Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Luisa VA Presidente rel.est. Dott. Luca Giani Giudice Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per concordato semplificato in bianco R.G. 3/2025 Pre-Fall. promosso su istanza depositata in data 30-1-25 DA
(C.F. e P.IVA , con sede in Milano (MI) alla piazza della Repubblica Pt_1 P.IVA_1
N.19, in persona dell'amministratore unico e legale rappr. p.t, elettivamente domiciliata in Milano alla via Cosimo del Fante n.16, presso lo studio dell'Avv. Luca Calò (C.F.
), giusta procura in atti C.F._1
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 1610/2024 RG PU, depositato il 20-12-24 DA
, avv. Massimiliano Cardarelli, procura in atti, g.rel. dottor Giani Controparte_1
***** Il Tribunale esaminati gli atti, udite le relazioni di dott.VA e dott.Giani; rilevato in fatto che:
1. Con atto del 28.1.25 la società si è costituita in vista dell'udienza del 4-2-25 fissata Pt_1 nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale avviato su ricorso del creditore chiedendo rinvio per poter depositare domanda prenotativa di CP_1 concordato semplificato;
2. con ricorso depositato il 30-1-25 la Società ha proposto DOMANDA di CONCORDATO SEMPLIFICATO EX ARTT. 25 sexies co.1 ultimo periodo, con riserva di deposito della proposta e del piano, ex 39, 40 e 44 CCII, entro un termine fissando dal Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
“- concedere per i motivi illustrati nella domanda, ai sensi del c.1 dell'art. 44 CCII, i termini per presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, nonché disporre gli ulteriori incombenti previsti dall'art. 44 CCII;
- concedere, ai sensi dell'art. 54 CCII le misure protettive e cautelari sul patrimonio richieste;
- omologare il piano di concordato liquidatorio semplificato che verrà depositato nei termini concessi dall'On.le Tribunale”;
3. con decreto collegiale dep.12.2.2025 (designata la dottoressa VA con atto del 4-2-25), il Tribunale ha assegnato alla Società ricorrente termine entro il 10/3/2025 per il deposito del piano di concordato ex art. 25 sexies CCII e della documentazione prevista dall'art. 39 CCII, osservando che “la proposta di concordato semplificato va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, secondo la previsione del comma 1 prima parte dell'art. 25 sexies CCII, che nella specie è avvenuta con pec del 7-1-2025”;
SEZIONE II CIVILE
4. con decreto collegiale del 13-3-25, e per i motivi ivi indicati, è stata rigettata la
“ISTANZA DI RINVIO RG N.3/2025” formulata dalla Società con ricorso depositato in data 10-3-2025; 5. in uno al rigetto della istanza di proroga, è stata convocata la debitrice dinanzi al Collegio, per l'udienza del 20-3-25 ore 11:30, con termine fino al 19.3.25 per eventuale memoria difensiva, e con comunicazione anche ai creditori istanti ( n.1610- Controparte_1
1/2024 PU) e al PM -sede;
6. al verbale d'udienza del 20.3.25, il legale della Società dava atto di aver depositato memoria, alla stessa riportandosi e specificando che alla memoria è stato allegato “il bilancio al 31.12.24 mentre non vi è un piano ad hoc allegato ed ulteriore rispetto a quello del 4 marzo 2025” (v. verbale); invece, il creditore istante con l'avvocato CP_1 presente, ha contestato la memoria ed ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso per apertura LG.
Ritenuto che:
come già motivato dal Collegio, che ha anche richiamato la relazione illustrativa al correttivo ex d.lgs. n. 136/2024, la possibilità di accesso al concordato semplificato liquidatorio nella forma della domanda prenotativa, dunque con riserva di deposito della proposta e del piano, non elimina il necessario e prescritto collegamento tra composizione negoziata e concordato semplificato. Il nesso consequenziale che pone il legislatore tra composizione negoziata e concordato semplificato (tale per cui quest'ultimo non è nuova figura di concordato autonomo, cui il debitore possa accedere direttamente, bensì una procedura utilizzabile, ad esclusiva iniziativa del debitore, solo come sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni;
tale concordato può essere inoltre solo liquidatorio e l'accesso è limitato alla sola iniziativa del debitore) comporta che la domanda di concordato semplificato di cui all'art. 18 possa essere proposta solo all'esito delle trattative e a seguito della relazione dell'esperto che dia atto che le trattative sono state avviate per aver ritenuto l'esperto ricorrere concrete prospettive di risanamento, che si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non si sono rese praticabili le soluzioni indicate dall'art.23 c.1 e 2 lett.a e b CCII. Tale collegamento si estrinseca, oltre che nella ricorrenza di trattative avviate e condotte secondo buona fede e correttezza, anche in una necessaria successione temporale, prevista secondo un rigido spazio temporale (60 giorni dalla comunicazione di cui all'art.17 CCII) entro il quale l'imprenditore, che chiuda una composizione negoziata svolta con correttezza e buona fede, possa presentare una proposta di concordato per cessione dei beni. Tale ricostruzione, operata sulla scorta della intelaiatura normativa posta dal legislatore, porta a ritenere che gli elementi sopra evidenziati quanto alle caratteristiche delle trattative, delle prospettive di risanamento, del tempo entro il quale proporre la domanda di concordato semplificato (se anche accedendo nella forma prenotativa) siano posti per l'ammissibilità della procedura di concordato semplificato che, si ripete, ha la dichiarata funzione di celermente liquidare il patrimonio del debitore quando le altre soluzioni conservative sono risultate inutili;
procedura dunque caratterizzata da procedimento semplificato e più celere rispetto a quello ordinario. Il termine previsto di 60 giorni non può, quindi, subire proroghe o eccezioni. La richiesta di proroga della Società è stata dunque rigettata e, non avendo la Società depositato entro il termine assegnato (del 10-3-25) la domanda piena, il ricorso per concordato semplificato va dichiarato inammissibile. Va appena osservato, in ogni caso, che ilpiano datato 4-3-25 e depositato in atti, costituisce solo un progetto di piano ma in stato embrionale, avendo già l'esperto rilevato la necessità di ulteriori approfondimenti e aggiustamenti, in quanto la situazione patrimoniale al 31.12.24 non è definitiva, ma ci sono Pt_ dati mancanti e che devono essere inseriti come aggiornamenti contabili;
anche la posizione del creditore , necessita di aggiornamenti.
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SEZIONE II CIVILE
La domanda di concordato semplificato va quindi dichiarata inammissibile, con cessazione delle misure protettive e/o cautelari in atto e rimanendo assorbita nella presente decisione ogni ulteriore statuizione sulle richieste di misure cautelari. Si deve procedere alla apertura della liquidazione giudiziale su ricorso del creditore
[...]
(rg 1610/2024, g.rel dott.Giani), ricorrendone i presupposti, sentito il c CP_1 istante comparso in udienza ad insistere e sentita la relazione al Collegio da parte del giudice relatore dott.Giani (già relatore ed in questa sede designato gd nella liquidazione giudiziale). Innanzitutto si rileva che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza (ud.4.2.25, sono CP_2 stati regolarmente notificati (mediante Pec di Cancelleria, il 3-1-25) ed il co si è Part regolarmente costituito;
la resistente si è costituita chiedendo di poter prioritariamente depositare il piano concordatario e nel o chiedendo il rigetto del ricorso.
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa. Il creditore istante è legittimato da un credito di €52.542,93 portato da decreto ingiuntivo, a cui si aggiunge un ingente debito erariale di 1.563.790, già al netto dell'importo interessato da definizione agevolata. La società, che esercita attività commerciale nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, ha una debitoria complessiva di €.7.949.296,13 e, anche alla luce di quanto indicato in memoria costitutiva del 28-1-25, emerge la insostenibilità dei costi relativi all'attività. Inoltre, è emerso che, anche a causa dell'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, non è stato possibile raggiungere un accordo con i creditori, in particolare per le difficoltà oggettive derivanti dal limitato grado di soddisfacimento assicurabile alle varie classi di creditori ed ai chirografari (v.relazione esperto). L'ultimo bilancio prodotto (esercizio 2022) conferma il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett d) CCII. Il debitore si trova dunque in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII, come risulta dalle dichiarazioni confessorie rese con la domanda di concordato semplificato e dall'esito negativo della ridetta domanda. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. Ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile sia dalla impossibilità di procedere con lo strumento di concordato liquidatorio semplificato, sia da tutti gli elementi sopra evidenziati, tali da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dai detti elementi la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, sicchè, con la presente sentenza, ricorrendone i presupposti, va aperta la liquidazione giudiziale della . Pt_1
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, nominando quale giudice delegato lo stesso giudice relatore inizialmente designato dottor Luca Giani (dinanzi al quale è fissata la udienza di verifica dello stato passivo). L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv,. con L. 132/2015). La motivazione della presente sentenza è stesa dal Presidente (ex art.276 u.c. cpc).
PQM
visti gli artt. 2, 25 sexies, 49 e 121 e ss CCII DICHIARA Inammissibile la domanda di concordato semplificato proposta dalla (C.F. e P.IVA Pt_1
), con sede in Milano (MI) alla piazza della Repubblica N.19, in persona P.IVA_1 atore unico e legale rappr. p.t, elettivamente domiciliata in Milano alla via Cosimo del Fante n.16, presso lo studio dell'Avv. Luca Calò (C.F. ); C.F._1
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SEZIONE II CIVILE
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.IVA , con sede in Pt_1 P.IVA_1
Milano (MI) alla piazza della Repubblic le procedura p nsi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
1) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
2) NOMINA Curatore dottor Persona_1
3) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
4) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 2 luglio 2025 ore 12:40 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luca GIANI, II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
6) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla;
CP_3
c) ad accedere all assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
g) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
h) INVITA il curatore, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
i) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
j) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 20/03/2025.
Il Presidente rel.est. Dott. Luisa VA
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