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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2425/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: residente in [...] C.F._1
Campana n. 42 ed elett.te dom.to in Napoli alla via Nuova San Rocco 62 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati, C.F.: , dal quale è C.F._2 rapp.to, il quale chiede espressamente che le notifiche vengano effettuate al seguente indirizzo PEC: Email_1
- Appellante
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avvocati Cristina Grappone, Erminio Capasso, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, che lo rappresentano e difendono con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai E seguenti Indirizzi PEC: ; Email_2 E Email_4
NONCHE'
(C.F. e P.IVA n. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, in persona del procuratore p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Persico (C.F. - C.F._3
P.IVA ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, P.IVA_3
1 alla Via Posillipo 239 il quale indica per le comunicazioni la propria mail certificata Email_6
- Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 07120239001952816/000 notificata da in Controparte_2 data 19.04.2023 per un importo complessivo di euro 49.123,13 e riferita - secondo quanto indicato nel medesimo atto - all'avviso di addebito n. 37120150012649270000 emesso dall' per presunti mancati versamenti CP_1 contributivi relativi agli anni 2009-2012. L'opponente assumeva che l'avviso di addebito non gli era mai stato ritualmente notificato e che, comunque, le somme richieste dovevano ritenersi prescritte, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Esponeva altresì che l'impresa individuale “Edil Paolo di ” Parte_1 era cessata nel dicembre 2013 e che, pertanto, nessun atto successivo avrebbe potuto validamente essergli notificato. Invocava, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e per violazione dei termini di iscrizione a ruolo, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto opposto e di ogni altro atto presupposto, nonché il risarcimento dei danni morali e patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'illegittima pretesa contributiva con vittoria di spese. Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 sosteneva legittimità della pretesa contributiva e contestava la tardività di tutte le eccezioni inerenti il merito della pretesa stante la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 37120150012649270000 effettuata all'imprenditore in data 10.11.2015 tramite posta elettronica certifica all' indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, depositando documentazione a sostegno nonché visura camerale CCIAA. Deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai fatti successivi alla formazione del titolo esclusivamente imputabili al concessionario. Si costituiva altresì l' la quale eccepiva Controparte_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni attinenti alla debenza dei contributi e alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito, trattandosi di atti formati e notificati direttamente dall'Ente impositore. Soggiungeva, tuttavia, che, una volta ricevuto il carico dall' aveva CP_1 regolarmente eseguito le attività di riscossione e notificato plurimi atti interruttivi
– tra cui un'intimazione di pagamento del 16.03.2017 e successivi pignoramenti – idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Richiamava, inoltre, la sospensione dei termini di riscossione intervenuta ex lege nel periodo emergenziale da , da marzo 2020 sino al 31 agosto 2021, a ulteriore conferma della non Pt_2 intervenuta prescrizione. Con sentenza n. 2029/2024, pubbl. il 18.03.2024, il Giudice adito rigettava il ricorso, ritenendo provata la notifica via PEC dell'avviso di addebito in data 10.11.2015 e, conseguentemente, la legittimità dell'intimazione di pagamento del 19.04.2023. In particolare, il primo giudice reputava irrilevante la circostanza della
2 cessazione dell'attività dell'impresa individuale, non potendo tale evento determinare l'estinzione delle obbligazioni gravanti sulla persona fisica del titolare, e rilevava che l'intimazione di pagamento notificata da in data 16.03.2017 CP_3 risultava idonea a interrompere la prescrizione quinquennale, che alla data dell'atto impugnato non poteva dirsi maturata. Avverso la suddetta decisione con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.09.2024 ha proposto impugnazione l'odierno appellante deducendo l'erroneità della sentenza impugnata sotto diversi profili. L'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere ritenuto valida la notifica dell'avviso di addebito n. 37120150012649270000 eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 10.11.2015 sebbene indirizzata ad una ditta individuale ormai cessata e cancellata dal registro delle imprese sin dal 2013. Ha inoltre contestato la sentenza di primo grado laddove non ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi agli anni 2009-2012, né ha adeguatamente considerato gli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione della ditta individuale. Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata, con declaratoria di nullità o inefficacia dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, e con condanna degli enti appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitisi gli appellati, e hanno resistito al gravame, chiedendone il CP_1 CP_3 rigetto. Disposta la trattazione scritta, ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.L'appellante ha dedotto la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 37120150012649270000, eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 10.11.2015, sul presupposto che l'attività della propria impresa individuale era cessata nel dicembre 2013 e la relativa iscrizione era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 25.09.2014.
L'eccezione non merita accoglimento.
La Suprema Corte ha affermato che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario dimostra, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato, e quindi nella sfera di conoscibilità del medesimo, potendosi da ciò desumere che dal momento della ricezione egli sia stato posto in condizione di conoscere l'esistenza dell'atto notificato e di approntare le proprie difese (Cfr. Cass. n. 17946/2016; n. 602/2017; n. 3443/2020).
Deve ritenersi applicabile al caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso con riferimento alla notifica di un'istanza di fallimento avanzata nei confronti di una società cancellata, alla stregua del quale, nell'ipotesi di cancellazione di un'impresa, la notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata rimasto attivo è da considerarsi validamente eseguita, atteso che la consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario determina il
3 perfezionamento della notifica e consente di presumere la conoscenza legale dell'atto.
Non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale l'indirizzo telematico risulterebbe “obliterato” dall'estinzione della società cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal R.I., ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'avviso di addebito è stato inviato e consegnato all'indirizzo PEC indicato nel Registro delle imprese e che tale indirizzo era ancora attivo al momento della notifica. Non essendo stata sollevata alcuna ulteriore censura in ordine alla validità e funzionalità dell'indirizzo utilizzato, deve ritenersi che la notifica dell'avviso di addebito in esame si sia validamente perfezionata.
La Suprema Corte (v. in motivazione C. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6633 del 2021) ha così ritenuto: “Né è consentito qui invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o di capitali, rispetto a quella delle imprese individuale, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest'ultima dal registro, non consegue alcun effetto "estintivo" - se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 10 1.fall.
- rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell'impresa individuale cancellata”.
2.Parimenti infondata è la censura relativa alla dedotta prescrizione del credito contributivo.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha erroneamente considerato che il termine di prescrizione quinquennale non fosse trascorso: i contributi in questione riguardano gli anni 2009-2012 e quindi, secondo la tesi, anche considerando la notifica del 2015 il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2020, in assenza di atti interruttivi.
Osserva al riguardo il collegio che, per il decorso della prescrizione bisogna tener conto della notifica in data 16.3.2017 dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 90414364 00/000 : l'appellante non considera tale atto, non facendone neppure menzione nell'impugnazione. Nessuna contestazione è stata sollevata relativamente alla notifica del detto atto, effettuata mediante consegna in mani a persona autorizzata alla ricezione dell'atto.
Né l'appellante impugna la sentenza in parte qua per l'erroneo computo del termine quinquennale, atteso che dal 2017 al 2023 è decorso ben più di un quinquennio. In ogni caso da tale atto ultimo atto è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale che non può ritenersi maturato alla data del 19.3.2023 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239001952816/000 in questa sede opposta, tenuto conto della sospensione ex lege delle attività di riscossione, disposta a partire dal 08.03.2020 dall'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” (prorogata dal D.L. n. 73/2021 “Sostegni bis”) e dall'articolo 12 del d lgs 159/2015 ivi richiamato. 4 Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2425/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: residente in [...] C.F._1
Campana n. 42 ed elett.te dom.to in Napoli alla via Nuova San Rocco 62 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati, C.F.: , dal quale è C.F._2 rapp.to, il quale chiede espressamente che le notifiche vengano effettuate al seguente indirizzo PEC: Email_1
- Appellante
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avvocati Cristina Grappone, Erminio Capasso, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, che lo rappresentano e difendono con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai E seguenti Indirizzi PEC: ; Email_2 E Email_4
NONCHE'
(C.F. e P.IVA n. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, in persona del procuratore p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Persico (C.F. - C.F._3
P.IVA ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, P.IVA_3
1 alla Via Posillipo 239 il quale indica per le comunicazioni la propria mail certificata Email_6
- Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 07120239001952816/000 notificata da in Controparte_2 data 19.04.2023 per un importo complessivo di euro 49.123,13 e riferita - secondo quanto indicato nel medesimo atto - all'avviso di addebito n. 37120150012649270000 emesso dall' per presunti mancati versamenti CP_1 contributivi relativi agli anni 2009-2012. L'opponente assumeva che l'avviso di addebito non gli era mai stato ritualmente notificato e che, comunque, le somme richieste dovevano ritenersi prescritte, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Esponeva altresì che l'impresa individuale “Edil Paolo di ” Parte_1 era cessata nel dicembre 2013 e che, pertanto, nessun atto successivo avrebbe potuto validamente essergli notificato. Invocava, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e per violazione dei termini di iscrizione a ruolo, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto opposto e di ogni altro atto presupposto, nonché il risarcimento dei danni morali e patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'illegittima pretesa contributiva con vittoria di spese. Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 sosteneva legittimità della pretesa contributiva e contestava la tardività di tutte le eccezioni inerenti il merito della pretesa stante la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 37120150012649270000 effettuata all'imprenditore in data 10.11.2015 tramite posta elettronica certifica all' indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, depositando documentazione a sostegno nonché visura camerale CCIAA. Deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai fatti successivi alla formazione del titolo esclusivamente imputabili al concessionario. Si costituiva altresì l' la quale eccepiva Controparte_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni attinenti alla debenza dei contributi e alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito, trattandosi di atti formati e notificati direttamente dall'Ente impositore. Soggiungeva, tuttavia, che, una volta ricevuto il carico dall' aveva CP_1 regolarmente eseguito le attività di riscossione e notificato plurimi atti interruttivi
– tra cui un'intimazione di pagamento del 16.03.2017 e successivi pignoramenti – idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Richiamava, inoltre, la sospensione dei termini di riscossione intervenuta ex lege nel periodo emergenziale da , da marzo 2020 sino al 31 agosto 2021, a ulteriore conferma della non Pt_2 intervenuta prescrizione. Con sentenza n. 2029/2024, pubbl. il 18.03.2024, il Giudice adito rigettava il ricorso, ritenendo provata la notifica via PEC dell'avviso di addebito in data 10.11.2015 e, conseguentemente, la legittimità dell'intimazione di pagamento del 19.04.2023. In particolare, il primo giudice reputava irrilevante la circostanza della
2 cessazione dell'attività dell'impresa individuale, non potendo tale evento determinare l'estinzione delle obbligazioni gravanti sulla persona fisica del titolare, e rilevava che l'intimazione di pagamento notificata da in data 16.03.2017 CP_3 risultava idonea a interrompere la prescrizione quinquennale, che alla data dell'atto impugnato non poteva dirsi maturata. Avverso la suddetta decisione con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.09.2024 ha proposto impugnazione l'odierno appellante deducendo l'erroneità della sentenza impugnata sotto diversi profili. L'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere ritenuto valida la notifica dell'avviso di addebito n. 37120150012649270000 eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 10.11.2015 sebbene indirizzata ad una ditta individuale ormai cessata e cancellata dal registro delle imprese sin dal 2013. Ha inoltre contestato la sentenza di primo grado laddove non ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi agli anni 2009-2012, né ha adeguatamente considerato gli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione della ditta individuale. Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata, con declaratoria di nullità o inefficacia dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, e con condanna degli enti appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitisi gli appellati, e hanno resistito al gravame, chiedendone il CP_1 CP_3 rigetto. Disposta la trattazione scritta, ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.L'appellante ha dedotto la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 37120150012649270000, eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 10.11.2015, sul presupposto che l'attività della propria impresa individuale era cessata nel dicembre 2013 e la relativa iscrizione era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 25.09.2014.
L'eccezione non merita accoglimento.
La Suprema Corte ha affermato che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario dimostra, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato, e quindi nella sfera di conoscibilità del medesimo, potendosi da ciò desumere che dal momento della ricezione egli sia stato posto in condizione di conoscere l'esistenza dell'atto notificato e di approntare le proprie difese (Cfr. Cass. n. 17946/2016; n. 602/2017; n. 3443/2020).
Deve ritenersi applicabile al caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso con riferimento alla notifica di un'istanza di fallimento avanzata nei confronti di una società cancellata, alla stregua del quale, nell'ipotesi di cancellazione di un'impresa, la notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata rimasto attivo è da considerarsi validamente eseguita, atteso che la consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario determina il
3 perfezionamento della notifica e consente di presumere la conoscenza legale dell'atto.
Non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale l'indirizzo telematico risulterebbe “obliterato” dall'estinzione della società cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal R.I., ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'avviso di addebito è stato inviato e consegnato all'indirizzo PEC indicato nel Registro delle imprese e che tale indirizzo era ancora attivo al momento della notifica. Non essendo stata sollevata alcuna ulteriore censura in ordine alla validità e funzionalità dell'indirizzo utilizzato, deve ritenersi che la notifica dell'avviso di addebito in esame si sia validamente perfezionata.
La Suprema Corte (v. in motivazione C. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6633 del 2021) ha così ritenuto: “Né è consentito qui invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o di capitali, rispetto a quella delle imprese individuale, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest'ultima dal registro, non consegue alcun effetto "estintivo" - se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 10 1.fall.
- rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell'impresa individuale cancellata”.
2.Parimenti infondata è la censura relativa alla dedotta prescrizione del credito contributivo.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha erroneamente considerato che il termine di prescrizione quinquennale non fosse trascorso: i contributi in questione riguardano gli anni 2009-2012 e quindi, secondo la tesi, anche considerando la notifica del 2015 il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2020, in assenza di atti interruttivi.
Osserva al riguardo il collegio che, per il decorso della prescrizione bisogna tener conto della notifica in data 16.3.2017 dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 90414364 00/000 : l'appellante non considera tale atto, non facendone neppure menzione nell'impugnazione. Nessuna contestazione è stata sollevata relativamente alla notifica del detto atto, effettuata mediante consegna in mani a persona autorizzata alla ricezione dell'atto.
Né l'appellante impugna la sentenza in parte qua per l'erroneo computo del termine quinquennale, atteso che dal 2017 al 2023 è decorso ben più di un quinquennio. In ogni caso da tale atto ultimo atto è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale che non può ritenersi maturato alla data del 19.3.2023 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239001952816/000 in questa sede opposta, tenuto conto della sospensione ex lege delle attività di riscossione, disposta a partire dal 08.03.2020 dall'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” (prorogata dal D.L. n. 73/2021 “Sostegni bis”) e dall'articolo 12 del d lgs 159/2015 ivi richiamato. 4 Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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