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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1305 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , (C.F.: ), CP_1 CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_2
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, via Monteoliveto n. 86, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Sergio de Costanzo e dell'avv. Alessandro de Costanzo, che li rappresentano e difendono, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
attori opponenti
e
Controparte_3
(P.IVA: ), in persona del
[...] P.IVA_2 direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica
Occhioni in via C. Angiolieri n. 37 e rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del CP_3 foro di Milano, come da procura allegata al ricorso monitorio
convenuta opposta
Pag. 1 di 17 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di leasing.
Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189, co. 1 n. 1 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
Per parte opponente: “1) In via principale, accertare e dichiarare che non sono dovute le somme ingiunte e per
l'effetto annullare, revocare e comunque dichiarare la giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la infondatezza e comunque la carenza di prova della pretesa creditoria;
2) Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 358/2023, Rg. 885/2023, Rep. n. 616/2023 del 13 aprile 2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 12 aprile 2023, depositato in cancelleria in data 13 aprile 2023, intimante di corrispondere, in solido ed immediatamente alla notifica del presente decreto, a
[...] ed ai Sigg.ri e l'importo di Euro 733.743,64 Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 5.712,00 per compenso ed Euro 870,00 per spese, oltre oneri, già munito di formula esecutiva;
- in subordine, condannare ed i Sigg.ri Parte_1
e a corrispondere, in solido tra loro, l'importo di Euro CP_1 Controparte_2 Parte_2
733.743,64 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 5.712,00 per compenso ed
Euro 870,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: - rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti della convenuta opposta o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, anche eventualmente ai sensi dell'art. 1460 c.c., come tardivamente già eccepito, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio Controparte_3 [...]
(di seguito per brevità) ha chiesto ingiungersi alla Controparte_3 CP_4
nonché ai fideiussori , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 il pagamento della complessiva somma di € 733.743,64, di cui € 75.960,43 per canoni maturati e fatturati ed € 657.783,21 per canoni maturati e non fatturati dalla data di blocco della fatturazione
Pag. 2 di 17 (ottobre 2020) sino all'aprile 2023, oltre interessi di mora, nonché spese e competenze legali del procedimento monitorio.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto: a) che in data 26.5.2009 la CP_4 ha stipulato con la il contratto di locazione finanziaria n. 12746
[...] Parte_1 della durata di 216 mesi, avente ad oggetto un complesso immobiliare a uso direzionale sito nel
Comune di Napoli con accessi da via Monte di Dio n. 80 e da Piazza Santa Maria degli Angeli a
Pizzofalco n. 2, meglio descritto in atti;
b) che si sono costituiti quali fideiussori , CP_1
e sino alla concorrenza di € 4.852.381,05 oltre IVA;
c) che, in Controparte_2 Parte_2 virtù di tale contratto, la ha acquistato il bene, consegnandolo alla utilizzatrice;
CP_4
d) che l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione finanziaria alle scadenze contrattualmente stabilite e, al fine di risolvere bonariamente la controversia, le parti hanno sottoscritto nel 2020 un accordo transattivo, con cui la ha Parte_1 riconosciuto l'esistenza del leasing stipulato e le relative obbligazioni, impegnandosi a versare l'importo di € 167.258,00 a titolo di canoni di leasing scaduti, oltre che al pagamento delle spese legali;
e) che la società utilizzatrice ha onorato la transazione ma si è resa inadempiente al pagamento dei canoni a scadere, sicché risulta debitrice per la somma di € 733.743,64, somma di cui risultano debitori anche i fideiussori.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 358/2023 del 13.4.2023 (RG n. 885/2023), il Tribunale di Siena ha ingiunto a , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
l'immediato pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e Parte_2 oltre alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., di accertare e dichiarare che non sono dovute le somme ingiunte e, per l'effetto, annullare, revocare e comunque dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza e comunque la carenza di prova della pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio ontestando le deduzioni di parte attrice e deducendo, CP_4 oltre all'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione e il rigetto della richiesta di sospensione articolata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c.,
l'infondatezza delle domande proposte. Ha, pertanto, richiesto di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di condannare gli ingiunti al pagamento di €
733.743,64, oltre interessi come da domanda e oltre le spese della procedura monitoria ovvero la Pag. 3 di 17 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in ogni caso, di rigettare integralmente le eccezioni e domande svolte dall'opponente.
Con ordinanza del 5.1.2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione articolata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e assegnato il termine di giorni quindici per l'introduzione della mediazione demandata. Conclusasi con esito negativo la mediazione demandata, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con ordinanza del 9 luglio 2024, disattesa la richiesta di consulenza tecnica contabile articolata dagli opponenti, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione. A seguito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, con ordinanza del 1.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda (il cui onere, peraltro, grava sulla parte opposta una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19596 del
18.9.2020 e v. art. 5 bis d. lgs. 28/2010 in vigore dal 1.1.2023).
Infatti, come già evidenziato con ordinanza del 5.1.2024, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi esclusa l'estensione al leasing della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, non trattandosi di un contratto bancario tipico per cui tale condizione è prevista e dovendosi ritenere la tassatività dell'elencazione contenuta nella richiamata disposizione normativa (v. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 12883 del 13 maggio 2021, in materia di leasing immobiliare e i precedenti ivi richiamati, Cass., sez. 3, ord. n. 15200 del 12 giugno 2018, conf. Cass., sez. 3, ord. n. 30520 del 22.11.2019; Cass., sez. 3, ord. n. 14904 del 31.5.2019; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 35476 del 2.12.2022).
Tuttavia, in corso di giudizio è stata ritenuta l'opportunità di disporre la mediazione demandata, in ragione della posizione processuale di entrambe le parti e tenuto conto dei rapporti pregressi tra le medesime parti in relazione al contratto di leasing oggetto del presente giudizio, nonché della natura della causa e degli interessi coinvolti, che costituisce condizione di procedibilità ex art. 5 quater, co. 2 e 3 d.lgs. 28/2010, con onere a carico della parte opposta quale attrice in senso sostanziale. Come evidenziato con ordinanza del 9.7.2024, la mediazione demandata è stata introdotta dalla convenuta opposta, come da verbale depositato in data 16.4.2024, e non ha avuto esito positivo.
Di conseguenza, l'opposizione deve ritenersi procedibile.
Pag. 4 di 17 3. Tanto premesso, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
3.2. Ciò posto, occorre sin da ora evidenziare che costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata dagli odierni opponenti, oltre che documentalmente provata, la conclusione tra
[...]
(poi fusa nella e la società Controparte_5 CP_4 Parte_1
Pag. 5 di 17 in data 26.5.2009 del contratto di locazione finanziaria n. 12746/001, della durata 216 mesi, avente ad oggetto il complesso immobiliare a uso direzionale sito presso il Comune di Napoli, meglio descritto in atti (v. doc. 4 fasc. monitorio), acquistato dalla società concedente da CP_6
, , , e (v. doc. 6 e 7 fasc.
[...] CP_7 Controparte_2 CP_1 Parte_2 monitorio, contenenti rispettivamente l'atto di compravendita del bene oggetto di leasing e il successivo atto dichiarativo di avveramento della condizione sospensiva) e consegnato alla società utilizzatrice (v. doc. 8 fasc. monitorio).
Risulta parimenti incontestato e documentalmente provato che , e CP_1 Controparte_2
hanno prestato fideiussione sino alla concorrenza di € 4.852.381,05 oltre IVA a Parte_2 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dal suddetto contratto di locazione finanziaria (v. doc. 5 fasc. monitorio). Infine, non è contestata la sottoscrizione, tra l'utilizzatrice e , da un lato, e dall'altro, di un Parte_1 Controparte_2 CP_4 accordo transattivo per il pagamento della somma di € 167.258,00 a titolo di canoni di leasing scaduti (v. doc. 9 fasc. monitorio), così come risulta pacifica la corresponsione da parte della debitrice delle somme oggetto dell'accordo transattivo (v. allegazioni della creditrice opposta, non contestate dall'opponente).
A sostegno della domanda di pagamento degli importi dovuti, così come indicati nel ricorso monitorio, la società opposta ha prodotto in atti il contratto di locazione finanziaria, con chiara indicazione di tutti gli elementi rilevanti (v. doc. 4 fasc. monitorio, in cui risultano chiaramente indicati il tasso leasing, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, l'importo del canone iniziale, la cadenza mensile delle rate, l'ammontare dei canoni periodici e il loro numero, nonché
l'opzione di acquisto, l'indicizzazione del corrispettivo, il tasso di riferimento per l'attualizzazione e il tasso di interesse di mora, oltre alle ulteriori spese), il contratto di acquisto del complesso immobiliare, il successivo atto di avveramento della condizione sospensiva e il verbale di consegna del bene (v. doc. 6, 7 e 8 fasc. monitorio) e ha allegato il mancato pagamento dei canoni maturati e fatturati nonché dei canoni non fatturati dall'ottobre 2020 (data di blocco della fatturazione) all'aprile 2023, come da estratto conto (v. doc. 10 fasc. monitorio, in cui sono indicati gli importi fatturati e incassati, oltre agli insoluti e da cui emerge un saldo totale a credito della concedente per € 75.960,43), estratto 50 v. doc. 11 fasc. monitorio) e come da piano Pt_3 finanziario (v. doc. 12 fasc. monitorio, in cui sono indicate le singole rate mensili sia nella quota capitale che nella quota interessi), con ciò assolvendo, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna opponente, all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al fine di ottenere la condanna della
Pag. 6 di 17 controparte al pagamento di quanto dovuto in virtù del dedotto inadempimento.
Di contro, parte opponente, non ha contestato il mancato pagamento dei canoni insoluti, anzi, pur imputandolo all'impossibilità di rilocare il bene a terzi (su cui v. infra), ha affermato il mancato pagamento dei canoni di leasing e, dunque, la circostanza dell'avvenuto inadempimento
(v. già p. 7 atto di citazione in opposizione “la società, in assenza di introiti, non avendo la materiale disponibilità degli immobili e quindi di poterne disporre per il loro utilizzo e, dopo aver dato fondo agli interventi dei soci, si è trovata nell'impossibilità oggettiva di pagare i canoni del leasing, dovendo ricercare nuovi locali ove svolgere la propria attività oramai ridotta all'osso”; v. altresì p.
4-5 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Infatti, a sostengo dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno dedotto, peraltro in modo del tutto generico, quanto alla quantificazione del credito, da un lato, la mancanza di prova e, dall'altro, la “presumibile” usurarietà degli “eventuali interessi ultra legali”, mentre soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. hanno dedotto la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione e articolato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che quanto alla posizione dei garanti , CP_1
e , parte opponente ha inteso agire ai sensi dell'art. 1945 c.c. Controparte_2 Parte_2 facendo valere le medesime eccezioni fatte valere dalla debitrice garantita.
Ebbene, come evidenziato dalla creditrice opposta – la quale ha elencato le pattuizioni contenute nell'atto di fideiussione, invero non oggetto di alcuna doglianza da parte degli opponenti - nella fideiussione specifica sottoscritta dai garanti è espressamente prevista la deroga all'art. 1945 c.c.
(v. art. 3 fideiussione in atti di cui al doc. 5 fasc. monitorio: “Il fideiussore rinuncia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore”). Sicché i garanti non possono sollevare nei confronti del creditore contestazioni che riguardino il debito principale, salva la possibilità di far valere profili di invalidità del contratto di garanzia, nella specie non oggetto di alcuna doglianza, o eccezioni su di essa fondate, nella specie non articolate, e la cd. exceptio doli (v. in tal senso, Cass., sez. 1, sent. n. 16345 del 21.6.2018), la nullità del contratto base per contrarietà
a norme imperative (v. in tal senso Cass., sez. 1, ord. n. 371 del 10.1.2018) ovvero l'inesistenza del credito fatto valere (v. in tal senso, Cass., sez. 3, ord. n. 23434 del 30.8.2024).
Ad ogni modo, le eccezioni relative al debito principale, al di fuori delle eccezioni consentite ai garanti, ben potevano essere sollevate dalla debitrice principale, sebbene le stesse debbano ritenersi infondate per quanto di seguito si dirà.
Pag. 7 di 17 Anzitutto, risulta smentito dalla documentazione in atti quanto dedotto dagli opponenti in punto di prova del credito, basata secondo la prospettazione di parte opponente sul deposito del solo estratto conto “autocertificato”, atteso che la concedente ha prodotto sin dal ricorso monitorio non soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B., da cui emerge la sussistenza di un credito “per partite scadute e interessi” alla data del 5.4.2023 ammontanti a € 75.960,43 (v. ancora doc. 11 fasc. monitorio, in cui tale somma risulta imputata a “interessi di mora relativi al ritardato pagamento canoni calcolati alla data del 05/04/2023”), che corrisponde al saldo di cui all'estratto conto, in cui risultano annotati anche gli ultimi incassi per complessivi € 167.258,00 (v. doc. 10 fasc. monitorio, in cui sono annotati gli ultimi due incassi per € 7.006,45 e per € 160.251,55), a sua volta corrispondente alle somme di cui all'accordo transattivo concluso dalle parti (v. ancora doc. 9 fasc. monitorio), ma ha altresì precisato che i restanti importi pari a € 657.783,21 corrispondono ai canoni maturati e non fatturati dalla data di blocco di fatturazione risalente all'ottobre 2020 sino alla introduzione della domanda nell'aprile 2023 (che corrisponde dunque all'insoluto relativo a trentuno rate), allegando oltre alla documentazione contrattuale, altresì il piano finanziario con indicazione della composizione delle singole rate per tutta la durata del contratto
(v. ancora doc. 12 fasc. monitorio contenente il piano finanziario a rata fissa, pari a € 17.392,47 oltre IVA, come si evince anche dalle pattuizioni contrattuali, da cui si ottengono gli importi richiesti sin dal ricorso monitorio nella restante parte pari a € 657.783,21).
Di conseguenza, non può ragionevolmente sostenersi alcuna carenza di intelligibilità dei criteri di calcolo adottati, in ciò non avendo rilievo né la discrepanza con la richiesta di pagamento in atti per € 167.930,50 (v. doc. 13 fasc. monitorio), trattandosi di intimazione di pagamento risalente al giugno 2020 ed avente ad oggetto i canoni e le spese insoluti, oltre interessi di mora a tale data, né con la dichiarazione contenuta nella certificazione ex art. 50 in ordine alla sussistenza di Pt_3 un ulteriore credito per € 1.544.015,81, oltre IVA per credito residuo in linea capitale e oltre il valore dell'opzione di riscatto per € 36.962,74 oltre IVA (v. ancora doc. 11 fasc. monitorio), trattandosi di quantificazione inerente al complessivo credito residuo discendente dalla locazione finanziaria, anche a scadere e comprensivo del prezzo di riscatto, laddove la domanda oggetto del presente giudizio ha ad oggetto i canoni insoluti sino all'aprile 2023.
A fronte della documentazione prodotta dalla creditrice opposta deve peraltro ritenersi del tutto inconferente la giurisprudenza richiamata da parte opponente con riferimento al cd. “saldaconto”
e alla necessità di produzione degli estratti conto nel giudizio di merito, posto che trattasi di contratto di leasing e non di un contratto di conto corrente regolato dagli artt. 1823 e ss. c.c. e che non assume alcun rilievo la giurisprudenza formatasi in relazione al valore del cd. estratto del
Pag. 8 di 17 saldaconto ex art. 102 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, conv. l. 7 marzo 1938 n. 141 nell'ambito dei giudizi monitori fondati su contratti bancari regolati in conto corrente (v. in termini, Cass., sez. 1, sent. n. 3949 del 19.2.2018, non massimata).
In definitiva, deve disattendersi la doglianza articolata da parte opponente in merito alla mancata piena prova del credito fatto valere, in considerazione della documentazione prodotta dalla concedente opposta sin dalla fase monitoria e sopra richiamata, di per sé idonea a comprovare il credito alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, tenuto conto altresì che i relativi calcoli effettuati, anche tramite il richiamo all'estratto conto analitico in atti e al piano finanziario allegato e con evidenziazione della composizione delle singole rate (per quota capitale e per quota interessi) e delle mensilità insolute, sono stati contestati dall'odierna opponente soltanto genericamente (del resto, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., v. Cass., sez. 6-3, ord. n.
17889 del 27.8.2020).
Parimenti, anche la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, oltremodo generica e articolata senza neppure indicare la tipologia di interessi oggetto di censura (v. p. 3 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. in cui parte opponente ha genericamente affermato che “si discute della usurarietà di tutti gli interessi pattuiti, a prescindere dalla natura giuridica dei medesimi”), deve ritenersi infondata.
Al riguardo, giova premettere brevi cenni in ordine alla normativa applicabile.
Come noto, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3) e stabilisce che nella determinazione del tasso d'interesse usurario deve tenersi conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” (comma 4). In particolare, l'art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. mod. l. 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In merito alla determinazione dei limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi comunque usurari (cd. tasso soglia usura), l'art. 2, co. 4 l. 108/1996 prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente, il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari era pari Pag. 9 di 17 al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Attualmente, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto, poi, l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse (sull'individuazione del cd. tasso soglia con riferimento a tali istruzioni, al fine di rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale, v. Cass., sez. 1, sent. n. CP_8
35121 del 29.11.2022, la quale richiama Cass. Sez. Un. sent. n. 16303 del 20.06.2018).
In merito agli interessi moratori, deve poi rilevarsi che la Banca d'Italia, a decorrere dal d.m. 25 marzo 2003 in poi, ha iniziato a rilevare, a fini statistici, la misura media dell'incremento applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi. Invero, la Suprema Corte, nell'affermare l'applicabilità della normativa in tema di usura anche agli interessi moratori e la necessità di sottoporre i due tassi a due diverse e separate valutazioni (trattandosi di interessi aventi natura e finalità diverse, gli uni espressione della naturale fruttuosità del denaro, gli altri aventi natura risarcitoria in conseguenza dell'inadempimento), ha ritenuto che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non precluda l'applicazione dei decreti ministeriali, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19597 del 18.9.2020), atteso che tale rilevazione statistica costituisce un'utile indicazione oggettiva, priva di discrezionalità in quanto basata su dati fattuali di tipo statistico medio, idonea a determinare la soglia rilevante per gli interessi di mora, nel senso di ritenere usuraria la clausola sugli interessi moratori che si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate dagli operatori. In linea con l'orientamento di legittimità sopra richiamato, cui si ritiene di dover dare seguito, tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori. Maggiorazione che, nel caso di specie, essendo il contratto concluso nel secondo trimestre del 2009 (v. contratto di leasing in atti), è rilevata nel 2.1% (maggiorazione individuata sino al d.m. 21 dicembre 2017), tale che la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata sulla base del tasso soglia determinato
Pag. 10 di 17 incrementando il T.E.G.M. del 2.1% e poi aumentando della metà il tasso così ottenuto.
Ciò posto, premesso che, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, al superamento del tasso soglia non consegue automaticamente la non debenza di qualsiasi interesse e, dunque, la gratuità del contratto, ma soltanto degli interessi del tipo che abbiano superato la soglia usura, anche in considerazione del principio di buona fede, che impone una soluzione che non si ponga in ottica premiale per il debitore inadempiente (v. in merito, Cass., Sez. Un., 19597/202 cit.) deve anzitutto essere rilevato che il motivo di doglianza è stato sollevato in modo del tutto generico, atteso che parte opponente si è limitata a chiedere di disporre la consulenza tecnica contabile al fine di verificare l'addebito di interessi ultralegali in quanto “presumibilmente “usurari””, senza dedurre alcunché in merito, se non il mancato deposito dei documenti contabili relativi all'esatta entità del debito e dell'applicazione degli interessi (su cui v. supra) e senza neppure rinviare ad una consulenza tecnica di parte, che pur avendo valenza di mera allegazione difensiva a carattere tecnico avrebbe potuto supportare le doglianze articolate.
Peraltro, nel contratto stipulato in data 26.5.2009 è stato pattuito un tasso leasing pari al 4,4183%, mentre il tasso di mora è stato pattuito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6,00 punti percentuali annuo e, dunque, pari a 8,077% al momento della stipula del contratto, a fronte di un tasso soglia usura per il trimestre di riferimento (1.4.2009-30.6.2009) in relazione alle tipologie contrattuali quali quella in esame (leasing oltre € 50.000,00) pari a 9,42% per gli interessi corrispettivi e a 12,57% (così calcolato: [TEGM del 6,28% + 2,1%] + 1/2) per gli interessi moratori, come da decreto ministeriale di riferimento relativo al secondo trimestre del 2009, peraltro neppure depositato in atti (v. tuttavia in merito al potere-dovere del giudice del merito di acquisire i suddetti decreti ministeriali, Cass., sez. 3, ord. n. 8883 del 13.5.2020) da parte opponente, che del resto ha altresì omesso di fornire qualsivoglia indicazione circostanziata in merito al concreto superamento del tasso soglia usura.
A fronte della genericità delle doglianze articolate e della pattuizione di interessi comunque inferiori al cd. tasso soglia, è stata pertanto disattesa la richiesta di parte opponente di espletare la consulenza tecnica d'ufficio contabile “volta ad accertare il superamento dei tassi legali”.
Del resto, deve ribadirsi il principio noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e, quindi, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie Pag. 11 di 17 allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., sez. 6, sent. n. 30218 del 15.12. 2017, n. 30218).
3.3. Infine, non meritano accoglimento neppure le eccezioni articolate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di impossibilità sopravvenuta totale della prestazione ex artt. 1256 e 1463 c.c. e di inadempimento ex art. 1460 c.c., quest'ultima peraltro tardivamente articolata.
In merito all'eccezione di impossibilità della prestazione, deve invero osservarsi che i fatti alla base dell'eccezione, compiutamente articolata con riferimento agli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c. soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., erano già stati allegati con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, pur in assenza della proposizione di una specifica domanda di risoluzione (non articolata neppure con la prima memoria). In particolare, parte opponente ha dedotto sin dall'atto introduttivo che l'immobile oggetto di locazione finanziaria è sito all'interno di un edificio storico adibito a sede della Corte d'Appello del Tribunale Militare Penale, con relativa Procura, circostanza che limita l'utilizzo del compendio immobiliare, e che “tale scenario è mutato rispetto a quello precedente, stante l'incremento di attività svolta nello stabile avendo la stessa autorità soppresso altre sedi a tanto utilizzate”, tanto che “la società opponente concesse in locazione tutto il compendio immobiliare al Ministero della Difesa”, che dopo aver effettuato consistenti modifiche degli spazi interni, ha risolto il contratto di locazione, con impossibilità per l'utilizzatrice di rilocare l'immobile a terzi (v. p. 6 atto di citazione in opposizione).
Al riguardo, come noto, ai sensi dell'art. 1256 c.c. l'obbligazione si estingue “quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
In merito, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità che estingue l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. ovvero ne giustifica il ritardo nell'adempimento, da intendersi in senso assoluto e obiettivo, consiste nella “sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento”, circostanza che si verifica, secondo il principio genus numquam perit, “solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro” (v. in termini,
Cass., sez. 3, sent. n. 3844 del 17.6.1980; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 2691 del 16.3.1987 e Cass., sez. 1, ord. n. 20152 del 22.6.2022).
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione pecuniaria gravante sulla società utilizzatrice
[...] in virtù del contratto di leasing (e sui garanti in virtù della garanzia prestata), Parte_1 ovvero il pagamento dei canoni contrattualmente previsti, deve escludersi che la stessa sia
Pag. 12 di 17 divenuta impossibile per causa sopravvenuta non imputabile al debitore.
Invero, gli opponenti hanno posto a sostegno della relativa eccezione la circostanza dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione con il Ministero della Difesa e l'impossibilità di rilocare l'immobile a terzi, deducendo di non poter procedere alla ristrutturazione dei locali a fronte della difformità urbanistica riscontrata sul bene oggetto di locazione finanziaria, come da perizia di parte allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Tuttavia, l'impossibilità di concedere il bene in locazione a terzi, prevista come mera eventualità nel contratto di leasing e soggetta, peraltro, a una specifica procedura (v. art. 13 del contratto in atti), non può considerarsi quale causa sopravvenuta della prestazione di pagamento dei canoni.
Da un lato, infatti, deve osservarsi che, come risulta dal testo contrattuale, trattasi di bene scelto dalla stessa utilizzatrice e acquistato dalla concedente dagli stessi , CP_6 CP_1
, e , quali comproprietari del complesso Parte_2 Controparte_2 CP_7 immobiliare (v. doc. 4 fasc. monitorio), con indicazione nel contratto di compravendita, cui ha partecipato la stessa utilizzatrice, approvandolo ed accettandolo senza eccezioni, dello stato di occupazione dell'immobile con contratto di locazione di sei anni (v. p. 6 contratto di compravendita in atti: “Tutti gli immobili oggetto del presente atto sono occupati dal Ministero della Difesa con contratto di locazione del primo settembre 2008 della durata di anni sei, e, pertanto, la società utilizzatrice, come rappresentata, dichiara di aver preso atto di tutto quanto contenuto nel citato contratto di locazione, di accettarlo e di manlevare la parte acquirente da ogni onere, obbligo e responsabilità in merito. A tal proposito le parti, in deroga all'art. 1602 c.c., convengono che gli effetti del contratto di locazione sopra descritto proseguano, senza soluzione di continuità, in capo alla parte utilizzatrice degli immobili medesimi, a cui viene ceduto il contratto di locazione commerciale”), nonché con espressa indicazione dello stato urbanistico dell'immobile, edificato anteriormente al 1.9.1967, delle sanatorie richieste in considerazione dell'assenza di regolare autorizzazione per alcune variazioni delle originarie consistenze e cambi di destinazione e delle oblazioni corrisposte, di cui la società utilizzatrice ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza (v. p. 10 atto di compravendita: “La società utilizzatrice, come rappresentata, dichiara: - di essere a perfetta conoscenza della situazione urbanistico amministrativa degli immobili in oggetto per avere direttamente provveduto a procedere ad ispezione amministrativa di tutta la documentazione relativa, a mezzo tecnico di sua fiducia.”), assumendo in solido il pagamento di eventuali successivi oneri (v. p. 10 atto di compravendita: “La parte venditrice si impegna a propria cura e spese a seguire con diligenza il rilascio della concessione in sanatoria, la parte utilizzatrice, come rappresentata, ne prende atto obbligandosi in solido con la parte venditrice al pagamento degli eventuali successivi oneri che venissero richiesti dal Comune di Napoli ed autorizzando la parte acquirente all'acquisto e manlevandola da ogni onere, obbligo e responsabilità in merito”),
Pag. 13 di 17 anche in riferimento alla mancanza del certificato di agibilità (v. ancora p. 10 atto di compravendita: “La parte venditrice dichiara che tutti gli immobili sono sprovvisti del certificato di agibilità, la parte utilizzatrice, come rappresentata, ne prende atto e manleva la parte acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, e, a tal proposito, dichiara che provvederà a propria cura e spese a presentare la documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità stesso”). Del resto, la stessa parte attrice ha dedotto che è stato il locatario ad effettuare “consistenti modifiche degli spazi interni” (v. atto di citazione e successivi scritti difensivi;
v. anche perizia di parte allegata alla seconda memoria, da cui pure emerge che i locatari “lo hanno modificato in base alle loro esigenze locative” e che conclude nel senso di necessaria sanatoria delle difformità, previo parere della Soprintendenza e del Genio
Civile al fine di eseguire opere e interventi sul bene).
Dall'altro, l'impotenza economica derivante dalla mancata riscossione dei canoni di locazione da parte del terzo (e dunque estraneo al contratto di locazione finanziaria in essere tra le parti) non può ritenersi quale scriminante per l'inadempimento del debitore, dovendo l'impossibilità della prestazione consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità, “non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (v. in termini Cass., sez. 2, sent. n. 25777 del 15.11.2013; conf. Cass., Sez. Lav., sent. n. 9645 del 20.5.2004). Invero, in generale, “il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa”, sicché l'impossibilità sopravvenuta, per liberare il debitore dalla responsabilità (se definitiva), deve essere “obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata […] a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto […] a meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova […] che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta.” (v. Cass., sez. 2, sent. n. 29057 del 6.10.2022, non massimata;
v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 10683 del 20.4.2023).
Tale prova nel caso di specie non può ritenersi raggiunta.
Per tutte le ragioni anzidette deve dunque escludersi la ricorrenza di un'impossibilità assoluta della prestazione, sia avuto riguardo al contenuto della prestazione della debitrice dedotta in contratto (pagamento dei canoni pattuiti alle scadenze stabilite), sia tenuto conto della mancata prova della non imputabilità del dedotto fatto impeditivo dell'inadempimento, stante la piena conoscenza da parte dell'utilizzatrice delle condizioni del complesso immobiliare oggetto di
Pag. 14 di 17 locazione finanziaria (ivi compresa la richiesta di sanatoria del 29.3.1986, richiamata nella perizia di parte in allegato alla seconda memoria, di cui parte venditrice aveva dichiarato, nel contratto di compravendita, di aver integralmente corrisposto la relativa oblazione, dichiarando di assumere ogni responsabilità inerente alla regolarità della domanda e all'esatto calcolo dell'oblazione) e dell'imputabilità delle modifiche strutturali, secondo la prospettazione della stessa utilizzatrice, ai locatari del bene immobile, in virtù di contratto di locazione in essere con la stessa società opponente, che per quanto anzidetto aveva la disponibilità dell'immobile.
In definitiva, deve escludersi che l'utilizzatrice debitrice possa ritenersi liberata dalla propria obbligazione per causa sopravvenuta ad essa non imputabile.
Deve, invece, ritenersi tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di inadempimento articolata ex art. 1460 c.c. soltanto nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in cui parte opponente ha per la prima volta dedotto l'inadempimento di parte convenuta opposta, consistente - nella prospettazione dell'opponente - nell'aver concesso in locazione un bene urbanisticamente difforme, in ciò facendone derivare la legittimità della sospensione del pagamento del canone di locazione. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa alla disponibilità e all'iniziativa del convenuto, che non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale (v. in termini, Cass., sez. 2, sent. n. 11728 del 5.8.2002). Tuttavia, nel caso di specie, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente, quale convenuta in senso sostanziale, ha introdotto una eccezione del tutto nuova, quella di inadempimento appunto, che senza dubbio non può ritenersi conseguenza delle difese articolate dalla convenuta opposta, mai introdotta prima e neppure desumibile dall'atto di citazione in opposizione, nell'ambito del quale parte opponente aveva unicamente adombrato la sussistenza di un fatto impeditivo dell'esecuzione della prestazione individuato nella risoluzione del contratto di locazione da parte del Ministero della Difesa e dell'impossibilità di rilocare il bene a terzi.
Ma anche a volerla ritenere ritualmente proposta, l'eccezione non potrebbe comunque trovare accoglimento.
Infatti, come noto l'art. 1460 c.c. prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti, può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o Pag. 15 di 17 risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione, se avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Di conseguenza, in forza del principio di buona fede, sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di riscontrare se la condotta inadempiente di un contraente possa trovare giustificazione nell'inadempimento contestato all'altro, valutandone l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (v. in merito Cass., sez. 1, sent. n. 2720 del 4.2.2009 e Cass., sez. 3, sent. n. 16822 del
10.11.2003).
Nel caso di specie, la concedente ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto di locazione finanziaria, acquistando il bene immobile individuato dalla utilizzatrice, la quale era a conoscenza del relativo stato di occupazione e urbanistico (v. supra), e consegnandolo sin dal
28.7.2009 all'utilizzatrice stessa, la quale lo ha ricevuto senza eccezioni o riserve (v. doc. 8 fasc. monitorio) e ne ha goduto, anche concedendolo in locazione a terzi, a cui peraltro sarebbe imputabile la modifica consistente degli spazi interni, come dedotto dalla stessa opponente (v. supra). Sicché la sospensione del pagamento dei canoni (circostanza per quanto anzidetto pacifica) non può ritenersi legittima, in assenza di un inadempimento rilevante ex art. 1460 c.c..
3.4. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €
520.001,00 a € 1.000.000,00) e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione e istruttoria, in assenza di prove costituende, nonché per la fase decisionale, consistita nella reiterazione delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 CP_1 Pt_2
e , ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così
[...] Controparte_2 provvede:
Pag. 16 di 17 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 358/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 13.4.2023 (R.G. n. 885/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti , Parte_1 CP_1
e , in solido tra loro, al rimborso delle Parte_2 Controparte_2 spese di lite in favore della società opposta
[...]
Controparte_3
che liquida in € 18.420,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta)
[...] come per legge.
Così deciso in Siena, in data 2 maggio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1305 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , (C.F.: ), CP_1 CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_2
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, via Monteoliveto n. 86, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Sergio de Costanzo e dell'avv. Alessandro de Costanzo, che li rappresentano e difendono, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
attori opponenti
e
Controparte_3
(P.IVA: ), in persona del
[...] P.IVA_2 direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica
Occhioni in via C. Angiolieri n. 37 e rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del CP_3 foro di Milano, come da procura allegata al ricorso monitorio
convenuta opposta
Pag. 1 di 17 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di leasing.
Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189, co. 1 n. 1 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
Per parte opponente: “1) In via principale, accertare e dichiarare che non sono dovute le somme ingiunte e per
l'effetto annullare, revocare e comunque dichiarare la giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la infondatezza e comunque la carenza di prova della pretesa creditoria;
2) Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 358/2023, Rg. 885/2023, Rep. n. 616/2023 del 13 aprile 2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 12 aprile 2023, depositato in cancelleria in data 13 aprile 2023, intimante di corrispondere, in solido ed immediatamente alla notifica del presente decreto, a
[...] ed ai Sigg.ri e l'importo di Euro 733.743,64 Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 5.712,00 per compenso ed Euro 870,00 per spese, oltre oneri, già munito di formula esecutiva;
- in subordine, condannare ed i Sigg.ri Parte_1
e a corrispondere, in solido tra loro, l'importo di Euro CP_1 Controparte_2 Parte_2
733.743,64 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 5.712,00 per compenso ed
Euro 870,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: - rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti della convenuta opposta o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, anche eventualmente ai sensi dell'art. 1460 c.c., come tardivamente già eccepito, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio Controparte_3 [...]
(di seguito per brevità) ha chiesto ingiungersi alla Controparte_3 CP_4
nonché ai fideiussori , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 il pagamento della complessiva somma di € 733.743,64, di cui € 75.960,43 per canoni maturati e fatturati ed € 657.783,21 per canoni maturati e non fatturati dalla data di blocco della fatturazione
Pag. 2 di 17 (ottobre 2020) sino all'aprile 2023, oltre interessi di mora, nonché spese e competenze legali del procedimento monitorio.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto: a) che in data 26.5.2009 la CP_4 ha stipulato con la il contratto di locazione finanziaria n. 12746
[...] Parte_1 della durata di 216 mesi, avente ad oggetto un complesso immobiliare a uso direzionale sito nel
Comune di Napoli con accessi da via Monte di Dio n. 80 e da Piazza Santa Maria degli Angeli a
Pizzofalco n. 2, meglio descritto in atti;
b) che si sono costituiti quali fideiussori , CP_1
e sino alla concorrenza di € 4.852.381,05 oltre IVA;
c) che, in Controparte_2 Parte_2 virtù di tale contratto, la ha acquistato il bene, consegnandolo alla utilizzatrice;
CP_4
d) che l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione finanziaria alle scadenze contrattualmente stabilite e, al fine di risolvere bonariamente la controversia, le parti hanno sottoscritto nel 2020 un accordo transattivo, con cui la ha Parte_1 riconosciuto l'esistenza del leasing stipulato e le relative obbligazioni, impegnandosi a versare l'importo di € 167.258,00 a titolo di canoni di leasing scaduti, oltre che al pagamento delle spese legali;
e) che la società utilizzatrice ha onorato la transazione ma si è resa inadempiente al pagamento dei canoni a scadere, sicché risulta debitrice per la somma di € 733.743,64, somma di cui risultano debitori anche i fideiussori.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 358/2023 del 13.4.2023 (RG n. 885/2023), il Tribunale di Siena ha ingiunto a , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
l'immediato pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e Parte_2 oltre alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., di accertare e dichiarare che non sono dovute le somme ingiunte e, per l'effetto, annullare, revocare e comunque dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza e comunque la carenza di prova della pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio ontestando le deduzioni di parte attrice e deducendo, CP_4 oltre all'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione e il rigetto della richiesta di sospensione articolata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c.,
l'infondatezza delle domande proposte. Ha, pertanto, richiesto di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di condannare gli ingiunti al pagamento di €
733.743,64, oltre interessi come da domanda e oltre le spese della procedura monitoria ovvero la Pag. 3 di 17 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in ogni caso, di rigettare integralmente le eccezioni e domande svolte dall'opponente.
Con ordinanza del 5.1.2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione articolata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e assegnato il termine di giorni quindici per l'introduzione della mediazione demandata. Conclusasi con esito negativo la mediazione demandata, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con ordinanza del 9 luglio 2024, disattesa la richiesta di consulenza tecnica contabile articolata dagli opponenti, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione. A seguito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, con ordinanza del 1.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda (il cui onere, peraltro, grava sulla parte opposta una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19596 del
18.9.2020 e v. art. 5 bis d. lgs. 28/2010 in vigore dal 1.1.2023).
Infatti, come già evidenziato con ordinanza del 5.1.2024, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi esclusa l'estensione al leasing della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, non trattandosi di un contratto bancario tipico per cui tale condizione è prevista e dovendosi ritenere la tassatività dell'elencazione contenuta nella richiamata disposizione normativa (v. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 12883 del 13 maggio 2021, in materia di leasing immobiliare e i precedenti ivi richiamati, Cass., sez. 3, ord. n. 15200 del 12 giugno 2018, conf. Cass., sez. 3, ord. n. 30520 del 22.11.2019; Cass., sez. 3, ord. n. 14904 del 31.5.2019; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 35476 del 2.12.2022).
Tuttavia, in corso di giudizio è stata ritenuta l'opportunità di disporre la mediazione demandata, in ragione della posizione processuale di entrambe le parti e tenuto conto dei rapporti pregressi tra le medesime parti in relazione al contratto di leasing oggetto del presente giudizio, nonché della natura della causa e degli interessi coinvolti, che costituisce condizione di procedibilità ex art. 5 quater, co. 2 e 3 d.lgs. 28/2010, con onere a carico della parte opposta quale attrice in senso sostanziale. Come evidenziato con ordinanza del 9.7.2024, la mediazione demandata è stata introdotta dalla convenuta opposta, come da verbale depositato in data 16.4.2024, e non ha avuto esito positivo.
Di conseguenza, l'opposizione deve ritenersi procedibile.
Pag. 4 di 17 3. Tanto premesso, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
3.2. Ciò posto, occorre sin da ora evidenziare che costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata dagli odierni opponenti, oltre che documentalmente provata, la conclusione tra
[...]
(poi fusa nella e la società Controparte_5 CP_4 Parte_1
Pag. 5 di 17 in data 26.5.2009 del contratto di locazione finanziaria n. 12746/001, della durata 216 mesi, avente ad oggetto il complesso immobiliare a uso direzionale sito presso il Comune di Napoli, meglio descritto in atti (v. doc. 4 fasc. monitorio), acquistato dalla società concedente da CP_6
, , , e (v. doc. 6 e 7 fasc.
[...] CP_7 Controparte_2 CP_1 Parte_2 monitorio, contenenti rispettivamente l'atto di compravendita del bene oggetto di leasing e il successivo atto dichiarativo di avveramento della condizione sospensiva) e consegnato alla società utilizzatrice (v. doc. 8 fasc. monitorio).
Risulta parimenti incontestato e documentalmente provato che , e CP_1 Controparte_2
hanno prestato fideiussione sino alla concorrenza di € 4.852.381,05 oltre IVA a Parte_2 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dal suddetto contratto di locazione finanziaria (v. doc. 5 fasc. monitorio). Infine, non è contestata la sottoscrizione, tra l'utilizzatrice e , da un lato, e dall'altro, di un Parte_1 Controparte_2 CP_4 accordo transattivo per il pagamento della somma di € 167.258,00 a titolo di canoni di leasing scaduti (v. doc. 9 fasc. monitorio), così come risulta pacifica la corresponsione da parte della debitrice delle somme oggetto dell'accordo transattivo (v. allegazioni della creditrice opposta, non contestate dall'opponente).
A sostegno della domanda di pagamento degli importi dovuti, così come indicati nel ricorso monitorio, la società opposta ha prodotto in atti il contratto di locazione finanziaria, con chiara indicazione di tutti gli elementi rilevanti (v. doc. 4 fasc. monitorio, in cui risultano chiaramente indicati il tasso leasing, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, l'importo del canone iniziale, la cadenza mensile delle rate, l'ammontare dei canoni periodici e il loro numero, nonché
l'opzione di acquisto, l'indicizzazione del corrispettivo, il tasso di riferimento per l'attualizzazione e il tasso di interesse di mora, oltre alle ulteriori spese), il contratto di acquisto del complesso immobiliare, il successivo atto di avveramento della condizione sospensiva e il verbale di consegna del bene (v. doc. 6, 7 e 8 fasc. monitorio) e ha allegato il mancato pagamento dei canoni maturati e fatturati nonché dei canoni non fatturati dall'ottobre 2020 (data di blocco della fatturazione) all'aprile 2023, come da estratto conto (v. doc. 10 fasc. monitorio, in cui sono indicati gli importi fatturati e incassati, oltre agli insoluti e da cui emerge un saldo totale a credito della concedente per € 75.960,43), estratto 50 v. doc. 11 fasc. monitorio) e come da piano Pt_3 finanziario (v. doc. 12 fasc. monitorio, in cui sono indicate le singole rate mensili sia nella quota capitale che nella quota interessi), con ciò assolvendo, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna opponente, all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al fine di ottenere la condanna della
Pag. 6 di 17 controparte al pagamento di quanto dovuto in virtù del dedotto inadempimento.
Di contro, parte opponente, non ha contestato il mancato pagamento dei canoni insoluti, anzi, pur imputandolo all'impossibilità di rilocare il bene a terzi (su cui v. infra), ha affermato il mancato pagamento dei canoni di leasing e, dunque, la circostanza dell'avvenuto inadempimento
(v. già p. 7 atto di citazione in opposizione “la società, in assenza di introiti, non avendo la materiale disponibilità degli immobili e quindi di poterne disporre per il loro utilizzo e, dopo aver dato fondo agli interventi dei soci, si è trovata nell'impossibilità oggettiva di pagare i canoni del leasing, dovendo ricercare nuovi locali ove svolgere la propria attività oramai ridotta all'osso”; v. altresì p.
4-5 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Infatti, a sostengo dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno dedotto, peraltro in modo del tutto generico, quanto alla quantificazione del credito, da un lato, la mancanza di prova e, dall'altro, la “presumibile” usurarietà degli “eventuali interessi ultra legali”, mentre soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. hanno dedotto la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione e articolato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che quanto alla posizione dei garanti , CP_1
e , parte opponente ha inteso agire ai sensi dell'art. 1945 c.c. Controparte_2 Parte_2 facendo valere le medesime eccezioni fatte valere dalla debitrice garantita.
Ebbene, come evidenziato dalla creditrice opposta – la quale ha elencato le pattuizioni contenute nell'atto di fideiussione, invero non oggetto di alcuna doglianza da parte degli opponenti - nella fideiussione specifica sottoscritta dai garanti è espressamente prevista la deroga all'art. 1945 c.c.
(v. art. 3 fideiussione in atti di cui al doc. 5 fasc. monitorio: “Il fideiussore rinuncia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore”). Sicché i garanti non possono sollevare nei confronti del creditore contestazioni che riguardino il debito principale, salva la possibilità di far valere profili di invalidità del contratto di garanzia, nella specie non oggetto di alcuna doglianza, o eccezioni su di essa fondate, nella specie non articolate, e la cd. exceptio doli (v. in tal senso, Cass., sez. 1, sent. n. 16345 del 21.6.2018), la nullità del contratto base per contrarietà
a norme imperative (v. in tal senso Cass., sez. 1, ord. n. 371 del 10.1.2018) ovvero l'inesistenza del credito fatto valere (v. in tal senso, Cass., sez. 3, ord. n. 23434 del 30.8.2024).
Ad ogni modo, le eccezioni relative al debito principale, al di fuori delle eccezioni consentite ai garanti, ben potevano essere sollevate dalla debitrice principale, sebbene le stesse debbano ritenersi infondate per quanto di seguito si dirà.
Pag. 7 di 17 Anzitutto, risulta smentito dalla documentazione in atti quanto dedotto dagli opponenti in punto di prova del credito, basata secondo la prospettazione di parte opponente sul deposito del solo estratto conto “autocertificato”, atteso che la concedente ha prodotto sin dal ricorso monitorio non soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B., da cui emerge la sussistenza di un credito “per partite scadute e interessi” alla data del 5.4.2023 ammontanti a € 75.960,43 (v. ancora doc. 11 fasc. monitorio, in cui tale somma risulta imputata a “interessi di mora relativi al ritardato pagamento canoni calcolati alla data del 05/04/2023”), che corrisponde al saldo di cui all'estratto conto, in cui risultano annotati anche gli ultimi incassi per complessivi € 167.258,00 (v. doc. 10 fasc. monitorio, in cui sono annotati gli ultimi due incassi per € 7.006,45 e per € 160.251,55), a sua volta corrispondente alle somme di cui all'accordo transattivo concluso dalle parti (v. ancora doc. 9 fasc. monitorio), ma ha altresì precisato che i restanti importi pari a € 657.783,21 corrispondono ai canoni maturati e non fatturati dalla data di blocco di fatturazione risalente all'ottobre 2020 sino alla introduzione della domanda nell'aprile 2023 (che corrisponde dunque all'insoluto relativo a trentuno rate), allegando oltre alla documentazione contrattuale, altresì il piano finanziario con indicazione della composizione delle singole rate per tutta la durata del contratto
(v. ancora doc. 12 fasc. monitorio contenente il piano finanziario a rata fissa, pari a € 17.392,47 oltre IVA, come si evince anche dalle pattuizioni contrattuali, da cui si ottengono gli importi richiesti sin dal ricorso monitorio nella restante parte pari a € 657.783,21).
Di conseguenza, non può ragionevolmente sostenersi alcuna carenza di intelligibilità dei criteri di calcolo adottati, in ciò non avendo rilievo né la discrepanza con la richiesta di pagamento in atti per € 167.930,50 (v. doc. 13 fasc. monitorio), trattandosi di intimazione di pagamento risalente al giugno 2020 ed avente ad oggetto i canoni e le spese insoluti, oltre interessi di mora a tale data, né con la dichiarazione contenuta nella certificazione ex art. 50 in ordine alla sussistenza di Pt_3 un ulteriore credito per € 1.544.015,81, oltre IVA per credito residuo in linea capitale e oltre il valore dell'opzione di riscatto per € 36.962,74 oltre IVA (v. ancora doc. 11 fasc. monitorio), trattandosi di quantificazione inerente al complessivo credito residuo discendente dalla locazione finanziaria, anche a scadere e comprensivo del prezzo di riscatto, laddove la domanda oggetto del presente giudizio ha ad oggetto i canoni insoluti sino all'aprile 2023.
A fronte della documentazione prodotta dalla creditrice opposta deve peraltro ritenersi del tutto inconferente la giurisprudenza richiamata da parte opponente con riferimento al cd. “saldaconto”
e alla necessità di produzione degli estratti conto nel giudizio di merito, posto che trattasi di contratto di leasing e non di un contratto di conto corrente regolato dagli artt. 1823 e ss. c.c. e che non assume alcun rilievo la giurisprudenza formatasi in relazione al valore del cd. estratto del
Pag. 8 di 17 saldaconto ex art. 102 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, conv. l. 7 marzo 1938 n. 141 nell'ambito dei giudizi monitori fondati su contratti bancari regolati in conto corrente (v. in termini, Cass., sez. 1, sent. n. 3949 del 19.2.2018, non massimata).
In definitiva, deve disattendersi la doglianza articolata da parte opponente in merito alla mancata piena prova del credito fatto valere, in considerazione della documentazione prodotta dalla concedente opposta sin dalla fase monitoria e sopra richiamata, di per sé idonea a comprovare il credito alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, tenuto conto altresì che i relativi calcoli effettuati, anche tramite il richiamo all'estratto conto analitico in atti e al piano finanziario allegato e con evidenziazione della composizione delle singole rate (per quota capitale e per quota interessi) e delle mensilità insolute, sono stati contestati dall'odierna opponente soltanto genericamente (del resto, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., v. Cass., sez. 6-3, ord. n.
17889 del 27.8.2020).
Parimenti, anche la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, oltremodo generica e articolata senza neppure indicare la tipologia di interessi oggetto di censura (v. p. 3 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. in cui parte opponente ha genericamente affermato che “si discute della usurarietà di tutti gli interessi pattuiti, a prescindere dalla natura giuridica dei medesimi”), deve ritenersi infondata.
Al riguardo, giova premettere brevi cenni in ordine alla normativa applicabile.
Come noto, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3) e stabilisce che nella determinazione del tasso d'interesse usurario deve tenersi conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” (comma 4). In particolare, l'art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. mod. l. 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In merito alla determinazione dei limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi comunque usurari (cd. tasso soglia usura), l'art. 2, co. 4 l. 108/1996 prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente, il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari era pari Pag. 9 di 17 al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Attualmente, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto, poi, l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse (sull'individuazione del cd. tasso soglia con riferimento a tali istruzioni, al fine di rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale, v. Cass., sez. 1, sent. n. CP_8
35121 del 29.11.2022, la quale richiama Cass. Sez. Un. sent. n. 16303 del 20.06.2018).
In merito agli interessi moratori, deve poi rilevarsi che la Banca d'Italia, a decorrere dal d.m. 25 marzo 2003 in poi, ha iniziato a rilevare, a fini statistici, la misura media dell'incremento applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi. Invero, la Suprema Corte, nell'affermare l'applicabilità della normativa in tema di usura anche agli interessi moratori e la necessità di sottoporre i due tassi a due diverse e separate valutazioni (trattandosi di interessi aventi natura e finalità diverse, gli uni espressione della naturale fruttuosità del denaro, gli altri aventi natura risarcitoria in conseguenza dell'inadempimento), ha ritenuto che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non precluda l'applicazione dei decreti ministeriali, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19597 del 18.9.2020), atteso che tale rilevazione statistica costituisce un'utile indicazione oggettiva, priva di discrezionalità in quanto basata su dati fattuali di tipo statistico medio, idonea a determinare la soglia rilevante per gli interessi di mora, nel senso di ritenere usuraria la clausola sugli interessi moratori che si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate dagli operatori. In linea con l'orientamento di legittimità sopra richiamato, cui si ritiene di dover dare seguito, tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori. Maggiorazione che, nel caso di specie, essendo il contratto concluso nel secondo trimestre del 2009 (v. contratto di leasing in atti), è rilevata nel 2.1% (maggiorazione individuata sino al d.m. 21 dicembre 2017), tale che la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata sulla base del tasso soglia determinato
Pag. 10 di 17 incrementando il T.E.G.M. del 2.1% e poi aumentando della metà il tasso così ottenuto.
Ciò posto, premesso che, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, al superamento del tasso soglia non consegue automaticamente la non debenza di qualsiasi interesse e, dunque, la gratuità del contratto, ma soltanto degli interessi del tipo che abbiano superato la soglia usura, anche in considerazione del principio di buona fede, che impone una soluzione che non si ponga in ottica premiale per il debitore inadempiente (v. in merito, Cass., Sez. Un., 19597/202 cit.) deve anzitutto essere rilevato che il motivo di doglianza è stato sollevato in modo del tutto generico, atteso che parte opponente si è limitata a chiedere di disporre la consulenza tecnica contabile al fine di verificare l'addebito di interessi ultralegali in quanto “presumibilmente “usurari””, senza dedurre alcunché in merito, se non il mancato deposito dei documenti contabili relativi all'esatta entità del debito e dell'applicazione degli interessi (su cui v. supra) e senza neppure rinviare ad una consulenza tecnica di parte, che pur avendo valenza di mera allegazione difensiva a carattere tecnico avrebbe potuto supportare le doglianze articolate.
Peraltro, nel contratto stipulato in data 26.5.2009 è stato pattuito un tasso leasing pari al 4,4183%, mentre il tasso di mora è stato pattuito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6,00 punti percentuali annuo e, dunque, pari a 8,077% al momento della stipula del contratto, a fronte di un tasso soglia usura per il trimestre di riferimento (1.4.2009-30.6.2009) in relazione alle tipologie contrattuali quali quella in esame (leasing oltre € 50.000,00) pari a 9,42% per gli interessi corrispettivi e a 12,57% (così calcolato: [TEGM del 6,28% + 2,1%] + 1/2) per gli interessi moratori, come da decreto ministeriale di riferimento relativo al secondo trimestre del 2009, peraltro neppure depositato in atti (v. tuttavia in merito al potere-dovere del giudice del merito di acquisire i suddetti decreti ministeriali, Cass., sez. 3, ord. n. 8883 del 13.5.2020) da parte opponente, che del resto ha altresì omesso di fornire qualsivoglia indicazione circostanziata in merito al concreto superamento del tasso soglia usura.
A fronte della genericità delle doglianze articolate e della pattuizione di interessi comunque inferiori al cd. tasso soglia, è stata pertanto disattesa la richiesta di parte opponente di espletare la consulenza tecnica d'ufficio contabile “volta ad accertare il superamento dei tassi legali”.
Del resto, deve ribadirsi il principio noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e, quindi, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie Pag. 11 di 17 allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., sez. 6, sent. n. 30218 del 15.12. 2017, n. 30218).
3.3. Infine, non meritano accoglimento neppure le eccezioni articolate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di impossibilità sopravvenuta totale della prestazione ex artt. 1256 e 1463 c.c. e di inadempimento ex art. 1460 c.c., quest'ultima peraltro tardivamente articolata.
In merito all'eccezione di impossibilità della prestazione, deve invero osservarsi che i fatti alla base dell'eccezione, compiutamente articolata con riferimento agli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c. soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., erano già stati allegati con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, pur in assenza della proposizione di una specifica domanda di risoluzione (non articolata neppure con la prima memoria). In particolare, parte opponente ha dedotto sin dall'atto introduttivo che l'immobile oggetto di locazione finanziaria è sito all'interno di un edificio storico adibito a sede della Corte d'Appello del Tribunale Militare Penale, con relativa Procura, circostanza che limita l'utilizzo del compendio immobiliare, e che “tale scenario è mutato rispetto a quello precedente, stante l'incremento di attività svolta nello stabile avendo la stessa autorità soppresso altre sedi a tanto utilizzate”, tanto che “la società opponente concesse in locazione tutto il compendio immobiliare al Ministero della Difesa”, che dopo aver effettuato consistenti modifiche degli spazi interni, ha risolto il contratto di locazione, con impossibilità per l'utilizzatrice di rilocare l'immobile a terzi (v. p. 6 atto di citazione in opposizione).
Al riguardo, come noto, ai sensi dell'art. 1256 c.c. l'obbligazione si estingue “quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
In merito, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità che estingue l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. ovvero ne giustifica il ritardo nell'adempimento, da intendersi in senso assoluto e obiettivo, consiste nella “sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento”, circostanza che si verifica, secondo il principio genus numquam perit, “solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro” (v. in termini,
Cass., sez. 3, sent. n. 3844 del 17.6.1980; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 2691 del 16.3.1987 e Cass., sez. 1, ord. n. 20152 del 22.6.2022).
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione pecuniaria gravante sulla società utilizzatrice
[...] in virtù del contratto di leasing (e sui garanti in virtù della garanzia prestata), Parte_1 ovvero il pagamento dei canoni contrattualmente previsti, deve escludersi che la stessa sia
Pag. 12 di 17 divenuta impossibile per causa sopravvenuta non imputabile al debitore.
Invero, gli opponenti hanno posto a sostegno della relativa eccezione la circostanza dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione con il Ministero della Difesa e l'impossibilità di rilocare l'immobile a terzi, deducendo di non poter procedere alla ristrutturazione dei locali a fronte della difformità urbanistica riscontrata sul bene oggetto di locazione finanziaria, come da perizia di parte allegata alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Tuttavia, l'impossibilità di concedere il bene in locazione a terzi, prevista come mera eventualità nel contratto di leasing e soggetta, peraltro, a una specifica procedura (v. art. 13 del contratto in atti), non può considerarsi quale causa sopravvenuta della prestazione di pagamento dei canoni.
Da un lato, infatti, deve osservarsi che, come risulta dal testo contrattuale, trattasi di bene scelto dalla stessa utilizzatrice e acquistato dalla concedente dagli stessi , CP_6 CP_1
, e , quali comproprietari del complesso Parte_2 Controparte_2 CP_7 immobiliare (v. doc. 4 fasc. monitorio), con indicazione nel contratto di compravendita, cui ha partecipato la stessa utilizzatrice, approvandolo ed accettandolo senza eccezioni, dello stato di occupazione dell'immobile con contratto di locazione di sei anni (v. p. 6 contratto di compravendita in atti: “Tutti gli immobili oggetto del presente atto sono occupati dal Ministero della Difesa con contratto di locazione del primo settembre 2008 della durata di anni sei, e, pertanto, la società utilizzatrice, come rappresentata, dichiara di aver preso atto di tutto quanto contenuto nel citato contratto di locazione, di accettarlo e di manlevare la parte acquirente da ogni onere, obbligo e responsabilità in merito. A tal proposito le parti, in deroga all'art. 1602 c.c., convengono che gli effetti del contratto di locazione sopra descritto proseguano, senza soluzione di continuità, in capo alla parte utilizzatrice degli immobili medesimi, a cui viene ceduto il contratto di locazione commerciale”), nonché con espressa indicazione dello stato urbanistico dell'immobile, edificato anteriormente al 1.9.1967, delle sanatorie richieste in considerazione dell'assenza di regolare autorizzazione per alcune variazioni delle originarie consistenze e cambi di destinazione e delle oblazioni corrisposte, di cui la società utilizzatrice ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza (v. p. 10 atto di compravendita: “La società utilizzatrice, come rappresentata, dichiara: - di essere a perfetta conoscenza della situazione urbanistico amministrativa degli immobili in oggetto per avere direttamente provveduto a procedere ad ispezione amministrativa di tutta la documentazione relativa, a mezzo tecnico di sua fiducia.”), assumendo in solido il pagamento di eventuali successivi oneri (v. p. 10 atto di compravendita: “La parte venditrice si impegna a propria cura e spese a seguire con diligenza il rilascio della concessione in sanatoria, la parte utilizzatrice, come rappresentata, ne prende atto obbligandosi in solido con la parte venditrice al pagamento degli eventuali successivi oneri che venissero richiesti dal Comune di Napoli ed autorizzando la parte acquirente all'acquisto e manlevandola da ogni onere, obbligo e responsabilità in merito”),
Pag. 13 di 17 anche in riferimento alla mancanza del certificato di agibilità (v. ancora p. 10 atto di compravendita: “La parte venditrice dichiara che tutti gli immobili sono sprovvisti del certificato di agibilità, la parte utilizzatrice, come rappresentata, ne prende atto e manleva la parte acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, e, a tal proposito, dichiara che provvederà a propria cura e spese a presentare la documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità stesso”). Del resto, la stessa parte attrice ha dedotto che è stato il locatario ad effettuare “consistenti modifiche degli spazi interni” (v. atto di citazione e successivi scritti difensivi;
v. anche perizia di parte allegata alla seconda memoria, da cui pure emerge che i locatari “lo hanno modificato in base alle loro esigenze locative” e che conclude nel senso di necessaria sanatoria delle difformità, previo parere della Soprintendenza e del Genio
Civile al fine di eseguire opere e interventi sul bene).
Dall'altro, l'impotenza economica derivante dalla mancata riscossione dei canoni di locazione da parte del terzo (e dunque estraneo al contratto di locazione finanziaria in essere tra le parti) non può ritenersi quale scriminante per l'inadempimento del debitore, dovendo l'impossibilità della prestazione consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità, “non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (v. in termini Cass., sez. 2, sent. n. 25777 del 15.11.2013; conf. Cass., Sez. Lav., sent. n. 9645 del 20.5.2004). Invero, in generale, “il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa”, sicché l'impossibilità sopravvenuta, per liberare il debitore dalla responsabilità (se definitiva), deve essere “obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata […] a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto […] a meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova […] che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta.” (v. Cass., sez. 2, sent. n. 29057 del 6.10.2022, non massimata;
v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 10683 del 20.4.2023).
Tale prova nel caso di specie non può ritenersi raggiunta.
Per tutte le ragioni anzidette deve dunque escludersi la ricorrenza di un'impossibilità assoluta della prestazione, sia avuto riguardo al contenuto della prestazione della debitrice dedotta in contratto (pagamento dei canoni pattuiti alle scadenze stabilite), sia tenuto conto della mancata prova della non imputabilità del dedotto fatto impeditivo dell'inadempimento, stante la piena conoscenza da parte dell'utilizzatrice delle condizioni del complesso immobiliare oggetto di
Pag. 14 di 17 locazione finanziaria (ivi compresa la richiesta di sanatoria del 29.3.1986, richiamata nella perizia di parte in allegato alla seconda memoria, di cui parte venditrice aveva dichiarato, nel contratto di compravendita, di aver integralmente corrisposto la relativa oblazione, dichiarando di assumere ogni responsabilità inerente alla regolarità della domanda e all'esatto calcolo dell'oblazione) e dell'imputabilità delle modifiche strutturali, secondo la prospettazione della stessa utilizzatrice, ai locatari del bene immobile, in virtù di contratto di locazione in essere con la stessa società opponente, che per quanto anzidetto aveva la disponibilità dell'immobile.
In definitiva, deve escludersi che l'utilizzatrice debitrice possa ritenersi liberata dalla propria obbligazione per causa sopravvenuta ad essa non imputabile.
Deve, invece, ritenersi tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di inadempimento articolata ex art. 1460 c.c. soltanto nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in cui parte opponente ha per la prima volta dedotto l'inadempimento di parte convenuta opposta, consistente - nella prospettazione dell'opponente - nell'aver concesso in locazione un bene urbanisticamente difforme, in ciò facendone derivare la legittimità della sospensione del pagamento del canone di locazione. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa alla disponibilità e all'iniziativa del convenuto, che non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale (v. in termini, Cass., sez. 2, sent. n. 11728 del 5.8.2002). Tuttavia, nel caso di specie, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente, quale convenuta in senso sostanziale, ha introdotto una eccezione del tutto nuova, quella di inadempimento appunto, che senza dubbio non può ritenersi conseguenza delle difese articolate dalla convenuta opposta, mai introdotta prima e neppure desumibile dall'atto di citazione in opposizione, nell'ambito del quale parte opponente aveva unicamente adombrato la sussistenza di un fatto impeditivo dell'esecuzione della prestazione individuato nella risoluzione del contratto di locazione da parte del Ministero della Difesa e dell'impossibilità di rilocare il bene a terzi.
Ma anche a volerla ritenere ritualmente proposta, l'eccezione non potrebbe comunque trovare accoglimento.
Infatti, come noto l'art. 1460 c.c. prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti, può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o Pag. 15 di 17 risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione, se avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Di conseguenza, in forza del principio di buona fede, sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di riscontrare se la condotta inadempiente di un contraente possa trovare giustificazione nell'inadempimento contestato all'altro, valutandone l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (v. in merito Cass., sez. 1, sent. n. 2720 del 4.2.2009 e Cass., sez. 3, sent. n. 16822 del
10.11.2003).
Nel caso di specie, la concedente ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto di locazione finanziaria, acquistando il bene immobile individuato dalla utilizzatrice, la quale era a conoscenza del relativo stato di occupazione e urbanistico (v. supra), e consegnandolo sin dal
28.7.2009 all'utilizzatrice stessa, la quale lo ha ricevuto senza eccezioni o riserve (v. doc. 8 fasc. monitorio) e ne ha goduto, anche concedendolo in locazione a terzi, a cui peraltro sarebbe imputabile la modifica consistente degli spazi interni, come dedotto dalla stessa opponente (v. supra). Sicché la sospensione del pagamento dei canoni (circostanza per quanto anzidetto pacifica) non può ritenersi legittima, in assenza di un inadempimento rilevante ex art. 1460 c.c..
3.4. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €
520.001,00 a € 1.000.000,00) e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione e istruttoria, in assenza di prove costituende, nonché per la fase decisionale, consistita nella reiterazione delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 CP_1 Pt_2
e , ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così
[...] Controparte_2 provvede:
Pag. 16 di 17 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 358/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 13.4.2023 (R.G. n. 885/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti , Parte_1 CP_1
e , in solido tra loro, al rimborso delle Parte_2 Controparte_2 spese di lite in favore della società opposta
[...]
Controparte_3
che liquida in € 18.420,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta)
[...] come per legge.
Così deciso in Siena, in data 2 maggio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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