Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Geronimo, Parte_1 giusta procura in atti RICORRENTE contro
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Spiconardo e
Renato Melloni, giusta procura in atti
RESISTENTE nonchè
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Daniele De Leonardis
RESISTENTE
OGGETTO: diverso inquadramento e differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.7.2023, il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, inquadrato con qualifica di operaio e mansioni di autista, livello “quinto”
CCNL Commercio, a favore della società , Controparte_1 continuativamente ed ininterrottamente dall'1.3.2006 al 1.6.2022, data di
Il SI. deduceva di aver lavorato negli ultimi dieci anni prima Parte_1 della cessazione del rapporto, presso il punto vendita di Viale Europa n. 16 in Bari, mentre in precedenza aveva lavorato presso il punto vendita di via
Marchese di Montrone n. 91 a Bari. Lamentava di aver prestato attività lavorativa per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle
13:30 e per quattro giorni (variabili) anche nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 20:00, svolgendo all'esterno le mansioni di autista addetto alle consegne con funzioni di incasso (a ristoranti, sale ricevimento, enoteche, supermercati, esercizi commerciali e privati consumatori), mentre presso i punti vendita con attività di scarico della merce in arrivo dai fornitori, di allestimento e rifornimento degli scaffali, di smistamento e distribuzione al dettaglio, di prezzatura secondo le indicazioni fornite dal magazziniere, di segnalazione dei prodotti in esaurimento e di scadenze indicate nelle etichette.
Lamentava di aver maturato significative differenze retributive non solo per il differente inquadramento tra il livello quarto di spettanza e il livello quinto cui era stato erroneamente inquadrato, ma anche per lo svolgimento di un numero di ore settimanali di lavoro di gran lunga superiore alle 40 ore contrattualmente previste, per le quali riteneva di non aver percepito né retribuzione ordinaria, né le maggiorazioni per lavoro straordinario, domenicale e festivo.
Concludeva perché fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma complessiva somma di €. 93.037,99, nonché regolarizzazione della posizione contributiva-previdenziale del ricorrente presso gli istituiti competenti, ovvero, in subordine, risarcimento del relativo danno.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva in Controparte_1 via preliminare la inammissibilità del ricorso per nullità e/o inesistenza della procura alle liti e nullità e/o inesistenza e/o invalidità della notifica, nonché sempre in via preliminare la nullità del ricorso per l'assoluta genericità della domanda per poi nel merito eccepire la intervenuta prescrizione dei crediti retributivi richiesti dal ricorrente e concludere con il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche l' che, nel caso di accoglimento del ricorso, CP_2 chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi non prescritti.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Vanno innanzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della società resistente. In particolare sulla eccepita nullità della procura alle liti, si evidenzia che, come nel caso in esame, la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, è da considerarsi valida e la eventuale mancanza delle generalità della parte e della data, non produce nullità, poiché si ha riguardo al foglio che la contiene e ai suoi contestuali allegati, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, risultando, pertanto, idonea a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto è collegato. Infatti,
è principio da tempo consolidato che tale requisito deve ritenersi soddisfatto, allorchè essa sia stata apposta in calce, come nel caso in esame, dalla relazione fisica con l'atto cui inerisce e con il quale forma un documento unitario anche se non contenga uno specifico richiamo a tale atto.
Così come la eccepita illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, è irrilevante, poiché il nome del sottoscrittore risulta dal testo dell'atto cui è collegata.
Anche la eccepita nullità della notifica poiché mancante delle dovute attestazioni è infondata. Vi è consolidato orientamento espresso in giurisprudenza del principio di diritto relativo all'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo in ipotesi di vizi di nullità della notificazione degli atti processuali anche nell'ambito del processo telematico. Infatti, il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo che consegue alla consegna telematica dello stesso a mezzo notifica via
PEC, anche se eventualmente effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, determina il raggiungimento dello scopo perseguito a seguito della rituale e tempestiva costituzione dell'intimato. E nel caso in esame, nella relata di notifica dell'8.2.2024, vi è attestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 53/1994 sia dell'allegata Procura alle Liti, con file denominato "Procura alle liti (3).pdf.p7m", firmato digitalmente, come copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta, che degli altri allegati informatici, quale il ricorso ex art. 414 c.p.c., con file denominato
"Cutrignelli- diff. retributive.pdf.p7m" ed il decreto di fissazione udienza, con file denominato "decreto di fissazione udienza.pdf"
E va disattesa altresì l'eccezione di nullità del ricorso per l'assoluta genericità della domanda. La lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare agevolmente le circostanze di fatto e le ragioni di diritto costitutive della pretesa azionata.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo degli atti ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva. La valutazione di tali elementi implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2020, n.14379; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816;
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2018, n.19009; Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199). Solo in tal modo, infatti, può paventarsi l'erosione del diritto di difesa del convenuto, lasciato nell'impossibilità di potere formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Nel caso di specie, il ricorso si palesa contenutisticamente idoneo a dare contezza di petitum e causa petendi sulla base di una ricostruzione in fatto della vicenda che consente un agevole apprezzamento delle coordinate di riferimento della pretesa azionata e, quindi, ex adverso, una difesa delle proprie ragioni che parte resistente non ha mancato di articolare in maniera diffusa. Infatti, il ricorrente ha indicato in ricorso l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, gli orari osservati, l'inquadramento rivendicato, gli emolumenti dei quali ritiene di essere creditore e ha specificato il CCNL preso a riferimento per i calcoli, e, pertanto, deve disattendersi l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente società per asserita violazione del diritto di difesa.
D'altra parte, le censure formulate dalla società resistente si incentrano in gran parte sulla inattendibilità degli elementi di fatto indicati nel ricorso a sostegno delle pretese fatte valere, oltre che sulla omessa indicazione di altri elementi che si assumono idonei a modificare o a ridurre tali pretese, attenendo proprio alla fondatezza della domanda più che alla insufficienza della esposizione degli elementi di fatto su cui questa si fonda. Peraltro, la stessa corposa memoria difensiva della società resistente sconfessa, di per sé, l'eccezione di nullità e nel caso in esame le indicazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda hanno consentito alla convenuta di apprestare adeguatamente le proprie difese e al giudice di impostare e svolgere l'attività indispensabile ai fini della decisione. Pertanto, deve disattendersi l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente società per asserita violazione del diritto di difesa.
Passando al merito della controversia, occorre evidenziare che l'istruttoria ha escluso la fondatezza della domanda del Parte_1
Costui lamenta di essere stato inquadrato sin dalla data di assunzione
(marzo 1996) nel livello V del CCNL Intersettoriale: commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo con mansioni di autista, deducendo di aver espletato mansioni corrispondenti al diverso e superiore livello IV.
Al fine di verificare la fondatezza della domanda, il percorso logico- giuridico diretto all'accertamento delle superiori mansioni, in ossequio ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, parte da un'attenta e penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte, passando per l'esame approfondito delle declaratorie delle categorie di inquadramento controverse e dei profili professionali pertinenti (cfr. tra le tante Cass., nn. 13763/2023; 18943/2016). E l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità. (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/09/2024, n. 25772), in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16766).
In particolare, come ben chiarito dalla Suprema Corte, (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 25/01/2022, n. 2172 e molte altre conformi), risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (cfr. Corte
d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sent., 06/08/2024, n. 1058).
Alla stregua dei consolidati principi giurisprudenziali espressi sul punto e qui condivisi, deve dunque procedersi all'indagine che si articola in tre fasi.
In primo luogo, è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici.
Inoltre, occorre altresì valutare che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda di essere inquadrato in una qualifica superiore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, cui la declaratoria contrattuale collega l'inquadramento rivendicato (cfr. in termini, da ultimo, Cass., n. 11586/2023).
Successivamente si deve procedere ad individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti, per poi fare il confronto con la previsione della declaratoria contrattuale onde verificare se sussista o meno corrispondenza.
E come di recente statuito, l'osservanza del cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, “non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni" (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
28/02/2023, n.6021; Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022 n.6151;
Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, n.16572).
Fatte queste premesse e passando ad esaminare le declaratorie indicate nel CCNL Commercio applicabile al caso di specie, appartengono al V° livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche. Al
IV° livello, rivendicato dal ricorrente, appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico--pratiche comunque acquisite.
Preliminarmente, si osserva che il tratto differenziale della superiore categoria è piuttosto marcato, richiedendosi un complesso di attività attinenti alla vendita del prodotto, quali la esposizione della merce al cliente, incasso con movimentazioni di cassa etc., tenendo conto altresì che l'eventuale espletamento sia stato prevalente e svolto con continuità, a tal punto da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore, compatibile con la qualifica superiore.
Orbene, applicando al caso di specie i suddetti principi, si ritiene che l'istruttoria non ha consentito di acclarare che le mansioni svolte dal ricorrente consistessero concretamente in quelle del livello preteso. E difatti anche quando le testimonianze raccolte hanno in parte confermato la ricostruzione operata dal ricorrente, lo hanno fatto in modo generico. Va poi osservato che si tratta in ogni caso di dichiarazioni rilasciate da testi senza una piena e diretta conoscenza dei fatti, in quanto o dipendenti che lavoravano in sedi diverse da quelle ove ha prestato attività il ricorrente, ovvero che hanno frequentato solo in modo occasionale il ricorrente e, per altre ancora, si è in presenza di dichiarazioni risultanti contraddittorie e inattendibili dal punto di vista valutativo.
Infatti, partendo dal presupposto che il SI. deduceva di aver Parte_1 svolto l'attività lavorativa alle dipendenze della società resistente presso il punto vendita di via Marchese di Montrone n. 91 a Bari dall'inizio del rapporto (1.3.2006) fino al 2012 e poi nel centro di Viale Europa a Bari dal
2012 fino alla cessazione del rapporto (1.6.2022), alcuni dei testi di parte ricorrente hanno dichiarato di aver lavorato come dipendenti in circostanze di luogo e di tempo non sempre coincidenti con quelle innanzi indicate.
In particolare, nelle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente sig.
(magazziniere dal 2012 al dicembre 2021), non è dato Testimone_1 comprendere quale fosse la sua sede di lavoro rispetto a quella del SI.
E, se da un lato conferma le mansioni e gli orari come Parte_1 prospettati in ricorso, dall'altro ha precisato che “… nulla posso dire sulle mansioni che svolgeva in epoca precedente al mio arrivo in quando CP_1 lavorava in altro punto vendita …” e “nulla posso riferire in ordine alle ore di permesso”..
Altro teste di parte ricorrente SI. (aiuto commesso Testimone_2 dall'aprile 2018 al marzo 2022), ha dichiarato che “la mia sede di lavoro era il punto vendita in Via Dante in Bari, spesso mi recavo presso l'altra sede di Bari in viale Europa, più frequentemente ci andavo nell'ultimo anno
e mezzo”. E anche a voler considerare attendibili le dichiarazioni del suddetto ex collega, stante la intervenuta conciliazione in sede sindacale per differenze retributive con lo stesso datore di lavoro, se da un lato conferma totalmente le circostanze addotte dal SI. dall'altro Parte_1 non può in ogni caso aver avuto una diretta conoscenza dei fatti di causa, poiché lavorava in una diversa sede lavorativa. Pertanto, in tali casi le predette deposizioni sono insuscettibili di essere poste a fondamento della pretesa attorea, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi.
Invero, le dichiarazioni rilasciate da altra testimone di parte ricorrente
SI.ra (addetta alle spedizioni dal giugno 2012 al luglio Testimone_3
2022 nella stessa sede del ricorrente in Viale Europa), smentiscono totalmente la tesi del laddove precisa e puntualizza che “era
Parte_1 addetto alle consegne, non so se incassava. Di tutte le altre mansioni che mi vengono lette se ne occupava il magazziniere e non il …… “non
Parte_1 conosco gli orari che faceva il Sicuramente gli orari che osservavo
Parte_1 io erano diversi da quelli del …..posso riferire che il ha
Parte_1 Parte_1 svolto la mansione di autista con compito di carico e scarico merci presso i clienti”
Vi è poi un teste di parte resistente SI. (addetto Testimone_4 alle vendite dal settembre 2011 in via Marchese di Montrone dal fino al
2012 e poi dal 2013, come addetto front-office presso la sede di viale
Europa) che conferma la prospettazione riportata dalla difesa della società datoriale (circostanze sub 2 e sub 3 di parte resistente (sub 2.“ il sig. Parte_1
, ha svolto la mansione di autista, con compito di carico e scarico di merce presso i clienti. sub
[...]
3. “il sig. , svolgeva ed ha sempre svolto solo le seguenti mansioni: prelevare la merce Parte_1 dal magazzino, caricarla sull'automezzo in dotazione onde provvedere alla consegna della stessa presso i punti vendita o presso clienti privati. Al rientro dal suo giro di consegne, provvedeva a ricollocare in magazzino la merce eventualmente ritirata dai punti vendita o ritirata da alcuni fornitori, rimetteva al suo posto merce non consegnata e depositava in area ricezione e accoglienza i documenti di trasporto”), precisando che “si occupava anche dell'allestimento e rifornimento degli scaffali, se terminava prima le consegne all'esterno”.
Orbene, sulla scorta del quadro probatorio emerso dalle risultanze istruttorie, emerge che il SI. ha svolto per tutto il periodo di Parte_1 assunzione ha svolto quotidianamente l'attività di operario con mansioni di autista e addetto alle consegne, compresa l'attività di scarico della merce, posizionamento di quest'ultima sugli scaffali, prezzatura etc.
Dalla declaratoria del CCNL di riferimento e dalle sue note esplicative si evince che la differenza tra il 5 ed il 4 livello sta tutta nelle conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, che sono proprie del livello quarto. Coloro che non vantano particolari capacità tecnico pratiche, ma hanno solo delle adeguate capacità in tal senso e che quindi hanno normali conoscenze e non specifiche conoscenze, sono inquadrabili nel livello quinto piuttosto che al quarto livello.
Né gli ulteriori compiti indicati in ricorso possono essere posti a fondamento del rivendicato inquadramento superiore, in quanto se da un lato risultano essere circostanze totalmente negate proprio da un teste di parte ricorrente (SI.ra ), si ritiene che, anche a volerle ritenere Tes_3 provate sulla scorta di altre deposizioni testimoniali, trattasi di attività svolte dal SI. solo occasionalmente ed in via marginale, Parte_1 ovvero, come riferito dai testi “solo quando terminava prime le consegne”.
Inoltre per quanto attiene alle eccepite “funzioni di incasso”, vi sono i testi di parte resistente, SI. (agente da circa 10 anni e poi Testimone_5 da due anni come dipendente e addetto alla gestione esterna dei clienti) e
SI.ra (dipendente dal giugno 2007 e Tes_6 Parte_2 coordinatrice del personale e degli agenti di vendita e figlia del rappresentante legale della società resistente) che entrambi riferiscono che gli incassi ed il pagamento della merce da parte dei clienti, cui il SI. provvedeva a consegnare la merce, erano effettuati dagli agenti Parte_1 di vendita. In ogni caso, anche a voler considerare quanto precisato dall'altro teste di parte resistente SI. secondo cui “l'istante aveva Tes_4 funzioni di incasso presso ristoranti, sale ricevimento, enoteche, supermercati, esercizi commerciali e privati consumatori allorquando consegnava la merce, ciò avveniva, come riferito dallo stesso testimone, “se
e quando succedeva che detti clienti pagavano in contanti”. Orbene anche questo tipo di mansione, se effettivamente svolta, si ritiene essere stata sporadica, occasionale e marginale, atteso che è più plausibile che il pagamento della merce da parte della clientela della società resistente, costituita non solo da privati ma da ristoratori, gestori di sale ricevimenti ed esercizi commerciali, avvenisse di rado a mezzo di contanti, come peraltro fatto intendere proprio dal teste.
Ad ogni buon conto, in caso di pluralità di mansioni, si ha riguardo alla mansione prevalente che, come detto, non era quella rivendicata ma quella di autista così come previsto in contratto. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, sulla scorta del quadro probatorio emerso ed in considerazione del tenore delle relative declaratorie contrattuali, il lavoratore risulta correttamente inquadrato nel
V° livello, in quanto la esemplificazione delle figure in esso contenute corrisponde esattamente alla qualifica di operaio con le mansioni di autista per la consegna della merce presso i clienti e gli altri punti vendita della resistente. Occorre altresì evidenziare che il controllo meramente quantitativo sulle merci è una mansione peculiare propria del suddetto profilo, diversa da quella di controllo qualitativo riservato ai magazzinieri, così come è emerso anche in fase istruttoria. Inoltre, per il criterio della prevalenza, gli ulteriori e occasionali compiti espletati dal SI. Parte_1 solo allorquando terminava prima il giro delle consegne, in termini di
“saltuarietà e/o occasionalità", oltre che di possibilità di essere affidati a qualunque dipendente, trattandosi di operazioni tecniche esigenti qualifiche ed abilità semplici, acquisibili anche con la pratica, hanno una valenza marginale e sono comunque inidonee al riconoscimento della mansione superiore.
Per quanto attiene alle ulteriori rivendicazioni a titolo di svolgimento di un numero di ore settimanali di lavoro di gran lunga superiore alle 40 ore contrattualmente previste, per le quali non ha percepito né retribuzione ordinaria, né le maggiorazioni per lavoro straordinario, domenicale e festivo, nonché retribuzione relativa ai permessi non goduti, mancano idonee risultanze istruttorie in ordine all'entità, alla cadenza temporale e alla frequenza periodica del superamento dell'orario di lavoro da parte del ricorrente. Costui non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c. dal quale era gravato, non avendo fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa azionata in giudizio. Né i testi escussi sono stati in grado di riferire circostanze precise e dettagliate idonee a provare gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro.
E' nota infatti l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario – ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr. Cass. n.
26985/2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (cfr. Cass. sezione lavoro sentenza n.
13150/2018).
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Orbene, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente non ha in alcun modo fornito la prova del lavoro espletato in orario aggiuntivo rispetto al suo inquadramento contrattuale, né delle ulteriori rivendicazioni pretese a titolo di differenze retributive. Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tra il ricorrente e la società, mentre si compensano con CP_2
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla SI.
nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio a favore dei difensori antistatari della società resistente liquidate in €5.300,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
3. Compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Bari,17/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi