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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 19/03/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: Parte_1 C.F._1
avv.CARBONE Leonardo Via Orsini 11 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D.Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: MALATTIE PROFESSIONALI
Conclusioni: come da verbale in data 19/03/2025
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(tendinopatia spalla destra e spondilodiscoartrosi lombare) contratte nello svolgimento ed a causa della sua attività lavorativa di operaio svolta presso la ditta Finproject Poiché in sede amministrativa le sue istanze erano state definitivamente disattese, chiedeva che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione economica prevista CP_1 per legge. L si costituiva in giudizio contestando la domanda e riportandosi agli CP_1 accertamenti compiuti in sede amministrativa.
Istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico-legale, all'odierna udienza dopo la discussione la causa viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Le mansioni lavorative svolte dal ricorrente risultano confermate dai testi escussi.
Il consulente medico legale, Dott. sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra. Discopatia lombo-sacrale plurilivello” Il CTU ha svolto le seguenti considerazioni: “Sebbene le mansioni espletate dal ricorrente siano essenzialmente manuali, dalla descrizione della mansione indicata in ricorso non sembrerebbe francamente trattarsi di un lavoratore esposto ad una condizione di sovraccarico delle spalle per elevati ritmi ripetitivi, richiesta di elevata applicazione di forza, o richiesta di mantenimento delle mani all'altezza delle spalle per almeno metà del tempo del turno lavorativo, pertanto non abbiamo sufficienti elementi per potere affermare inequivocabilmente che la patologia denunciata a carico della spalla destra abbia una connotazione tecnopatica. Relativamente alla patologia denunciata a carico del rachide lombare, la descrizione delle mansioni evidenzierebbe invece una esposizione abituale e sistematica del ricorrente a movimentazione manuale di carichi di una certa rilevanza con conseguente rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, tale poterne attribuire con rilevante probabilità, un ruolo concausale nel determinismo della patologia dal medesimo denunciata. L'esposizione a movimentazione manuale di carichi anche documentata dal ricorrente con rilevazione fotografiche e con fogli di produzione, risulta essere in larga parte confermata dai colleghi di lavoro del escussi Parte_1 in udienza”. Il Consulente ha quindi concluso come segue: “Alla luce di quanto fin qui espresso possiamo concludere affermando che la patologia a carico del rachide lombare da
2 cui è affetto il ricorrente è da ritenersi una malattia professionale. Il quadro anatomo disfunzionale a livello della colonna lombare attuale è valutabile in via analogica secondo i codici della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.07.2000, n.213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti Fino a 12%) nella misura complessiva del 6% (sei per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.05.2021). Procedendo ad una valutazione complessiva dei postumi attuali con le preesistenze lavorative già riconosciute del 14% (come riportate in atti 7% + 2% + 6% - complessivo 14%) si ritiene che i postumi lavorativi del ricorrente siano valutabili nella misura del 20% (venti per cento) di danno biologico sempre a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.05.2021)”. Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate dal CTP dell , ha ribadito la CP_1 superiore valutazione. Si ritiene di aderire al parere espresso dal C.T.U., sorretto da adeguata motivazione ed esente da vizi logici e metodologici. Il ricorso, pertanto, va accolto con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento di una delle due domande proposte, si ritiene equo compensare parzialmente le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
dichiara che a causa della malattia professionale “Spondilodiscoartrosi lombare”, al Sig. residua una inabilità lavorativa nella misura del 6% a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa (27/05/2021), che unificata alla preesistente inabilità già riconosciuta dall' , comporta una inabilità lavorativa complessiva CP_1 nella misura del 20% (venti percento); per l'effetto condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente la rendita con la CP_1 decorrenza di cui sopra, decurtata dell'indennizzo in capitale già corrisposto, come previsto ai sensi di legge, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l al pagamento CP_1 della quota residua che si liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre 15% rimborso forfettario IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1 separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 19/03/2025
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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