Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13654/2023 R.G.
TRA
LM GI nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Zuccarella;
ricorrente
E
P.A.G.A. s.r.l. (P. IVA 08262171211) in persona del legale rapp.te pro tempore;
resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente allegava di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente il 31.1.2018 con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nel livello 5 del CCNL pubblici esercizi (cfr. doc. in atti); che aveva lavorato dal lunedì alla domenica dalle 17.30 alle 3.00 del giorno successivo svolgendo mansioni di responsabile di cucina.
Rappresentava che aveva espletato le suddette mansioni senza fruire di ferie fino al 18.3.2018 allorquando veniva allontanato dal posto di lavoro senza l'irrogazione di un provvedimento formale di licenziamento. Chiedeva la tutela prevista dall'art. 2 d. lgs n. 23 del 2015 e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso.
Il resistente, ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
La qualificazione del rapporto di lavoro
Deve accertarsi, in base alla documentazione prodotta (cfr. comunicazione obbligatoria unificato UniLav) ed all'istruttoria espletata, che il rapporto lavorativo ha trovato attuazione per il periodo indicato in ricorso con espletamento da parte del ricorrente di mansioni di responsabile di cucina.
Il teste SC Di NN - a diretta conoscenza dei fatti di causa avendo dichiarato di aver lavorato alle dipendenze del resistente nello stesso periodo, coadiuvando il sig. GI LM nell'attività di cucina - ha confermato che il ricorrente ha espletato le mansioni di responsabile di cucina e che lo stesso ricorrente ha osservato per il periodo specificato in ricorso i turni lavorativi ivi indicati senza fruire di ferie.
A fronte della prova dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il resistente non ha fornito la prova dell'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di spettanze indicate in ricorso (Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Per quanto attiene alla quantificazione delle spettanze possono essere utilizzati i conteggi depositati in atti in quanto correttamente elaborati.
Pertanto il resistente deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €1.633,00 a titolo di differenze retributive maturate dal 31.1.2018 al 18.3.2018, dovendosi escludere il diritto a percepire l'indennità per il mancato e preavviso ed il trattamento di fine rapporto in quanto, stante l'inefficacia del licenziamento, non si è verificata alcuna interruzione del rapporto lavorativo (cfr. sotto in motivazione).
1
Il licenziamento
Il suddetto teste ha riferito in merito al licenziamento dell'istante: “confermo per avervi assistito che in data 18.3.2018 il sig. DO VA disse al ricorrente “non scendere più al lavoro”. Preciso che già in precedenza vi erano state delle discussioni tra il sig. DO VA e GI LM” (cfr. doc. in atti attestante che il sig. DO VA è il legale rappresentate della società resistente).
La Corte di Legittimità afferma la sussistenza dell'onere probatorio del datore di lavoro in merito alla sussistenza della forma scritta del licenziamento.
La Corte di Legittimità con orientamento consolidato afferma, infatti, che “Agendo per la inefficacia del licenziamento intimatogli oralmente e comunque per il ripristino del rapporto illegittimamente interrotto dal datore di lavoro, il lavoratore deve dimostrare, in base al principio della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua estromissione da esso, mentre il datore di lavoro, che, nella incontroversa sussistenza di un preesistente rapporto di lavoro subordinato, deduca la sua estinzione non per licenziamento ma per dimissioni del lavoratore, propone un'eccezione in senso stretto ed è tenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 cod. civ., a dimostrare i fatti su cui si fonda l'eccezione” (vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 14977 del 20/11/2000). La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 08/02/2019, n. 3822) ha inoltre affermato:
“3. Così delineato il quadro della giurisprudenza sul tema, questa Corte intende dare continuità al secondo degli indirizzi richiamati, ancora di recente ribadito affermando che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 31501 del
2018).
3.1. Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso.
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perchè questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui
"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perchè in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento.
Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (L. n. 604 del 1966, art. 5), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perchè sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di
2 significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto.
L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.
3.3. In generale, ove il datore di lavoro deduca che un rapporto di lavoro si è estinto per le dimissioni del lavoratore, sia che lo faccia in via di azione che in via di eccezione, sul datore medesimo grava la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione.
In entrambi i casi tale prova avente ad oggetto la volontà dismissiva del lavoratore dovrà essere vagliata con adeguato rigore, data la gravità delle conseguenze derivanti dall'incidenza su beni che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento.
Fermi gli eventuali vincoli di forma stabiliti per l'atto delle dimissioni dalla legislazione pro tempore vigente, l'accertamento del significato di una dichiarazione o di un comportamento del lavoratore cui si attribuisca la valenza di un recesso dovrà essere condotto tenuto conto di tutte le circostanze in cui la risoluzione si è verificata, delle condizioni di interesse di ciascuna delle parti alla prosecuzione del rapporto ovvero alla sua estinzione, della diversità di poteri e di facoltà attribuiti ai contraenti nel rapporto di lavoro.
3.4. In particolare, laddove il licenziamento sia impugnato come orale, nel caso in cui il datore di lavoro opponga invece che il rapporto si è estinto per le dimissioni del dipendente, tanto più se presentate nello stesso contesto spazio temporale, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria onde esprimere all'esito il proprio convincimento su come debbano essere giuridicamente qualificati detti fatti, e cioè se come licenziamento ovvero come dimissioni.
In siffatto accertamento, inoltre, il giudice del merito dovrà osservare il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004).
3.5. Nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta, anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore, in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicchè l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. n. 1522 del 1983; Cass. n. 3148 del
1985; Cass. n. 3099 del 1987; Cass. n. 2680 del 1993; Cass. n. 5192 del 1998; Cass. n. 8164 del 2000;
Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 13390 del 2007).
4. Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata merita le censure che le sono mosse con il primo mezzo di gravame, avendo la stessa ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento della
3 domanda di impugnativa del licenziamento orale che la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti fosse pacifica e non contestata e che mancasse la prova delle dedotte dimissioni, pur non risultando acquisita la prova del recesso ad iniziativa datoriale.
Pertanto, decidendo sul motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere enunciato,
a mente dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:
"Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sè sola idonea a fornire tale prova.
Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa".”
Nel caso in esame il ricorrente ha provato mediante le specifiche e circostanziate dichiarazioni del suddetto teste l'estromissione dal rapporto lavorativo. Si deve pertanto applicare la tutela prevista dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 per cui va dichiarata l'inefficacia del licenziamento impugnato.
La società resistente deve essere inoltre condannata alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di
€6.933,35 (cfr. conteggi in atti), tenuto conto della limitata durata del rapporto lavorativo e del periodo trascorso dalla cessazione del rapporto lavorativo al deposito del ricorso giurisdizionale, oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, da ogni singola maturazione fino al saldo.
La società resistente deve essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- dichiara inefficace il licenziamento intimato in forma orale il 18.3.2018 e condanna la società resistente alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di €6.933,35, oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, da ogni singola maturazione fino al saldo e condanna l'anzidetta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€1.633,00 a titolo di differenze retributive maturate dal 31.1.2018 al 18.3.2018, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in
€2.460,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Così deciso il 02.04.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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