Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10489 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5284 del 2025, proposto da
-OMISSIS-srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva,
della nota prot. n-OMISSIS- della Struttura di Prevenzione Antimafia – Ufficio Verifiche, Ministero dell’Interno, che ha negato l’accesso, chiesto da -OMISSIS-srl con istanza del 9.4.2025, agli atti relativi l’informazione antimafia interdittiva prot.-OMISSIS-, e di tutti gli atti conseguenti e presupposti;
con accertamento del diritto e interesse della ricorrente al predetto accesso e conseguente ordine di consentire lo stesso mediante esame e copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- parte ricorrente impugna la nota del Ministero dell’Interno, Struttura di Prevenzione Antimafia, del 15.4.2025, con cui è stato negato l’accesso ai documenti e agli atti del procedimento conclusosi con l’informazione interdittiva antimafia del 3.4.2025 prot. -OMISSIS- e contestuale diniego di iscrizione nell’anagrafe di cui all’art. 30 co. 6 D.L. 189/2016;
- all’udienza camerale del 27.5.2025 è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- il diniego impugnato è stato motivato con un rimando a quanto previsto dall’art. 3 co. 1 lett. c) D.M. 16.3.2022; dunque, degli atti richiesti (nota della DIA del 19.11.2024, nota dalla Prefettura di Caserta del 6.11.2024 con relativi allegati, note della Prefettura di Isernia del 21.2.2025 con relativi allegati e nota della Prefettura di Isernia del 10.3.2025 con relativi allegati), nulla veniva osteso, nemmeno parzialmente;
- tuttavia, in materia di accesso ai documenti inerenti i procedimenti di rilascio della documentazione antimafia, si esclude che l’art. 3 D.M. cit. abbia un’efficacia generalizzata, ritenendo, dunque, che per giustificare il diniego di accesso non è sufficiente il mero richiamo alla predetta disposizione, essendo, invece, tenuto il Prefetto a specificare quale sia, nel caso concreto, il pregiudizio arrecato all’attività di prevenzione antimafia dall’eventuale ostensione degli atti richiesti (si veda in questi TAR Lazio, sez. I ter, 3265/2025); in effetti, a fronte dei diversi atti richiesti da parte ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto meglio circostanziare quali sono le ragioni per le quali sussistono motivi per impedire la conoscenza integrale (ergo, neppure parziale) di tutti i documenti chiesti dalla -OMISSIS-srl;
- tanto premesso, e salve le future valutazioni dell’amministrazione, il ricorso è fondato, poiché l’atto non è sorretto da un’adeguata motivazione;
- in definitiva, a fronte dell’esigenza di difendere i propri interessi in sede giurisdizionale da parte dell’odierna ricorrente, l’Amministrazione si è limitata ad affermare che gli atti chiesti non sono ostensibili in virtù del generico richiamo all’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022, mentre avrebbe dovuto argomentare, in maniera più specifica, la circostanza, anche e, soprattutto, puntualizzando le ragioni per cui non era possibile neppure in parte ostendere i documenti; del resto, come sottolineato da questo Collegio in altre recenti decisioni (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 14345/2024), una volta conclusa la fase istruttoria, cioè con l’emanazione del provvedimento, il diritto di accesso si riespande nella massima ampiezza, con la conseguenza che le sue limitazioni necessitano di un onere motivazionale approfondito da parte dell’Amministrazione;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato, facendo salve le future valutazioni dell’amministrazione resistente che dovranno avvenire nel rispetto dei principi espressi nella parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.