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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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- 2. Chi paga il condominio accetta l’eredità?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11898 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, nella causa iscritta al RG 11898/2024 tra:
(c.f. ) , con l'avv. BECCALOSSI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ), con l'avv. PICCOLI PAOLO Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni
Per parte ricorrente:
- accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto Controparte_1 dell'eredità pervenuta allo stesso per successione legittima in morte di , nata a Persona_1
Brescia il 05/09/1931, e deceduta il 25/09/2001, Codice Fiscale , (Ufficio del C.F._2
Registro di Brescia den. 19 vol. 17 del 17/12/2001), trascritta il 12/08/2004 ai nn. 4216/26049; eredità comprendente la quota di 1/6 dei seguenti mappali in Comune di Bovezzo (BS) Piazza XXVIII Maggio:
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 86 sub. 10 – Piano s-2 – Cat. A/2 – Cl. 3 – Vani 6,5 – Rendita Euro
352,48 (già Fg. 9 part. 2617 sub. 10);
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 272 sub. 2 – Piano S1 – Cat. C/6 – Cl. U – mq 16 – Rendita Euro
35,53 (già Fg. 9 part. 2618 sub 2);
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi mappali della sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità.
Con vittoria delle spese di questo giudizio.
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale e nel merito: Rigettare le domande avanzate da parte avversa poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: Ci si oppone, sin da ora, all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte per i seguenti motivi: Quanto ai capitoli nn. 1 e 2 perchè documentali;
quanto al cap. n. 3 perché generico e, in ogni caso, irrilevante ai fini del presente giudizio. Si fa espressa riserva di variare, integrare, dedurre, produrre e richiedere l'ammissione di tutti i mezzi istruttori che si riterranno necessari a seguito delle risultanze di causa e delle avversarie argomentazioni ed eccezioni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , cessionaria in Parte_1
blocco dei crediti facenti capo a esponeva di avere ottenuto da questo Tribunale Controparte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9110/2010 del 13.12.2010 nei confronti di
, per la somma di € 133.195,78, oltre spese e accessori, in forza del quale Controparte_1
iscriveva ipoteca giudiziale per € 150.000,00 sulla quota indivisa di 1/6 di dei Controparte_1
seguenti mappali in Comune di Bovezzo, Catasto Fabbricati, Foglio 9: * mappale 2617 subalterno
10, abitazione di tipo civile cat. A/2 di vani 6,5; * mappale 2618 subalterno 2, autorimessa cat. C/6 di mq 16,00; che l'immobile era pervenuto al debitore a titolo ereditario in morte di Persona_2
deceduta il 25.9.2001; che, in seguito al rigetto dell'opposizione con sentenza del Tribunale
[...]
di Brescia n. 3193/2013, il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo e definitivo;
che avviava nei confronti del debitore l'esecuzione immobiliare n. 440/2022, sottoponendo a pignoramento la quota di 1/6 dei due mappali sopra menzionati;
che nella suddetta esecuzione immobiliare di cui sopra era depositata la C.T.U. redatta in data 13/02/2023 dall'Arch. che il 12.7.2023 il Persona_3
Professionista delegato rilevava l'intervenuta trascrizione della sola denuncia di successione in morte di ma non l'accettazione dell'eredità da parte dell'esecutato, non risultando Persona_2
confermata la continuità delle trascrizioni nel ventennio;
che, pertanto, il Giudice dell'Esecuzione assegnava all'attrice termine per l'introduzione di giudizio di merito per l'accettazione tacita dell'eredità.
Tanto premesso, domandava l'accertamento in capo al convenuto dell'accettazione tacita dell'eredità di , in relazione agli immobili oggetto di causa. Persona_2
Il convenuto, ritualmente citato, si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'azione, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare, essendo la de cuius deceduta nel 2001, e in mancanza della prova di atti di accettazione tacita, non avendo mai risieduto anagraficamente all'indirizzo dell'immobile de quo.
Respinte le istanze istruttorie, all'udienza del 15.7.2025 la causa era trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea merita accoglimento, col rigetto delle eccezioni del convenuto.
Dalla relazione depositata dal c.t.u. il 13.2.2023 in sede esecutiva (doc.13 attore), si legge:
• alla pagina 9, alla voce DICHIARAZIONI DI LEGITTIMITA' EDILIZIA –
URBANISTICA, “2022 – Sanatoria per opere interne all'edificio oggetto di perizia Per_4 con prot. 06312 del 27.05.2022 EDI/2022/05708/CILA Versamento oblazione di 1.000,00
Euro avvenuto in data 28.06.2022”
• alla pagina 12 il seguente estratto della comunicazione dell'amministratore del condominio
, dove è inserita l'abitazione la cui quota di 1/6 è oggetto dell'esecuzione Parte_2
immobiliare: “hanno provveduto al pagamento del preventivo 2022: - I rata pagata in data
16/06/2022 € 118,25. - II rata pagata in data 12/07/2022 € 118,26. - II rata pagata in data
15/09/2022 € 118,27. Anche la gestione straordinaria risulta regolarmente pagata”
• alla pagina 13, alla voce: Dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio Tributi del Comune, si legge:
“IMU: risulta regolare alla data del 14/12/2022”.
Le circostanze evidenziate, considerate unitariamente, rappresentano univoci e concordanti elementi di prova per presumere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del convenuto, trattandosi di atti che non avrebbe potuto fare se non nella qualità di erede di in relazione Persona_2
all'immobile oggetto di causa: specialmente per quanto attiene al pagamento dell'Imu e delle spese condominiali straordinarie dal 2001 al 2022, adempimenti che spettano necessariamente in capo al proprietario dell'immobile.
Alla luce di quanto premesso, si reputa irrilevante il fatto che il convenuto abbia sempre risieduto altrove, non ostando tale circostanza all'esercizio delle facoltà di proprietario su diverso immobile, sul quale peraltro risulta titolare della sola quota di 1/6, il che rende ragionevole il fatto che non via abbia mai dimorato.
Va parimenti respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, da intendersi implicitamente rinunciata ex art. 2937 c.c., considerato che gli atti sopra descritti appaiono all'evidenza incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione (cfr. Cass. 15.7.2002 n.
10235, 13.11.2001 n. 14091).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore tra € 52.000,00 e 260.000,00, di bassa complessità, in € 545,00 per spese ed in complessivi € 4.100,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.300,00 per fase di studio, €
800,00 per fase introduttiva, € 2.000,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto Controparte_1 dell'eredità pervenuta allo stesso per successione legittima in morte di Persona_1
, nata a [...] il [...], e deceduta il 25/09/2001, Codice Fiscale
[...]
, (Ufficio del Registro di Brescia den. 19 vol. 17 del 17/12/2001), C.F._2 trascritta il 12/08/2004 ai nn. 4216/26049; eredità comprendente la quota di 1/6 dei seguenti mappali in Comune di Bovezzo (BS) Piazza XXVIII Maggio:
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 86 sub. 10 – Piano s-2 – Cat. A/2 – Cl. 3 – Vani 6,5 –
Rendita Euro 352,48 (già Fg. 9 part. 2617 sub. 10);
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 272 sub. 2 – Piano S1 – Cat. C/6 – Cl. U – mq 16 –
Rendita Euro 35,53 (già Fg. 9 part. 2618 sub 2);
2. ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in motivazione in € 545,00 per spese ed in complessivi € 4.l00,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 15/7/2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, nella causa iscritta al RG 11898/2024 tra:
(c.f. ) , con l'avv. BECCALOSSI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ), con l'avv. PICCOLI PAOLO Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni
Per parte ricorrente:
- accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto Controparte_1 dell'eredità pervenuta allo stesso per successione legittima in morte di , nata a Persona_1
Brescia il 05/09/1931, e deceduta il 25/09/2001, Codice Fiscale , (Ufficio del C.F._2
Registro di Brescia den. 19 vol. 17 del 17/12/2001), trascritta il 12/08/2004 ai nn. 4216/26049; eredità comprendente la quota di 1/6 dei seguenti mappali in Comune di Bovezzo (BS) Piazza XXVIII Maggio:
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 86 sub. 10 – Piano s-2 – Cat. A/2 – Cl. 3 – Vani 6,5 – Rendita Euro
352,48 (già Fg. 9 part. 2617 sub. 10);
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 272 sub. 2 – Piano S1 – Cat. C/6 – Cl. U – mq 16 – Rendita Euro
35,53 (già Fg. 9 part. 2618 sub 2);
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi mappali della sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità.
Con vittoria delle spese di questo giudizio.
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale e nel merito: Rigettare le domande avanzate da parte avversa poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: Ci si oppone, sin da ora, all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte per i seguenti motivi: Quanto ai capitoli nn. 1 e 2 perchè documentali;
quanto al cap. n. 3 perché generico e, in ogni caso, irrilevante ai fini del presente giudizio. Si fa espressa riserva di variare, integrare, dedurre, produrre e richiedere l'ammissione di tutti i mezzi istruttori che si riterranno necessari a seguito delle risultanze di causa e delle avversarie argomentazioni ed eccezioni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , cessionaria in Parte_1
blocco dei crediti facenti capo a esponeva di avere ottenuto da questo Tribunale Controparte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9110/2010 del 13.12.2010 nei confronti di
, per la somma di € 133.195,78, oltre spese e accessori, in forza del quale Controparte_1
iscriveva ipoteca giudiziale per € 150.000,00 sulla quota indivisa di 1/6 di dei Controparte_1
seguenti mappali in Comune di Bovezzo, Catasto Fabbricati, Foglio 9: * mappale 2617 subalterno
10, abitazione di tipo civile cat. A/2 di vani 6,5; * mappale 2618 subalterno 2, autorimessa cat. C/6 di mq 16,00; che l'immobile era pervenuto al debitore a titolo ereditario in morte di Persona_2
deceduta il 25.9.2001; che, in seguito al rigetto dell'opposizione con sentenza del Tribunale
[...]
di Brescia n. 3193/2013, il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo e definitivo;
che avviava nei confronti del debitore l'esecuzione immobiliare n. 440/2022, sottoponendo a pignoramento la quota di 1/6 dei due mappali sopra menzionati;
che nella suddetta esecuzione immobiliare di cui sopra era depositata la C.T.U. redatta in data 13/02/2023 dall'Arch. che il 12.7.2023 il Persona_3
Professionista delegato rilevava l'intervenuta trascrizione della sola denuncia di successione in morte di ma non l'accettazione dell'eredità da parte dell'esecutato, non risultando Persona_2
confermata la continuità delle trascrizioni nel ventennio;
che, pertanto, il Giudice dell'Esecuzione assegnava all'attrice termine per l'introduzione di giudizio di merito per l'accettazione tacita dell'eredità.
Tanto premesso, domandava l'accertamento in capo al convenuto dell'accettazione tacita dell'eredità di , in relazione agli immobili oggetto di causa. Persona_2
Il convenuto, ritualmente citato, si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'azione, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare, essendo la de cuius deceduta nel 2001, e in mancanza della prova di atti di accettazione tacita, non avendo mai risieduto anagraficamente all'indirizzo dell'immobile de quo.
Respinte le istanze istruttorie, all'udienza del 15.7.2025 la causa era trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea merita accoglimento, col rigetto delle eccezioni del convenuto.
Dalla relazione depositata dal c.t.u. il 13.2.2023 in sede esecutiva (doc.13 attore), si legge:
• alla pagina 9, alla voce DICHIARAZIONI DI LEGITTIMITA' EDILIZIA –
URBANISTICA, “2022 – Sanatoria per opere interne all'edificio oggetto di perizia Per_4 con prot. 06312 del 27.05.2022 EDI/2022/05708/CILA Versamento oblazione di 1.000,00
Euro avvenuto in data 28.06.2022”
• alla pagina 12 il seguente estratto della comunicazione dell'amministratore del condominio
, dove è inserita l'abitazione la cui quota di 1/6 è oggetto dell'esecuzione Parte_2
immobiliare: “hanno provveduto al pagamento del preventivo 2022: - I rata pagata in data
16/06/2022 € 118,25. - II rata pagata in data 12/07/2022 € 118,26. - II rata pagata in data
15/09/2022 € 118,27. Anche la gestione straordinaria risulta regolarmente pagata”
• alla pagina 13, alla voce: Dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio Tributi del Comune, si legge:
“IMU: risulta regolare alla data del 14/12/2022”.
Le circostanze evidenziate, considerate unitariamente, rappresentano univoci e concordanti elementi di prova per presumere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del convenuto, trattandosi di atti che non avrebbe potuto fare se non nella qualità di erede di in relazione Persona_2
all'immobile oggetto di causa: specialmente per quanto attiene al pagamento dell'Imu e delle spese condominiali straordinarie dal 2001 al 2022, adempimenti che spettano necessariamente in capo al proprietario dell'immobile.
Alla luce di quanto premesso, si reputa irrilevante il fatto che il convenuto abbia sempre risieduto altrove, non ostando tale circostanza all'esercizio delle facoltà di proprietario su diverso immobile, sul quale peraltro risulta titolare della sola quota di 1/6, il che rende ragionevole il fatto che non via abbia mai dimorato.
Va parimenti respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, da intendersi implicitamente rinunciata ex art. 2937 c.c., considerato che gli atti sopra descritti appaiono all'evidenza incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione (cfr. Cass. 15.7.2002 n.
10235, 13.11.2001 n. 14091).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore tra € 52.000,00 e 260.000,00, di bassa complessità, in € 545,00 per spese ed in complessivi € 4.100,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.300,00 per fase di studio, €
800,00 per fase introduttiva, € 2.000,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto Controparte_1 dell'eredità pervenuta allo stesso per successione legittima in morte di Persona_1
, nata a [...] il [...], e deceduta il 25/09/2001, Codice Fiscale
[...]
, (Ufficio del Registro di Brescia den. 19 vol. 17 del 17/12/2001), C.F._2 trascritta il 12/08/2004 ai nn. 4216/26049; eredità comprendente la quota di 1/6 dei seguenti mappali in Comune di Bovezzo (BS) Piazza XXVIII Maggio:
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 86 sub. 10 – Piano s-2 – Cat. A/2 – Cl. 3 – Vani 6,5 –
Rendita Euro 352,48 (già Fg. 9 part. 2617 sub. 10);
* Sez. Urb. NCT – Foglio 10 – mapp. 272 sub. 2 – Piano S1 – Cat. C/6 – Cl. U – mq 16 –
Rendita Euro 35,53 (già Fg. 9 part. 2618 sub 2);
2. ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in motivazione in € 545,00 per spese ed in complessivi € 4.l00,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 15/7/2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.