CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1390/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3860/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 357/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23052030154 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll contribuente impugnava l'Avviso di liquidazione n. 23052030154 REGISTRO 2023 e contestava l'imposta di registro sulla pertinenza applicata al 9% sul lastrico solare. Deduceva violazione di legge ed erronea applicazione e violazione del co. 3, nota II bis, art. 1 D. P. R. n.131 del 1986.
Si costituiva l'Ufficio che riteneva l'atto impositivo impugnato pienamente legittimo, evidenziando come, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni prima casa in presenza di pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione e a dispetto delle argomentazioni sostenute da controparte, l'elencazione delle categorie catastali deve intendersi tassativa e l'agevolazione compete soltanto per non più di una delle pertinenze ricadenti all'interno delle categorie catastali C2, C6 e C7.
Il primo giudice accoglieva il ricorso ritenendo che sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 6529/2013) e della stessa Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 8 DF del 22.7.2013, anche il lastrico solare può costituire pertinenza dell'immobile principale ai sensi dell'art. 817 cc e rientrare nell'alveo della norma in esame.
Proprone appello l'Ufficio che ritiene l'agevolazione spettante soltanto per non più di una delle pertinenze ricadenti all'interno delle categorie catastali C2, C6 e C7, dovendosi intendere l'elencazione tassativa in quanto legge speciale che "sovrasta" l'art. 817 c.c. che disciplina le "pertinenze". Conclude pertanto per la rifotma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cfr: Cass. Ord. n.
22561/2021) è ormai granitica nell'affermare che "Il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale;
ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico. In particolare, sul lastrico solare, questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica ( Cass.
6259/2013)".
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, nulla per le spese considerata la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;nulla per le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3860/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 357/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23052030154 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll contribuente impugnava l'Avviso di liquidazione n. 23052030154 REGISTRO 2023 e contestava l'imposta di registro sulla pertinenza applicata al 9% sul lastrico solare. Deduceva violazione di legge ed erronea applicazione e violazione del co. 3, nota II bis, art. 1 D. P. R. n.131 del 1986.
Si costituiva l'Ufficio che riteneva l'atto impositivo impugnato pienamente legittimo, evidenziando come, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni prima casa in presenza di pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione e a dispetto delle argomentazioni sostenute da controparte, l'elencazione delle categorie catastali deve intendersi tassativa e l'agevolazione compete soltanto per non più di una delle pertinenze ricadenti all'interno delle categorie catastali C2, C6 e C7.
Il primo giudice accoglieva il ricorso ritenendo che sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 6529/2013) e della stessa Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 8 DF del 22.7.2013, anche il lastrico solare può costituire pertinenza dell'immobile principale ai sensi dell'art. 817 cc e rientrare nell'alveo della norma in esame.
Proprone appello l'Ufficio che ritiene l'agevolazione spettante soltanto per non più di una delle pertinenze ricadenti all'interno delle categorie catastali C2, C6 e C7, dovendosi intendere l'elencazione tassativa in quanto legge speciale che "sovrasta" l'art. 817 c.c. che disciplina le "pertinenze". Conclude pertanto per la rifotma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cfr: Cass. Ord. n.
22561/2021) è ormai granitica nell'affermare che "Il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale;
ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico. In particolare, sul lastrico solare, questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica ( Cass.
6259/2013)".
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, nulla per le spese considerata la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;nulla per le spese.