanti dagli estratti conto ma solo degli interessi e delle spese trimestrali di chiusura.
Inoltre non aveva considerato che il conto avesse una apertura di credito fin dal 2002 di euro
15.493,71 ridotta ad euro 15.000,00 dal 6.4.2025 come emergeva dagli stessi estratti conto dai quali anche risultava l'applicazione di interessi ed una commissione di massimo scoperto differenti a seconda se entro o oltre il fido, né aveva ritenuto illegittima l'applicazione di interessi non pattuiti per iscritto.
Peraltro la sentenza, se da un canto affermava di fare proprie le conclusioni del nominato CTU, di contro confermava il d.i. chiesto dalla banca che riguardo il conto in esame richiedeva la condanna a pagare euro 46.250,30 sebbene il ricalcolo del consulente ammontava al minore importo di euro
44.235,13.
3.1) Il motivo è fondato.
Con la rinnovata consulenza tecnica d'ufficio, disposta da questo decidente, è stato accertato che il contratto di apertura del conto corrente n° 5379 non prevedeva un affidamento accordato dalla né nel corso del rapporto era stata stipulata per iscritto una apertura di credito. CP_4
Tuttavia il CTU ha potuto verificare, dall'analisi degli estratti conto prodotti, che nel corso del rapporto e, quindi, in epoca successiva all'accensione del conto, erano stati accordati degli affidamenti e precisamente dal I trimestre 2002 al I trimestre 2005 un affidamento pari ad €
15.493,71 mentre dal II trimestre 2005 al 31.3.2014 un affidamento pari ad € 15.000,00.
Ciò posto, deve ritenersi fondata la contestata sussistenza di un affidamento di fatto con specifica indicazione dei limiti indicati negli estratti conto provenienti dalla stessa banca, né quest'ultima per escludere la validità degli affidamenti di fatto concessi può richiamare la violazione della disciplina normativa che impone l'obbligo della forma scritta per tutti i contratti bancari compresi quelli di apertura di credito, trattandosi di norma di protezione dettata a tutela del correntista e da quest'ultimo non invocata.
Infatti anche a volere considerare come la conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia escluso la rilevanza del c.d. fido di fatto, di contro ha anche affermato come le nullità previste dalla normativa bancaria rientrano nel novero delle c.d. "nullità di protezione" che, come tali, non possono essere invocate con effetti favorevoli da chi vi ha dato causa, ovvero nel caso di specie dalla stessa banca (cfr. Cass. sez. un. n. 26241/14).
4 Di recente la Suprema Corte ha anche escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità di una apertura di credito viziata da difetto di forma, posto che trattandosi di nullità di protezione “incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338).
Essendo emerso dall'esame degli estratti conto eseguito dal consulente tecnico d'ufficio l'affidamento di fatto accordato al correntista nei periodi e nei limiti indicati, occorre considerare ai fini dell'accertamento della usurarietà dei tassi gli affidamenti di fatto concessi.
3.2) Il consulente ha quindi eseguito le verifiche ex L. 108/96 dei tassi concordati relativamente al predetto conto corrente ordinario n. 53791 applicando i criteri previsti dalle istruzioni della Banca
d'Italia per il calcolo del TEG e conteggiando la c.m.s. secondo quanto previsto dalla sentenza delle sezioni unite n.16303 del 20.6.2018, ovvero per i rapporti che si sono svolti, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009,come quello in esame, “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
Dalla relazione tecnica emerge come nessuna usura originaria ha riguardato il contratto in esame, ma si è invece verificato il superamento dei tassi soglia in 5 trimestri nel corso del rapporto (c.d.
5 usura sopravvenuta) e precisamente nei seguenti periodi: IV trimestre 2001; I, II e III trimestre
2008; IV trimestre 2012; IV trimestre 2013 e I trimestre 2014.
Proprio alla luce di tale ultima verifica, avendo inizialmente il CTU azzerato gli interessi debitori nei trimestri IV 2001, I, II e III 2008, mentre per gli altri trimestri il superamento del tasso soglia non aveva avuto rilievo in quanto ricalcolando il saldo già in quelle date era a credito del correntista, il consulente è stato richiamato al fine di ricondurre i tassi debitori nei trimestri indicati entro i limiti di quelli soglia previsti per ciascuno dei superiori periodi.
In tal modo il saldo ricalcolato applicando la capitalizzazione trimestrale indicata in contratto poiché reciproca, gli interessi pattuiti o quelli più bassi di fatto applicati, le competenze ricalcolate, espone un credito per il correntista di euro 17.647,52.
4) Con il 3° motivo gli appellanti, avuto riguardo al conto anticipi n.280703, assumono in primo luogo che mancando il contratto scritto non erano dovuti gli interessi ultralegali applicati dalla banca essendo nulli, mentre mancando l'estratto conto relativo al 1° trimestre del 2011 il saldo di partenza per il ricalcolo doveva essere considerato pari a zero anziché partire da un saldo a debito di euro 65.000,00.
4.1) Sul primo punto la sentenza di primo grado ha così statuito: “questo Giudice ritiene di dovere condividere le valutazioni esposte dal precedente GI nell'ordinanza del 23.2.2016 nella parte in cui ha evidenziato “con riferimento ai conti anticipi che la circostanza che gli stessi non siano assistiti da regolare contratto comporta che si applichino le condizioni previste per il contratto di conto corrente, sul quale gli importi oggetto di anticipo sono stati girocontati”. Trattasi di prassi usualmente seguita dalle banche, che appare del tutto legittima. Inoltre, il giroconto sul conto corrente degli importi oggetto di anticipo non determina alcun fenomeno anatocistico. Gli interessi a debito vengono, infatti, liquidati alla fine di ogni trimestre e sono regolati sul conto corrente di corrispondenza, cosicché i saldi dei conti anticipi sono costituiti da solo capitale anticipato.”
4.2) Il motivo è fondato.
Infatti in assenza di specifica pattuizione in ordine agli interessi convenzionali da applicare alle anticipazioni sulle fatture di cui al conto n.280703 non possono applicarsi automaticamente gli interessi debitori previsti per il rapporto di conto corrente ove tali anticipazioni venivano girocontate se non sia espressamente previsto nel contratto del conto anticipi che trovino applicazione gli stessi tassi concordati per il conto corrente.
Ne consegue che gli interessi convenzionali applicati sulle anticipazioni sono nulli per mancata pattuizione scritta e vanno sostituiti con gli interessi al tasso legale.
6 4.3) Avuto riguardo invece all'azzeramento del saldo mancando l'estratto conto del 1° trimestre del
2011, alla luce dei rilievi mossi dal consulente della banca appellata è stato richiamato il CTU al fine di verificare se le somme anticipate in linea capitale potevano essere comunque ricostruite aliunde pur mancando il predetto estratto conto ed in particolare dagli estratti conto del conto corrente n. 53791 ove poi venivano regolati i rapporti di dare e avere.
Il CTU, pur in assenza di continuità degli estratti conto del conto anticipi, mancando come detto la documentazione afferente il I trimestre 2011, ha potuto “ricostruire attraverso i movimenti corrispondenti riportati nell'estratto conto relativo al conto ordinario, le operazioni in linea capitale occorse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011; trattasi, in particolare, delle operazioni a suo tempo individuate dal CTP dell'Istituto di Credito e, segnatamente, n. 3 operazioni in accredito per complessivi € 11.055,45 ed 1 operazione in addebito di € 5.325,30. Per quanto sopra, accertata la possibilità di dare continuità matematico-temporale alle movimentazioni occorse sul conto anticipi n° 280703 per l'intero periodo di vita dello stesso, i conteggi sono stati svolti in questa sede a decorrere 07/04/2009 (data di accensione del rapporto) anziché dal 01/04/2011, senza prevedere l'azzeramento del saldo debitore di € 65.000,00 risultante a detta ultima data. Ciò posto, in assenza di documenti contrattuali attestanti l'avvenuta pattuizione delle condizioni economiche regolatrici del rapporto, lo scrivente ha rideterminato gli interessi via via maturati applicando il saggio legale tempo per tempo vigente, senza operare alcuna capitalizzazione, nulla computando a titolo di oneri.
Gli interessi ricalcolati sono stati, quindi, sommati algebricamente al saldo finale rideterminato del conto ordinario n° 53791”.
Conseguentemente il conto anticipi n°280703 espone alla data del 02/01/2015 un saldo anticipazioni a debito di € 59.784,09.
5) Con l'ultimo motivo viene criticata la sentenza del tribunale per non avere dichiarato la nullità del mutuo concesso dalla banca allo scopo di ridurre l'esposizione debitoria del conto corrente impedendo alla ditta di utilizzare le somme mutuate per dotarsi di scorte necessarie all'esercizio dell'attività di impresa ed a sostegno del motivo viene citata giurisprudenza con la quale si afferma la nullità del mutuo di scopo.
5.1) Il tribunale etneo ha rigettato la domanda escludendo il collegamento negoziale fra il conto corrente ed il finanziamento posto che per aversi un collegamento negoziale è necessario non un nesso occasionale fra i negozi ma un intento specifico di coordinamento fra gli stessi mentre nessuna prova è stata nella specie offerta a fronte di un saldo debitore del c/c.
Il motivo non può essere accolto.
7 5.2) In primo luogo deve escludersi che la previsione contenuta nella premessa del contratto di finanziamento - ovvero che le somme finanziate vengono richieste dalla mutuataria per essere
“destinato a dotazione scorte” - comporti che l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario infici la validità del negozio in quanto “pur in presenza di una estrinsecazione negoziale della destinazione della somma mutuata, laddove manchi un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, la clausola di destinazione non incide sulla struttura causale e funzionale del contratto di mutuo e, per l'effetto, l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario non inficia la validità e l'efficacia del negozio” (da Cassazione civile sez. III,
14/04/2021, n.9838).
Ancora più di recente i giudici di legittimità hanno affermato: “il mutuo può essere considerato di scopo solo quando la clausola relativa alla destinazione coinvolge direttamente o indirettamente l'interesse del finanziatore, mentre la mera indicazione delle ragioni per cui il prestito è concesso, senza un piano contrattuale dettagliato mirato alla loro attuazione, non è sufficiente per tale classificazione” (sez. I, 05/06/2024, n.15695).
Si deve allora concludere che la fattispecie non rientri nell'ambito della disciplina del mutuo di scopo posto che l'allegazione in tal senso operata dagli appellanti si fonda esclusivamente sulla previsione contenuta in contratto che il finanziamento viene richiesto dalla mutuataria per l'acquisto di scorte, ma manca un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, oltre che un piano contrattuale dettagliato mirato alla attuazione del predetto scopo, sicchè si tratta di una mera indicazione delle ragioni per cui il prestito è concesso, la cui inosservanza non può inficiare il contratto.
5.3) Anche l'eccepita nullità del finanziamento che in quanto accreditato sul conto corrente a debito
è stato utilizzato per ripianare le perdite del predetto conto, non è fondata.
La questione della validità o meno del mutuo solutorio ha visto orientamenti anche contrastanti tra differenti sezioni della Corte di Cassazione tanto che con ordinanza del 10.7.2024 n. 18903, la 2° sezione ha ritenuto necessario l'intervento delle sezioni unite.
Di recente la Cassazione civile a sezioni unite con la sentenza del 5/3/2025, n.5841 ha risolto il contrasto affermando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse
8 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
6) In conclusione, alla luce di quanto esposto e degli ulteriori accertamenti contabili eseguiti nel grado, il debito degli appellanti ammonta alla minor somma di euro 154.876,63 sicchè il decreto ingiuntivo opposto emesso per il maggiore importo di euro 218.774,45 va revocato.
7) Il motivo di gravame sulla condanna alle spese di lite del primo grado disposta dal tribunale, resta assorbito dalla parziale modifica della sentenza di primo grado che comporta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259)
Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione che ha comportato la riduzione del debito e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese di entrambi i gradi vanno poste per 2/3 a carico degli appellanti in solido nella misura liquidata per l'intero in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 8.3.2018, tenuto conto del valore della controversia determinata secondo il decisum, e compensate per la restante parte.
Le spese delle consulenze d'ufficio espletate in entrambi i gradi vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna nella misura liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 211/2021
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n.45/2021, del Tribunale di Catania Parte_3 Parte_4
pubblicata il 5.1.2021, che per il resto rigetta, revoca il decreto ingiuntivo n.2032/15 emesso dal
Tribunale di Catania il 20.5.2025 e condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in solido al pagamento in favore della
[...] Parte_4 Controparte_4
della somma di euro 154.876,63 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e fino
[...]
al soddisfo;
condanna gli appellanti in solido al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio che liquida in favore per l'intero quali compensi per il giudizio di primo grado in Controparte_4
€.5.077,00 e per l'appello in €.5.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA, compensando la restante parte;
9 compensa le spese con l'intervenuta tramite la procuratrice Controparte_2 Controparte_3
[...]
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese delle c.t.u. come liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella IA BA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella IA BA Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.211/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
31/08/1928; (C.F.: ) nata a [...] il Parte_4 C.F._4
18/06/1938 elettivamente domiciliata in Catania via Oberdan, 138 presso lo studio dell'avv. Luigi
Lombardo che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Ippolito come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania Controparte_1 P.IVA_1
via Ruggero Settimo, 3 presso lo studio degli avv. Vittorio e Francesco Balestrazzi che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATA con l'intervento di
(C.F.: ) e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania viale Ionio Controparte_3 P.IVA_3
1 65 presso lo studio dell'avv. Roberto Cerbino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino come da procura in atti.
All'udienza del 13.12.2024 i difensori degli appellanti e dell'intervenuta precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.45/2021, pubblicata il 5.1.2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione avanzata da , e avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n.2032/15 emesso dallo stesso tribunale il 20.5.2025, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 218.774,45 oltre Controparte_4
interessi e spese quali saldi debitori dei contratti di c/c con affidamento n. 53791, di conto anticipi su fatture n. 282429, di conto speciale n.280703 e di mutuo del 17.12.2010 e condannava gli opponenti a pagare le spese di causa.
Con atto di citazione, notificato il 9.2.2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano appello avverso la superiore sentenza e ne chiedevano, in riforma, Parte_4
l'integrale modifica con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva la chiedendo interrompersi il giudizio a causa del Controparte_4 decesso dell'appellante alla data di notifica dell'appello, dichiarato dal difensore in Parte_1
altro giudizio, nonché l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con la condanna a pagare anche le spese di questo grado di giudizio.
Rigettata la richiesta di interruzione del giudizio posto che il difensore di non Parte_3
ne aveva dichiarato la morte sicchè operava il principio di ultrattività del mandato, all'udienza del
3.2.2023 la causa veniva posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ma con ordinanza collegiale del 28.6.2023 veniva rimessa sul ruolo occorrendo disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22.3.2024 rimessa la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c., con ordinanza collegiale del 13.9.2024 veniva rimessa sul ruolo occorrendo richiamare il consulente dell'ufficio in considerazioni delle osservazioni avanzate dal consulente di parte della
Banca.
Con comparsa depositata il 8.10.2024 spiegava intervento volontario tramite la Controparte_2
procuratrice richiamando le difese della banca cedente. Controparte_3
2 Deposita la relazione integrativa, all'udienza del 13.12.2024 la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
1) Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dagli appellanti di carenza di legittimazione ad intervenire di non avendo dato prova della cessione del credito. CP_2
trattandosi di eccezione tardivamente sollevata solo con la 3^ memoria di replica ex art.190 c.p.c. al di fuori quindi del contradittorio e considerato che dopo l'intervento della predetta cessionaria nessuna contestazione era stata proposta al rigaurdo.
2) Con il 1° motivo gli appellanti censurano la statuizione di prime cure per non avere il tribunale pronunciato l'improcedibilità del giudizio violando l'art.5 del d.lvo n.28 del 2010 nonostante l'irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria avendovi la banca partecipato con mera procura alle liti senza procura sostanziale.
Assumono che il tribunale abbia confuso la norma in esame la quale non prevede l'inammissibilità della eccezione di irregolare tenuta della mediazione obbligatoria, ma la differente ipotesi del mancato esperimento della mediazione, tanto che fa riferimento alla prima udienza, con la conseguenza che, eccepito il difetto di mediazione alla prima udienza ed esperita la mediazione in modo non corretto. la domanda andava dichiarata improcedibile.
2.1) La censura così come proposta non si confronta con la motivazione della sentenza che sul punto così statuisce: “…è opinione di questo Decidente che la stessa (n.d.r. l'eccezione) vada dichiarata inammissibile perché non tempestivamente proposta. Ed invero, all'udienza del 3.7.2016
(prima udienza successiva all'esperimento del tentativo di mediazione) gli opponenti nulla hanno dedotto e/o eccepito, limitandosi a richiedere la concessione dei termini ex art.183, c. VI, cpc (v. verbale di udienza). Recita, per quanto qui di interesse, l'art.5 D. L.vo 28/10 che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Nella specie, quindi, il mancato rilievo da parte del Giudice ed il difetto di tempestiva contestazione da parte degli opponenti, rendono inammissibile l'eccezione in esame”.
2.2) Ora, posto che la mediazione non ha avuto luogo, sia per non avere la parte istante presenziato personalmente o attraverso un procuratore munito di procura sostanziale, sia per la mancata comparizione degli odierni appellanti, in ogni caso potendo equipararsi l'ipotesi di mancanza di valida procura a quella di omesso esperimento della mediazione, l'improcedibilità della domanda, in analogia con quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, andava eccepita all'udienza immediatamente successiva alla ripresa del giudizio dopo la disposta sospensione.
Ciò non essendo avvenuto, correttamente l'eccezione è stata ritenuta preclusa poiché tardiva e quindi non poteva farsi luogo alla chiesta declaratoria di improcedibilità della domanda.
3 3) Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza impugnata per avere escluso che gli interessi debitori relativi al conto corrente n.53791 fossero usurari in quanto erroneamente la disposta consulenza d'ufficio non aveva tenuto conto anche dalle spese risultanti dagli estratti conto ma solo degli interessi e delle spese trimestrali di chiusura.
Inoltre non aveva considerato che il conto avesse una apertura di credito fin dal 2002 di euro
15.493,71 ridotta ad euro 15.000,00 dal 6.4.2025 come emergeva dagli stessi estratti conto dai quali anche risultava l'applicazione di interessi ed una commissione di massimo scoperto differenti a seconda se entro o oltre il fido, né aveva ritenuto illegittima l'applicazione di interessi non pattuiti per iscritto.
Peraltro la sentenza, se da un canto affermava di fare proprie le conclusioni del nominato CTU, di contro confermava il d.i. chiesto dalla banca che riguardo il conto in esame richiedeva la condanna a pagare euro 46.250,30 sebbene il ricalcolo del consulente ammontava al minore importo di euro
44.235,13.
3.1) Il motivo è fondato.
Con la rinnovata consulenza tecnica d'ufficio, disposta da questo decidente, è stato accertato che il contratto di apertura del conto corrente n° 5379 non prevedeva un affidamento accordato dalla né nel corso del rapporto era stata stipulata per iscritto una apertura di credito. CP_4
Tuttavia il CTU ha potuto verificare, dall'analisi degli estratti conto prodotti, che nel corso del rapporto e, quindi, in epoca successiva all'accensione del conto, erano stati accordati degli affidamenti e precisamente dal I trimestre 2002 al I trimestre 2005 un affidamento pari ad €
15.493,71 mentre dal II trimestre 2005 al 31.3.2014 un affidamento pari ad € 15.000,00.
Ciò posto, deve ritenersi fondata la contestata sussistenza di un affidamento di fatto con specifica indicazione dei limiti indicati negli estratti conto provenienti dalla stessa banca, né quest'ultima per escludere la validità degli affidamenti di fatto concessi può richiamare la violazione della disciplina normativa che impone l'obbligo della forma scritta per tutti i contratti bancari compresi quelli di apertura di credito, trattandosi di norma di protezione dettata a tutela del correntista e da quest'ultimo non invocata.
Infatti anche a volere considerare come la conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia escluso la rilevanza del c.d. fido di fatto, di contro ha anche affermato come le nullità previste dalla normativa bancaria rientrano nel novero delle c.d. "nullità di protezione" che, come tali, non possono essere invocate con effetti favorevoli da chi vi ha dato causa, ovvero nel caso di specie dalla stessa banca (cfr. Cass. sez. un. n. 26241/14).
4 Di recente la Suprema Corte ha anche escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità di una apertura di credito viziata da difetto di forma, posto che trattandosi di nullità di protezione “incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338).
Essendo emerso dall'esame degli estratti conto eseguito dal consulente tecnico d'ufficio l'affidamento di fatto accordato al correntista nei periodi e nei limiti indicati, occorre considerare ai fini dell'accertamento della usurarietà dei tassi gli affidamenti di fatto concessi.
3.2) Il consulente ha quindi eseguito le verifiche ex L. 108/96 dei tassi concordati relativamente al predetto conto corrente ordinario n. 53791 applicando i criteri previsti dalle istruzioni della Banca
d'Italia per il calcolo del TEG e conteggiando la c.m.s. secondo quanto previsto dalla sentenza delle sezioni unite n.16303 del 20.6.2018, ovvero per i rapporti che si sono svolti, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009,come quello in esame, “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
Dalla relazione tecnica emerge come nessuna usura originaria ha riguardato il contratto in esame, ma si è invece verificato il superamento dei tassi soglia in 5 trimestri nel corso del rapporto (c.d.
5 usura sopravvenuta) e precisamente nei seguenti periodi: IV trimestre 2001; I, II e III trimestre
2008; IV trimestre 2012; IV trimestre 2013 e I trimestre 2014.
Proprio alla luce di tale ultima verifica, avendo inizialmente il CTU azzerato gli interessi debitori nei trimestri IV 2001, I, II e III 2008, mentre per gli altri trimestri il superamento del tasso soglia non aveva avuto rilievo in quanto ricalcolando il saldo già in quelle date era a credito del correntista, il consulente è stato richiamato al fine di ricondurre i tassi debitori nei trimestri indicati entro i limiti di quelli soglia previsti per ciascuno dei superiori periodi.
In tal modo il saldo ricalcolato applicando la capitalizzazione trimestrale indicata in contratto poiché reciproca, gli interessi pattuiti o quelli più bassi di fatto applicati, le competenze ricalcolate, espone un credito per il correntista di euro 17.647,52.
4) Con il 3° motivo gli appellanti, avuto riguardo al conto anticipi n.280703, assumono in primo luogo che mancando il contratto scritto non erano dovuti gli interessi ultralegali applicati dalla banca essendo nulli, mentre mancando l'estratto conto relativo al 1° trimestre del 2011 il saldo di partenza per il ricalcolo doveva essere considerato pari a zero anziché partire da un saldo a debito di euro 65.000,00.
4.1) Sul primo punto la sentenza di primo grado ha così statuito: “questo Giudice ritiene di dovere condividere le valutazioni esposte dal precedente GI nell'ordinanza del 23.2.2016 nella parte in cui ha evidenziato “con riferimento ai conti anticipi che la circostanza che gli stessi non siano assistiti da regolare contratto comporta che si applichino le condizioni previste per il contratto di conto corrente, sul quale gli importi oggetto di anticipo sono stati girocontati”. Trattasi di prassi usualmente seguita dalle banche, che appare del tutto legittima. Inoltre, il giroconto sul conto corrente degli importi oggetto di anticipo non determina alcun fenomeno anatocistico. Gli interessi a debito vengono, infatti, liquidati alla fine di ogni trimestre e sono regolati sul conto corrente di corrispondenza, cosicché i saldi dei conti anticipi sono costituiti da solo capitale anticipato.”
4.2) Il motivo è fondato.
Infatti in assenza di specifica pattuizione in ordine agli interessi convenzionali da applicare alle anticipazioni sulle fatture di cui al conto n.280703 non possono applicarsi automaticamente gli interessi debitori previsti per il rapporto di conto corrente ove tali anticipazioni venivano girocontate se non sia espressamente previsto nel contratto del conto anticipi che trovino applicazione gli stessi tassi concordati per il conto corrente.
Ne consegue che gli interessi convenzionali applicati sulle anticipazioni sono nulli per mancata pattuizione scritta e vanno sostituiti con gli interessi al tasso legale.
6 4.3) Avuto riguardo invece all'azzeramento del saldo mancando l'estratto conto del 1° trimestre del
2011, alla luce dei rilievi mossi dal consulente della banca appellata è stato richiamato il CTU al fine di verificare se le somme anticipate in linea capitale potevano essere comunque ricostruite aliunde pur mancando il predetto estratto conto ed in particolare dagli estratti conto del conto corrente n. 53791 ove poi venivano regolati i rapporti di dare e avere.
Il CTU, pur in assenza di continuità degli estratti conto del conto anticipi, mancando come detto la documentazione afferente il I trimestre 2011, ha potuto “ricostruire attraverso i movimenti corrispondenti riportati nell'estratto conto relativo al conto ordinario, le operazioni in linea capitale occorse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011; trattasi, in particolare, delle operazioni a suo tempo individuate dal CTP dell'Istituto di Credito e, segnatamente, n. 3 operazioni in accredito per complessivi € 11.055,45 ed 1 operazione in addebito di € 5.325,30. Per quanto sopra, accertata la possibilità di dare continuità matematico-temporale alle movimentazioni occorse sul conto anticipi n° 280703 per l'intero periodo di vita dello stesso, i conteggi sono stati svolti in questa sede a decorrere 07/04/2009 (data di accensione del rapporto) anziché dal 01/04/2011, senza prevedere l'azzeramento del saldo debitore di € 65.000,00 risultante a detta ultima data. Ciò posto, in assenza di documenti contrattuali attestanti l'avvenuta pattuizione delle condizioni economiche regolatrici del rapporto, lo scrivente ha rideterminato gli interessi via via maturati applicando il saggio legale tempo per tempo vigente, senza operare alcuna capitalizzazione, nulla computando a titolo di oneri.
Gli interessi ricalcolati sono stati, quindi, sommati algebricamente al saldo finale rideterminato del conto ordinario n° 53791”.
Conseguentemente il conto anticipi n°280703 espone alla data del 02/01/2015 un saldo anticipazioni a debito di € 59.784,09.
5) Con l'ultimo motivo viene criticata la sentenza del tribunale per non avere dichiarato la nullità del mutuo concesso dalla banca allo scopo di ridurre l'esposizione debitoria del conto corrente impedendo alla ditta di utilizzare le somme mutuate per dotarsi di scorte necessarie all'esercizio dell'attività di impresa ed a sostegno del motivo viene citata giurisprudenza con la quale si afferma la nullità del mutuo di scopo.
5.1) Il tribunale etneo ha rigettato la domanda escludendo il collegamento negoziale fra il conto corrente ed il finanziamento posto che per aversi un collegamento negoziale è necessario non un nesso occasionale fra i negozi ma un intento specifico di coordinamento fra gli stessi mentre nessuna prova è stata nella specie offerta a fronte di un saldo debitore del c/c.
Il motivo non può essere accolto.
7 5.2) In primo luogo deve escludersi che la previsione contenuta nella premessa del contratto di finanziamento - ovvero che le somme finanziate vengono richieste dalla mutuataria per essere
“destinato a dotazione scorte” - comporti che l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario infici la validità del negozio in quanto “pur in presenza di una estrinsecazione negoziale della destinazione della somma mutuata, laddove manchi un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, la clausola di destinazione non incide sulla struttura causale e funzionale del contratto di mutuo e, per l'effetto, l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario non inficia la validità e l'efficacia del negozio” (da Cassazione civile sez. III,
14/04/2021, n.9838).
Ancora più di recente i giudici di legittimità hanno affermato: “il mutuo può essere considerato di scopo solo quando la clausola relativa alla destinazione coinvolge direttamente o indirettamente l'interesse del finanziatore, mentre la mera indicazione delle ragioni per cui il prestito è concesso, senza un piano contrattuale dettagliato mirato alla loro attuazione, non è sufficiente per tale classificazione” (sez. I, 05/06/2024, n.15695).
Si deve allora concludere che la fattispecie non rientri nell'ambito della disciplina del mutuo di scopo posto che l'allegazione in tal senso operata dagli appellanti si fonda esclusivamente sulla previsione contenuta in contratto che il finanziamento viene richiesto dalla mutuataria per l'acquisto di scorte, ma manca un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, oltre che un piano contrattuale dettagliato mirato alla attuazione del predetto scopo, sicchè si tratta di una mera indicazione delle ragioni per cui il prestito è concesso, la cui inosservanza non può inficiare il contratto.
5.3) Anche l'eccepita nullità del finanziamento che in quanto accreditato sul conto corrente a debito
è stato utilizzato per ripianare le perdite del predetto conto, non è fondata.
La questione della validità o meno del mutuo solutorio ha visto orientamenti anche contrastanti tra differenti sezioni della Corte di Cassazione tanto che con ordinanza del 10.7.2024 n. 18903, la 2° sezione ha ritenuto necessario l'intervento delle sezioni unite.
Di recente la Cassazione civile a sezioni unite con la sentenza del 5/3/2025, n.5841 ha risolto il contrasto affermando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse
8 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
6) In conclusione, alla luce di quanto esposto e degli ulteriori accertamenti contabili eseguiti nel grado, il debito degli appellanti ammonta alla minor somma di euro 154.876,63 sicchè il decreto ingiuntivo opposto emesso per il maggiore importo di euro 218.774,45 va revocato.
7) Il motivo di gravame sulla condanna alle spese di lite del primo grado disposta dal tribunale, resta assorbito dalla parziale modifica della sentenza di primo grado che comporta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259)
Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione che ha comportato la riduzione del debito e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese di entrambi i gradi vanno poste per 2/3 a carico degli appellanti in solido nella misura liquidata per l'intero in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 8.3.2018, tenuto conto del valore della controversia determinata secondo il decisum, e compensate per la restante parte.
Le spese delle consulenze d'ufficio espletate in entrambi i gradi vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna nella misura liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 211/2021
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n.45/2021, del Tribunale di Catania Parte_3 Parte_4
pubblicata il 5.1.2021, che per il resto rigetta, revoca il decreto ingiuntivo n.2032/15 emesso dal
Tribunale di Catania il 20.5.2025 e condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in solido al pagamento in favore della
[...] Parte_4 Controparte_4
della somma di euro 154.876,63 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e fino
[...]
al soddisfo;
condanna gli appellanti in solido al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio che liquida in favore per l'intero quali compensi per il giudizio di primo grado in Controparte_4
€.5.077,00 e per l'appello in €.5.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA, compensando la restante parte;
9 compensa le spese con l'intervenuta tramite la procuratrice Controparte_2 Controparte_3
[...]
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese delle c.t.u. come liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella IA BA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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