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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4254/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 4254/2015 R.G., passata in decisione all'udienza del 08.10.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. P. Saponaro
ATTORE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Q. Lobello
p.i.: ) CP_2 P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. L. Madaro
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_4
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Di Monte
CONVENUTI
(p.i.: ) CP_4 P.IVA_5
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Caroli
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN FATTO Con atto di citazione notificato in data 19/10/2015, la società
[...]
, titolare di attività commerciale di vendita di elettrodomestici, Parte_1 esponeva che tra la notte del 27 marzo 2013 e le prime ore del 28 marzo 2013 i propri locali, siti in Carovigno (BR) alla via Montessori s.n., erano stati invasi da massicce infiltrazioni di acqua verificatesi a causa del cedimento di una conduttura di proprietà dell ritenendo, per l'accaduto, responsabili in solido, Controparte_1 ovvero, ciascuno di loro per il titolo che gli è proprio, l Controparte_1 quale proprietaria e custode della condotta idrica, il Controparte_3 committente dell'opera e la ditta OC s.r.l., esecutrice dell' opera. Esponeva altresì l'attrice che, il sinistro de quo le aveva cagionato un danno economico di € 82.806,55 (fra danno all'immobile e danni alla merce custodita nei locali) e in tale misura formulava la richiesta risarcitoria a carico dell' del Controparte_1 [...]
e della ditta OC s.r.l., in solido tra loro, ovvero a carico di chi di CP_3 loro dovesse risultare responsabile. Il , costituitosi in giudizio, chiedeva l'accertamento Controparte_3 dell'assoluta assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico nella causazione del danno e il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_5 proposte dalla società attrice nei confronti dell in quanto inammissibili CP_5 per carenza di legittimazione passiva della società convenuta ed in ogni caso infondate in fatto e diritto e non provate. OC S.r.l., in via preliminare, chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' per essere da essa mallevata, in virtù della CP_4 polizza per responsabilità civile stipulata. Sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società OC S.r.l., nonché di accertare e dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per decadenza e prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.. Nel merito chiedeva dichiararsi la società OC S.r.l. esente da qualsiasi responsabilità nei confronti della ditta attrice e rigettarsi la domanda. In via subordinata ed estremamente gradata, in caso di soccombenza, chiedeva dichiararsi la società CP_4 tenuta a manlevarla (in virtù della polizza per responsabilità civile con questa
[...] stipulata) di quanto la stessa dovesse essere tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore.
si costituiva ed eccepiva il difetto di rapporti contrattuali della CP_4 società attrice con la OC SR e dunque il difetto di legittimazione attiva della stessa attrice;
in subordine dichiarava di aderire all'eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 1667 cc proposte dalla convenuta OC SR;
nel merito deduceva l'infondatezza delle domande proposte dalla società attrice;
in subordine accertarsi la percentuale di responsabilità delle altre parti convenute, con conseguente limitazione della responsabilità di alla sola porzione di responsabilità ascrivibile CP_4 all'assicurata OC SR;
infine deduceva che la responsabilità di essa compagnia di assicurazioni deve essere comunque contenuta entro il massimale di polizza al netto dello scoperto di euro 1.500,00.
Espletata CTU ricostruttiva delle cause dei danni dedotti ed estimativa dell'entità dei danni stessi;
disposto il rinnovo di detta CTU (con altro professionista incaricato); da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva (per difetto di rapporti contrattuali con l'attrice), nonchè quelle decadenza e prescrizione, ai sensi dell'art. 1667 cc, sono del tutto infondate, avendo la società attrice esercitato azione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc e non già azione di responsabilità contrattuale.
Nel merito, il CTU, Ing. , nella parte preliminare della sua Persona_1 relazione, ha proceduto ad una fedele cronistoria degli accadimenti relativi al sinistro oggetto di causa, nei seguenti termini:
“Preliminarmente si ritiene opportuno ricostruire brevemente la cronistoria dalla realizzazione del tronco idrico in oggetto sino alla data dell'inconveniente lamentato;
- con delibera di G.M. n.247 del 09.11.2011 i l approvava il Controparte_3
“Progetto per la realizzazione di tronchi idrici e fognanti su tratti di strade comunali” con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio - Lavori Pubblici n.227 del 19.03.2012, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori veniva affidato alla Ditta OC SR;
- in data 02.04.2012 veniva stipulato il contratto d'appalto tra il Controparte_3
e la Ditta OC SR;
con questo contratto veniva prevista la realizzazione del tronco in corrispondenza della prima traversa di Via Borsellino, sul cui tratto terminale si è verificato lo sfilamento della valvola di chiusura, provocando il danno lamentato (dalla società attrice);
- in data 03.03.2013, a lavori ultimati, venivano eseguite le verifiche tecniche preliminari all'avvio all'esercizio delle condotte;
- la notte tra i l 27 ed i l 28 marzo 2013 i locali al piano seminterrato della ditta con accesso da rampa carrabile su via Montessori, Parte_1 venivano interessati da infiltrazioni di acqua, provenienti dalla condotta idrica, ubicata nella I traversa di via Borsellino, situata a confine con la zona sud dei predetti locali”.
Tale ricostruzione dei fatti è pacifica fra le parti. In ordine alla individuazione delle cause dell'allagamento nei locali di proprietà della società attrice e dei conseguenti danni, il CTU Ing. ha accertato quanto segue: Persona_1
“…l'evento che ha causato i danni per cui si controverte è da ascriversi ad una carenza costruttiva della condotta realizzata da OC SR. Dalla scheda di intervento di riparazione del 28.3.23 effettuata dal gestore allegata in atti, CP_5 corredata da tre fotografie a colori, risulta la sostituzione di un pezzo speciale dello scarico a pressione del tronco idrico”.
Più nello specifico, il CTU ha chiarito:
“…in base alle caratteristiche costruttive delle “valvole a saracinesca”, il meccanismo, a mezzo di una barra filettata azionata da una chiave manuale, consente un'apertura e chiusura mol to lenta, ovvero non istantanea, al fine di evitare i l c.d. colpo d'ariete. Dall'esame della documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte della OC SR, si rileva infatti la presenza di una chiave a “T” che regola l'apertura manuale con uno sbraccio manuale di mezzo giro della filettatura della valvola a saracinesca e di una successiva ripresa, dopo la pausa, con un altro mezzo giro. L' inconveniente si è verificato a causa di una non corretta posa in opera anche di un solo componente del sistema terminale della condotta (tazza, piatto forato, tappo, tubo protettore). In particolare, in base alle “linee guida per la Contro realizzazione delle reti idriche , la parte terminale dello scarico doveva esser allocata in un pozzetto in c.a. e la tazza, al fine di evitare il rischio di repentino sfilamento ed espulsione doveva esser bene affogata nella platea di fondo in cemento armato del pozzetto. In particolare, dall'esame della relazione di consulenza tecnica di parte attrice depositata in atti (v. doc. 4), redatta dall'arch. , da una verifica di Persona_2 confronto tra la fotografia all. n.02 (precedente al la riparazione) e la fotografia all.
n.04 (effettuata a seguito dello scavo), non si rilevano tracce di frammenti di materiale che possa ricondursi, sia per “configurazione e consistenza” e sia per “aspetti cromatici”, a frammenti di cls;
né si rileva presenza di armature del cls della platea di fondo del pozzetto. Si rileva invece, a seguito dello scavo, soltanto la presenza di terreno vegetale di colore bruno, inadatto ad evitare il rischio di sfilamento ed espulsione della parte terminale del lo scarico. Sul punto, non può inoltre trascurarsi che una sia pur minima imperfezione e/o un'anomalia di montaggio di un solo componente, in fase di “Verifiche Tecniche Preliminari per l'avvio all'esercizio”, non necessariamente può determinare un immediato cedimento del sistema di chiusura. Pertanto, il sistema di chiusura ha retto per un breve periodo, ma, sotto sforzo, a distanza di alcuni giorni, si è verificato che la mancanza del materiale (cemento armato del la platea del pozzetto) che avrebbe dovuto costituire un corpo unico per evi tare lo sfilamento della parte terminale della condotta, ha determinato l 'evento dannoso”. Nella relazione definitiva il CTU (rispondendo alle osservazioni delle parti) ha ulteriormente approfondito quanto innanzi riportato, fornendo ulteriori dati tecnici e precisando quanto segue:
“Con riferimento alla “sostituzione di un pezzo speciale dello scarico a pressione del tronco idrico, come riportato nella scheda di intervento di riparazione Contr del 28/03/2013 prodotta da , il Consulente tecnico di Controparte_6 assicuratrice dell'impresa OC, ha ipotizzato che l'inconveniente potrebbe esser stato determinato, non già da una carenza costruttiva della condotta, ma bensì dall'originaria rot tura/criccatura del pezzo speciale, già originariamente difettoso. Contr Sul punto si ritiene mol to remota la possibilità di una fornitura ad di un pezzo
“criccato”, ipotesi comunque non verificabile a distanza di dieci anni. A tal proposito si ritiene di richiamare quanto previsto dal disciplinare tecnico per la fornitura e posa in opera di materiali per la realizzazione della condotta (ricavabile dal sito AQP), a cui avrebbe dovuto attenersi la CP_7 nell'esecuzione delle opere commesse dal . Controparte_3
- - - Disciplinare tecnico per la fornitura e posa in opera di materiali, regolato da AQP Per quanto attiene le caratteristiche dei materiali, in base al disciplinare tecnico per la forni tura e posa in opera di materiali disponibile sul si to AQP, la principale normativa di riferimento è regolata dal le norme UNI EN 1074-2, UNI EN 1074-1, con riferimento alle valvole, UNI EN 1563 con riferimento ai getti in ghisa, UNI EN 1092-
2 con riferimento a flange e loro giunzioni. In base a detto disciplinare, le caratteristiche dei materiali devono esser conformi alla direttiva europea e devono presentare in maniera indelebile e chiaramente visibile la marcatura CE. Va segnalato in particolare che il direttore dei lavori, (nel caso in esame incaricato dal Comune di ), era tenuto a richiedere, all'atto delle CP_3 singole forni ture effettuate dal la , i documenti relativi alle certificazioni CP_7
(rilasciate da parte della ditta fornitrice e un Organismo di parte terza in ordine all'attestazione) del fabbricante, in ordine ad un sistema di qualità aziendale conforme ai requisiti ISO 9001, certificazioni di produzione o collaudo in fabbrica attestanti i risultati delle prove previste dal le norme tecniche di riferimento, istruzioni per il corretto posizionamento ed avviamento;
documenti tecnici riportanti i valori delle perdite di carico, del coefficiente di por tata Kv e degli indici di cavitazione. Il direttore dei lavori, inoltre, nelle proprie funzioni, nell'interesse del committente, aveva l'obbligo di accertare l'acquisizione della documentazione innanzi riportata ed avrebbe dovuto rifiutare le forniture non accompagnate dai documenti innanzi richiamati. Nel caso in cui avesse ritenuto opportuno approfondi re la qualità dei prodotti consegnati, avrebbe avuto facoltà a procedere all'effettuazione delle verifiche ispettive in stabilimento, con spese a carico della ditta appaltatrice, presso un laboratorio indipendente accreditato secondo la norma UNI CEI E ISO/ IEC 17025 per attestarne la conformità alle norme di riferimento. Nel caso in cui i risultati delle prove / verifiche ispettive effettuate presso lo stabilimento di produzione/laboratorio di prove si fossero discostate impropriamente (anche per una sola caratteristica) dai requisiti richiesti dal le norme, nonché dai valori attestati nella dichiarazione di prestazione del fornitore con riferimento al lotto in esame, la forni tura doveva esser rifiutata. Norme di movimentazione, di stoccaggio ed installazione dei materiali In base al predetto “disciplinare”, “norme di movimentazione di stoccaggio”, molto stringenti, prevedono per l'impresa particolari cautele per protezione diretta da agenti atmosferici nonché per evi tare l'ingresso di corpi estranei durante tutte le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio;
in particolare è previsto che i tappi di protezione delle flange debbano essere rimossi soltanto nel momento dell'installazione. Anche con riferimento alla “installazione”, vengono previste Contr particolari istruzioni generali da Caratteristiche delle valvole a saracinesca previste nel disciplinare AQP Le valvole a saracinesca sono progettate con l'utilizzazione di un meccanismo, a mezzo di una barra filettata azionata da una chiave manuale, che consente un'apertura e chiusura mol to lenta, ovvero non istantanea. Per aprire (o per chiudere) completamente una valvola a saracinesca l'operatore è costretto ad effettuare un'operazione manuale che richiede necessariamente un per iodo di tempo ben determinato per evi tare i l c.d. “colpo d'ariete”. Di seguito si riporta il grafico Contr richiamato dalle “linee guida per la realizzazione del le reti idriche , da cui si evince che la parte terminale dello scarico deve esser ben affogata nella platea di fondo in cemento armato del pozzetto, al fine di evitare il rischio di repentino sfilamento ed espulsione. In definitiva, a) dall'esame della nota con cui il responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di
, in data 12.06.2014 (a distanza temporale di circa 15 mesi dall' CP_3 Contr inconveniente) comunicava ad all' Avv. Saponaro ed alla “OC SR”, con riferimento agli inconvenienti verificatisi in data 27/28 marzo 2013) che “la Contr responsabilità dei danni lamentati sia da attribuirsi alle Imprese cottimiste intervenute sul tronco per la realizzazione di allacci agli interessati della zona successivamente al collaudo del le opere realizzate”, si è rilevato che detta nota risultava priva di documentazione tecnica attestante l'assunto, attraverso l'allegazione di report di lavoro degli interventi e degli al lacci nonché di documentazione fotografica supportata da certezza temporale;
b) in base a quanto previsto dal disciplinare tecnico per la fornitura e posa in opera Contr di materiali disposto da non risultano in atti documentazioni di rifiuto delle forniture di materiali, né richiesta di prove/verifiche ispettive da effettuarsi sui materiali presso laboratori specializzati, disposte dal Direttore dei lavori nominato dal Comune di , qualora gli stessi materiali si fossero CP_3 discostati impropriamente (anche per una sola caratteristica) dai requisiti richiesti dalle norme e/o dai valori attestati nella dichiarazione di prestazione del fornitore relativo al lotto in esame. Pertanto, non sembra condivisibile l'ipotesi avanzata dal consulente della assicuratrice Controparte_6 dell'impresa OC, in ordine al la originaria “criccatura/rot tura” della porzione del terminale della condotta;
c) in ultimo, in base alle caratteristiche costruttive delle “valvole a saracinesca”, il meccanismo, a mezzo di una barra filettata azionata da una chiave manuale, consente un'apertura e chiusura molto lenta, ovvero non istantanea, al fine di evitare il c.d. colpo d'ariete. Dall'esame della documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte della OC SR, si rileva infatti la presenza di una chiave a “T” che regola l'apertura manuale (non elettrica) con uno sbraccio soltanto di mezzo giro della filettatura della valvola a saracinesca e di una successiva ripresa, dopo la pausa, con un altro mezzo giro”. La ricostruzione che precede consente di affermare la sicura riconducibilità eziologica dell'allagamento ad una grave omissione commessa da OC SR nella fase esecutiva dei lavori ad essa appaltati dal . Più precisamente, Controparte_3 come osservato dal CTU Ing. , “l'inconveniente si è verificato a causa di una Per_1 non corretta posa in opera anche di un solo componente del sistema terminale della condotta (tazza, piatto forato, tappo, tubo protettore). In particolare, in base alle Contro
“linee guida per la realizzazione delle reti idriche , la parte terminale dello scarico doveva esser allocata in un pozzetto in c.a. e la tazza, al fine di evitare il rischio di repentino sfilamento ed espulsione doveva esser bene affogata nella platea di fondo in cemento armato del pozzetto”. Dunque, le prescrizioni tecniche che precedono non erano state rispettate da OC SR in fase di esecuzione dei lavori. E pertanto, secondo la ricostruzione del CTU Ing. , dal mancato rispetto Persona_3 delle suddette prescrizioni tecniche derivò il cedimento di “un pezzo speciale dello scarico a pressione del tronco idrico”, alla cui sostituzione, infatti, dovette provvedere mediante l'intervento di riparazione eseguito in data 20.03.2013 (due giorni CP_5 dopo il sinistro oggetto di causa). In ordine ad eventuali condotte ascrivibili ad che avessero potuto CP_5 concorrere a causare l'evento dannoso, il CTU ha accertato quanto segue:
“Si fa presente che, con nota di deposi to in data 05.10.2023 la difesa dell CP_5
, depositava a mezzo pct una, nota del l 'Area Esercizio Territoriale
[...] CP_8
Operativa Territoriale Struttura Territoriale Operativa BR/TA -
[...] CP_8
Reti e Impianti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A da cui si rileva: Contr
“dalle verifiche effettuate sui nostri sistemi non risulta che abbia effettuato interventi sul tronco idrico esistente nella traversa di Via Borsellino a nel CP_3 marzo del 2013, compresi interventi per la realizzazione di nuovi allacci”. Pertanto, dall'esame della nota depositata dalla difesa di in data 05.10.2023, CP_5
a seguito di richiesta formale effettuata dallo scrivente in fase di operazioni peritali, in risposta a quanto richiesto nel quesito formulato dall'avv. Lorenzo Madio difensore della OC SR risulta che tra la data del collaudo (03.03.2013) e la data dell'evento in cui si è verificato il danno lamentato dalla soc. attrice (27/28.03.2013), non sono stati eseguiti sul tronco idrico oggetto di causa lavori di allacciamento delle imprese Contr cottimiste di
In ordine a quanto riferito dalla di fesa del la OC con riferimento al la nota del responsabile del Settore LL. PP. Geom. in data 12.06.2014 (v. Persona_4 all. n. 03), con cui veniva segnalato che: (a distanza di 15 mesi dall'evento dannoso)
“ intervenute sul tronco per la realizzazione di allacci agli Controparte_9 utenti interessati della zona successivamente al collaudo delle opere realizzate” , va rilevato che in detta nota non veniva confinato il periodo “dalla data del collaudo 03.03.2013 alla data dell'evento (27/28.03.2013)”. In altri termini dalla ricognizione del contenuto della predetta nota non è possibile riscontrare un'eventuale realizzazione di allacci tra la data del collaudo e la data dell'evento. Sul punto va segnalato che detta nota, in data 12.06.2014, risultava priva di documentazione attestante l'assunto, quantomeno attraverso l'allegazione di report di tecnica lavoro degli interventi e degli allacci a cui viene fatto riferimento e di documentazione fotografica supportata da certezza temporale. Per tali motivi, non essendo stata prodotta documentazione utile a provare la realizzazione di interventi sul tronco dell'acquedotto di cui trattasi (in data certa), non è risultato possibile prendere in esame le risultanze generiche della predetta nota. Sul punto va fatto presente che i criteri prioritari su cui impostare in maniera corretta la relazione di consulenza tecnica, devono necessariamente informarsi a dati certi, al fine di fornire all'Ill.mo Sig. Giudice gli elementi conoscitivi necessari ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dei fat ti storici richiamati in giudizio dalle parti”.
Dunque, non vi è prova alcuna di interventi che possano essere stati eseguiti da che abbiano potuto concorrere a causare l'evento dannoso in questione. Né CP_5 tanto meno ad addebitabili omissioni relative all'attività di manutenzione, CP_5 considerato che la condotta realizzata dal OC SR era entra in funzione da pochi giorni.
Quanto ad eventuali responsabilità del , in conseguenza di Controparte_3 errori di progettazione ad esso eventualmente ascrivibili, il CTU ha chiarito che “non si riscontrano evidenze correlabili ad errori progettuali”.
In conclusione, alla luce dell'approfonditissima analisi tecnica svolta dal CTU, Ing. , si deve concludere che l'evento dannoso si verificò esclusivamente a Persona_3 causa di “una carenza costruttiva della condotta idrica realizzata da OC SR”.
Pertanto, la responsabilità ex art. 2043 cc per i danni subiti dal terzo (la società attrice è da ascrivere esclusivamente Parte_1 all'imperizia e alla negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori, OC SR.
I danni all'immobile sono stati stimati dal CTU nei seguenti termini:
“Considerato il tempo intercorso dalla data dell'evento che ha causato le infiltrazioni all'interno del locale, si è ritenuto necessario fare riferimento alla documentazione fotografica allegata in atti. In particolare, con riferimento alle opere di ripristino del l'immobile, si fa rilevare che dalla verifica di rispondenza tra la documentazione fotografica allegata alla predetta perizia tecnica e lo stato dei luoghi verificato nel corso degli accertamenti effettuati in sito, non si è verificata l 'esecuzione di opere di ripristino. In particolare, nel corso degli accertamenti in sito non si sono rilevati distacchi di pavimentazione, né distacchi dei battiscopa. Al fine della quantificazione delle spese necessarie ai ripristini, deve prevedersi:
- - - E 02.67 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici;
(sulla base della documentazione fotografica si assume h= 1,00) muratura esterna mt 90,00 x 1,00 x €/mq 15,67= € 1.410,30 muratura interna mt 95,00 x 1,00 x €/mq 15,67= € 1.488,65 E 01.31 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. mq (90,00+95,00) x 0,02 = mc 3,70 mc 3,70 x €/mc 12,50 = € 46,25 E 01.34 a Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010); mc 3,70 x t /mc 2,00 x €/ t 18,00 = € 133,20 E 01.35a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. Materiale edile inerte in genere.
= € 470,00 E 16.11-12 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia (si fa rilevare che si è rilevata presenza di terreno vegetale a contatto con la muratura esterna;
un eventuale miglioramento per posa in opera del tipo deumidificante deve ritenersi a carico della proprietà del locale); muratura esterna E16.12c - per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento mt 90,00 x 1,00 x €/mq 24,18 = € 2.176,20 E.16.11c - per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento muratura interna mt 95,00 x 1,00 x €/mq 23,69 = € 2.250,55 E 16.40a Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aumentare la luminosità negli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici: bianca mq 243,80 x €/mq 10,87 = € 2.650,11
- spese per pronto intervento servizio autospurgo (v. fattura ditta Romambiente allegata all'atto di citazione) € 400,00
- spese per pulizia locali, impegnando 2 operai , costo orar io €/h 13,00, per 4 giorni lavorativi, per 8 ore/giorno; n. 2 operai x 4 giorni x 8 ore/giorno x €/h 20,00 = € 1.280,00. Si sommano € 12.305,26
- - - Per quanto attiene la verifica e l'eventuale ripristino dell'impianto elettrico, non è stata prodotta alcuna documentazione tecnico/contabile. Si ritiene opportuno precisare che i criteri di stima dei danni, specie in ambi to di consulenza che riguarda gli interventi sugli impianti, devono riportarsi a dati certi con riferimento al le singole lavorazioni ed ai componenti. Nel la perizia tecnica di parte attrice non è stata segnalata alcuna evidenza specifica attraverso una precisa individuazione (anche fotografica) da cui possa risultare possibile effettuare una stima. Per quanto attiene la pavimentazione nel vano deposito, non si ritiene che sia stata compromessa la pavimentazione”. A ciò si aggiunge il danno corrispondente alla spesa di euro 1.000,00 stimata dal CTU come necessaria per lo spostamento dei materiali ubicati e depositati in corrispondenza delle parteti sulle quali dovranno essere eseguiti i necesari lavori di ripristino.
Quanto ai danni subiti dalle merci depositate nei locali, il CTU ha correttamente evidenziato che in atti “sono prodotti solo alcuni fotogrammi di scatole, senza possibilità di un esame del contenuto;
in ragione di tali motivi, in assenza di adeguato riscontro probatorio, non risulta possibile effettuare alcuna ipotesi/quantificazione metrico contabile”. Alla luce di quanto innanzi, non può essere liquidato alcun risarcimento per i dedotti danni alle merci.
In conclusione, i danni che risultano provati ammontano ad euro 13.305,26; valore che (come precisato dal CTU) deve ritenersi attualizzato ad oggi e dunque già inclusivo della rivalutazione. Pertanto, a detto importo si devono aggiungere solo gli interessi legali di mora dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Pertanto, OC SR deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro 13.305,26, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni, oltre interessi legali di mora dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. , quale compagnia di assicurazione che copre i CP_4 danni arrecati a terzi dall'impresa OC SR, deve essere condannata a tenere indenne quest'ultima per quanto la stessa sarà chiamata a corrispondere ad a titolo di risarcimenti dei danni, in Parte_1 esecuzione della presente sentenza.
Le domande proposte dall'attrice nei confronti di e del CP_1 CP_1
devono essere rigettate. Controparte_3
Per effetto della soccombenza, deve disporsi la condanna di OC SR al pagamento di tutte le spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di
, nella misura di complessivi euro 5.800,00 di Parte_1 cui euro 800,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Per effetto della soccombenza, deve disporsi anche la condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 di , nella misura di complessivi euro 5.000,00 per compensi Controparte_1 di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Infine, deve disporsi la compensazione delle spese processuali fra la società attrice e il , in quanto la presenza in giudizio di detto ente Controparte_3 territoriale è risultata indispensabile (anche ai fini dell'accertamento della sola responsabilità di OC SR), trattandosi del soggetto che aveva appaltato i lavori in seguito alla cui esecuzione si erano verificati i danni oggetto di causa;
sicchè si è reso necessario accertare nel contraddittorio con l'ente appaltante tutti i profili della responsabilità, che ben avrebbero potuto configurarsi anche in capo ad esso, qualora fossero risultati riconducibili alla fase della progettazione. Deve disporsi anche la compensazione delle spese processuali fra OC SR e
, non avendo detta società formulato alcuna eccezione con riguardo al CP_4 dedotto rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...]
,
contro
OC SR, contro e
contro
Parte_1 Controparte_1 il , nonché sulla chiamata in garanzia di da parte di Controparte_3 CP_4
OC SR;
condanna OC SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
13.305,26, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali di mora dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
condanna , in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la OC SR per quanto la stessa sarà chiamata a corrispondere ad Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione della presente sentenza. Rigetta le
[...] domande proposte dall'attrice nei confronti di e del Controparte_1 [...]
. CP_3
Condanna OC SR al pagamento di tutte le spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella Parte_1 misura di complessivi euro 5.800,00 di cui euro 800,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di
, nella misura di complessivi euro 5.000,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Dispone la compensazione delle spese processuali fra la società attrice e il
, nonché fra OC SR e . Controparte_3 CP_4
Brindisi, 09.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo