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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUFFARELLI SALVATORE
ATTRICE
CONTRO
c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MUNZI DANIELA
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento del danno da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
20.05.2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
e al fine di sentire Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accertare la responsabilità del sig. conducente e proprietario Controparte_1 della Opel Corsa tg. CF643SR, nella causazione del sinistro per cui è causa e per effetto condannare i convenuti in solido, all'integrale ed immediato risarcimento e pagamento in favore della sig.ra di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali dell'importo totale di 31.197,53 (trentunomilacentonovantasette/53) così come meglio specificato in premessa e/o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda CTU, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali ed accessori decorrenti dall'occorso sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari IVA e CPA come per legge, da corrispondere al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 13.11.2021 alle ore 12.40 circa, mentre si trovava alla guida del proprio autoveicolo Fiat
500, targato DW101XR, percorrendo la SS 4 Salaria con direzione Rieti, veniva urtata dall'autovettura
LA Y, targata FZ125FV, condotta nell'occasione da e di proprietà di Controparte_3
proveniente dal senso di marcia opposto;
Persona_1
- che il sinistro si verificava in conseguenza del tamponamento del veicolo LA Y targato FZ125FV, cagionato dell'autovettura Opel Corsa, targata CF643SR, condotta e di proprietà di Controparte_1 ed assicurata con la compagna CP_2
- che sul luogo dell'evento dannoso interveniva una pattuglia della Polizia Locale del Comune di Rieti, la quale redigeva il verbale di incidente stradale;
- che, in conseguenza dell'urto, la parte attrice riportava lesioni personali e veniva trasportata con autombulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti;
- che successivamente si sottoponeva a visite, esami ed accertamenti clinici/diagnostici, sostenendo il costo delle spese mediche e di riabilitazione quantificate nella somma complessiva di € 590,87;
- la compagnia di assicurazioni dopo aver espletato l'istruttoria anche tramite CP_2 conferimento dell'incarico al proprio medico fiduciario, declinava ogni responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'evento, anche di natura concorsuale, rigettando la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice;
- di aver formulato l'invito alla negoziazione assistita nei confronti dei convenuti, la quale ha tuttavia avuto esito negativo;
- che, nel caso di specie, sussiste l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del conducente del veicolo Opel Corsa, targata CF643SR, nonché il diritto della parte attrice al
2 risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro e quantificati nell'importo complessivo di € 31.197,53.
Si è costituito in giudizio ontestando le deduzioni attoree in ordine alla propria Controparte_1 responsabilità e deducendo:
- con riferimento alla dinamica dell'evento, l'infondatezza della domanda giudiziale in quanto il sinistro si verificava a causa della condotta di guida della conducente del veicolo LA Y, targato FZ125FV, che lo precedeva, avendo ella improvvisamente arrestato la vettura per svoltare a sinistra, nonostante la presenza della striscia continua;
- che la responsabilità dell'evento dannoso risulta riconducibile anche alla condotta di guida della parte attrice, avendo quest'ultima omesso di rallentare e/o arrestare la marcia in violazione degli artt. 1227,
II comma, 2054, 141 C.D.S., oltre che di adottare le norme di comune prudenza;
- in ipotesi di addebito di una responsabilità a carico del convenuto, la sussistenza del concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, C.C., tenuto conto che il veicolo condotto dalla parte attrice procedeva ad alta velocità e considerato l'omesso utilizzo, da parte della Parte_1 della cintura di sicurezza;
- in ordine al quantum debeatur, l'infondatezza della domanda per omesso assolvimento dell'onere probatorio circa i danni subiti;
- che sussistono in ogni caso i presupposti per essere manlevato e tenuto indenne dalla
[...] in ipotesi di accertamento del diritto al risarcimento del danno Controparte_2 invocato dalla parte attrice;
- di avere inoltre diritto al rimborso da parte della compagnia assicuratrice delle spese di lite sostenute per resistere nel presente giudizio, in applicazione degli artt. 1917 C.C. e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
1) rigettare la domanda attorea poiché illegittima e infondata;
2) escludere in ogni caso e/o diminuire il risarcimento ex artt. 1227, I e II comma e 2054 c.c. per concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento, condannare la di assicurazioni s.p.a. a garantire, manlevare Controparte_2
e tenere indenne da ogni onere economico derivante dall'accoglimento della domanda nei confronti del Controparte_1 medesimo;
4) condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, oltre rimborso forfettario ed oneri previdenziali;
3 5) condannare in subordine la Nobis Compagnia di Ass.ni s.p.a a rifondere a le spese sostenute per Controparte_1 resistere all'azione della danneggiata ai sensi dell'art. 1917 c.c. e dell'art. 5 Condizioni generali di assicurazione, oltre rimborso forfettario e oneri previdenziali”.
La seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_2 ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 14.04.2023.
Con note depositate in data 13.04.2023, la parte attrice ha dedotto che, nelle more, la compagnia assicuratrice ha provveduto a corrisponderle il risarcimento dei danni, e ha chiesto CP_2 conseguentemente di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese nei confronti del convenuto costituito.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. il convenuto ha dichiarato di avere interesse CP_1 alla prosecuzione del giudizio, anche ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna alle spese processuali in suo favore.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 20.05.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta.
Deve innanzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda formulata da parte attrice, come dalla stessa richiesto nelle note scritte depositate il 13.4.2023, avendo tale parte riferito nelle medesime note di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice convenuta nel presente giudizio il risarcimento del danno patito.
La parte attrice ha inoltre richiesto la compensazione delle spese di lite a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte convenuta ha, invece, richiesto la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Tale domanda non può essere accolta, risultando dimostrata – ai fini della cd. soccombenza virtuale – la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. Tale sinistro è infatti pacificamente avvenuto a causa del tamponamento, da parte del veicolo condotto dal convenuto, del veicolo LA Y il quale, proiettato in avanti, ha attraversato la linea di mezzeria andando a colpire il veicolo condotto dall'attrice, che proveniva dall'opposto senso di marcia.
Risulta inoltre pacifico che il tamponamento è avvenuto in quanto il veicolo LA Y, che procedeva dinanzi a quello condotto dal convenuto, si è fermato per svoltare a sinistra.
Tale condotta, anche nell'ipotesi in cui in quel tratto di strada non fosse consentita la svolta a sinistra, non risulta suscettibile di integrare un “ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3398 del 2023) ai fini del superamento della presunzione dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante per l'inosservanza della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.
4 Ciò in quanto l'improvvisa (e finanche imprudente) frenata di una vettura, posta in essere per i motivi più vari, rientra tra i prevedibili accadimenti della circolazione stradale, proprio in considerazione dei quali
è prevista l'osservanza della distanza di sicurezza al fine di prevenire tamponamenti.
E' appena il caso di osservare, inoltre, che ove la condotta della conducente del veicolo LA Y fosse comunque tale da configurare un'ipotesi di concorso di colpa con l'odierno convenuto nella determinazione del sinistro che ha coinvolto l'attrice, alcun rilievo avrebbe tale circostanza nell'accertamento della fondatezza della domanda formulata da quest'ultima nel presente giudizio, azionato nei confronti del solo conducente del veicolo tamponante, stante la responsabilità solidale dei danneggianti prevista dall'art. 2055 c.c.
Risulta, inoltre, indimostrata la deduzione di parte convenuta secondo la quale il sinistro sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta dell'attrice, in considerazione dell'asserita elevata velocità tenuta dalla stessa. Tale deduzione risulta formulata genericamente (anche nel quarto capitolo di prova articolato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, da ritenersi conseguentemente inammissibile), in quanto priva di qualunque riferimento alla effettiva velocità con cui avrebbe proceduto l'attrice (anche solo in relazione al rispetto o meno da parte della stessa del limite previsto per quel tratto di strada). Inoltre, non trova alcuna conferma negli accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Rieti (cfr. allegato 1 all'atto di citazione;
anzi, l'attrice è l'unico soggetto coinvolto nel sinistro nei cui confronti non siano state rilevate violazioni del codice della strada) e appare incompatibile con i limitati danni riportati dalle vetture LA Y e Fiat 500 nei punti di collisione (cfr. foto contenute nel medesimo allegato) e con la lieve entità delle lesioni riportate dall'attrice in conseguenza del sinistro (emergenti dalla cartella clinica di Pronto Soccorso).
Escluso che la condotta di guida dell'attrice sia stata da sola sufficiente a cagionare il danno, deve in ogni caso osservarsi che l'eventuale concorso di responsabilità della stessa ex art. 1227 comma 1 c.c., tale da individuare anche in capo alla una percentuale di responsabilità nella causazione dell'evento, Parte_1 avrebbe comportato esclusivamente una riduzione del risarcimento da questa richiesto, con conseguente riduzione delle spese di lite che i convenuti avrebbero dovuto rifondere all'attrice (accertamento nel caso di specie superfluo, avendo l'attrice richiesto la compensazione delle spese di lite in conseguenza della cessazione della materia del contendere), ma non avrebbe comportato il diritto del convenuto alla rifusione da parte dell'attrice delle spese da lui sostenute.
A ciò si aggiunga, poi, che parte attrice ha dimostrato il prodursi delle lesioni in conseguenza del sinistro in esame, mediante la produzione, sub allegato 3 all'atto di citazione, della cartella clinica di Pronto
Soccorso. Inoltre, il danno biologico che ne è derivato deve ritenersi adeguatamente dimostrato mediante la produzione in giudizio della relazione del consulente della compagnia assicuratrice per la RC auto del convenuto (allegato 7 all'atto di citazione), tenuto conto del fatto che, pur trattandosi di documentazione qualificabile come CTP, è stata redatta su incarico di un soggetto (la compagnia assicuratrice) avente un
5 interesse contrario a quello dell'attrice, di talché le risultanze di tale relazione che dimostrino la sussistenza di un danno in capo a quest'ultima devono ritenersi dotate di particolare attendibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve rigettarsi la domanda del convenuto di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Deve inoltre rigettarsi la domanda del convenuto di condanna della propria compagnia assicuratrice, anch'essa convenuta nel presente giudizio, a rifondergli le spese sostenute per resistere all'azione della danneggiata ai sensi dell'art. 1917 c.c. e dell'art. 5 Condizioni generali di assicurazione, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che “le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato”
(cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023) e non avendo nel presente giudizio il convenuto offerto la prova delle spese sostenute. CP_1
Conseguentemente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Rieti, 12.6.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUFFARELLI SALVATORE
ATTRICE
CONTRO
c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MUNZI DANIELA
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento del danno da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
20.05.2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
e al fine di sentire Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accertare la responsabilità del sig. conducente e proprietario Controparte_1 della Opel Corsa tg. CF643SR, nella causazione del sinistro per cui è causa e per effetto condannare i convenuti in solido, all'integrale ed immediato risarcimento e pagamento in favore della sig.ra di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali dell'importo totale di 31.197,53 (trentunomilacentonovantasette/53) così come meglio specificato in premessa e/o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della espletanda CTU, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali ed accessori decorrenti dall'occorso sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari IVA e CPA come per legge, da corrispondere al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 13.11.2021 alle ore 12.40 circa, mentre si trovava alla guida del proprio autoveicolo Fiat
500, targato DW101XR, percorrendo la SS 4 Salaria con direzione Rieti, veniva urtata dall'autovettura
LA Y, targata FZ125FV, condotta nell'occasione da e di proprietà di Controparte_3
proveniente dal senso di marcia opposto;
Persona_1
- che il sinistro si verificava in conseguenza del tamponamento del veicolo LA Y targato FZ125FV, cagionato dell'autovettura Opel Corsa, targata CF643SR, condotta e di proprietà di Controparte_1 ed assicurata con la compagna CP_2
- che sul luogo dell'evento dannoso interveniva una pattuglia della Polizia Locale del Comune di Rieti, la quale redigeva il verbale di incidente stradale;
- che, in conseguenza dell'urto, la parte attrice riportava lesioni personali e veniva trasportata con autombulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti;
- che successivamente si sottoponeva a visite, esami ed accertamenti clinici/diagnostici, sostenendo il costo delle spese mediche e di riabilitazione quantificate nella somma complessiva di € 590,87;
- la compagnia di assicurazioni dopo aver espletato l'istruttoria anche tramite CP_2 conferimento dell'incarico al proprio medico fiduciario, declinava ogni responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'evento, anche di natura concorsuale, rigettando la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice;
- di aver formulato l'invito alla negoziazione assistita nei confronti dei convenuti, la quale ha tuttavia avuto esito negativo;
- che, nel caso di specie, sussiste l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del conducente del veicolo Opel Corsa, targata CF643SR, nonché il diritto della parte attrice al
2 risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro e quantificati nell'importo complessivo di € 31.197,53.
Si è costituito in giudizio ontestando le deduzioni attoree in ordine alla propria Controparte_1 responsabilità e deducendo:
- con riferimento alla dinamica dell'evento, l'infondatezza della domanda giudiziale in quanto il sinistro si verificava a causa della condotta di guida della conducente del veicolo LA Y, targato FZ125FV, che lo precedeva, avendo ella improvvisamente arrestato la vettura per svoltare a sinistra, nonostante la presenza della striscia continua;
- che la responsabilità dell'evento dannoso risulta riconducibile anche alla condotta di guida della parte attrice, avendo quest'ultima omesso di rallentare e/o arrestare la marcia in violazione degli artt. 1227,
II comma, 2054, 141 C.D.S., oltre che di adottare le norme di comune prudenza;
- in ipotesi di addebito di una responsabilità a carico del convenuto, la sussistenza del concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, C.C., tenuto conto che il veicolo condotto dalla parte attrice procedeva ad alta velocità e considerato l'omesso utilizzo, da parte della Parte_1 della cintura di sicurezza;
- in ordine al quantum debeatur, l'infondatezza della domanda per omesso assolvimento dell'onere probatorio circa i danni subiti;
- che sussistono in ogni caso i presupposti per essere manlevato e tenuto indenne dalla
[...] in ipotesi di accertamento del diritto al risarcimento del danno Controparte_2 invocato dalla parte attrice;
- di avere inoltre diritto al rimborso da parte della compagnia assicuratrice delle spese di lite sostenute per resistere nel presente giudizio, in applicazione degli artt. 1917 C.C. e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
1) rigettare la domanda attorea poiché illegittima e infondata;
2) escludere in ogni caso e/o diminuire il risarcimento ex artt. 1227, I e II comma e 2054 c.c. per concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento, condannare la di assicurazioni s.p.a. a garantire, manlevare Controparte_2
e tenere indenne da ogni onere economico derivante dall'accoglimento della domanda nei confronti del Controparte_1 medesimo;
4) condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, oltre rimborso forfettario ed oneri previdenziali;
3 5) condannare in subordine la Nobis Compagnia di Ass.ni s.p.a a rifondere a le spese sostenute per Controparte_1 resistere all'azione della danneggiata ai sensi dell'art. 1917 c.c. e dell'art. 5 Condizioni generali di assicurazione, oltre rimborso forfettario e oneri previdenziali”.
La seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_2 ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 14.04.2023.
Con note depositate in data 13.04.2023, la parte attrice ha dedotto che, nelle more, la compagnia assicuratrice ha provveduto a corrisponderle il risarcimento dei danni, e ha chiesto CP_2 conseguentemente di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese nei confronti del convenuto costituito.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. il convenuto ha dichiarato di avere interesse CP_1 alla prosecuzione del giudizio, anche ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna alle spese processuali in suo favore.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 20.05.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta.
Deve innanzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda formulata da parte attrice, come dalla stessa richiesto nelle note scritte depositate il 13.4.2023, avendo tale parte riferito nelle medesime note di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice convenuta nel presente giudizio il risarcimento del danno patito.
La parte attrice ha inoltre richiesto la compensazione delle spese di lite a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte convenuta ha, invece, richiesto la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Tale domanda non può essere accolta, risultando dimostrata – ai fini della cd. soccombenza virtuale – la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. Tale sinistro è infatti pacificamente avvenuto a causa del tamponamento, da parte del veicolo condotto dal convenuto, del veicolo LA Y il quale, proiettato in avanti, ha attraversato la linea di mezzeria andando a colpire il veicolo condotto dall'attrice, che proveniva dall'opposto senso di marcia.
Risulta inoltre pacifico che il tamponamento è avvenuto in quanto il veicolo LA Y, che procedeva dinanzi a quello condotto dal convenuto, si è fermato per svoltare a sinistra.
Tale condotta, anche nell'ipotesi in cui in quel tratto di strada non fosse consentita la svolta a sinistra, non risulta suscettibile di integrare un “ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3398 del 2023) ai fini del superamento della presunzione dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante per l'inosservanza della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.
4 Ciò in quanto l'improvvisa (e finanche imprudente) frenata di una vettura, posta in essere per i motivi più vari, rientra tra i prevedibili accadimenti della circolazione stradale, proprio in considerazione dei quali
è prevista l'osservanza della distanza di sicurezza al fine di prevenire tamponamenti.
E' appena il caso di osservare, inoltre, che ove la condotta della conducente del veicolo LA Y fosse comunque tale da configurare un'ipotesi di concorso di colpa con l'odierno convenuto nella determinazione del sinistro che ha coinvolto l'attrice, alcun rilievo avrebbe tale circostanza nell'accertamento della fondatezza della domanda formulata da quest'ultima nel presente giudizio, azionato nei confronti del solo conducente del veicolo tamponante, stante la responsabilità solidale dei danneggianti prevista dall'art. 2055 c.c.
Risulta, inoltre, indimostrata la deduzione di parte convenuta secondo la quale il sinistro sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta dell'attrice, in considerazione dell'asserita elevata velocità tenuta dalla stessa. Tale deduzione risulta formulata genericamente (anche nel quarto capitolo di prova articolato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, da ritenersi conseguentemente inammissibile), in quanto priva di qualunque riferimento alla effettiva velocità con cui avrebbe proceduto l'attrice (anche solo in relazione al rispetto o meno da parte della stessa del limite previsto per quel tratto di strada). Inoltre, non trova alcuna conferma negli accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Rieti (cfr. allegato 1 all'atto di citazione;
anzi, l'attrice è l'unico soggetto coinvolto nel sinistro nei cui confronti non siano state rilevate violazioni del codice della strada) e appare incompatibile con i limitati danni riportati dalle vetture LA Y e Fiat 500 nei punti di collisione (cfr. foto contenute nel medesimo allegato) e con la lieve entità delle lesioni riportate dall'attrice in conseguenza del sinistro (emergenti dalla cartella clinica di Pronto Soccorso).
Escluso che la condotta di guida dell'attrice sia stata da sola sufficiente a cagionare il danno, deve in ogni caso osservarsi che l'eventuale concorso di responsabilità della stessa ex art. 1227 comma 1 c.c., tale da individuare anche in capo alla una percentuale di responsabilità nella causazione dell'evento, Parte_1 avrebbe comportato esclusivamente una riduzione del risarcimento da questa richiesto, con conseguente riduzione delle spese di lite che i convenuti avrebbero dovuto rifondere all'attrice (accertamento nel caso di specie superfluo, avendo l'attrice richiesto la compensazione delle spese di lite in conseguenza della cessazione della materia del contendere), ma non avrebbe comportato il diritto del convenuto alla rifusione da parte dell'attrice delle spese da lui sostenute.
A ciò si aggiunga, poi, che parte attrice ha dimostrato il prodursi delle lesioni in conseguenza del sinistro in esame, mediante la produzione, sub allegato 3 all'atto di citazione, della cartella clinica di Pronto
Soccorso. Inoltre, il danno biologico che ne è derivato deve ritenersi adeguatamente dimostrato mediante la produzione in giudizio della relazione del consulente della compagnia assicuratrice per la RC auto del convenuto (allegato 7 all'atto di citazione), tenuto conto del fatto che, pur trattandosi di documentazione qualificabile come CTP, è stata redatta su incarico di un soggetto (la compagnia assicuratrice) avente un
5 interesse contrario a quello dell'attrice, di talché le risultanze di tale relazione che dimostrino la sussistenza di un danno in capo a quest'ultima devono ritenersi dotate di particolare attendibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve rigettarsi la domanda del convenuto di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Deve inoltre rigettarsi la domanda del convenuto di condanna della propria compagnia assicuratrice, anch'essa convenuta nel presente giudizio, a rifondergli le spese sostenute per resistere all'azione della danneggiata ai sensi dell'art. 1917 c.c. e dell'art. 5 Condizioni generali di assicurazione, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che “le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato”
(cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023) e non avendo nel presente giudizio il convenuto offerto la prova delle spese sostenute. CP_1
Conseguentemente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Rieti, 12.6.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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