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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 444/2025 VG
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin, letto il ricorso depositato il 24.01.2025 ai sensi dell'art. 18 e segg. CCII da
(C.F. e P. Iva ) con sede legale in DE DU (MI), via San Parte_1 P.IVA_1
Michele del Carso n. 71, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv. FABIO
SEBASTIANO e dal Prof. Avv. FEDERICO CASA ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Vicenza presso lo studio di quest'ultima e con la costituzione dei seguenti creditori dott. (Cod. Fisc. ), Controparte_1 C.F._1 dott. (Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
e del dott. (Cod. Fisc. ) CP_3 C.F._3 assistiti dall'avv. FARANO ANDREA
visto il ricorso;
vista la Relazione dell'esperto dott. ; Persona_1 sentita la Ricorrente e l'esperto all'udienza fissata il 5.03.2025,
a scioglimento della riserva assunta ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che
- la Ricorrente in data 24.01.2025 ha depositato presso la competente Camera di Commercio istanza ex artt. 12 ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“CCII”) ai fini della nomina di un Esperto indipendente nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ed ha inoltre richiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli artt. 18 e 19
CCII nei confronti di tutti i creditori della società; - la Camera di Commercio il 24.01.2025 ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive, dando atto della nomina e dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto. (cfr. visura camerale in atti);
- in data 24.01.2025 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 19 c.1 CCII, ha depositato il ricorso per la conferma delle misure richieste protettive richieste anche nei confronti del socio unico ed amministratore unico , unitamente ai documenti richiesti Parte_2 dall'art. 19 comma 2 CCII.
- a sostegno della richiesta ha, in sintesi, dedotto:
i. di avere per oggetto sociale principale la locazione di beni immobili di proprietà ad uso bar, ristorante ed albergo;
ii. di avere un capitale sociale di € 10.400,00 interamente sottoscritto, versato e detenuto da socio ed amministratore unico;
Parte_2
iii. di detenere l'intero capitale sociale di YT RL, società posta in liquidazione volontaria a far data dal 13.12.2024; iv. di essere, unitamente a YT RL, i veicoli societari attraverso i quali il aveva dato Pt_2 vita, alla fine del secolo scorso, ad un'importatane attività imprenditoriale nota con la denominazione “YT Hotels”;
v. al “gruppo YT” faceva capo la proprietà e/o la gestione di nove strutture alberghiere a cui si affiancavano tre ristoranti. Le aziende di ristorazione erano di proprietà di YT RL mentre gli immobili ove le stesse erano ubicate erano di proprietà in parte della ricorrente e in parte del e dagli stessi concesse in locazione a YT RL: Pt_2 vi. quanto alle cause della crisi le stesse deriverebbero principalmente “dagli effetti negativi indotti dalla pandemia Covid-19 sull'economia generale, che si sono, come noto, manifestati con particolare vigore nel settore turistico e della ristorazione.
In questo assai critico contesto il blocco e le restrizioni alla mobilità dovute al fenomeno pandemico hanno infatti comportato un lungo periodo di chiusura di tutte le strutture anche per
YT, quale società operativa dell'omonimo gruppo alberghiero, con conseguente marginalità negativa ed emersione, a far data dal 2021, di significative difficoltà economico- Part finanziarie, che si sono inevitabilmente ripercosse negativamente anche sulla controllante .
Il risultato netto di YT è stato infatti negativo per Euro 854.186 nell'esercizio 2021, e per
Euro 6.061.071 nell'esercizio 2022, e tali esiti si sono di fatto tradotti in un ritardo nel Part pagamento dei canoni di locazione dovuti a , influendo negativamente sull'andamento finanziario di tale società:” pertanto YT RL aveva avviato un ampio processo di riorganizzazione che aveva previsto anche la dismissione delle strutture che non presentavano prospettive di recupero di marginalità ed era stata poi posta in liquidazione volontaria;
vii. la propria crisi era, quindi, sostanzialmente ascrivibile alle crescenti difficoltà economico- finanziarie registrate nel corso degli ultimi anni da YT RL e dalle iniziative assunte a partire
2 dalla seconda metà del 2024 da alcuni creditori finanziari (Banca Popolare di Sondrio, Unicredit
Leasing, Alba leasing e Intesa SanPaolo); viii. dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30.11.2024 emergeva che l'attivo ammontava ad
€ 5.914.369,41 [costituito in larghissima parte da immobili di proprietà nonché da crediti verso l'Erario (per € 90.003,95)] - mentre il passivo ammontava ad € 4.137.737,20 [costituito essenzialmente da debiti verso due banche per € 1.854.043,26 ed verso l'Erario per €
1.210.708,57 ] pertanto l'attivo era notevolmente superiore ai debiti della società; ix. di conseguenza il Piano prevedeva di poter soddisfare integralmente tutti i creditori mediante la “ liquidazione (anche tramite procedure competitive) degli assets immobiliari di proprietà alle migliori condizioni possibili (evitando così i costi e il disvalore che comporterebbe la vendita in sede in sede di esecuzione forzata o nell'ambito di una liquidazione giudiziale), e la destinazione di tutte le risorse medio tempore rivenienti dall'incasso dei canoni di locazione immobiliare relativi ai ristoranti La ER e (conduttrice New YT s.r.l.) Persona_2 ed agli immobili civili (conduttori sigg.ri e )” ed evidenziava che i creditori Per_3 Per_4 potevano contare anche sui beni personali del socio unico il quale si era reso garante di Pt_2 Parte tutti i creditori della ricorrente mettendo a servizio del risanamento di l'intero proprio patrimonio immobiliare valutato in complessivi € 5.000.000,00;
x. in definitiva il Piano predisposto richiedeva ai creditori una mera dilazione dei tempi di pagamento dei rispettivi crediti per come definiti all'esito delle trattative;
xi. la natura liquidatoria del Piano non costituiva in alcun modo elemento inconciliabile con l'accesso alla composizione negoziata, come peraltro affermato anche da questo Tribunale che ha ritenuto non precluso l'accesso alla composizione negoziata né all'impresa in stato di liquidazione volontaria, né all'impresa che seppur non in liquidazione predisponga e presenti un piano liquidatorio finalizzato alla risoluzione della crisi.
Rilevato che
- con decreto del 29.01.2025, il Giudice, nel rispetto del termine di dieci giorni dal deposito del ricorso di cui all'art. 19, comma 3 C.C.I.I., ha fissato in data 5.03.2025 l'udienza per la comparizione della ricorrente, dell'Esperto e dei creditori interessati per la discussione in ordine alla conferma, revoca o modifica delle misure, invitando l'esperto a depositare il proprio parere e disponendo in ordine alle modalità di notifica ai creditori;
- all'udienza fissata i creditori costituiti hanno dichiarato di non opporsi alla conferma delle misure protettive;
- l'Esperto ha depositato il proprio motivato parere ed ha evidenziato che i. l'attivo complessivo, compreso il patrimonio immobiliare personale del e conteggiato Pt_2 il valore dell'immobile in leasing (Grand Hotel Presolana il cui contratto si è però risolto il
12.11.2024), ammontava ad € 18.902.565,00 ed il passivo complessivo 11.355.159,00 (cfr. pgg.
19-21 parere);
3 ii. gli obiettivi generali previsti dal Piano erano così sintetizzabili: soddisfazione integrale dei Part creditori sociali tramite la liquidazione degli asset immobiliari di proprietà di e del socio unico. Il progetto di piano ha natura sostanzialmente liquidatoria, prevedendo la vendita degli immobili per far fronte integralmente a tutti i debiti, anche grazie all'apporto dei beni personali del socio unico Dott. Parte_2
iii. il piano presentava tuttavia delle criticità individuate: nei tempi di realizzo della vendita degli immobili e nella loro effettiva valorizzazione sul mercato, considerando che ad oggi non erano ancora disponibili le perizie di valutazione;
dall'ottenimento di accordi con il pool delle società di leasing, il cui contratto avente ad oggetto il “Grand Hotel Presolana” e risolto in data 12 novembre 2024 e dal cui buon esito della trattativa dipendeva il rapporto con Banca Popolare di
Sondrio S.p.a. a causa dell'eventuale escussione della fideiussione a garanzia del valore di Euro
3.450.000 (cfr. par 5.1 parere).
Ed ha così concluso “Sulla base delle analisi svolte e delle considerazioni riportate nelle premesse e nei paragrafi precedenti, lo scrivente Esperto ritiene che il progetto di piano redatto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d) CCII, attualmente unico disponibile e nell'ipotesi che rimanga invariato, possa essere considerato astrattamente idoneo a perseguire la finalità del risanamento, anche se con un carattere sostanzialmente liquidatorio”, esprimendo parere favorevole alla conferma, nella massima estensione temporale di legge, delle misure protettive richieste dalla Società ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII nei confronti di tutti i creditori della società, nonché con riferimento al, ed a tutela del, patrimonio del soggetto garante”.
Considerato che
Il presente procedimento ha ad oggetto la conferma, modifica o revoca delle misure protettive ex art. 18 CCII richieste dalla ricorrente, in funzione della loro strumentalità ad assicurare il buon esito delle trattative avviate con i creditori.
In base alla nuova disciplina della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII),
l'imprenditore commerciale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) o b) oppure quando si trova anche soltanto in condizione di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario tale da rendere probabile lo stato di crisi o di insolvenza, può chiedere alla CCIAA competente la nomina di un Esperto che agevoli le trattative con i creditori al fine di perseguire il risanamento dell'impresa.
Dal momento della pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, l'art. 18 CCII prevede l'applicazione automatica delle misure protettive, con conseguente divieto per i creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati o di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni o diritti con cui è esercitata l'attività d'impresa.
È inoltre previsto dal comma V del suddetto articolo che i creditori, nei cui confronti operino le misure protettive, non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno all'imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto dell'inadempimento pregresso.
4 A pena di inefficacia delle misure in oggetto, l'imprenditore deve chiederne al Tribunale la conferma o modifica entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza.
Il vaglio del giudice sulla strumentalità delle misure protettive e cautelari è condotto a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con tutti i creditori interessati e sentito il parere dell'Esperto.
Il giudice è chiamato in questi casi a contemperare l'interesse dei creditori a vedere soddisfatte le proprie legittime ragioni sul patrimonio dell'impresa, da un lato, con l'interesse del debitore alla prosecuzione dell'attività d'impresa in ripristinate condizioni di salute economico- finanziaria, dall'altro.
Gli artt. 18 e 19 CCII non indicano quali siano i presupposti soggettivi e oggettivi la cui sussistenza giustifica la conferma delle misure protettive.
Tali presupposti possono tuttavia essere ricavati in via interpretativa dall'esame complessivo della disciplina in materia di composizione negoziata della crisi.
In particolare, quanto ai presupposti soggettivi, deve ritenersi che le misure protettive possano essere confermate a condizione che l'istanza provenga da un soggetto legittimato ad accedere alla composizione negoziata della crisi, ossia – come si evince dal disposto dell'art. 12, comma
1, CCII – da un imprenditore commerciale (anche “minore”) o agricolo che si trovi in condizioni di crisi o insolvenza o anche soltanto di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza..
Quanto ai presupposti oggettivi, deve ritenersi che le misure protettive debbano essere confermate ogniqualvolta risultino funzionali al buon esito delle trattative con i creditori ed al conseguente risanamento dell'impresa, purché le stesse non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori1.
Ciò si evince, in particolare, dall'art. 19, comma 4, CCII, il quale prevede che l'esperto debba esprimere il proprio parere “sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12 comma 2”, nonché dal comma sesto del medesimo articolo, il quale prevede che le misure già confermate debbano essere revocate qualora appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dal che si trae in via interpretativa che qualora tale sproporzione appaia già nella fase di conferma delle misure il giudice dovrà disporre direttamente la revoca.
*
Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la conferma delle misure protettive richieste dalla ricorrente
La ricorrente è imprenditore commerciale ed ha depositato la documentazione di cui all'art. 19 comma II lett. a)-f).
5 Dalla documentazione depositata emerge che la Società si trova attualmente in uno stato di insolvenza stante l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il novellato art. 12 CCII preveda ora che l'imprenditore possa accedere alla composizione negoziata anche “quando si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 comma1 lett a) o b)” e quindi in uno stato di crisi o di insolvenza;
tuttavia l'ulteriore imprescindibile presupposto e che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
Nel caso di specie detto presupposto non può ritenersi configurato.
La funzione della composizione negoziata è infatti quella di ricercare una soluzione che conduca l'impresa verso il risanamento e ciò può verificarsi anche quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza (“reversibile”, nel senso che devono permanere concrete prospettive di risanamento).
Come evidenziato da autorevole dottrina “per converso, la composizione non sarà praticabile se, pur in una situazione di crisi appena accennata, non vi siano le condizioni per proseguire
l'attività, neppure mediante il trasferimento dell'azienda a terzi”.
Ai sensi dell'art. 12 comma 1 CCII la composizione negoziata ha un senso solo se risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento.
Nel caso di specie il Piano prevede la dimissione/vendita di tutti gli immobili di proprietà della
Ricorrente come riportati nella seguente tabella
La ricorrente ha precisato che allo stato attuale il suo patrimonio immobiliare risulta così conformato:
“- compendio immobiliare sito in Sommariva Perno (CN), ove veniva precedentemente esercitata da YT l'attività alberghiera sotto l'insegna “Roero Park Hotel”, attualmente sospesa;
- compendio immobiliare sito in DE DU (MI), ove viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Ristorante il Cavaliere”, attualmente condotto in locazione/gestito da New YT s.r.l. in forza di contratto di affitto;
6 - compendio immobiliare sito in DE DU (MI), ove viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Osteria La ER”, attualmente condotto in locazione/gestito da New YT s.r.l., in forza di contratto di affitto;
- compendio immobiliare sito in DE DU (MI), Via San Michele del Carso n. 71, meglio noto come “Villa Galbiati”, che attualmente ospita a titolo gratuito le attività del “Club
. Controparte_4
Come precisato nel ricorso, con riguardo al Roero Park Hotel, l'azienda alberghiera era di proprietà di YT RL e da questa direttamente gestita, mentre l'immobile è di proprietà di Parte ; Parte Quanto a Villa Galbiati questa è di proprietà di ma il complesso immobiliare non è destinato ad attività turistico/alberghiera bensì utilizzato dalla società per attività culturali-ricreative.
Quanto poi al ristorante il Cavaliere e all'osteria la bersagliera si tratta di immobili concessi in locazione a YT SR e le relative aziende di ristorazione sono di proprietà di quest'ultima.
YT RL (ora in liquidazione volontaria) era quindi la società “operativa” deputata allo svolgimento dell'attività alberghiera e di ristorazione, che esercitava negli immobili di proprietà Parte
o nella disponibilità di
Si è pertanto di fronte ad una vendita atomistica dei beni in mancanza di una continuità aziendale, diretta o indiretta.
La proposta così come formulata prevede, come si è detto, il soddisfacimento integrale dei creditori mediante attivo generato dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni d'affitto maturati nelle more e non è possibile evincere se vi sia un'azienda oggetto di risanamento, non essendo prevista una forma di conservazione dei valori aziendali neppure mediante cessione o affitto della stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente2, la centralità del risanamento nell'ambito dell'istituto della composizione negoziata risulta confermata dal secondo comma dello stesso art. 12 CCII, il quale prevede espressamente che "L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore,
i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro", rinviando, dunque, al requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Secondo tale impostazione solo nell'ottica di conservazione dei valori aziendali mediante una continuità diretta o indiretta, attuabile attraverso la cessione o l'affitto dell'azienda, può essere perseguito l'obiettivo del risanamento sotteso alla composizione negoziata, non già mediante una liquidazione in senso stretto, o meglio di tipo atomistico, dei beni dell'impresa.
7 La composizione negoziata è strumento pensato dal legislatore per risanare l'impresa e dunque tanto per preservare la continuità aziendale eventualmente sussistente, quanto per ripristinarne la continuità aziendale eventualmente venuta meno al momento dell'avvio del nuovo percorso negoziale. La conservazione o il ripristino della continuità aziendale costituisce, come affermato dalla giurisprudenza, il “fulcro logico” del nuovo istituto (cfr. Trib. Bergamo 15.03.2022),
L'obiettivo della continuità aziendale corrisponde alla fine al “risanamento dell'impresa” evocato dall'art. 12 cit.
In mancanza di tale prospettiva, nella specie come si è detto neppure adombrata, non avendo la ricorrente neppure in via di allegazione prospettato che lo sbocco dell'attività liquidatoria possa essere la continuità aziendale, le misure protettive non possono essere confermate dal Tribunale
Pur essendovi precedenti in senso contrario, si ritiene di condividere quanto affermato, anche da ultimo, da altre pronunce di merito. In particolare si richiama l'ordinanza del 24.01.2024 del
Tribunale di Torre Annunziata secondo cui “La composizione negoziata della crisi è incompatibile con la presentazione di un piano di risanamento con finalità meramente liquidatorie nel quale si preveda, eventualmente anche attraverso la stipulazione di un accordo, il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante i proventi della dismissione dei beni del debitore;
il ricorso a tale procedura presuppone infatti la ragionevole perseguibilità del risanamento attraverso la prosecuzione in continuità (diretta o indiretta) dell'attività d'impresa
e, in linea con tale presupposto, l'art. 23 C.C.I., non prevede alcuna soluzione “liquidatoria” come sbocco delle trattative. (nello stesso senso cfr. anche Trib. Santa Maria Capua a Vetere
10.01.2025, Trib. Pavia 8.07.2024 nonchè Trib. Bergamo 15.3.2022 cit.).
Gli elementi sopra evidenziati non possono che portare a ritenere incompatibile il piano di risanamento liquidatorio proposto da con l'obiettivo del risanamento prefissato dalla Pt_1 composizione negoziata cui le misure protettive sono strumentali.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite si ritiene equo disporne la compensazione atteso che i creditori costituiti non si erano opposti alla conferma delle misure protettive
P.Q.M.
Visti gli artt. 18 e 19 CCII,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali tra le parti
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato nonché al Registro delle Imprese
Monza, 12/03/2025
Il Giudice
Patrizia Fantin
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Tribunale Monza ordinanza 29.01.2024 2 Il precedente di questo Tribunale (ordinanza 22 novembre 2024) citato dalla ricorrente non pare essere in termini in quanto nel caso esaminato il piano prevedeva la continuità aziendale, quantomeno indiretta, risultando che l'esperto aveva dato il proprio parere così esprimendosi “l'elevato indice di difficoltà nel risanamento di … potrebbe essere superato prendendo in considerazione la possibilità di risanamento di tipo “indiretto” con l'affidamento a terzi della gestione d'impresa”.
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin, letto il ricorso depositato il 24.01.2025 ai sensi dell'art. 18 e segg. CCII da
(C.F. e P. Iva ) con sede legale in DE DU (MI), via San Parte_1 P.IVA_1
Michele del Carso n. 71, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv. FABIO
SEBASTIANO e dal Prof. Avv. FEDERICO CASA ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Vicenza presso lo studio di quest'ultima e con la costituzione dei seguenti creditori dott. (Cod. Fisc. ), Controparte_1 C.F._1 dott. (Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
e del dott. (Cod. Fisc. ) CP_3 C.F._3 assistiti dall'avv. FARANO ANDREA
visto il ricorso;
vista la Relazione dell'esperto dott. ; Persona_1 sentita la Ricorrente e l'esperto all'udienza fissata il 5.03.2025,
a scioglimento della riserva assunta ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che
- la Ricorrente in data 24.01.2025 ha depositato presso la competente Camera di Commercio istanza ex artt. 12 ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“CCII”) ai fini della nomina di un Esperto indipendente nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ed ha inoltre richiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli artt. 18 e 19
CCII nei confronti di tutti i creditori della società; - la Camera di Commercio il 24.01.2025 ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive, dando atto della nomina e dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto. (cfr. visura camerale in atti);
- in data 24.01.2025 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 19 c.1 CCII, ha depositato il ricorso per la conferma delle misure richieste protettive richieste anche nei confronti del socio unico ed amministratore unico , unitamente ai documenti richiesti Parte_2 dall'art. 19 comma 2 CCII.
- a sostegno della richiesta ha, in sintesi, dedotto:
i. di avere per oggetto sociale principale la locazione di beni immobili di proprietà ad uso bar, ristorante ed albergo;
ii. di avere un capitale sociale di € 10.400,00 interamente sottoscritto, versato e detenuto da socio ed amministratore unico;
Parte_2
iii. di detenere l'intero capitale sociale di YT RL, società posta in liquidazione volontaria a far data dal 13.12.2024; iv. di essere, unitamente a YT RL, i veicoli societari attraverso i quali il aveva dato Pt_2 vita, alla fine del secolo scorso, ad un'importatane attività imprenditoriale nota con la denominazione “YT Hotels”;
v. al “gruppo YT” faceva capo la proprietà e/o la gestione di nove strutture alberghiere a cui si affiancavano tre ristoranti. Le aziende di ristorazione erano di proprietà di YT RL mentre gli immobili ove le stesse erano ubicate erano di proprietà in parte della ricorrente e in parte del e dagli stessi concesse in locazione a YT RL: Pt_2 vi. quanto alle cause della crisi le stesse deriverebbero principalmente “dagli effetti negativi indotti dalla pandemia Covid-19 sull'economia generale, che si sono, come noto, manifestati con particolare vigore nel settore turistico e della ristorazione.
In questo assai critico contesto il blocco e le restrizioni alla mobilità dovute al fenomeno pandemico hanno infatti comportato un lungo periodo di chiusura di tutte le strutture anche per
YT, quale società operativa dell'omonimo gruppo alberghiero, con conseguente marginalità negativa ed emersione, a far data dal 2021, di significative difficoltà economico- Part finanziarie, che si sono inevitabilmente ripercosse negativamente anche sulla controllante .
Il risultato netto di YT è stato infatti negativo per Euro 854.186 nell'esercizio 2021, e per
Euro 6.061.071 nell'esercizio 2022, e tali esiti si sono di fatto tradotti in un ritardo nel Part pagamento dei canoni di locazione dovuti a , influendo negativamente sull'andamento finanziario di tale società:” pertanto YT RL aveva avviato un ampio processo di riorganizzazione che aveva previsto anche la dismissione delle strutture che non presentavano prospettive di recupero di marginalità ed era stata poi posta in liquidazione volontaria;
vii. la propria crisi era, quindi, sostanzialmente ascrivibile alle crescenti difficoltà economico- finanziarie registrate nel corso degli ultimi anni da YT RL e dalle iniziative assunte a partire
2 dalla seconda metà del 2024 da alcuni creditori finanziari (Banca Popolare di Sondrio, Unicredit
Leasing, Alba leasing e Intesa SanPaolo); viii. dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30.11.2024 emergeva che l'attivo ammontava ad
€ 5.914.369,41 [costituito in larghissima parte da immobili di proprietà nonché da crediti verso l'Erario (per € 90.003,95)] - mentre il passivo ammontava ad € 4.137.737,20 [costituito essenzialmente da debiti verso due banche per € 1.854.043,26 ed verso l'Erario per €
1.210.708,57 ] pertanto l'attivo era notevolmente superiore ai debiti della società; ix. di conseguenza il Piano prevedeva di poter soddisfare integralmente tutti i creditori mediante la “ liquidazione (anche tramite procedure competitive) degli assets immobiliari di proprietà alle migliori condizioni possibili (evitando così i costi e il disvalore che comporterebbe la vendita in sede in sede di esecuzione forzata o nell'ambito di una liquidazione giudiziale), e la destinazione di tutte le risorse medio tempore rivenienti dall'incasso dei canoni di locazione immobiliare relativi ai ristoranti La ER e (conduttrice New YT s.r.l.) Persona_2 ed agli immobili civili (conduttori sigg.ri e )” ed evidenziava che i creditori Per_3 Per_4 potevano contare anche sui beni personali del socio unico il quale si era reso garante di Pt_2 Parte tutti i creditori della ricorrente mettendo a servizio del risanamento di l'intero proprio patrimonio immobiliare valutato in complessivi € 5.000.000,00;
x. in definitiva il Piano predisposto richiedeva ai creditori una mera dilazione dei tempi di pagamento dei rispettivi crediti per come definiti all'esito delle trattative;
xi. la natura liquidatoria del Piano non costituiva in alcun modo elemento inconciliabile con l'accesso alla composizione negoziata, come peraltro affermato anche da questo Tribunale che ha ritenuto non precluso l'accesso alla composizione negoziata né all'impresa in stato di liquidazione volontaria, né all'impresa che seppur non in liquidazione predisponga e presenti un piano liquidatorio finalizzato alla risoluzione della crisi.
Rilevato che
- con decreto del 29.01.2025, il Giudice, nel rispetto del termine di dieci giorni dal deposito del ricorso di cui all'art. 19, comma 3 C.C.I.I., ha fissato in data 5.03.2025 l'udienza per la comparizione della ricorrente, dell'Esperto e dei creditori interessati per la discussione in ordine alla conferma, revoca o modifica delle misure, invitando l'esperto a depositare il proprio parere e disponendo in ordine alle modalità di notifica ai creditori;
- all'udienza fissata i creditori costituiti hanno dichiarato di non opporsi alla conferma delle misure protettive;
- l'Esperto ha depositato il proprio motivato parere ed ha evidenziato che i. l'attivo complessivo, compreso il patrimonio immobiliare personale del e conteggiato Pt_2 il valore dell'immobile in leasing (Grand Hotel Presolana il cui contratto si è però risolto il
12.11.2024), ammontava ad € 18.902.565,00 ed il passivo complessivo 11.355.159,00 (cfr. pgg.
19-21 parere);
3 ii. gli obiettivi generali previsti dal Piano erano così sintetizzabili: soddisfazione integrale dei Part creditori sociali tramite la liquidazione degli asset immobiliari di proprietà di e del socio unico. Il progetto di piano ha natura sostanzialmente liquidatoria, prevedendo la vendita degli immobili per far fronte integralmente a tutti i debiti, anche grazie all'apporto dei beni personali del socio unico Dott. Parte_2
iii. il piano presentava tuttavia delle criticità individuate: nei tempi di realizzo della vendita degli immobili e nella loro effettiva valorizzazione sul mercato, considerando che ad oggi non erano ancora disponibili le perizie di valutazione;
dall'ottenimento di accordi con il pool delle società di leasing, il cui contratto avente ad oggetto il “Grand Hotel Presolana” e risolto in data 12 novembre 2024 e dal cui buon esito della trattativa dipendeva il rapporto con Banca Popolare di
Sondrio S.p.a. a causa dell'eventuale escussione della fideiussione a garanzia del valore di Euro
3.450.000 (cfr. par 5.1 parere).
Ed ha così concluso “Sulla base delle analisi svolte e delle considerazioni riportate nelle premesse e nei paragrafi precedenti, lo scrivente Esperto ritiene che il progetto di piano redatto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d) CCII, attualmente unico disponibile e nell'ipotesi che rimanga invariato, possa essere considerato astrattamente idoneo a perseguire la finalità del risanamento, anche se con un carattere sostanzialmente liquidatorio”, esprimendo parere favorevole alla conferma, nella massima estensione temporale di legge, delle misure protettive richieste dalla Società ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII nei confronti di tutti i creditori della società, nonché con riferimento al, ed a tutela del, patrimonio del soggetto garante”.
Considerato che
Il presente procedimento ha ad oggetto la conferma, modifica o revoca delle misure protettive ex art. 18 CCII richieste dalla ricorrente, in funzione della loro strumentalità ad assicurare il buon esito delle trattative avviate con i creditori.
In base alla nuova disciplina della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII),
l'imprenditore commerciale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) o b) oppure quando si trova anche soltanto in condizione di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario tale da rendere probabile lo stato di crisi o di insolvenza, può chiedere alla CCIAA competente la nomina di un Esperto che agevoli le trattative con i creditori al fine di perseguire il risanamento dell'impresa.
Dal momento della pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, l'art. 18 CCII prevede l'applicazione automatica delle misure protettive, con conseguente divieto per i creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati o di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni o diritti con cui è esercitata l'attività d'impresa.
È inoltre previsto dal comma V del suddetto articolo che i creditori, nei cui confronti operino le misure protettive, non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno all'imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto dell'inadempimento pregresso.
4 A pena di inefficacia delle misure in oggetto, l'imprenditore deve chiederne al Tribunale la conferma o modifica entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza.
Il vaglio del giudice sulla strumentalità delle misure protettive e cautelari è condotto a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con tutti i creditori interessati e sentito il parere dell'Esperto.
Il giudice è chiamato in questi casi a contemperare l'interesse dei creditori a vedere soddisfatte le proprie legittime ragioni sul patrimonio dell'impresa, da un lato, con l'interesse del debitore alla prosecuzione dell'attività d'impresa in ripristinate condizioni di salute economico- finanziaria, dall'altro.
Gli artt. 18 e 19 CCII non indicano quali siano i presupposti soggettivi e oggettivi la cui sussistenza giustifica la conferma delle misure protettive.
Tali presupposti possono tuttavia essere ricavati in via interpretativa dall'esame complessivo della disciplina in materia di composizione negoziata della crisi.
In particolare, quanto ai presupposti soggettivi, deve ritenersi che le misure protettive possano essere confermate a condizione che l'istanza provenga da un soggetto legittimato ad accedere alla composizione negoziata della crisi, ossia – come si evince dal disposto dell'art. 12, comma
1, CCII – da un imprenditore commerciale (anche “minore”) o agricolo che si trovi in condizioni di crisi o insolvenza o anche soltanto di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza..
Quanto ai presupposti oggettivi, deve ritenersi che le misure protettive debbano essere confermate ogniqualvolta risultino funzionali al buon esito delle trattative con i creditori ed al conseguente risanamento dell'impresa, purché le stesse non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori1.
Ciò si evince, in particolare, dall'art. 19, comma 4, CCII, il quale prevede che l'esperto debba esprimere il proprio parere “sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12 comma 2”, nonché dal comma sesto del medesimo articolo, il quale prevede che le misure già confermate debbano essere revocate qualora appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dal che si trae in via interpretativa che qualora tale sproporzione appaia già nella fase di conferma delle misure il giudice dovrà disporre direttamente la revoca.
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Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la conferma delle misure protettive richieste dalla ricorrente
La ricorrente è imprenditore commerciale ed ha depositato la documentazione di cui all'art. 19 comma II lett. a)-f).
5 Dalla documentazione depositata emerge che la Società si trova attualmente in uno stato di insolvenza stante l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il novellato art. 12 CCII preveda ora che l'imprenditore possa accedere alla composizione negoziata anche “quando si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 comma1 lett a) o b)” e quindi in uno stato di crisi o di insolvenza;
tuttavia l'ulteriore imprescindibile presupposto e che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
Nel caso di specie detto presupposto non può ritenersi configurato.
La funzione della composizione negoziata è infatti quella di ricercare una soluzione che conduca l'impresa verso il risanamento e ciò può verificarsi anche quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza (“reversibile”, nel senso che devono permanere concrete prospettive di risanamento).
Come evidenziato da autorevole dottrina “per converso, la composizione non sarà praticabile se, pur in una situazione di crisi appena accennata, non vi siano le condizioni per proseguire
l'attività, neppure mediante il trasferimento dell'azienda a terzi”.
Ai sensi dell'art. 12 comma 1 CCII la composizione negoziata ha un senso solo se risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento.
Nel caso di specie il Piano prevede la dimissione/vendita di tutti gli immobili di proprietà della
Ricorrente come riportati nella seguente tabella
La ricorrente ha precisato che allo stato attuale il suo patrimonio immobiliare risulta così conformato:
“- compendio immobiliare sito in Sommariva Perno (CN), ove veniva precedentemente esercitata da YT l'attività alberghiera sotto l'insegna “Roero Park Hotel”, attualmente sospesa;
- compendio immobiliare sito in DE DU (MI), ove viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Ristorante il Cavaliere”, attualmente condotto in locazione/gestito da New YT s.r.l. in forza di contratto di affitto;
6 - compendio immobiliare sito in DE DU (MI), ove viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Osteria La ER”, attualmente condotto in locazione/gestito da New YT s.r.l., in forza di contratto di affitto;
- compendio immobiliare sito in DE DU (MI), Via San Michele del Carso n. 71, meglio noto come “Villa Galbiati”, che attualmente ospita a titolo gratuito le attività del “Club
. Controparte_4
Come precisato nel ricorso, con riguardo al Roero Park Hotel, l'azienda alberghiera era di proprietà di YT RL e da questa direttamente gestita, mentre l'immobile è di proprietà di Parte ; Parte Quanto a Villa Galbiati questa è di proprietà di ma il complesso immobiliare non è destinato ad attività turistico/alberghiera bensì utilizzato dalla società per attività culturali-ricreative.
Quanto poi al ristorante il Cavaliere e all'osteria la bersagliera si tratta di immobili concessi in locazione a YT SR e le relative aziende di ristorazione sono di proprietà di quest'ultima.
YT RL (ora in liquidazione volontaria) era quindi la società “operativa” deputata allo svolgimento dell'attività alberghiera e di ristorazione, che esercitava negli immobili di proprietà Parte
o nella disponibilità di
Si è pertanto di fronte ad una vendita atomistica dei beni in mancanza di una continuità aziendale, diretta o indiretta.
La proposta così come formulata prevede, come si è detto, il soddisfacimento integrale dei creditori mediante attivo generato dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni d'affitto maturati nelle more e non è possibile evincere se vi sia un'azienda oggetto di risanamento, non essendo prevista una forma di conservazione dei valori aziendali neppure mediante cessione o affitto della stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente2, la centralità del risanamento nell'ambito dell'istituto della composizione negoziata risulta confermata dal secondo comma dello stesso art. 12 CCII, il quale prevede espressamente che "L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore,
i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro", rinviando, dunque, al requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Secondo tale impostazione solo nell'ottica di conservazione dei valori aziendali mediante una continuità diretta o indiretta, attuabile attraverso la cessione o l'affitto dell'azienda, può essere perseguito l'obiettivo del risanamento sotteso alla composizione negoziata, non già mediante una liquidazione in senso stretto, o meglio di tipo atomistico, dei beni dell'impresa.
7 La composizione negoziata è strumento pensato dal legislatore per risanare l'impresa e dunque tanto per preservare la continuità aziendale eventualmente sussistente, quanto per ripristinarne la continuità aziendale eventualmente venuta meno al momento dell'avvio del nuovo percorso negoziale. La conservazione o il ripristino della continuità aziendale costituisce, come affermato dalla giurisprudenza, il “fulcro logico” del nuovo istituto (cfr. Trib. Bergamo 15.03.2022),
L'obiettivo della continuità aziendale corrisponde alla fine al “risanamento dell'impresa” evocato dall'art. 12 cit.
In mancanza di tale prospettiva, nella specie come si è detto neppure adombrata, non avendo la ricorrente neppure in via di allegazione prospettato che lo sbocco dell'attività liquidatoria possa essere la continuità aziendale, le misure protettive non possono essere confermate dal Tribunale
Pur essendovi precedenti in senso contrario, si ritiene di condividere quanto affermato, anche da ultimo, da altre pronunce di merito. In particolare si richiama l'ordinanza del 24.01.2024 del
Tribunale di Torre Annunziata secondo cui “La composizione negoziata della crisi è incompatibile con la presentazione di un piano di risanamento con finalità meramente liquidatorie nel quale si preveda, eventualmente anche attraverso la stipulazione di un accordo, il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante i proventi della dismissione dei beni del debitore;
il ricorso a tale procedura presuppone infatti la ragionevole perseguibilità del risanamento attraverso la prosecuzione in continuità (diretta o indiretta) dell'attività d'impresa
e, in linea con tale presupposto, l'art. 23 C.C.I., non prevede alcuna soluzione “liquidatoria” come sbocco delle trattative. (nello stesso senso cfr. anche Trib. Santa Maria Capua a Vetere
10.01.2025, Trib. Pavia 8.07.2024 nonchè Trib. Bergamo 15.3.2022 cit.).
Gli elementi sopra evidenziati non possono che portare a ritenere incompatibile il piano di risanamento liquidatorio proposto da con l'obiettivo del risanamento prefissato dalla Pt_1 composizione negoziata cui le misure protettive sono strumentali.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite si ritiene equo disporne la compensazione atteso che i creditori costituiti non si erano opposti alla conferma delle misure protettive
P.Q.M.
Visti gli artt. 18 e 19 CCII,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali tra le parti
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato nonché al Registro delle Imprese
Monza, 12/03/2025
Il Giudice
Patrizia Fantin
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Tribunale Monza ordinanza 29.01.2024 2 Il precedente di questo Tribunale (ordinanza 22 novembre 2024) citato dalla ricorrente non pare essere in termini in quanto nel caso esaminato il piano prevedeva la continuità aziendale, quantomeno indiretta, risultando che l'esperto aveva dato il proprio parere così esprimendosi “l'elevato indice di difficoltà nel risanamento di … potrebbe essere superato prendendo in considerazione la possibilità di risanamento di tipo “indiretto” con l'affidamento a terzi della gestione d'impresa”.