Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9751094952, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via De Samuele Cagnazzi, n. 61/1;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 207 del 25 febbraio 2025 del Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani, trasmessa con nota prot. n. 14285 del 26 febbraio 2025, avente ad oggetto: “ POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Sentenza Consiglio di Stato n. 2316 del 21/06/2024 – Giudizio R.G. 4387 – Verifica anomalia dell’offerta – Revoca determinazione dirigenziale n. 974 del 27/06/23 e della determinazione dirigenziale di riaggiudicazione n. 439 del 31/03/2023 ”;
- della allegata e richiamata relazione del R.U.P. prot. n. 13048 del 21 febbraio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, finalizzato a consentire l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS- S.r.l.;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società -OMISSIS- S.r.l. il 29 aprile 2025:
- della determinazione dirigenziale n. 290 del 13 marzo 2025 del Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani, mai trasmessa né notificata alla -OMISSIS- S.r.l., depositata nel presente giudizio in data 4 aprile 2025 dalla TR -OMISSIS- S.r.l in sede di costituzione, avente ad oggetto: “ POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Subentro dell’impresa -OMISSIS-srl nella graduatoria finale dell’appalto – Aggiudicazione ”;
- della determinazione dirigenziale n. 453 in data 8 aprile 2025 del Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani, mai trasmessa né notificata alla -OMISSIS- S.r.l., depositata nel presente giudizio in data 8 aprile 2025 dal resistente Comune di Trani in vista della Camera di Consiglio del 9 aprile 2025, avente ad oggetto: “ POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Rettifiche parziali alla determinazione dirigenziale n. 207 del 25/02/2025 e alla determinazione dirigenziale n. 290 del 18/03/2025 per mero errore materiale ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, finalizzato a consentire l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS- S.r.l.;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società -OMISSIS- S.r.l. il 1° luglio 2025:
- della determinazione dirigenziale n. 764 in data 11 giugno 2025 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trani, mai trasmessa né notificata alla -OMISSIS- S.r.l., depositata nel presente giudizio in data 16 giugno 2025 dal resistente Comune di Trani in vista dell’Udienza Pubblica del 9 luglio 2025, avente ad oggetto: “ POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Subentro dell’impresa -OMISSIS- srl nella graduatoria finale dell’appalto. Avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, finalizzato a consentire l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS- S.r.l.;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dal Comune di Trani con la -OMISSIS- S.r.l. in data 11 giugno 2025 – Rep. n. 4450, depositato nel presente giudizio in data 16 giugno 2025 dallo stesso resistente Comune di Trani in vista dell’Udienza Pubblica del 9 luglio 2025;
- e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, previa esclusione della -OMISSIS- S.r.l., e riattivazione del contratto già sottoscritto con la -OMISSIS- S.r.l. in data 13 marzo 2024 – Rep. n. 4409 o sottoscrizione di un nuovo contratto o subentro nel contratto stipulato dal Comune di Trani con la -OMISSIS- S.r.l. in data 11 giugno 2025 – Rep. n. 4450 ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente ex artt. 121 e seguenti Cod. proc. amm..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Trani e della società -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AR LU RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il comune di Trani indiceva la gara per l’affidamento dell’appalto per il riutilizzo, ai fini irrigui, delle acque reflue licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato, da espletare in modalità telematica per il tramite della piattaforma Empulia.
La lex specialis stabiliva, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso.
L’art. 2.1 del Disciplinare determinava l’importo a base di gara in euro 5.050.355,58 per i lavori, di cui euro 717.328,10 per il costo del personale, oltre a euro 74.252,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La legge di gara specificava di avere considerato le tabelle del Ministero del Lavoro per il calcolo dei costi della manodopera (cfr. allegato R.6.4 - Quadro economico ).
Entro il termine per la domanda di partecipazione (15 maggio 2023) presentavano le loro offerte n. 78 operatori economici, fra cui la società -OMISSIS- S.r.l. e la società -OMISSIS- S.r.l.. Quest’ultima risultava aggiudicataria (cfr. la determinazione dirigenziale n. 974 del 27 giugno 2023) con un ribasso del 29,69% sull’importo dei lavori a base di gara e con un costo della manodopera pari ad euro 568.145,00, a fronte di quello di euro 717.328,10 stabilito dall’Amministrazione sulla base delle tabelle ministeriali. La società -OMISSIS- S.r.l. si classificava seconda.
1.1 - Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale, la seconda graduata società -OMISSIS- S.r.l. impugnava gli atti di gara, lamentando, in particolare, la mancata verifica dell’offerta della TR.
1.2 - Con successiva determinazione n. 1659 del 26 ottobre 2023, dopo aver svolto le verifiche sull’offerta con verbale del R.U.P. del 20 ottobre 2023, il comune di Trani aggiudicava nuovamente l’appalto alla società -OMISSIS- S.r.l., ritenendo idonei i giustificativi da questa forniti rispetto al costo della manodopera.
Anche questa determinazione veniva contestata dalla -OMISSIS- S.r.l., essenzialmente deducendo che l’appalto era stato aggiudicato alla società -OMISSIS- S.r.l. con un ribasso del 29,69% sull’importo dei lavori e con un costo della manodopera pari ad euro 568.145,00, laddove il Disciplinare di gara (art. 2.1) individuava in euro 5.050.355,58 l’importo dei lavori, in euro 717.328,10 il costo del personale e in euro 74.252,72 gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, in particolare lamentando che l’aggiudicataria non aveva indicato una adeguata documentazione a supporto, utilizzando anche preventivi risalenti nel tempo.
1.3 - Con sentenza 30 aprile 2024, n. 539, questo T.A.R. accoglieva il ricorso proposto dalla -OMISSIS- S.r.l., ritenendo che le giustificazioni fornite al riguardo dall’aggiudicataria presentavano profili di incongruità che inficiavano la stessa attendibilità dell’offerta, che non poteva essere assolta dai sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso pari al 29,69% sull’importo a base d’asta, ed evidenziando in particolare che il cospicuo ribasso rispetto alla base d’asta, prossimo al 30%, e il significativo ribasso (pari al 20%) rispetto al costo della manodopera indicato dalla Stazione appaltante negli atti indizione della gara nonchè il costo di alcuni materiali da impiegare nelle lavorazioni non erano stati adeguatamente giustificati, e che lo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali risultava privo di elementi di supporto, in quanto i giustificativi del concorrente non erano accompagnati da significativi e univoci dati probatori relativi alla tipologia della commessa e alla propria capacità professionale o realtà aziendale, che avrebbero dovuto comportare la minore incidenza di detti costi e giustificato il significativo distacco dalle ridette tabelle.
Il Tribunale concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 122 Cod proc. amm. per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, stabilendo che: il contratto di appalto in corso di esecuzione deve essere dichiarato inefficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 104/2010, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti. Tale verifica dovrà riguardare, oltre il contenuto complessivo della offerta, anche le modalità del subentro nello svolgimento dei lavori fin qui eseguiti, che dovrà tener conto della proposta tecnica a suo tempo presentata dalla -OMISSIS- s.r.l. .
1.4 - La società -OMISSIS- S.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, censurando la pronuncia sotto vari profili.
1.5 - Con sentenza 8 gennaio 2025, n. 126, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva in parte l’appello, ritenendo fondato solo il primo mezzo di gravame.
1.6 - Con nota prot. n. 1261 del 9 gennaio 2025, il R.U.P., facendo seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 126 del 08/01/2025, comunicava il riavvio del procedimento di esame dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016.
La società -OMISSIS- S.r.l. trasmetteva nota acquisita al protocollo comunale con il n. 2940 del 16 gennaio 2025, accompagnata da relazione giustificativa e documentazione.
Con nota prot. n. 3863 del 20 gennaio 2025, il R.U.P. riscontrava la succitata nota, espressamente riferendosi alla piena conformità ai principi e ai criteri sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2025 e al rigoroso rispetto di quanto riportato nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato .
In riscontro alla richiesta del R.U.P., la società -OMISSIS- S.r.l. trasmetteva la nota assunta al protocollo comunale con il n. 5675 del 27 gennaio 2025, accompagnata da relazione giustificativa e da documentazione.
Con relazione esplicativa prot. n. 13048 del 21 febbraio 2025, il R.U.P. formalizzava i rilievi alle giustificazioni fornite dalla Società -OMISSIS- S.r.l., conclusivamente ritenendo che l’offerta economica sia pur considerata congrua dal punto di vista matematico in applicazione del metodo analitico stabilito dal bando, non presenta le necessarie garanzie in ordine al costo della manodopera che consentano di ritenere l’offerta sostenibile in funzione degli obblighi contrattuali previsti.
Con determinazione dirigenziale n. 207 del 25 febbraio 2025, il comune di Trani, in particolare, richiamate le succitate sentenze n. 539/2024 di questo T.A.R. e n. 126/2025 del Consiglio di Stato e premesso l’ulteriore procedimento espletato;
- riteneva la non congruità dell’offerta presentata dall’operatore economico -OMISSIS- S.r.l., dando atto che: - Le argomentazioni fornite non consentono di accertare la congruità del costo della manodopera rispetto ai valori di riferimento e, soprattutto, non emergono soluzioni adeguate alle criticità evidenziate. - All’esito dell'approfondito esame - in allegato e conservato agli atti di questa amministrazione - dei giustificativi presentati per le singole voci di costo che compongono il costo della manodopera, tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’operatore economico e delle circostanze complessivamente emerse, si evidenzia che le giustificazioni fornite dalla -OMISSIS- srl risultano incomplete e prive di una chiara, razionale e tecnicamente compiuta definizione dei costi della manodopera. Di conseguenza, le giustificazioni proposte non possono essere ritenute accettabili. - L’offerta presentata dall’operatore economico -OMISSIS- srl non risulta congrua, in quanto priva di adeguati giustificativi a supporto dei costi della manodopera, e che, conseguentemente, si renda necessario procedere, successivamente, all’affidamento dei lavori al concorrente secondo classificato nella graduatoria finale di gara ;
- approvava la relazione del R.U.P. prot. n. 13048 del 21 febbraio 2025;
- revocava, per l’effetto, la determinazione dirigenziale n. 974 del 27 giugno 2023 (recante l’aggiudicazione alla società -OMISSIS- S.r.l. dell’appalto in questione) nonché la determinazione dirigenziale di ri-aggiudicazione alla società -OMISSIS- S.r.l., tuttavia indicando erroneamente il numero e la data di quest’ultima (determinazione n. 439 del 31 marzo 2023, di approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre, in luogo della determinazione di ri-aggiudicazione n. 1659 del 26 ottobre 2023).
1.7 - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata determinazione n. 207/2025 e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97 del d.l.vo n. 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, erroneità, irrazionalità, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, sviamento, ingiustizia manifesta, carente e difettosa istruttoria, difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/90. Nullità e violazione dell’art. 21-septies della l.n. 241/90. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 21-quinquies della l.n. 241/90;
I) Sui motivi formali di nullità della determina n. 207 del 25/02/2025;
II) Sui motivi procedurali di confusione fra la verifica dell’anomalia dell’offerta e la verifica della congruità dei costi della manodopera;
1) Eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;
2) Verifica del costo della manodopera;
III) Sui motivi di erroneità illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza e contraddittorietà dell’istruttoria del RUP relativa alla procedura di verifica della congruità dei costi della manodopera.
1.8 - Si è costituita in giudizio la società TR -OMISSIS- S.r.l., contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.9 - Si è costituito in giudizio il comune di Trani, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.10 - Con determinazione dirigenziale n. 290 del 13 marzo 2025, depositata in giudizio dalla Società TR il 4 aprile 2025 (e poi dal Comune resistente il 6 aprile 2025), il Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del comune di Trani ha aggiudicato la gara di appalto alla seconda graduata, società -OMISSIS- S.r.l..
1.11 - Con determinazione dirigenziale n. 453 in data 8 aprile 2025, il civico Ente ha rettificato parzialmente le succitate precedenti determinazioni n. 207/2025 e n. 290/2025, dando rispettivamente atto:
- che, a causa di un mero errore materiale, nel titolo della Determina Dirigenziale n. 207 del 25/02/2025, la dicitura “Sentenza Consiglio di Stato n. 2316 del 21/06/2024 – Giudizio R.G. 4387” deve essere sostituita con “Sentenza del Consiglio di Stato n. 126 dell’08/01/2025 - Giudizio R.G. 4387”
A pagina 4, la dicitura “alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 974 del 27/06/2023 e della Determinazione Dirigenziale di riaggiudicazione n. 439 del 31/03/2023” deve essere sostituita con “alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 974 del 27/06/2023 e della Determinazione Dirigenziale di riaggiudicazione n. 1659 del 26/10/2023”.
Al punto 4 del dispositivo, la dicitura “Di Revocare per l’effetto la Determinazione Dirigenziale n. 974 del 27/06/2023 e della Determinazione Dirigenziale di riaggiudicazione n. 439 del 31/03/2023” deve essere sostituita con “Di Revocare per l’effetto la Determinazione Dirigenziale n. 974 del 27/06/2023 e della Determinazione Dirigenziale di riaggiudicazione n. 1659 del 26/10/2023” .
- e che, , a causa di un mero errore materiale, a pagina 4 della Determina Dirigenziale n. 290 del 13/03/2025, la dicitura “si prendeva atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2316 del 21/06/2024 – Giudizio R.G. 4387, si approvava la documentazione relativa alla Verifica dell’Anomalia dell’Offerta e si procedeva alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 974 del 27/06/2023 e della Determinazione Dirigenziale di riaggiudicazione n. 439 del 31/03/2023” deve essere sostituita con “si prendeva atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 126 del 08/01/2025 – Giudizio R.G. 4387, si approvava la documentazione relativa alla Verifica dell’Anomalia dell’Offerta e si procedeva alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 974 del 27/06/2023 e della Determinazione Dirigenziale di riaggiudicazione n. 1659 del 26/10/2023” .
Il comune di Trani ha, quindi:
- Ritenuto di correggere tale errore materiale e di provvedere alla rettifica parziale della citata determinazione dirigenziale n. 207 del 25/02/2025 limitatamente nel titolo, a pagina 4 e al punto 4 del dispositivo.
- Ritenuto di correggere tale errore materiale e di provvedere alla rettifica parziale della citata determinazione dirigenziale n. 290 del 13/03/2025 limitatamente a pagina 4 ;
- ha, quindi, disposto le conseguenti rettifiche parziali.
1.12 - Con motivi aggiunti del 29 aprile 2025, la società -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato, altresì, le succitate determinazioni dirigenziali comunali n. 290 del 13 marzo 2025 e n. 453 in data 8 aprile 2025.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Illegittimità diretta e derivata: violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97 del d.l.vo n. 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, erroneità, irrazionalità, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, sviamento, ingiustizia manifesta, carente e difettosa istruttoria, difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/90. Nullità e violazione dell’art. 21-septies della l.n. 241/90. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 21-quinquies della l.n. 241/90, assumendo, essenzialmente, che I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti sono affetti, per derivationem ed in via diretta, dagli stessi vizi da cui sono affetti gli atti impugnati con il ricorso principale, che si seguito vengono espressamente reiterati e riproposti .
1.13 - Con ordinanza cautelare 16 maggio 2025, n. 164, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata con il ricorso e i primi motivi aggiunti, così argomentando:
Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte non sembrano favorevolmente apprezzabili, tenuto conto, in particolare, della portata conformativa della sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 126/2025 e delle ampie ed esaustive rinnovate valutazioni del R.U.P., nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di competenza;
Rilevata, altresì, l’insussistenza del prescritto danno, in termini d’irreparabilità del pregiudizio in relazione alla sua natura patrimoniale.
1.14 - Con determinazione dirigenziale n. 764 in data 11 giugno 2025, il civico Ente ha dichiarato l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della società -OMISSIS- S.r.l.
1.15 - Con motivi aggiunti del 1° luglio 2025, la società -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato, altresì, la succitata determinazione dirigenziale n. 764/2025.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dal comune di Trani con la -OMISSIS- S.r.l. in data 11 giugno 2025 - Rep. n. 4450 e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore, previa esclusione della -OMISSIS- S.r.l., e riattivazione del contratto già sottoscritto con la società -OMISSIS- S.r.l. in data 13 marzo 2024 - Rep. n. 4409 o sottoscrizione di un nuovo contratto o subentro nel contratto stipulato dal comune di Trani con la -OMISSIS- S.r.l. in data 11 giugno 2025 - Rep. n. 4450 ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente ex artt. 121 e seguenti Cod. proc. amm..
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
- Illegittimità diretta e derivata: violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97 del d.l.vo n. 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, erroneità, irrazionalità, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, sviamento, ingiustizia manifesta, carente e difettosa istruttoria, difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/90. Nullità e violazione dell’art. 21-septies della l.n. 241/90. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 21-quinquies della l.n. 241/ 90, assumendo che I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti sono affetti, per derivationem ed in via diretta, dagli stessi vizi da cui sono affetti gli atti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, che si seguito vengono espressamente reiterati e riproposti .
1.16 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.17 - All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso introduttivo è infondato nel merito e deve essere respinto.
3. - È infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui la Società deducente assume che la determinazione comunale n. 207/2025 sarebbe nulla perché: per un verso, riporterebbe “nell’oggetto” la verifica dell’anomalia dell’offerta, in luogo di quella della verifica del costo della manodopera, nonchè gli estremi di una sentenza del Consiglio di Stato inconferente (indicandola non con il n. 126 in data 8 gennaio 2025, bensì con il n. 2316 del 21 giugno 2024); e, per altro verso, nella parte dispositiva revocherebbe la determina n. 439/2023, di indizione dell’appalto, e non anche la determina di ri-aggiudicazione n. 1659/2023.
3.1 - Quanto al primo aspetto, come condivisibilmente opposto dalla Società TR, con la menzionata sentenza n. 126/2025 il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi, rigettandola, sulla predetta censura proposta in appello - secondo cui la questione di anomalia dell’offerta nessuna attinenza avrebbe con la verifica del costo della manodopera - l’ha rigettata, in particolare:
- atteso che correttamente il TAR ha posto anche una questione di sospetto di anomalia dell’offerta che ha certamente attinenza con la determinazione dei costi della manodopera , rammentando che, laddove l’operatore applichi un considerevole ribasso anche ai costi della manodopera, rispetto al costo della manodopera indicato negli atti di indizione della gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare la congruità e l’attendibilità dell’offerta, e in quella sede l’operatore può dimostrare che il ribasso deriva da valide ragioni (punto 15.2);
- precisando, inoltre, che la verifica dei costi di manodopera può ragionevolmente confluire in quella di anomalia, qualora, per obbligo di legge (cd. anomalia tecnica, ex art. 97, comma 3, in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa), o per scelta discrezionale (art. 97, comma 6, secondo periodo), la stazione appaltante attivi il relativo sub procedimento (Cons. Stato, n. 5735 del 2020) (punto 15.6);
- e rilevando, altresì, che, Nella fattispecie in esame, non consta in atti che la stazione appaltante abbia effettuato compiutamente la verifica sulla congruità dell’offerta con riferimento ai costi di manodopera. Anzi, come si è sopra ampiamente illustrato, risulta evidente la non puntuale comprensione delle problematiche sottese. Tale omissione è stata accertata dal Collegio di prima istanza, che ha anche evidenziato l’incongruità delle giustificazioni indicate dalla società -OMISSIS- s.r.l. con riferimento al costo di alcuni materiali da impiegare nelle lavorazioni, avendo semplicemente affermato che “I prezzi dei materiali e delle forniture trovano immediato riscontro sul mercato e si fondano su giuste e complete offerte effettuate da fornitori qualificati, con i quali sussistono consolidati e vantaggiosi rapporti commerciali” (punto 15.6).
3.2 - Per il resto, si tratta di meri errori materiali nell’indicazione numerica di provvedimenti amministrativi e pronunce giurisdizionali (in particolare, il n. 2316 del 21 giugno 2024, originariamente indicato, corrisponde al numero dell’ordinanza cautelare di accoglimento resa nel giudizio di appello R.G. n. 4387), ictu oculi riconoscibili alla luce della complessiva formulazione dell’impugnata determinazione comunale e - comunque - non ascrivibili alle tassative ipotesi di nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/1990.
D’altro canto, come pure a ragione osservato dalla difesa del civico Ente, la sola lettura del provvedimento di cui il ricorrente reclama la nullità consente di ricostruire precisamente e senza fraintendimento alcuno l’effettiva volontà provvedimentale dell’Amministrazione, laddove si consideri, in particolare: da un lato, che nell’oggetto della determinazione n. 207/2025 è indicato il corretto numero di R.G. del giudizio al Consiglio di Stato (“giudizio R.G. 4387”) e a pagina 4 del medesimo atto è espressamente richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 126 dell’08/01/2025 - giudizio R.G. 4387 ; e, dall’altro, che nella narrativa del gravato provvedimento (pagina 3) è riportato il numero corretto della determina di ri-aggiudicazione all’odierna Società ricorrente (ossia la n. 1659 del 26 ottobre 2023).
In ogni caso, i contestati errori materiali sono stati emendati/rettificati con la determinazione comunale n. 453 in data 8 aprile 2025, con conseguente - anche - improcedibilità in parte qua della censura in questione per sopravvenuto difetto di interesse.
4. - La Società ricorrente formula ulteriori censure, come innanzi rubricate e dalla stessa sintetizzate in conclusione come segue:
A) Tutta la vicenda che ci occupa deriva, in sostanza, dalla confusione del RUP in merito alla procedura di verifica del costo della manodopera ex art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che è sconfinata nell’esame di aspetti che invece riguardano la verifica dell’anomalia dell’offerta (forniture, noli, ammortamento, mezzi, carburante, manutenzione, ecc.) e dalla irrazionale, illogica posizione di non voler considerare le argomentazioni e i chiarimenti forniti dall’impresa ed i nuovi preventivi a dimostrazione/precisazione che: il trasporto della fornitura di inerti, calcestruzzo e ferro è “franco cantiere”;
B) Le Tabelle Ministeriali sono un semplice parametro ma l’operatore economico può ben discostarsi dalle stesse senza che ciò diventi automaticamente indice di anomalia o incongruità dell’offerta: circostanza che non sussiste nel caso di specie essendo stato utilizzato dall’impresa -OMISSIS- srl lo stesso costo medio della tabella ministeriale.
C) Perché possa dubitarsi della congruità la discordanza deve essere considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale effettuata dal RUP nell’esercizio del proprio potere tecnico-discrezionale: valutazione globale non effettuata e importi non determinati/stimati dal RUP.
D) Eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l’impresa derivante dall’esecuzione di un appalto pubblico: valutazione non effettuata dal RUP.
E) Con riferimento a tale aspetto il RUP non solo non ha individuato l’entità di tale sottostima, che al più sarebbe pari alla differenza tra il costo della manodopera indicata in gara dall’impresa -OMISSIS- e quello di progetto, e cioè a € 149.183,10, ma ha omesso di considerare che anche se ciò fosse, come in realtà non è, rientrerebbe interamente nell’utile dell’impresa, con la conseguenza di non inficiare la congruità e validità dell’offerta nel suo complesso: offerta che pertanto resterebbe comunque congrua.
F) È mancato un adeguato contraddittorio, che andava assicurato nel sub-procedimento in questione, che avrebbe evitato gli errori commessi, la confusione, l’illogicità ed irrazionalità delle determinazioni assunte dal RUP, che nel caso di specie coincide anche con la figura del dirigente competente.
Per tutto quanto sopra illustrato, risulta di tutta evidenza la manifesta e macroscopica erroneità, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità dell’operato del RUP/Dirigente che contrariamente al primo esame ha ritenuto non congruo il costo del personale indicato dall’impresa -OMISSIS- tanto da ritenere inattendibile complessivamente l’offerta.
Premesso l’erroneità di quanto dichiarato dal RUP/Dirigente, appiattito sulle argomentazioni addotte strumentalmente dall’impresa seconda classificata che riguardano appena 16 prezzi su 154 di progetto, si pone in evidenza quale valutazione di carattere sintetico, che lo stesso RUP/Dirigente non ha considerato, a tutto voler concedere, che il minor importo indicato dall’impresa -OMISSIS- in gara risulta inferiore all’utile, con la conseguenza della permanenza della congruità dell’offerta.
4.1 - In disparte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Società TR (in relazione alla riproposizione delle stesse censure e questioni giuridiche già decise dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 126/2025), le censure sono - comunque - infondate nel merito, alla luce delle argomentazioni e delle prescrizioni, aventi portata conformativa ai fini del riesercizio del potere amministrativo, della sentenza n. 126/2025 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.
4.2 - Invero, in proposito è dirimente osservare che, con la sentenza n. 126/2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto - solo - parzialmente l’appello proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l., in quanto:
- per un verso, ha rigettato tutti i motivi di appello che contestavano la sentenza del T.A.R. n. 539/2024 in merito alla credibilità dei giustificativi offerti in sede di esame del costo della manodopera e valutati positivamente dal R.U.P., in particolare ritenendo che, Nella vicenda in esame, dalle emergenze processuali, si rileva che le argomentazioni rese dall’appellante, sul piano dell’attendibilità e della congruità dell’offerta, non sono idonee a motivare lo scostamento considerevole del costo della manodopera rispetto a quello individuato dall’Amministrazione, anche in ragione dei tre preventivi dalla stessa allegati, che si sono rilevati incompleti, e comunque temporalmente non riferibili alla data di pubblicazione del bando, tanto che l’intera operazione è apparsa economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (punto 15.2), e concludendo che: Va, pertanto, ribadito quanto affermato dal T.A.R., secondo cui il giudizio di congruità effettuato dalla Stazione appaltante con riferimento al costo di manodopera, di cui al verbale del 20 ottobre 2023, si presenta viziato: ‘in quanto basato su dati da cui non si evincono in concreto le ragioni che, anche in relazione alla realtà aziendale del concorrente o alla natura della commessa, hanno giustificato una significativa riduzione del costo del lavoro rispetto a quello che era stato inizialmente ipotizzato’ (punto 15.5. della succitata sentenza n. 126/2025), precisando pure che – come detto - la verifica dei costi di manodopera può ragionevolmente confluire in quella di anomalia (si rinvia al precedente punto n. 3.1);
- per altro verso, ha ritenuto fondata solo la prima doglianza ( E’, invece, fondato il primo mezzo - punto n. 15.6), con cui la Società deducente (cfr. punto n. 8 della pronuncia de qua ) ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciandosi sul ricorso con il quale la seconda classificata ha formulato critiche in ordine alle giustificazioni del costo della manodopera prodotte dall’aggiudicataria, ritenute sufficienti da parte della stazione appaltante, avrebbe invaso la sfera di autonomia della pubblica amministrazione, dichiarando d’ufficio l’anomalia dell’offerta, disponendo l’esclusione dell’aggiudicataria e il subentro nell’appalto della ricorrente.
La società denuncia che la decisione appellata, travalicando il perimetro della domanda introdotta dalla ricorrente in prime cure, avrebbe violato i principi immanenti del giusto processo, presidiati dall’art. 2 c.p.a., che rinvia all’art. 111 cost., sino all’eccesso di potere giurisdizionale nella parte in cui ha confidato nel potere intestato alla p.a. e ad essa sostituendosi.
In particolare, la ricorrente argomenta che il giudice amministrativo, secondo la giurisprudenza prevalente, può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione. Né tantomeno, il giudice, ritenuta viziata la motivazione del giudizio di congruità del costo della manodopera, può autonomamente ritenere che tale situazione determini quale conseguenza l’anomalia dell’offerta e, quindi, l’esclusione della concorrente interessata, disponendo l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente seconda classificata. Ad avviso dell’appellante, il T.A.R. avrebbe espresso un giudizio riservato esclusivamente alla p.a. nell’esercizio della potestà discrezionale, laddove avrebbe potuto disporre esclusivamente la ripetizione del sub – procedimento di anomalia da parte della stazione appaltante.
Sotto quest’ultimo profilo, il Giudice di seconda istanza:
- dopo aver premesso che, in termini generali, l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della congruità dell’offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori o omissioni di valutazione, come avvenuto nella fattispecie, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione (Cons. Stato, n. 5022 del 2022), atteso che in questo modo si invaderebbe l’esercizio di una attività propria dell’amministrazione procedente , ha - in particolare - affermato che al Giudice amministrativo è consentito sindacare la valutazione dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza istruttoria, e quindi rilevare vizi del procedimento, ma non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (ex multis, Cons. Stato, n. 1066 del 2020).
Né tantomeno, il Giudice, considerata non congrua, e quindi viziata, la motivazione del giudizio di congruità dell’offerta, come nella specie, può disporre l’esclusione del concorrente interessato e l’aggiudicazione dell’appalto alla società seconda classificata, atteso che, in questo modo, si esprimerebbe un giudizio riservato esclusivamente all’Amministrazione nell’esercizio della potestà discrezionale.
Ne consegue l’inammissibilità delle critiche prospettate diffusamente dall’appellante con il gravame, nella parte in cui domandano, nella sostanza, a questo Giudice una valutazione della congruità dell’offerta in riferimento alle giustificazioni espresse dall’impresa aggiudicataria, non essendo consentito, in ragione dei rilievi espressi, sostituirsi all’attività discrezionale della stazione appaltante.
- 15.7. Nel caso in esame, pur avendo il primo Giudice correttamente rilevato l’inidoneità delle giustificazioni addotte dalla società -OMISSIS- s.r.l., e quindi una omessa attività di valutazione della stazione appaltante circa la congruità dell’offerta con riferimento ai costi della manodopera e al costo di alcuni materiali, non ha poi fatto buon governo dei principi espressi, in quanto ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e, dichiarando l’inefficacia del contratto di appalto in corso di esecuzione, disposto il subentro della società -OMISSIS- s.r.l. nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 104 del 2010.
- ha, quindi, concluso che Ne consegue che l’appello va accolto nei termini di cui in motivazione, pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, previo annullamento degli atti impugnati, la stazione appaltante è tenuta a pronunciarsi nuovamente sulla congruità dell’offerta della società aggiudicataria, avendo cura di verificare l’idoneità dei giustificativi offerti in relazione al costo della manodopera e al costo di alcuni materiali, ai preventivi depositati e alla documentazione allegata (punto n. 16), in questo modo - e ciò è dirimente - circoscrivendo, nella particolare fattispecie concreta in esame, l’ambito della nuova e rinnovata verifica della congruità dell’offerta da parte dell’Amministrazione a quanto già prodotto, con la conseguente inammissibilità - in considerazione della portata conformativa della sentenza n. 126/2025 - di nuova documentazione di giustificazione, invece presentata dalla Società ricorrente in sede di ripetizione del sub- procedimento: segnatamente - come pure evidenziato dalla Società TR - ben tre nuovi sopravvenuti preventivi (due del 23 gennaio 2025 e uno del 21 gennaio 2025, allegati alla nota della Società ricorrente del 24 gennaio 2025, acquisita al protocollo comunale con il n. 5675 del 27 gennaio 2025) e il libro cespiti beni ammortizzabili, documentazione ulteriore correttamente ritenuta dal R.U.P. inutilizzabile in funzione del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2025 ” (così pagine 2, 12, 16, 19, 21, 23, 25 della relazione del R.U.P. prot. n. 13048 del 21 febbraio 2025).
Sotto quest’ultimo profilo, è - peraltro - la stessa Società ricorrente a fare testualmente - e chiaramente - riferimento all’offerta, in chiave partecipativa, dei seguenti elementi che non è stato possibile inviare in precedenza poiché conseguenti allo sviluppo del contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 126 del 08/01/2025 - Giudizio R.G. 4387/2024 (cfr. la nota di trasmissione della relazione di parte, acquisita al protocollo comunale in data 16 gennaio 2025 al n. 2940).
Quanto innanzi esposto priva di rilievo, nella particolare fattispecie concreta in esame, anche l’invocato riferimento all’utile di impresa, prospettato nella presente sede processuale.
4.3 - Per il resto, le doglianze avversarie sono infondate.
4.3.1 - Invero, è stato in linea generale osservato che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “la valutazione di anomalia costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza o meno dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva valutazione dell’amministrazione” (C.d.S, V, 29.4.2024, n. 3854) (Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10542).
4.3.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, all’esito della riedizione del potere amministrativo a valle della succitata sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2025, le ampie, puntuali ed esaustive valutazioni/verifiche del R.U.P. - in particolare effettuate in relazione alle sedici voci di costo indicate proprio dalla stessa Società ricorrente nella relazione giustificativa datata 8 ottobre 2023 (prot. comunale n. 58129 del 10 ottobre 2023), in riferimento (cfr. pagina 4 della succitata relazione in data 8 ottobre 2023) alle voci di costo analizzate, evidenziate in bianco nella Tabella riepilogativa allegata , per le quali si era riscontrato, invece, un valore della manodopera differente rispetto a quanto previsto da progetto esecutivo posto a base di gara, dettato essenzialmente da una diversa organizzazione delle lavorazioni , riportando, nelle analisi prezzi, i giustificativi per quelle lavorazioni il cui costo del personale differisce da quello di progetto (E.04.002.01, E.001.003.a, E.001.003.c, E.001.003.d, E.001.011, E.001.013, E.001.031, E.004.002.b, E.004.004.a, E.004.004.c, E.004.009.c, E.004.016.c, E.004.040, Inf.001.059, Inf.001.063.a, Opere Elettriche/a corpo) - risultano non palesemente incongrue né irragionevoli né evidentemente erronee, nel corretto esercizio dell’ampia discrezionalità di competenza.
5. - Per le medesime ragioni innanzi esposte sono parimenti infondati i motivi aggiunti del 29 aprile 2025, nella parte relativa all’impugnazione della determinazione dirigenziale n. 453/2025, in riferimento alla rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 207/2025 .
6. - Dall’infondatezza del ricorso introduttivo consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti del 29 aprile 2025, nella parte in cui sono impugnate la determinazione n. 290/2025 di aggiudicazione in favore della -OMISSIS- S.r.l. e la determinazione n. 453/2025, in riferimento alla rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 290/2025, nonchè dei motivi aggiunti del 1° luglio 2025, proposti avverso la determinazione dirigenziale comunale n. 764/2025, di avvenuta efficacia della suddetta aggiudicazione in favore della società -OMISSIS- S.r.l..
7. - Per le ragioni sopra illustrate: il ricorso introduttivo va respinto; i motivi aggiunti del 29 aprile 2025 sono in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse e in parte vanno respinti, nei sensi innanzi esposti; i motivi aggiunti del 1° luglio 2025 sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sezione prima):
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara in parte improcedibili e in parte respinge i motivi aggiunti del 29 aprile 2025, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti del 1° luglio 2025, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000/00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del comune di Trani, ed in euro 2.000/00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della società TR -OMISSIS- S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle imprese partecipanti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TT, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AR LU RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LU RO | NA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.