Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 13/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
AT SO
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 38/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69867 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 4 aprile 2025, proposto da:
B. V., nata OMISSI (c.f.: OMISSIS), ivi residente e, ai fini del presente procedimento, elettivamente domiciliata in Palermo, via Turrisi Colonna n. 47/53, presso e nello studio dell’Avv. Alessandro Luna
(c.f.: [...]– fax: 0916258327 – pec: a.luna@pec.it) che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
- parte ricorrentecontro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
FR AM (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. FR DI (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5 - parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.
Uditi alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026 come da relativo verbale, per parte ricorrente, l’avv. Luna e, per l’INPS, l’avv. DI come da relativo verbale.
Ritenuto in FATTO e DIRITTO 1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra B. ha chiesto di:
“Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra V. B. a percepire, sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS, il beneficio di cui all’art. 2 D.L.
n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di aprile 2019.
Conseguentemente, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all’odierna ricorrente sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di aprile 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all’effettivo soddisfo.
In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra B. a percepire sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS il beneficio di cui all’art.
2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal 29.3.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa).
In tale ipotesi subordinata, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all’odierna ricorrente sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal 29.3.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa) oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso alcunché.”
2. Con memoria debitamente depositata il 27 novembre 2025, si è costituito in giudizio l’INPS che, nel rendere noto che il procedimento risultava in corso di definizione, ha comunicato che in data 05/11/25 era stata inoltrata richiesta di visita medica della ricorrente alla Commissione Medico Legale competente.
L’istituto ha, pertanto, contestato la mancanza attuale del requisito sanitario dell’inabilità unitamente alla domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Parte resistente ha quindi concluso chiedendo di: Concedere un rinvio in attesa dell’esito della disponenda visita medica; Compensare le spese di giudizio.
3. Nel corso della pubblica udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti, è stato, pertanto, concesso un rinvio alla data odierna per consentire la definizione del procedimento amministrativo. Inoltre, con memoria depositata il 2 febbraio 2026, l’Istituto ha comunicato che, a seguito di detti accertamenti sanitari, è stata determinata la decorrenza del trattamento richiesto alla data del 01/08/2020 è che alla liquidazione sarebbe seguito il relativo pagamento con la rata di aprile 2026. L’Ente previdenziale ha, quindi, chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere.
4. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, l’avv. Luna ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, al contempo, sulla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento delle spese legali. L’avv. DI, per l’INPS, ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
5. Preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera della parte resistente - del diritto della sig.ra B. al pagamento degli assegni ANF richiesti e dei relativi arretrati, nei limiti della prescrizione quinquennale, e constatata l’adesione di parte ricorrente sul punto, si ritiene sussistano i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, infatti, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n.
210).
6. Le spese seguono la soccombenza - c.d. virtuale - e tenuto conto del comportamento collaborativo di parte resistente vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l’INPS al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in complessivi euro 700,00 (settecento/00),
oltre agli accessori, come e se dovuti in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Il Giudice
AT SO
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 13 febbraio 2026 Pubblicata il 13 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)