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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 11566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11566/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PORTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
03/08/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 387 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/12/2002 e il 15/11/2007. Per_2
Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la comunione dei beni 2 fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
AFFIDA in modo congiunto il figlio minore sino al compimento della maggiore età del Persona_3 medesimo in data 15.11.2025, con collocazione prevalente e primaria presso l'abitazione famigliare sita in Torino, Via Valentino Carrera n. 2;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, alla Via Valentino Carrera n. 2 , con tutti gli arredi che la compongono alla IG che vi vivrà con il figlio minore e la figlia Parte_1 Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che il SI. si è già Persona_4 Parte_2 allontano dalla medesima a far data dal 1 luglio 2024, avendo reperito sul mercato idonea abitazione in locazione;
DISPONE che sino al sopraggiungere della maggiore età del figlio il SI. Persona_3 Parte_2 ncontri il figlio nel rispetto dei desideri, delle richieste e delle esigenze del figlio;
[...] Per_2
DISPONE che il SI. versi alla IG un contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio non ancora economicamente autosufficiente, pari a complessivi €. 150,00 Per_2 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT
e ciò a decorrere dalla data di allontanamento del SI. dalla casa coniugale ed in ogni caso a Per_3 decorrere dal mese di giugno 2024
DISPONE che il SI. ontribuisca alle spese necessarie per lo studio, le attività ludico Parte_2 ricreative e di salute non coperte dal SSN del figlio nella misura del 50%, in applicazione Persona_3 del Protocollo del Tribunale di Torino in vigore di cui le parti dichiarano di avere ricevuto copia;
DÀ ATTO che le somme depositate su conto corrente comune cointestato n. 00517/1000/00114756 in essere presso Intesa San Paolo, Agenzia Piazza Massaua 5, verranno suddivise tra le parti nella misura del 55% a favore della IG e nella misura del 45% a favore del SI. Parte_1 Parte_2
la cointestazione del suddetto conto a favore della SI.ra verrà meno entro
[...] Parte_1
pagina 2 di 3 trenta giorni dal deposito del suddetto ricorso e la medesima si impegna ad aprire proprio conto corrente bancario;
DÀ ATTO che il SI. si impegna a trasferire l'assegno unico famigliare di cui è Parte_2 percettore da parte dell'INPS per il figlio minore lla IG , ponendo Persona_3 Parte_1 in essere tutte le necessarie attività de caso;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano e riconoscono di essere economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto proprio e del figlio minore e/o di ogni altro documento equipollente;
Persona_3
DÀ ATTO che i coniugi manterranno la comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile destinato a residenza famigliare sito in Torino, Via Valentino Carrera 2 e di cui si chiede l'assegnazione in capo alla SI.ra , in Via Valentino Carrera n. 2 e che tutte le spese relative alle utenze Parte_1 domestiche e la TARI del predetto immobile saranno sostenute dalla SI.ra ; quanto Parte_1 alle spese condominiali ordinarie le medesime verranno sostenute integralmente dalla IG , Pt_1 assegnataria dell'immobile, mentre le spese condominiali di natura straordinaria verranno sostenute in misura del 50% tra i coniugi..
sulle spese di lite tra le parti. Pt_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11566/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PORTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
03/08/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 387 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/12/2002 e il 15/11/2007. Per_2
Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la comunione dei beni 2 fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
AFFIDA in modo congiunto il figlio minore sino al compimento della maggiore età del Persona_3 medesimo in data 15.11.2025, con collocazione prevalente e primaria presso l'abitazione famigliare sita in Torino, Via Valentino Carrera n. 2;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, alla Via Valentino Carrera n. 2 , con tutti gli arredi che la compongono alla IG che vi vivrà con il figlio minore e la figlia Parte_1 Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che il SI. si è già Persona_4 Parte_2 allontano dalla medesima a far data dal 1 luglio 2024, avendo reperito sul mercato idonea abitazione in locazione;
DISPONE che sino al sopraggiungere della maggiore età del figlio il SI. Persona_3 Parte_2 ncontri il figlio nel rispetto dei desideri, delle richieste e delle esigenze del figlio;
[...] Per_2
DISPONE che il SI. versi alla IG un contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio non ancora economicamente autosufficiente, pari a complessivi €. 150,00 Per_2 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT
e ciò a decorrere dalla data di allontanamento del SI. dalla casa coniugale ed in ogni caso a Per_3 decorrere dal mese di giugno 2024
DISPONE che il SI. ontribuisca alle spese necessarie per lo studio, le attività ludico Parte_2 ricreative e di salute non coperte dal SSN del figlio nella misura del 50%, in applicazione Persona_3 del Protocollo del Tribunale di Torino in vigore di cui le parti dichiarano di avere ricevuto copia;
DÀ ATTO che le somme depositate su conto corrente comune cointestato n. 00517/1000/00114756 in essere presso Intesa San Paolo, Agenzia Piazza Massaua 5, verranno suddivise tra le parti nella misura del 55% a favore della IG e nella misura del 45% a favore del SI. Parte_1 Parte_2
la cointestazione del suddetto conto a favore della SI.ra verrà meno entro
[...] Parte_1
pagina 2 di 3 trenta giorni dal deposito del suddetto ricorso e la medesima si impegna ad aprire proprio conto corrente bancario;
DÀ ATTO che il SI. si impegna a trasferire l'assegno unico famigliare di cui è Parte_2 percettore da parte dell'INPS per il figlio minore lla IG , ponendo Persona_3 Parte_1 in essere tutte le necessarie attività de caso;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano e riconoscono di essere economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto proprio e del figlio minore e/o di ogni altro documento equipollente;
Persona_3
DÀ ATTO che i coniugi manterranno la comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile destinato a residenza famigliare sito in Torino, Via Valentino Carrera 2 e di cui si chiede l'assegnazione in capo alla SI.ra , in Via Valentino Carrera n. 2 e che tutte le spese relative alle utenze Parte_1 domestiche e la TARI del predetto immobile saranno sostenute dalla SI.ra ; quanto Parte_1 alle spese condominiali ordinarie le medesime verranno sostenute integralmente dalla IG , Pt_1 assegnataria dell'immobile, mentre le spese condominiali di natura straordinaria verranno sostenute in misura del 50% tra i coniugi..
sulle spese di lite tra le parti. Pt_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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