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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 168/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Villasmundo, frazione di Melilli, Via Saba n. 37, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fausta Bittollo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Luciana Franco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 21.1.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (il 9.8.2020) e ai diritti ad essa afferenti. Persona_1
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti hanno proposto la seguente regolamentazione:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente domiciliata in Lentini via Arimondi n. 38, ovvero presso l'abitazione ove la stessa trasferirà la propria residenza nel più breve tempo possibile;
2) il padre, sig. , contribuirà al mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_1 versando alla sig.ra la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, da Controparte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
3)le spese straordinarie, mediche, di studio e del tempo libero, che saranno necessarie nell'interesse del figlio, saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, che accetterà espressamente quanto stabilito con le proprie linee guida sul mantenimento dei figli del 03.12.2019 dal Tribunale e dal COA di Siracusa;
4) l'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla sig.ra avendo il CP_1
sig. già avanzato rinuncia alla percezione del predetto;
Pt_1
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , tutte le volte che lo stesso Persona_1
o il minore lo vorranno;
- in ogni caso, fermi i liberi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore
20.00 e, a week-end alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento presso il padre. La settimana durante la quale il figlio on pernotterà il fine settimana col padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il lunedì, il mercoledì ed il Per_1
venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
pagina 2 di 4 Per le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori il 24 ed il 25 dicembre, mentre il 26 dicembre con l'altro genitore;
lo stesso dicasi per il 31 dicembre e l'uno gennaio con uno dei due genitori ed il 6 gennaio con l'altro; per le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il sabato e Per_1 la domenica di Pasqua, ovvero il lunedì dell'Angelo ed il martedì; per tutte le altre festività e per il giorno di compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per dieci giorni anche non consecutivi, nel mese di luglio e per dieci giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, che le parti concorderanno entro il 15 giugno di ogni anno. Il minore trascorrerà col genitore il giorno di compleanno di quest'ultimo”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i Per_1
principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 168/2025
R.G.:
pagina 3 di 4 omologa le condizioni concordate dalle parti in causa meglio indicate in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
24/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Villasmundo, frazione di Melilli, Via Saba n. 37, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fausta Bittollo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Luciana Franco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 21.1.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (il 9.8.2020) e ai diritti ad essa afferenti. Persona_1
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti hanno proposto la seguente regolamentazione:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente domiciliata in Lentini via Arimondi n. 38, ovvero presso l'abitazione ove la stessa trasferirà la propria residenza nel più breve tempo possibile;
2) il padre, sig. , contribuirà al mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_1 versando alla sig.ra la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, da Controparte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
3)le spese straordinarie, mediche, di studio e del tempo libero, che saranno necessarie nell'interesse del figlio, saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, che accetterà espressamente quanto stabilito con le proprie linee guida sul mantenimento dei figli del 03.12.2019 dal Tribunale e dal COA di Siracusa;
4) l'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla sig.ra avendo il CP_1
sig. già avanzato rinuncia alla percezione del predetto;
Pt_1
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , tutte le volte che lo stesso Persona_1
o il minore lo vorranno;
- in ogni caso, fermi i liberi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore
20.00 e, a week-end alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento presso il padre. La settimana durante la quale il figlio on pernotterà il fine settimana col padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il lunedì, il mercoledì ed il Per_1
venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
pagina 2 di 4 Per le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori il 24 ed il 25 dicembre, mentre il 26 dicembre con l'altro genitore;
lo stesso dicasi per il 31 dicembre e l'uno gennaio con uno dei due genitori ed il 6 gennaio con l'altro; per le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il sabato e Per_1 la domenica di Pasqua, ovvero il lunedì dell'Angelo ed il martedì; per tutte le altre festività e per il giorno di compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per dieci giorni anche non consecutivi, nel mese di luglio e per dieci giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, che le parti concorderanno entro il 15 giugno di ogni anno. Il minore trascorrerà col genitore il giorno di compleanno di quest'ultimo”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i Per_1
principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 168/2025
R.G.:
pagina 3 di 4 omologa le condizioni concordate dalle parti in causa meglio indicate in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
24/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4