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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
la Corte, composta dai seguenti magistrati:
dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente
dr. Petrelli Maurizio Consigliere
dr.ssa Virginia Zuppetta Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 375 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Lecce, alla Via Padre B. C.F._2
Paoloni snc, presso e nello studio dell'avv. Fernando Colucci che li rappresenta e difende,
in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83.III c.p.c., da intendersi in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
[...]
[...]
[...]
(già Controparte_1 Controparte_2 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
[...]
di LI ), in qualità di cessionaria dei crediti deteriorati di P.IVA_1 [...]
, e per essa, quale procuratrice speciale e Parte_3
mandataria, (già codice fiscale e numero di iscrizione CP_3 Controparte_4
nel Registro delle Imprese di NA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Marcello Urso, con studio in Lecce alla via Filippo Bacile n.3, ove è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce al presente atto
-APPELLATA-
NONCHE'
(c.f./p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_5 P.IVA_3
dal'avv.to Vittorio Costantini presso il cui studio, in Lecce, alla Via San Domenico Savio
n.72, è elettivamente domiciliata, in forza di mandato conferito in uno con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 26/02/25, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 16.12.2020,
[...]
e hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale, Controparte_6 [...]
procuratore della Controparte_7 CP_1 Controparte_1
),
[...] Controparte_1 CP_5
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale di Lecce,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1.- Mutuo fondiario edilizio n. 104.199/18.449 rogato il 28.02.2007 dal notaio di Copertino.- Persona_1
Dichiarare nullo il mutuo fondiario per mancanza originaria della causa e violazione
dell'art. 38 T.U.B. Dichiarare, per l'effetto, la nullità delle ipoteche iscritte presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce. Per le medesime ragioni, e in
conseguenza della loro funzione accessoria rispetto ai contratti di mutuo, da dichiararsi
nulli ex tunc, deve essere dichiarata anche la nullità delle ipoteche iscritte presso la
Conservatoria dei Registri. 1.1.- Clausola n. 5 del contratto di mutuo. -Dichiarare la
nullità del parametro EURIBOR richiamato nel mutuo, sia per contrarietà a norme
imperative della clausola del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità oggettiva
dell'oggetto della clausola relativa al tasso EURIBOR nel periodo dal 29.09.2005 al
30.05.2008 (artt. 1346 e 1418.2 cod. civ.), sia delle norme imperative del divieto degli
Cont accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE, 53 2.- Atto di
quietanza a saldo, frazionamento e revisione delle modalità di rimborso del mutuo
fondiario n. 8.397/4.356, rogato il 11.11.2008 dal notaio - Persona_2
Dichiarare nullo l'atto di quietanza a saldo, frazionamento e revisione delle modalità di
rimborso del mutuo fondiario a ragione della “comunicazione” della nullità del contratto
di mutuo fondiario n. 104.199/18.449 del 28.02.2007 al quale è collegato. Per le
medesime ragioni, e in conseguenza della loro funzione accessoria rispetto ai contratti di
mutuo, da dichiarare nulli ex tunc, deve essere dichiarata anche la nullità delle ipoteche
iscritte presso la Conservatoria dei Registri. 3.- Atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario
del 24.03.2016.- Dichiarare nullo l'atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del
24.03.2016 a ragione della “comunicazione” della nullità del contratto di mutuo
fondiario n. 104.199/18.449 del 28.02.2007 al quale è collegato. Per le medesime ragioni,
e in conseguenza della loro funzione accessoria rispetto ai contratti di mutuo, da
dichiarare nulli ex tunc, deve essere dichiarata anche la nullità delle ipoteche iscritte
presso la Conservatoria dei Registri. 4.- Condannare in solido Controparte_6 nella persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_1
rappresentanti in carica, alla restituzione, in favore degli attori e Parte_1
ex art. 2033 cod. civ., delle rate di ammortamento della Parte_2
frazione di quota capitale del mutuo fondiario n. 104.199/18.449 del 28.02.2007accollata
e non prescritte, oltre gli interessi maturati e maturandi. 5.- Con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. 6.-
Munire l'emananda sentenza della clausola di legge.”.
Con comparsa, tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria, si è costituita in giudizio la contestando, in fatto Controparte_1
e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dagli attori e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale a)
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad in CP_1
relazione alla domanda di ripetizione di indebito atteso che la deducente, in quanto
cessionaria dei crediti di cui al rapporto dedotto in giudizio, risponde solo dei crediti
medesimi e nei limiti della loro esistenza e non anche di domande restitutorie e /o
risarcitorie; b) Accertare e dichiarare che detta domanda di ripetizione deve essere
riferita unicamente a con Parte_3
conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art.83 TUB nel presente giudizio
ordinario, e conseguente estromissione di quest'ultima dal processo, dovendo parte
attrice rivolgere le proprie istanze nella opportuna e competente sede fallimentare;
c)
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori per i motivi
esposti sub II) della narrativa del presente atto;
d) Sempre in via preliminare, dichiarare
prescritta la domanda di ripetizione di eventuali somme indebitamente corrisposte alla
, in relazione al periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica Controparte_9
dell'atto di citazione, per i motivi esposti sub III) della narrativa del presente atto;
e)
Gradatamente nel merito, rigettare le domande proposte dagli attori in relazione alla eccepita nullità del mutuo, per presunta carenza originaria della causa sotto il profilo del
mutuo di scopo per i motivi esposti sub V) della narrativa del presente atto;
f) rigettare le
domande proposte dagli attori in relazione alla eccepita nullità del mutuo per presunto
superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art.38 TUB per i motivi esposti sub V)
della narrativa del presente atto;
g) rigettare le domande proposte dagli attori in
relazione alla eccepita nullità del mutuo segnatamente della clausola di cui all'art.5, per
presunta indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse ancorato al
parametro Euribor per i motivi esposti sub VI) della narrativa del presente atto;
h)
rigettare le domande proposte dagli attori in relazione alla eccepita nullità del mutuo per
presunto collegamento negoziale tra l'atto di mutuo, di quietanza a saldo, di
frazionamento e della revisione delle modalità del piano di rimborso, e delle ipoteche
iscritte per i motivi esposti sub VII) della narrativa del presente atto;
i) per l'effetto
rigettare la avversa domanda di ripetizione di indebito così come ex adverso formulata
siccome inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella
narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Parimenti, costituitasi, ha contestato tutto quanto dedotto dagli attori CP_5
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di
Lecce, ogni contraria deduzione, istanza e conclusione reiette, così provvedere:
dichiarare l'inammissibilità, ovvero gradatamente, l'improcedibilità e comunque in ogni
caso il rigetto nel merito della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, con
distrazione in favore del sottoscritto avvocato, anticipatario”.
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 06.04.2021, il Tribunale dichiarava la contumacia di non costituitasi benché ritualmente Controparte_6
evocata in giudizio. La causa, istruita documentalmente, in data 05.04.2022 è stata decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con sentenza n. 958/2022, pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettata la domanda attorea, con compensazione delle spese.
Avverso la citata sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello con atto di citazione ritualmente notificato, deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati, e chiedendo l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita e per essa CP_1 CP_3
quale mandataria e procuratrice speciale, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame,
[...]
con conferma integrale dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza collegiale del 9/12-6/2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'appellata sentenza, cosicché – rigettata ogni altra richiesta – la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 26/2/25, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.a Sulla esclusione dell'invalidità del negozio per violazione dell'art. 38.2 TUB.
1.b Infondata è la richiesta di dichiarare la nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia massima di finanziabilità, pari all'80% dell'immobile, di cui all'art. 38 co.2
TUB.
È noto sul punto che il contrasto tra le sezioni semplici della Cassazione, è stato di recente definito da un intervento delle SS.UU.
In particolare, ad un primo orientamento, secondo il quale il superamento del limite di finanziabilità sarebbe sanzionabile dagli organi di controllo e non comporterebbe quindi in alcun caso la nullità del mutuo (cfr. Cass. sez. I, sentenza n.26672 del 28.11.2013, pres.
Dr. e seguenti, ove si afferma che: <l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. Per_3 385, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di
determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario
del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra
nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce,
invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del
contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del
contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona
alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario>>), ne è seguito un secondo, di segno opposto, nel senso della conseguente nullità (cfr. Cass. sez. I ordinanza n.11201 del 9/5/2018, ove si afferma che: <In tema di mutuo fondiario, il limite di
finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del
contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo;
rimane, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento
ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico
perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" non
ha costituito la ragione unica o determinante dell'operazione>>), la cui valenza è
attenuata dalla ritenuta convertibilità del contratto ex art. 1424 c.c. (cfr. Cass. sez. 3,
sentenza n.17430 del 28/6/2019, ove si afferma che: <In tema di mutuo fondiario, il
limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi
effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale
per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per
l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore
del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario
inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove
sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione
della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma
1, del citato d. lgs.>>).
Ebbene, le Sezioni Unite - sollecitate a pronunciarsi sulla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato dall'articolo
38, secondo comma, t.u.b. e della relativa ipoteca - hanno stabilito, con sentenza nn.33719/2022 che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui
all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del
contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del
contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente
specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la
disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a
fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai
erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma
intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al
contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Quanto alla domanda nuova, formulata per la prima volta in questa sede, in base alla quale gli appellanti chiedono ai sensi dell'art.1424 c.c. la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, in disparte la inammissibilità, irritualità e tardività della domanda stessa, la S.C. nella citata sentenza a SS.UU. ha, altresì, stabilito che “qualora i
contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale
(finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di
primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o,
quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo
o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale
di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una
contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la
quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo
fondiario.”
2.a Violazione del principio di non contestazione e travisamento della prova e
conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
2.b In ordine alla dedotta nullità del contratto di mutuo stipulato in data 28.02.2007, per notar tra la e la per carenza originaria della causa, sotto il Per_1 CP_5 CP_6
profilo del mutuo di scopo, è noto che “Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina
di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1°settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso
non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità;
non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione
contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o
ristrutturazione di immobili”.
In particolare, la Suprema Corte nella sentenza n. 19282/14, ha precisato che “già nel vigore della norma di cui al R.D. n. 646 del 1905 art. 18, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante, dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita ipoteca, con la conseguenza che,
non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di “mutuo di scopo”, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario, non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex. Art. 1418 c.c.”. (così Cass. Sent. N. 317/01). Del resto, è altresì consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
persino l'eventuale utilizzo delle somme mutuate per ripianare debiti preesistenti non comprova la natura di mutuo di scopo, bensì unicamente la mera libera determinazione del mutuatario circa l'impiego della provvista.
Ne consegue che il contratto in oggetto non può considerarsi un mutuo di scopo in quanto rientra nel paradigma del credito fondiario, giacché prevede la corresponsione di una somma di denaro dietro versamento di interessi, determinati, garantita dalla concessione di ipoteca su alcuni immobili del mutuatario. (cfr. Cass n. 943/12; n. 28663/13
e n.19282/14).
3.a Nullità del tasso EURIBOR convenuto nel contratto di mutuo n.104.199/18.449
rogato il 28.02.2007.
3.b Parimenti legittima è la clausola contrattuale che richiama l'Euribor. Consolidato è,
infatti, l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'indicazione, nei contratti di finanziamento, dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor,
elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità,
è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è
assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento (Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 12007 del 3.05.2024).
La questione è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024 della
Prima Sezione Civile, alle Sezioni Unite al fine di dirimere le questioni di diritto “se alla
luce del disposto dell'art. 16, comma 1, Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni
dell' , sì come accertate nelle decisioni della Commissione Antitrust Europea e CP_10
nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche
per le giurisdizioni nazionali;
e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque
altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Orbene, in data 18 febbraio 2025 sono state presentate innanzi la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, le conclusioni della Procura Generale (Sost. Proc. Gen. Dott. Stanislao De
Matteis), nelle quali si chiede che le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva
(solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto
“a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è
verificata l'intesa anti competitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo, i quali hanno
assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della
concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita,
per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del
tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
La Procura, dunque, non condividendo la tesi della Terza Sezione (sentenza anzi richiamata n. 12007/2024) -per cui un contratto può essere ritenuto a valle di intese anticoncorrenziali illecite solo quando vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle intese illecite stesse-, ritiene che un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anti competitiva.
I divieti della normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (ex art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990); per il propagarsi della nullità da un rapporto giuridico a un altro, è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con Euribor manipolato. L'intesa ha riguardato pertanto un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce,
perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun
“collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Con la conseguenza che, nonostante l'accertamento della Commissione dell'illegittimità
dell'intesa sotto il profilo della concorrenza, non emerge, per la Procura Generale presso la Cassazione, una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente manipolato il valore dell'Euribor. Ai fini della dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all'Euribor manipolato occorrerebbe quindi provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione abbia portato ad una alterazione dell'Euribor.
In definitiva, secondo l'interpretazione della Procura, i contratti che fanno riferimento,
nella determinazione del tasso applicabile, all'Euribor non sono affetti da nullità, e ciò
soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite: l'alterazione dell'Euribor può,
semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell'utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, anche sotto forma di responsabilità pre-contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.). L'indicazione nei contratti di finanziamento dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor,
elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è,
pertanto, conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento.
Alla luce dei suesposti principi, ritiene la Corte che la relativa doglianza non possa trovare accoglimento. Ed invero, tali principi appaiono pienamente condivisibili e la data di risalente iscrizione a ruolo della causa non consente ulteriori differimenti in attesa della decisione della Corte UE, attesa dalle SU della Cassazione con il rinvio a nuovo ruolo della decisione nel contenzioso 30375/2020.
4.a Nullità dell'atto di quietanza a saldo, frazionamento e revisione delle modalità di
rimborso del mutuo fondiario.
Infine, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale escluso il collegamento negoziale fra il mutuo n.104.199/18.449 rogato il 28.02.2007 e il successivo suo frazionamento e fra la quota di frazionamento accollata dagli attori e le successive rinegoziazioni.
4.b Sennonché, come rilevato dal giudice di prime cure emerge ex actis che i contratti di mutuo, l'atto di frazionamento e le successive revisioni delle modalità di rimborso, sono stati stipulati in tempi diversi e non contestuali, da soggetti diversi, ed inoltre l'asserito
nesso teleologico risulta interrotto dall'intervento di diversi atti di compravendita
immobiliare redatti tra soggetti diversi, che perseguono intenti ed interessi contrapposti
che valgono ad escludere la configurabilità di un unico regolamento negoziale.
5. Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna, in solido, degli appellanti - in applicazione del principio della soccombenza - al pagamento in favore di per come rappresentata, delle CP_1
spese di questo grado, liquidate come da dispositivo (con applicazione dei minimi di legge in relazione al dichiarato valore della controversia di euro 180.000).
Spese compensate nei confronti di CP_5
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico di parte appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, nei confronti di e avverso la Controparte_11 CP_5
sentenza n.223 emessa dal Tribunale di Lecce il 28.01.2022, pubblicata il 31.01.2022, così
provvede:
1. rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di per come CP_1
rappresentata, dei compensi del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge;
3. spese compensate nei confronti di CP_5
4. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, in data 11
luglio 2025.
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Virginia Zuppetta Il Presidente
Dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
la Corte, composta dai seguenti magistrati:
dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente
dr. Petrelli Maurizio Consigliere
dr.ssa Virginia Zuppetta Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 375 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Lecce, alla Via Padre B. C.F._2
Paoloni snc, presso e nello studio dell'avv. Fernando Colucci che li rappresenta e difende,
in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83.III c.p.c., da intendersi in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
[...]
[...]
[...]
(già Controparte_1 Controparte_2 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
[...]
di LI ), in qualità di cessionaria dei crediti deteriorati di P.IVA_1 [...]
, e per essa, quale procuratrice speciale e Parte_3
mandataria, (già codice fiscale e numero di iscrizione CP_3 Controparte_4
nel Registro delle Imprese di NA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Marcello Urso, con studio in Lecce alla via Filippo Bacile n.3, ove è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce al presente atto
-APPELLATA-
NONCHE'
(c.f./p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_5 P.IVA_3
dal'avv.to Vittorio Costantini presso il cui studio, in Lecce, alla Via San Domenico Savio
n.72, è elettivamente domiciliata, in forza di mandato conferito in uno con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 26/02/25, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 16.12.2020,
[...]
e hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale, Controparte_6 [...]
procuratore della Controparte_7 CP_1 Controparte_1
),
[...] Controparte_1 CP_5
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale di Lecce,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1.- Mutuo fondiario edilizio n. 104.199/18.449 rogato il 28.02.2007 dal notaio di Copertino.- Persona_1
Dichiarare nullo il mutuo fondiario per mancanza originaria della causa e violazione
dell'art. 38 T.U.B. Dichiarare, per l'effetto, la nullità delle ipoteche iscritte presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce. Per le medesime ragioni, e in
conseguenza della loro funzione accessoria rispetto ai contratti di mutuo, da dichiararsi
nulli ex tunc, deve essere dichiarata anche la nullità delle ipoteche iscritte presso la
Conservatoria dei Registri. 1.1.- Clausola n. 5 del contratto di mutuo. -Dichiarare la
nullità del parametro EURIBOR richiamato nel mutuo, sia per contrarietà a norme
imperative della clausola del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità oggettiva
dell'oggetto della clausola relativa al tasso EURIBOR nel periodo dal 29.09.2005 al
30.05.2008 (artt. 1346 e 1418.2 cod. civ.), sia delle norme imperative del divieto degli
Cont accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE, 53 2.- Atto di
quietanza a saldo, frazionamento e revisione delle modalità di rimborso del mutuo
fondiario n. 8.397/4.356, rogato il 11.11.2008 dal notaio - Persona_2
Dichiarare nullo l'atto di quietanza a saldo, frazionamento e revisione delle modalità di
rimborso del mutuo fondiario a ragione della “comunicazione” della nullità del contratto
di mutuo fondiario n. 104.199/18.449 del 28.02.2007 al quale è collegato. Per le
medesime ragioni, e in conseguenza della loro funzione accessoria rispetto ai contratti di
mutuo, da dichiarare nulli ex tunc, deve essere dichiarata anche la nullità delle ipoteche
iscritte presso la Conservatoria dei Registri. 3.- Atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario
del 24.03.2016.- Dichiarare nullo l'atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del
24.03.2016 a ragione della “comunicazione” della nullità del contratto di mutuo
fondiario n. 104.199/18.449 del 28.02.2007 al quale è collegato. Per le medesime ragioni,
e in conseguenza della loro funzione accessoria rispetto ai contratti di mutuo, da
dichiarare nulli ex tunc, deve essere dichiarata anche la nullità delle ipoteche iscritte
presso la Conservatoria dei Registri. 4.- Condannare in solido Controparte_6 nella persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_1
rappresentanti in carica, alla restituzione, in favore degli attori e Parte_1
ex art. 2033 cod. civ., delle rate di ammortamento della Parte_2
frazione di quota capitale del mutuo fondiario n. 104.199/18.449 del 28.02.2007accollata
e non prescritte, oltre gli interessi maturati e maturandi. 5.- Con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. 6.-
Munire l'emananda sentenza della clausola di legge.”.
Con comparsa, tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria, si è costituita in giudizio la contestando, in fatto Controparte_1
e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dagli attori e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale a)
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad in CP_1
relazione alla domanda di ripetizione di indebito atteso che la deducente, in quanto
cessionaria dei crediti di cui al rapporto dedotto in giudizio, risponde solo dei crediti
medesimi e nei limiti della loro esistenza e non anche di domande restitutorie e /o
risarcitorie; b) Accertare e dichiarare che detta domanda di ripetizione deve essere
riferita unicamente a con Parte_3
conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art.83 TUB nel presente giudizio
ordinario, e conseguente estromissione di quest'ultima dal processo, dovendo parte
attrice rivolgere le proprie istanze nella opportuna e competente sede fallimentare;
c)
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori per i motivi
esposti sub II) della narrativa del presente atto;
d) Sempre in via preliminare, dichiarare
prescritta la domanda di ripetizione di eventuali somme indebitamente corrisposte alla
, in relazione al periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica Controparte_9
dell'atto di citazione, per i motivi esposti sub III) della narrativa del presente atto;
e)
Gradatamente nel merito, rigettare le domande proposte dagli attori in relazione alla eccepita nullità del mutuo, per presunta carenza originaria della causa sotto il profilo del
mutuo di scopo per i motivi esposti sub V) della narrativa del presente atto;
f) rigettare le
domande proposte dagli attori in relazione alla eccepita nullità del mutuo per presunto
superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art.38 TUB per i motivi esposti sub V)
della narrativa del presente atto;
g) rigettare le domande proposte dagli attori in
relazione alla eccepita nullità del mutuo segnatamente della clausola di cui all'art.5, per
presunta indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse ancorato al
parametro Euribor per i motivi esposti sub VI) della narrativa del presente atto;
h)
rigettare le domande proposte dagli attori in relazione alla eccepita nullità del mutuo per
presunto collegamento negoziale tra l'atto di mutuo, di quietanza a saldo, di
frazionamento e della revisione delle modalità del piano di rimborso, e delle ipoteche
iscritte per i motivi esposti sub VII) della narrativa del presente atto;
i) per l'effetto
rigettare la avversa domanda di ripetizione di indebito così come ex adverso formulata
siccome inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella
narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Parimenti, costituitasi, ha contestato tutto quanto dedotto dagli attori CP_5
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di
Lecce, ogni contraria deduzione, istanza e conclusione reiette, così provvedere:
dichiarare l'inammissibilità, ovvero gradatamente, l'improcedibilità e comunque in ogni
caso il rigetto nel merito della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, con
distrazione in favore del sottoscritto avvocato, anticipatario”.
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 06.04.2021, il Tribunale dichiarava la contumacia di non costituitasi benché ritualmente Controparte_6
evocata in giudizio. La causa, istruita documentalmente, in data 05.04.2022 è stata decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con sentenza n. 958/2022, pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettata la domanda attorea, con compensazione delle spese.
Avverso la citata sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello con atto di citazione ritualmente notificato, deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati, e chiedendo l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita e per essa CP_1 CP_3
quale mandataria e procuratrice speciale, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame,
[...]
con conferma integrale dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza collegiale del 9/12-6/2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'appellata sentenza, cosicché – rigettata ogni altra richiesta – la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 26/2/25, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.a Sulla esclusione dell'invalidità del negozio per violazione dell'art. 38.2 TUB.
1.b Infondata è la richiesta di dichiarare la nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia massima di finanziabilità, pari all'80% dell'immobile, di cui all'art. 38 co.2
TUB.
È noto sul punto che il contrasto tra le sezioni semplici della Cassazione, è stato di recente definito da un intervento delle SS.UU.
In particolare, ad un primo orientamento, secondo il quale il superamento del limite di finanziabilità sarebbe sanzionabile dagli organi di controllo e non comporterebbe quindi in alcun caso la nullità del mutuo (cfr. Cass. sez. I, sentenza n.26672 del 28.11.2013, pres.
Dr. e seguenti, ove si afferma che: <l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. Per_3 385, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di
determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario
del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra
nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce,
invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del
contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del
contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona
alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario>>), ne è seguito un secondo, di segno opposto, nel senso della conseguente nullità (cfr. Cass. sez. I ordinanza n.11201 del 9/5/2018, ove si afferma che: <In tema di mutuo fondiario, il limite di
finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del
contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo;
rimane, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento
ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico
perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" non
ha costituito la ragione unica o determinante dell'operazione>>), la cui valenza è
attenuata dalla ritenuta convertibilità del contratto ex art. 1424 c.c. (cfr. Cass. sez. 3,
sentenza n.17430 del 28/6/2019, ove si afferma che: <In tema di mutuo fondiario, il
limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi
effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale
per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per
l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore
del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario
inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove
sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione
della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma
1, del citato d. lgs.>>).
Ebbene, le Sezioni Unite - sollecitate a pronunciarsi sulla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato dall'articolo
38, secondo comma, t.u.b. e della relativa ipoteca - hanno stabilito, con sentenza nn.33719/2022 che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui
all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del
contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del
contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente
specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la
disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a
fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai
erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma
intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al
contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Quanto alla domanda nuova, formulata per la prima volta in questa sede, in base alla quale gli appellanti chiedono ai sensi dell'art.1424 c.c. la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, in disparte la inammissibilità, irritualità e tardività della domanda stessa, la S.C. nella citata sentenza a SS.UU. ha, altresì, stabilito che “qualora i
contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale
(finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di
primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o,
quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo
o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale
di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una
contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la
quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo
fondiario.”
2.a Violazione del principio di non contestazione e travisamento della prova e
conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
2.b In ordine alla dedotta nullità del contratto di mutuo stipulato in data 28.02.2007, per notar tra la e la per carenza originaria della causa, sotto il Per_1 CP_5 CP_6
profilo del mutuo di scopo, è noto che “Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina
di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1°settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso
non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità;
non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione
contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o
ristrutturazione di immobili”.
In particolare, la Suprema Corte nella sentenza n. 19282/14, ha precisato che “già nel vigore della norma di cui al R.D. n. 646 del 1905 art. 18, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante, dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita ipoteca, con la conseguenza che,
non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di “mutuo di scopo”, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario, non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex. Art. 1418 c.c.”. (così Cass. Sent. N. 317/01). Del resto, è altresì consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
persino l'eventuale utilizzo delle somme mutuate per ripianare debiti preesistenti non comprova la natura di mutuo di scopo, bensì unicamente la mera libera determinazione del mutuatario circa l'impiego della provvista.
Ne consegue che il contratto in oggetto non può considerarsi un mutuo di scopo in quanto rientra nel paradigma del credito fondiario, giacché prevede la corresponsione di una somma di denaro dietro versamento di interessi, determinati, garantita dalla concessione di ipoteca su alcuni immobili del mutuatario. (cfr. Cass n. 943/12; n. 28663/13
e n.19282/14).
3.a Nullità del tasso EURIBOR convenuto nel contratto di mutuo n.104.199/18.449
rogato il 28.02.2007.
3.b Parimenti legittima è la clausola contrattuale che richiama l'Euribor. Consolidato è,
infatti, l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'indicazione, nei contratti di finanziamento, dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor,
elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità,
è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è
assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento (Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 12007 del 3.05.2024).
La questione è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024 della
Prima Sezione Civile, alle Sezioni Unite al fine di dirimere le questioni di diritto “se alla
luce del disposto dell'art. 16, comma 1, Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni
dell' , sì come accertate nelle decisioni della Commissione Antitrust Europea e CP_10
nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche
per le giurisdizioni nazionali;
e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque
altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Orbene, in data 18 febbraio 2025 sono state presentate innanzi la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, le conclusioni della Procura Generale (Sost. Proc. Gen. Dott. Stanislao De
Matteis), nelle quali si chiede che le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva
(solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto
“a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è
verificata l'intesa anti competitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo, i quali hanno
assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della
concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita,
per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del
tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
La Procura, dunque, non condividendo la tesi della Terza Sezione (sentenza anzi richiamata n. 12007/2024) -per cui un contratto può essere ritenuto a valle di intese anticoncorrenziali illecite solo quando vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle intese illecite stesse-, ritiene che un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anti competitiva.
I divieti della normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (ex art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990); per il propagarsi della nullità da un rapporto giuridico a un altro, è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con Euribor manipolato. L'intesa ha riguardato pertanto un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce,
perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun
“collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Con la conseguenza che, nonostante l'accertamento della Commissione dell'illegittimità
dell'intesa sotto il profilo della concorrenza, non emerge, per la Procura Generale presso la Cassazione, una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente manipolato il valore dell'Euribor. Ai fini della dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all'Euribor manipolato occorrerebbe quindi provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione abbia portato ad una alterazione dell'Euribor.
In definitiva, secondo l'interpretazione della Procura, i contratti che fanno riferimento,
nella determinazione del tasso applicabile, all'Euribor non sono affetti da nullità, e ciò
soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite: l'alterazione dell'Euribor può,
semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell'utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, anche sotto forma di responsabilità pre-contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.). L'indicazione nei contratti di finanziamento dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor,
elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è,
pertanto, conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento.
Alla luce dei suesposti principi, ritiene la Corte che la relativa doglianza non possa trovare accoglimento. Ed invero, tali principi appaiono pienamente condivisibili e la data di risalente iscrizione a ruolo della causa non consente ulteriori differimenti in attesa della decisione della Corte UE, attesa dalle SU della Cassazione con il rinvio a nuovo ruolo della decisione nel contenzioso 30375/2020.
4.a Nullità dell'atto di quietanza a saldo, frazionamento e revisione delle modalità di
rimborso del mutuo fondiario.
Infine, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale escluso il collegamento negoziale fra il mutuo n.104.199/18.449 rogato il 28.02.2007 e il successivo suo frazionamento e fra la quota di frazionamento accollata dagli attori e le successive rinegoziazioni.
4.b Sennonché, come rilevato dal giudice di prime cure emerge ex actis che i contratti di mutuo, l'atto di frazionamento e le successive revisioni delle modalità di rimborso, sono stati stipulati in tempi diversi e non contestuali, da soggetti diversi, ed inoltre l'asserito
nesso teleologico risulta interrotto dall'intervento di diversi atti di compravendita
immobiliare redatti tra soggetti diversi, che perseguono intenti ed interessi contrapposti
che valgono ad escludere la configurabilità di un unico regolamento negoziale.
5. Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna, in solido, degli appellanti - in applicazione del principio della soccombenza - al pagamento in favore di per come rappresentata, delle CP_1
spese di questo grado, liquidate come da dispositivo (con applicazione dei minimi di legge in relazione al dichiarato valore della controversia di euro 180.000).
Spese compensate nei confronti di CP_5
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico di parte appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, nei confronti di e avverso la Controparte_11 CP_5
sentenza n.223 emessa dal Tribunale di Lecce il 28.01.2022, pubblicata il 31.01.2022, così
provvede:
1. rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di per come CP_1
rappresentata, dei compensi del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge;
3. spese compensate nei confronti di CP_5
4. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, in data 11
luglio 2025.
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Virginia Zuppetta Il Presidente
Dr.ssa Anna Rita Pasca