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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/12/2024, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOMBINI LOREDANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIERNO CP_1 C.F._2
MICHELINA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito: in via principale:
pagina 1 di 10 1. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario Per_1
dello stesso presso ciascun genitore, stabilendo che continui ad avere la residenza Per_1
abituale nella casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2;
2. assegnare al sig. la casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, di Parte_1 esclusiva proprietà dello stesso, con tutto quanto l'arreda e, conseguentemente, indicare alla resistente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
3. regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei seguenti modi Per_1
e termini: il minore sarà collocato a settimane alterne dal lunedì al giovedì, presso un genitore e dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica con l'altro genitore, oltre ad un giorno infrasettimanale;
-vacanze natalizie: il minore sarà collocato ad anni alterni dal 24 Dicembre al 31 Dicembre presso un genitore e dal 01 al 07 Gennaio con l'altro genitore;
-vacanze pasquali: il minore sarà collocato ad anni alterni presso ciascun genitore;
-vacanze estive: il minore sarà collocato 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto presso ciascun genitore, con impegno per entrambe le parti di comunicare il proprio periodo entro il 30 Aprile di ogni anno;
4. disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre a sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese Per_1
straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano e che qui integralmente si trascrivono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche per terapie prescritte dal pediatra di base dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano;
pagina 2 di 10 2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessarie per esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3–B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto tre 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore pagina 3 di 10 che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale adito disponga il collocamento paritario di presso ciascun genitore ma con assegnazione alla sig.ra Per_1
della casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il CP_1
collocamento paritario di presso ciascun genitore nei modi e termini come indicati al Per_1
punto 3), nonché Voglia disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, atteso che il sig. dovrà, Per_1 Parte_1
pertanto, onerarsi di un canone di locazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale disponga il collocamento prevalente di presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa Per_1
familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il diritto del padre sig.
a vedere e frequentare il figlio nei seguenti modi e termini: Parte_1
a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera, riaccompagnando il minore presso la madre dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola riaccompagnando il minore dalla madre dopo cena;
-vacanze natalizie, pasquali ed estive: come indicato al punto 3);
pagina 4 di 10 -disporre a carico del sig. , il quale dovrà, pertanto, onerarsi di un canone di Parte_1
locazione, di un contributo al mantenimento di nella misura di Euro 150,00 mensili, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via istruttoria: […]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Conclusioni per CP_1
“Nel merito:
In via principale:
a) disporre l'affidamento del minore, , ad entrambi i genitori, che Persona_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione con collocazione prevalente presso la residenza della madre, signora;
CP_1
b) assegnare la casa familiare, sita in Mediglia (MI), alla Verga, 2 di proprietà del sig.
con le relative pertinenze, box e cantina, alla signora in Parte_1 CP_1 quanto collocataria del minore e, con obbligo per l'assegnataria di farsi Persona_2
carico del pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle utenze, mentre le spese straordinarie resteranno a carico del proprietario. Autorizzare, altresì, la signora al CP_1 cambio d'intestazione del nominativo dei contratti di fornitura inerenti all'immobile;
c) porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario del Parte_1 figlio pari ad € 600,00, calcolato sulla base dei diversi redditi percepiti dai genitori, da Per_1
versarsi direttamente alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da indicato dalle linee Guida Corte d'Appello di Milano che qui si hanno per riportate e trascritte, laddove ritenuto applicabili da parte del Tribunale di Lodi e/o quelle indicate da eventuali altri protocolli del Tribunale di Lodi che intenderà applicare;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
e) week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera quando lo riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21.00;
f) due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, prelevandolo dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso la residenza della madre dopo cena entro e non oltre le ore 21.00;
pagina 5 di 10 g) vacanze di Natale ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore, mentre dal
1° gennaio al 7 gennaio con l'altro genitore;
h) Pasqua ed altri festività e ponti ad anni alterni presso ciascun genitore;
i) per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno;
j) in ogni altra occasione previo accordo con la madre k) stabilire degli orari per le chiamate o le videochiamate quotidiane con il genitore non residente con l'obiettivo di evitare di disturbare il genitore durante l'orario in cui esercita il diritto di visita al solo scopo di sentire il minore quotidianamente;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale (di assegnazione della casa al legittimo proprietario) di parte ricorrente porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo al pagamento di un canone di locazione per una diversa abitazione sempre nel
[...]
Comune di Mediglia, frazione Mombretto, da adibirsi ad abitazione principale della signora in quanto collocataria del figlio aventi le caratteristiche idonee alla casa CP_1 Per_1
familiare per accogliere il minore;
In via gradatamente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di collocazione paritaria del minore disporsi comunque l'assegnazione della casa alla signora al fine di garantire al figlio CP_1 Persona_2
continuità e stabilità abitativa quando è collocato presso la madre;
In via istruttoria. […]
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 24.1.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Lodi al fine di ottenere la regolamentazione in ordine al figlio nato Per_1
il 22.1.2016 dalla relazione con . Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto l'affido CP_1
condiviso del figlio, con collocamento paritario presso ciascun genitore e mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, nonché l'assegnazione a sé della casa familiare.
pagina 6 di 10 Con comparsa depositata in data 9.4.2024 si è costituita la quale ha domandato CP_1
l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite paterne, l'assegnazione a sé della casa familiare e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio in € 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Per quanto attiene all'affido del figlio minore non vi sono ragioni per discostarsi Per_1
dalla richiesta di affido condiviso domandata da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
2.1 Quanto al collocamento, deve essere disposto il collocamento prevalente di presso la Per_1
madre.
Allo stato, infatti, non può essere accolta la domanda del ricorrente di collocamento partitario di presso entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del minore (anni 8) e della routine Per_1
acquisita dallo stesso a seguito dell'uscita del padre dalla casa familiare (giugno 2023).
La richiesta paterna, inoltre, non pare legata a un'esigenza specifica del minore, ma pare rispondere di più a un bisogno del padre, che può essere soddisfatto e garantito anche attraverso un ampio calendario di visite.
Il collocamento paritario, peraltro, richiede una capacità organizzativa e soprattutto collaborativa dei genitori, che allo stato non pare sussistere tra le parti.
Sul punto basti richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte: “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale (Cass. n. 19323 del
17/09/2020; Cass. n. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria pagina 7 di 10 ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020)” (Cass. civ. 17222 del 16/06/2021).
2.2 Al collocamento del minore presso la madre consegue l'assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in Mediglia, via Verga n. 2.
2.3 Per quanto riguarda il regime delle visite padre-figlio, il padre – fatta salvo ogni diverso accordo tra le parti – potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalla mattina alle 10,30 in caso di chiusura della scuola) al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, in caso di chiusura della scuola, sino alle 10.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre);
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalle 15 qualora la scuola sia chiusa) sino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come dipendente, con contratto a Parte_1
tempo indeterminato full time, presso la società “Unica Autotrasporti soc. coop.” con sede in San
Giuliano LA (doc. 10 parte ricorrente). Lo stesso, inoltre, ha riferito di essere proprietario esclusivo della casa familiare, ricevuta in donazione dal padre (doc. 4 parte ricorrente), e di stare vivendo provvisoriamente a casa con i genitori.
All'udienza del 24.5.2024 il ricorrente ha dichiarato: “io lavoro come autista e prendo circa €
1.300.00 al mese per 12 mesi;
lavoro solo in settimana dalle 8.30 alle 15.30 […] la casa familiare è di mia proprietà, me l'hanno donata i miei genitori;
l'assegno unico lo prendo io per pagina 8 di 10 intero, veniva versato sul conto condiviso;
era di circa € 54,00 al mese” (cfr. verbale udienza
24.5.2024).
Dalla documentazione reddituale presenti in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo da lavoro dipendente pari a € 14.800,00 in relazione all'anno 2020 (doc. 24 parte ricorrente), € 13.836,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 25 parte ricorrente) ed € 19.641,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 26 parte ricorrente).
in sede di costituzione ha dato atto di lavorare, a partire dall'1.9.2020, con contratto CP_1
a tempo indeterminato part-time (doc. 9 parte resistente).
La resistente, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 24.5.2024, ha dichiarato: “io lavoro come commessa a Scalo Milano, guadagno circa € 900,00 al mese per 14 mensilità […] ho fatto la domanda di assegno unico ed era circa di € 54,00 al mese;
non ho fatto più nessuna domanda perché il mio ex compagno ha ancora la residenza lì ed è nel mio stato di famiglia;
in ogni caso lo sto prendendo io sul mio conto personale” (cfr. verbale udienza 24.5.2024).
Dalla documentazione presente in atti si evince che la resistente ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 12.350,70 in relazione all'anno 2023 (cfr. CUD 2024; doc. 12 parte resistente).
3.1 Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita e dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori e considerato che la resistente percepisce per intero l'assegno unico e gode dell'immobile di proprietà esclusiva del resistente, il quale dovrà pertanto sostenere i costi di una nuova soluzione abitativa, si ritiene equo fissare in €
150,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio.
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. affida in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre;
pagina 9 di 10 2. assegna a la casa familiare, sita in Mediglia, via Verga n. 2; CP_1
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – salvo diverso accordo tra le parti – secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalla mattina alle
10,30 in caso di chiusura della scuola) al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, in caso di chiusura della scuola sino alle 10.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre);
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalle 15 qualora la scuola sia chiusa) sino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4. dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 150,00, a titolo di contributo di mantenimento del figlio;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOMBINI LOREDANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIERNO CP_1 C.F._2
MICHELINA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito: in via principale:
pagina 1 di 10 1. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario Per_1
dello stesso presso ciascun genitore, stabilendo che continui ad avere la residenza Per_1
abituale nella casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2;
2. assegnare al sig. la casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, di Parte_1 esclusiva proprietà dello stesso, con tutto quanto l'arreda e, conseguentemente, indicare alla resistente un termine entro cui dovrà trasferirsi altrove;
3. regolamentare il collocamento paritario di presso ciascun genitore nei seguenti modi Per_1
e termini: il minore sarà collocato a settimane alterne dal lunedì al giovedì, presso un genitore e dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica con l'altro genitore, oltre ad un giorno infrasettimanale;
-vacanze natalizie: il minore sarà collocato ad anni alterni dal 24 Dicembre al 31 Dicembre presso un genitore e dal 01 al 07 Gennaio con l'altro genitore;
-vacanze pasquali: il minore sarà collocato ad anni alterni presso ciascun genitore;
-vacanze estive: il minore sarà collocato 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto presso ciascun genitore, con impegno per entrambe le parti di comunicare il proprio periodo entro il 30 Aprile di ogni anno;
4. disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, oltre a sostenere entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese Per_1
straordinarie, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano e che qui integralmente si trascrivono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche per terapie prescritte dal pediatra di base dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano;
pagina 2 di 10 2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessarie per esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3–B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto tre 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore pagina 3 di 10 che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale adito disponga il collocamento paritario di presso ciascun genitore ma con assegnazione alla sig.ra Per_1
della casa familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il CP_1
collocamento paritario di presso ciascun genitore nei modi e termini come indicati al Per_1
punto 3), nonché Voglia disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in modo diretto, atteso che il sig. dovrà, Per_1 Parte_1
pertanto, onerarsi di un canone di locazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale disponga il collocamento prevalente di presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa Per_1
familiare sita in Mediglia (MI) alla Via Verga n.2, Voglia regolamentare il diritto del padre sig.
a vedere e frequentare il figlio nei seguenti modi e termini: Parte_1
a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera, riaccompagnando il minore presso la madre dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola riaccompagnando il minore dalla madre dopo cena;
-vacanze natalizie, pasquali ed estive: come indicato al punto 3);
pagina 4 di 10 -disporre a carico del sig. , il quale dovrà, pertanto, onerarsi di un canone di Parte_1
locazione, di un contributo al mantenimento di nella misura di Euro 150,00 mensili, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, così come sopra trascritte;
in via istruttoria: […]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Conclusioni per CP_1
“Nel merito:
In via principale:
a) disporre l'affidamento del minore, , ad entrambi i genitori, che Persona_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione con collocazione prevalente presso la residenza della madre, signora;
CP_1
b) assegnare la casa familiare, sita in Mediglia (MI), alla Verga, 2 di proprietà del sig.
con le relative pertinenze, box e cantina, alla signora in Parte_1 CP_1 quanto collocataria del minore e, con obbligo per l'assegnataria di farsi Persona_2
carico del pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle utenze, mentre le spese straordinarie resteranno a carico del proprietario. Autorizzare, altresì, la signora al CP_1 cambio d'intestazione del nominativo dei contratti di fornitura inerenti all'immobile;
c) porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario del Parte_1 figlio pari ad € 600,00, calcolato sulla base dei diversi redditi percepiti dai genitori, da Per_1
versarsi direttamente alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da indicato dalle linee Guida Corte d'Appello di Milano che qui si hanno per riportate e trascritte, laddove ritenuto applicabili da parte del Tribunale di Lodi e/o quelle indicate da eventuali altri protocolli del Tribunale di Lodi che intenderà applicare;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
e) week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera quando lo riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21.00;
f) due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, prelevandolo dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso la residenza della madre dopo cena entro e non oltre le ore 21.00;
pagina 5 di 10 g) vacanze di Natale ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore, mentre dal
1° gennaio al 7 gennaio con l'altro genitore;
h) Pasqua ed altri festività e ponti ad anni alterni presso ciascun genitore;
i) per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno;
j) in ogni altra occasione previo accordo con la madre k) stabilire degli orari per le chiamate o le videochiamate quotidiane con il genitore non residente con l'obiettivo di evitare di disturbare il genitore durante l'orario in cui esercita il diritto di visita al solo scopo di sentire il minore quotidianamente;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale (di assegnazione della casa al legittimo proprietario) di parte ricorrente porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo al pagamento di un canone di locazione per una diversa abitazione sempre nel
[...]
Comune di Mediglia, frazione Mombretto, da adibirsi ad abitazione principale della signora in quanto collocataria del figlio aventi le caratteristiche idonee alla casa CP_1 Per_1
familiare per accogliere il minore;
In via gradatamente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di collocazione paritaria del minore disporsi comunque l'assegnazione della casa alla signora al fine di garantire al figlio CP_1 Persona_2
continuità e stabilità abitativa quando è collocato presso la madre;
In via istruttoria. […]
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 24.1.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Lodi al fine di ottenere la regolamentazione in ordine al figlio nato Per_1
il 22.1.2016 dalla relazione con . Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto l'affido CP_1
condiviso del figlio, con collocamento paritario presso ciascun genitore e mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, nonché l'assegnazione a sé della casa familiare.
pagina 6 di 10 Con comparsa depositata in data 9.4.2024 si è costituita la quale ha domandato CP_1
l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite paterne, l'assegnazione a sé della casa familiare e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio in € 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Per quanto attiene all'affido del figlio minore non vi sono ragioni per discostarsi Per_1
dalla richiesta di affido condiviso domandata da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
2.1 Quanto al collocamento, deve essere disposto il collocamento prevalente di presso la Per_1
madre.
Allo stato, infatti, non può essere accolta la domanda del ricorrente di collocamento partitario di presso entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del minore (anni 8) e della routine Per_1
acquisita dallo stesso a seguito dell'uscita del padre dalla casa familiare (giugno 2023).
La richiesta paterna, inoltre, non pare legata a un'esigenza specifica del minore, ma pare rispondere di più a un bisogno del padre, che può essere soddisfatto e garantito anche attraverso un ampio calendario di visite.
Il collocamento paritario, peraltro, richiede una capacità organizzativa e soprattutto collaborativa dei genitori, che allo stato non pare sussistere tra le parti.
Sul punto basti richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte: “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale (Cass. n. 19323 del
17/09/2020; Cass. n. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria pagina 7 di 10 ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020)” (Cass. civ. 17222 del 16/06/2021).
2.2 Al collocamento del minore presso la madre consegue l'assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in Mediglia, via Verga n. 2.
2.3 Per quanto riguarda il regime delle visite padre-figlio, il padre – fatta salvo ogni diverso accordo tra le parti – potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalla mattina alle 10,30 in caso di chiusura della scuola) al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, in caso di chiusura della scuola, sino alle 10.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre);
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalle 15 qualora la scuola sia chiusa) sino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come dipendente, con contratto a Parte_1
tempo indeterminato full time, presso la società “Unica Autotrasporti soc. coop.” con sede in San
Giuliano LA (doc. 10 parte ricorrente). Lo stesso, inoltre, ha riferito di essere proprietario esclusivo della casa familiare, ricevuta in donazione dal padre (doc. 4 parte ricorrente), e di stare vivendo provvisoriamente a casa con i genitori.
All'udienza del 24.5.2024 il ricorrente ha dichiarato: “io lavoro come autista e prendo circa €
1.300.00 al mese per 12 mesi;
lavoro solo in settimana dalle 8.30 alle 15.30 […] la casa familiare è di mia proprietà, me l'hanno donata i miei genitori;
l'assegno unico lo prendo io per pagina 8 di 10 intero, veniva versato sul conto condiviso;
era di circa € 54,00 al mese” (cfr. verbale udienza
24.5.2024).
Dalla documentazione reddituale presenti in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo da lavoro dipendente pari a € 14.800,00 in relazione all'anno 2020 (doc. 24 parte ricorrente), € 13.836,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 25 parte ricorrente) ed € 19.641,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 26 parte ricorrente).
in sede di costituzione ha dato atto di lavorare, a partire dall'1.9.2020, con contratto CP_1
a tempo indeterminato part-time (doc. 9 parte resistente).
La resistente, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 24.5.2024, ha dichiarato: “io lavoro come commessa a Scalo Milano, guadagno circa € 900,00 al mese per 14 mensilità […] ho fatto la domanda di assegno unico ed era circa di € 54,00 al mese;
non ho fatto più nessuna domanda perché il mio ex compagno ha ancora la residenza lì ed è nel mio stato di famiglia;
in ogni caso lo sto prendendo io sul mio conto personale” (cfr. verbale udienza 24.5.2024).
Dalla documentazione presente in atti si evince che la resistente ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 12.350,70 in relazione all'anno 2023 (cfr. CUD 2024; doc. 12 parte resistente).
3.1 Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita e dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori e considerato che la resistente percepisce per intero l'assegno unico e gode dell'immobile di proprietà esclusiva del resistente, il quale dovrà pertanto sostenere i costi di una nuova soluzione abitativa, si ritiene equo fissare in €
150,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio.
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. affida in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre;
pagina 9 di 10 2. assegna a la casa familiare, sita in Mediglia, via Verga n. 2; CP_1
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – salvo diverso accordo tra le parti – secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalla mattina alle
10,30 in caso di chiusura della scuola) al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero, in caso di chiusura della scuola sino alle 10.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre);
- due giorni durante la settimana dall'uscita da scuola (ovvero dalle 15 qualora la scuola sia chiusa) sino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4. dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 150,00, a titolo di contributo di mantenimento del figlio;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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