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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7034 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7034 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZA Parte_1 C.F._1
BE EL, elettivamente domiciliato in VIA VALADIER 36 ROMA presso il difensore avv. PANZA BE EL;
APPELLANTE
CONTRO
GIA (C.F. ), con il Controparte_1 CP_2
patrocinio dell'avv. LEMBO ES e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.G.BELLI 39 00100 ROMA presso il difensore avv. LEMBO
ES
C.F. , contumace;
CP_3 C.F._2
C.F. ), contumace;
Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), contumace;
Controparte_5 P.IVA_1
1 C.F. Controparte_6
), contumace;
P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n. 488/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO GRADO
La parte attrice in primo grado si è opposta ex art. 617 cpc ad un progetto di distribuzione.
Il Giudice dell'esecuzione non ha sospeso l'esecuzione. Nell'introdurre il giudizio di merito in primo grado, oggetto del presente gravame, l'appellante ha così ricostruito i fatti di causa: in data 11 gennaio 2012 il Professionista delegato alla vendita ha depositato un primo progetto di distribuzione che, in assenza di opposizioni validamente proposte, era divenuto esecutivo. Con successiva istanza depositata in data 20 settembre 2012,
ha proposto opposizione al detto progetto Controparte_7
sostenendo di non avere ricevuto alcuna comunicazione del deposito dello stesso ex art. 596 c.p.c. e che il progetto predisposto dal professionista sarebbe stato errato nella parte in cui anteponeva l'attrice a Capitalia S.p.A. Con ordinanza del 19 giugno 2013, notificata all'odierna appellante in data 1 luglio 2013 ed impugnata nel giudizio di I grado, il G.E., in accoglimento delle domande formulate dal creditore dava CP_7
mandato al Notaio delegato affinché predisponesse un nuovo piano di riparto.
Questo nuovo piano di riparto è stato reso esecutivo con l'ordinanza impugnata.
L'appellante ha sostenuto che l'ordinanza con cui era stato reso esecutivo il secondo piano di riparto era ingiusta per i seguenti motivi:
1) per non essere state sollevate contestazioni avverso il pregresso progetto, depositato in data 11.1.2012;
2 2) per inesistenza della costituzione del nuovo difensore della
[...]
, perché depositata solo in copia fotostatica;
Controparte_7
3) per mancato deposito dei titoli esecutivi (sentenze) relativi ad uno dei crediti vantati da (pari ad euro 5.191,92); Controparte_7
4)per erronea quantificazione degli interessi in favore della
[...]
. Controparte_7
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto l'opposizione inammissibile posto che creditore concorrente può considerarsi legittimato a sollevare le contestazioni ex art.512 cpc e, in caso di rigetto delle stesse, a proporre opposizione ex art.617, comma
2, cpc avverso l'ordinanza che approva il progetto di distribuzione, soltanto quando il ricavato sia insufficiente ed egli possa trarre vantaggio dalla contestazione dell'altrui collocazione. Nel caso in esame, ha dedotto il Tribunale, l'opponente non poteva trarre alcun vantaggio da una diversa collocazione della Controparte_7
posto che l'intervento nel giudizio esecutivo dell'attrice era stato dichiarato
[...]
inammissibile con ordinanza del GE del 19.6.13.
Quanto, infine, alla mancata approvazione del progetto depositato in data 11.1.2012,
l'opposizione è stata considerata tardiva, dovendo essere rivolta contro l'ordinanza con la quale il GE ha ordinato al notaio delegato di formulare un nuovo progetto di distribuzione e fissato una nuova udienza di discussione dello stesso
Ha proposto appello Parte_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto di avere depositato due distinti atti di intervento. Un primo atto di intervento, datato 17 ottobre 2011, nel quale non era stato depositato alcun titolo esecutivo, non essendone all'epoca in possesso. Un secondo datato 4 gennaio 2012, sfuggito all'attenzione del giudice di prime cure, nel quale l'odierna appellante aveva prodotto nella procedura esecutiva il titolo esecutivo ottenuto nel frattempo.
Ha esposto che l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 19 giugno 2013, qualificava come inammissibile solo il primo atto di intervento mentre affermava la piena validità ed efficacia del secondo intervento, tanto che l'allora esponente veniva
3 espressamente qualificata da detta ordinanza, al pari di , come “creditore CP_5
tardivo” da soddisfare “in caso di residuo … in proporzione ai rispettivi crediti”.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto erroneità ed illegittimità del progetto di distribuzione depositato il 20.11.2013 e dichiarato esecutivo con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui assegna € 236.619,11 ad Controparte_7
[...]
Quale terzo motivo di appello ha dedotto: erroneità ed illegittimità del progetto di distribuzione dichiarato esecutivo con l'ordinanza impugnata, in virtù dell'approvazione e/o acquiescenza di tutte le parti al progetto di distribuzione depositato in data 11.1.2012.
Quale quarto motivo di appello ha dedotto: infondatezza del credito di € 5.191,92 di cui all'atto di intervento depositato per Capitalia S.p.A. in data 3.4.2003 (credito che, peraltro, è stato erroneamente inserito per ben due volte nel progetto di distribuzione).
Quale quinto motivo di appello ha dedotto: erroneità ed illegittimità della quantificazione degli interessi di cui alla precisazione del credito di
[...]
che è stata integralmente accolta dal Notaio delegato Controparte_7
Ha concluso chiedendo:
. accertare e dichiarare l'approvazione del primo progetto di distribuzione, depositato dal Notaio delegato in data 11.1.2012, ordinando il pagamento delle singole quote ai creditori (in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 1 del presente atto);
2. ordinare al Notaio delegato di predisporre un nuovo progetto di distribuzione che, nel calcolo del credito vantato da escluda Controparte_7
gli interessi (€ 100.477,29) e le spese legali (€ 11.080,74) così come quantificati dall‟Avv. Alessandro Lembo nella precisazione del credito trasmessa al Notaio delegato in data 5.9.2011 ed integralmente recepita nel progetto di distribuzione (e ciò in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 2.1 del presente atto);
4 3. in ulteriore subordine, accertata e dichiarata le fondatezza dei rilievi e delle eccezioni svolte dall'esponente, ordinare al Notaio delegato di predisporre un nuovo progetto di distribuzione che: a) nel calcolo del credito vantato da
[...]
escluda dalla sorte capitale inserita nel progetto di Controparte_7
distribuzione l'importo di € 5.191,92 (di cui all'atto di intervento depositato in data
3.4.2003), nonché i relativi interessi quantificati in € 763,99, riducendo altresì le spese legali inserite nel progetto di distribuzione di un importo pari ad € 6.249,93, per una riduzione complessiva pari ad € 12.205,84 (il tutto in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 2.2 del presente atto); b) nel calcolo del credito vantato da rimoduli gli interessi, Controparte_7
determinandoli, a partire dal 1.1.2005, in misura pari al tasso legale (ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia) e, comunque, conteggiandoli con decorrenza dal 19.1.2001 (il tutto in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 2.3 del presente atto); c) nel calcolo del credito vantato dal creditore procedente
[...]
riduca il credito chirografario ammesso da € Controparte_8
141.134,51 ad € 125.050,17 (in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 3 del presente atto).
In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di diniego dell'invocata sospensione del progetto di distribuzione o, comunque, di pagamento ai creditori delle quote previste nel progetto di distribuzione, condannare i creditori
[...]
ed alla Controparte_8 Controparte_7
restituzione in favore della procedura esecutiva delle somme indebitamente percepite ovvero comunque al versamento di dette somme in favore dell'esponente.
Con tutte le conseguenze di legge in ordine all'ammissione, in tutto o in parte, del credito vantato dall'esponente per sorte, interessi e spese legali”. Parte_1
Si è costituita società a responsabilità limitata con socio Controparte_1
unico, e per essa quale sua mandataria (già denominata CP_9 CP_10
5 e prim'ancora che ha chiesto il rigetto Controparte_7
dell'appello.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
L'appello è infondato.
L'appellante ha impugnato la sentenza con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione ad un progetto di distribuzione. Il rigetto della opposizione è stato fondato sul fatto che la appellante non avrebbe, comunque, potuto partecipare alla distribuzione poiché il suo intervento era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del GE del 19/3/13. La stessa ordinanza aveva anche valutato, in ogni caso, come chirografario tardivo il credito dell'appellante.
L'appellante ha sostenuto che l'ordinanza di inammissibilità era errata nel merito e su tale base ha fondato il primo e dirimente motivo di appello.
Si tratta di un motivo infondato.
Infatti, come affermato con altra sentenza del Tribunale di Tivoli (passata in giudicato ed allegata dall'appellata) l'ordinanza del 19/6/13 che ha qualificato il credito e l'ammissibilità dell'intervento della appellante e ordinato il nuovo progetto distributivo, non è stata tempestivamente impugnata ex art. 617 cpc dall'appellante. Ne consegue che non sono più riformabili le statuizioni in esse contenute in merito alla qualifica del credito della appellante ed alla ammissibilità del suo intervento.
Ne consegue che la appellante, che non avrebbe partecipato al giudizio di distribuzione in base alle statuizioni della ordinanza del 19/6/13, non ha interesse ad impugnare il secondo progetto di distribuzione.
La carenza di interesse ad agire rende superfluo ed assorbe l'analisi dei motivi di merito.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'appellato costituito. Nulla per le spese nel resto.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
6
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 488/19, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata
[...]
delle spese del grado di appello che liquida in Controparte_1
complessivi €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Nulla per le spese nel resto;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 29/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7034 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZA Parte_1 C.F._1
BE EL, elettivamente domiciliato in VIA VALADIER 36 ROMA presso il difensore avv. PANZA BE EL;
APPELLANTE
CONTRO
GIA (C.F. ), con il Controparte_1 CP_2
patrocinio dell'avv. LEMBO ES e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.G.BELLI 39 00100 ROMA presso il difensore avv. LEMBO
ES
C.F. , contumace;
CP_3 C.F._2
C.F. ), contumace;
Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), contumace;
Controparte_5 P.IVA_1
1 C.F. Controparte_6
), contumace;
P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n. 488/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO GRADO
La parte attrice in primo grado si è opposta ex art. 617 cpc ad un progetto di distribuzione.
Il Giudice dell'esecuzione non ha sospeso l'esecuzione. Nell'introdurre il giudizio di merito in primo grado, oggetto del presente gravame, l'appellante ha così ricostruito i fatti di causa: in data 11 gennaio 2012 il Professionista delegato alla vendita ha depositato un primo progetto di distribuzione che, in assenza di opposizioni validamente proposte, era divenuto esecutivo. Con successiva istanza depositata in data 20 settembre 2012,
ha proposto opposizione al detto progetto Controparte_7
sostenendo di non avere ricevuto alcuna comunicazione del deposito dello stesso ex art. 596 c.p.c. e che il progetto predisposto dal professionista sarebbe stato errato nella parte in cui anteponeva l'attrice a Capitalia S.p.A. Con ordinanza del 19 giugno 2013, notificata all'odierna appellante in data 1 luglio 2013 ed impugnata nel giudizio di I grado, il G.E., in accoglimento delle domande formulate dal creditore dava CP_7
mandato al Notaio delegato affinché predisponesse un nuovo piano di riparto.
Questo nuovo piano di riparto è stato reso esecutivo con l'ordinanza impugnata.
L'appellante ha sostenuto che l'ordinanza con cui era stato reso esecutivo il secondo piano di riparto era ingiusta per i seguenti motivi:
1) per non essere state sollevate contestazioni avverso il pregresso progetto, depositato in data 11.1.2012;
2 2) per inesistenza della costituzione del nuovo difensore della
[...]
, perché depositata solo in copia fotostatica;
Controparte_7
3) per mancato deposito dei titoli esecutivi (sentenze) relativi ad uno dei crediti vantati da (pari ad euro 5.191,92); Controparte_7
4)per erronea quantificazione degli interessi in favore della
[...]
. Controparte_7
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto l'opposizione inammissibile posto che creditore concorrente può considerarsi legittimato a sollevare le contestazioni ex art.512 cpc e, in caso di rigetto delle stesse, a proporre opposizione ex art.617, comma
2, cpc avverso l'ordinanza che approva il progetto di distribuzione, soltanto quando il ricavato sia insufficiente ed egli possa trarre vantaggio dalla contestazione dell'altrui collocazione. Nel caso in esame, ha dedotto il Tribunale, l'opponente non poteva trarre alcun vantaggio da una diversa collocazione della Controparte_7
posto che l'intervento nel giudizio esecutivo dell'attrice era stato dichiarato
[...]
inammissibile con ordinanza del GE del 19.6.13.
Quanto, infine, alla mancata approvazione del progetto depositato in data 11.1.2012,
l'opposizione è stata considerata tardiva, dovendo essere rivolta contro l'ordinanza con la quale il GE ha ordinato al notaio delegato di formulare un nuovo progetto di distribuzione e fissato una nuova udienza di discussione dello stesso
Ha proposto appello Parte_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto di avere depositato due distinti atti di intervento. Un primo atto di intervento, datato 17 ottobre 2011, nel quale non era stato depositato alcun titolo esecutivo, non essendone all'epoca in possesso. Un secondo datato 4 gennaio 2012, sfuggito all'attenzione del giudice di prime cure, nel quale l'odierna appellante aveva prodotto nella procedura esecutiva il titolo esecutivo ottenuto nel frattempo.
Ha esposto che l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 19 giugno 2013, qualificava come inammissibile solo il primo atto di intervento mentre affermava la piena validità ed efficacia del secondo intervento, tanto che l'allora esponente veniva
3 espressamente qualificata da detta ordinanza, al pari di , come “creditore CP_5
tardivo” da soddisfare “in caso di residuo … in proporzione ai rispettivi crediti”.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto erroneità ed illegittimità del progetto di distribuzione depositato il 20.11.2013 e dichiarato esecutivo con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui assegna € 236.619,11 ad Controparte_7
[...]
Quale terzo motivo di appello ha dedotto: erroneità ed illegittimità del progetto di distribuzione dichiarato esecutivo con l'ordinanza impugnata, in virtù dell'approvazione e/o acquiescenza di tutte le parti al progetto di distribuzione depositato in data 11.1.2012.
Quale quarto motivo di appello ha dedotto: infondatezza del credito di € 5.191,92 di cui all'atto di intervento depositato per Capitalia S.p.A. in data 3.4.2003 (credito che, peraltro, è stato erroneamente inserito per ben due volte nel progetto di distribuzione).
Quale quinto motivo di appello ha dedotto: erroneità ed illegittimità della quantificazione degli interessi di cui alla precisazione del credito di
[...]
che è stata integralmente accolta dal Notaio delegato Controparte_7
Ha concluso chiedendo:
. accertare e dichiarare l'approvazione del primo progetto di distribuzione, depositato dal Notaio delegato in data 11.1.2012, ordinando il pagamento delle singole quote ai creditori (in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 1 del presente atto);
2. ordinare al Notaio delegato di predisporre un nuovo progetto di distribuzione che, nel calcolo del credito vantato da escluda Controparte_7
gli interessi (€ 100.477,29) e le spese legali (€ 11.080,74) così come quantificati dall‟Avv. Alessandro Lembo nella precisazione del credito trasmessa al Notaio delegato in data 5.9.2011 ed integralmente recepita nel progetto di distribuzione (e ciò in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 2.1 del presente atto);
4 3. in ulteriore subordine, accertata e dichiarata le fondatezza dei rilievi e delle eccezioni svolte dall'esponente, ordinare al Notaio delegato di predisporre un nuovo progetto di distribuzione che: a) nel calcolo del credito vantato da
[...]
escluda dalla sorte capitale inserita nel progetto di Controparte_7
distribuzione l'importo di € 5.191,92 (di cui all'atto di intervento depositato in data
3.4.2003), nonché i relativi interessi quantificati in € 763,99, riducendo altresì le spese legali inserite nel progetto di distribuzione di un importo pari ad € 6.249,93, per una riduzione complessiva pari ad € 12.205,84 (il tutto in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 2.2 del presente atto); b) nel calcolo del credito vantato da rimoduli gli interessi, Controparte_7
determinandoli, a partire dal 1.1.2005, in misura pari al tasso legale (ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia) e, comunque, conteggiandoli con decorrenza dal 19.1.2001 (il tutto in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 2.3 del presente atto); c) nel calcolo del credito vantato dal creditore procedente
[...]
riduca il credito chirografario ammesso da € Controparte_8
141.134,51 ad € 125.050,17 (in accoglimento delle eccezioni svolte dall'esponente al paragrafo 3 del presente atto).
In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di diniego dell'invocata sospensione del progetto di distribuzione o, comunque, di pagamento ai creditori delle quote previste nel progetto di distribuzione, condannare i creditori
[...]
ed alla Controparte_8 Controparte_7
restituzione in favore della procedura esecutiva delle somme indebitamente percepite ovvero comunque al versamento di dette somme in favore dell'esponente.
Con tutte le conseguenze di legge in ordine all'ammissione, in tutto o in parte, del credito vantato dall'esponente per sorte, interessi e spese legali”. Parte_1
Si è costituita società a responsabilità limitata con socio Controparte_1
unico, e per essa quale sua mandataria (già denominata CP_9 CP_10
5 e prim'ancora che ha chiesto il rigetto Controparte_7
dell'appello.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
L'appello è infondato.
L'appellante ha impugnato la sentenza con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione ad un progetto di distribuzione. Il rigetto della opposizione è stato fondato sul fatto che la appellante non avrebbe, comunque, potuto partecipare alla distribuzione poiché il suo intervento era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del GE del 19/3/13. La stessa ordinanza aveva anche valutato, in ogni caso, come chirografario tardivo il credito dell'appellante.
L'appellante ha sostenuto che l'ordinanza di inammissibilità era errata nel merito e su tale base ha fondato il primo e dirimente motivo di appello.
Si tratta di un motivo infondato.
Infatti, come affermato con altra sentenza del Tribunale di Tivoli (passata in giudicato ed allegata dall'appellata) l'ordinanza del 19/6/13 che ha qualificato il credito e l'ammissibilità dell'intervento della appellante e ordinato il nuovo progetto distributivo, non è stata tempestivamente impugnata ex art. 617 cpc dall'appellante. Ne consegue che non sono più riformabili le statuizioni in esse contenute in merito alla qualifica del credito della appellante ed alla ammissibilità del suo intervento.
Ne consegue che la appellante, che non avrebbe partecipato al giudizio di distribuzione in base alle statuizioni della ordinanza del 19/6/13, non ha interesse ad impugnare il secondo progetto di distribuzione.
La carenza di interesse ad agire rende superfluo ed assorbe l'analisi dei motivi di merito.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'appellato costituito. Nulla per le spese nel resto.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
6
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 488/19, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata
[...]
delle spese del grado di appello che liquida in Controparte_1
complessivi €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Nulla per le spese nel resto;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 29/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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