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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1066/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1066 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Edgardo D'EPIFANIO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Roma alla Via delle Milizie n. 38
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo LUCARELLI del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Avezzano (AQ) alla Via Monte Velino n. 133
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Compravendita – Commissione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del
21.2.2024 e, segnatamente:
- l'opponente si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - rigettare ogni istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, n.323/2019 emesso in data 8.6.2019 (RG n. 867/2019), perché integralmente infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese di lite”;
- l'opposto si è riportato alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, appresso riportate “Con il presente atto si costituisce la all'udienza del 18 Controparte_1 Dicembre 2019 dinanzi all'intestato Tribunale per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della esecutività, vieppiù che l'opposizione non è fondata su prova scritta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, la llegava Controparte_1 di aver eseguito una fornitura di prodotti agroalimentari (carciofi) alla Parte_1 di essere così creditrice della somma di € 13.130,00 oltre IVA, prezzo derivante dalla moltiplicazione della quantità di prodotto (kg. 50.500) per il prezzo unitario (€ 0,26/kg) come da fattura n. 35/2019 del 27.03.2019 relativa al container SEGU9081424, così domandando pronunciarsi ingiunzione di pagamento contro la società debitrice.
Con decreto n. 323/2019 del giorno 8.6.2019 la domanda monitoria veniva accolta.
B. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 27.6.2019 ed iscritto a ruolo in pari data, la
[...] ha proposto opposizione deducendo, in sostanza: Parte_1
- come i rapporti contrattuali tra le parti siano da qualificare in termini di mandato di vendita.
L'importatore provvedeva alla consegna alla opponente della merce Controparte_1
(carciofi) importata dall'Egitto e contenuta nei container CXRU1555267 e SEGU9081424, da 2.500 colli e peso netto di kg. 12.500 ciascuno. La provvedeva, quale Parte_1 grossista esercente l'attività di vendita nel Centro Agroalimentare di Roma (CAR) alla vendita per conto della opposta al prezzo di mercato, via via determinatosi, dell'intero prodotto ad eccezione di
480 colli, che venivano ritirati dalla mandante, maturando il diritto alla provvigione pari al 13%;
- secondo gli accordi, dunque, la opponente avrebbe inoltrato le note di vendita all'opposta, che provvedeva a sua volta ad inoltrare fattura n. 23 del 28.2.2019 per € 14.267,79, pari al prezzo ricevuto dalla opponente al netto della provvigione dalla stessa maturata. La Parte_1 avrebbe, poi, provveduto all'integrale pagamento di tale somma mediante bonifico del 6.3.219
[...] per € 7.000,00 e del 21.3.2019 per € 7.267,29.
Ha, quindi, concluso in conformità delle sopra esposte argomentazioni.
C. La i è costituita in giudizio deducendo come: Controparte_1
- i pagamenti dedotti da controparte sarebbero riferiti al solo prodotto di cui al container
CXRU1555267, per il quale venne emessa la fattura n. 23 del 28.2.2019, saldata;
- il prezzo di vendita del prodotto sarebbe determinato in relazione ad unità di prodotto, cioè nella misura di € 0,26 a e non già in € 0,26/kg atteso che la fattura azionata reca indicazione Pt_2 della quantità complessiva (50.500, erroneamente riferita al peso in kg invece che al numero e la somma così determinata (€ 13.130) non sarebbe giustificata dalla moltiplicazione del Pt_2 prezzo per chilo per il peso ma del prezzo per unità di prodotto per la quantità totale. Ha, dunque, concluso conformemente.
D. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di mezzi di prova.
1. Deve, anzitutto, procedersi alla esatta ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti.
Sul punto, in difetto di pattuizioni scritte tra le parti, deve certamente apprezzarsi il contegno complessivo delle stesse secondo i consueti canoni ermeneutici (artt. 1362 c.c.) onde ricavare, per attività deduttiva, l'idea esatta di quanto fosse oggetto di accordo.
In tale logica, valorizzato pure il principio di non contestazione, deve certamente propendersi per la qualificazione in termini di mandato a vendere, dunque di commissione:
- l'opposta provvedeva, infatti, a far pervenire tramite vettore la merce importata direttamente alla presso il luogo di vendita, così somministrando i mezzi di esecuzione Parte_1 del mandato (art. 1719 c.c.);
- tale attività di vendita veniva compiuta per conto della mandante tanto che il mandatario disponendo dei beni in nome proprio (nell'interposizione reale non si ha naturalmente trapasso di proprietà e quindi negozio fiduciario ma solo negozio di fiducia), praticando il prezzo di piazza secondo la diligenza che gli compete, non sopportava alcun rischio in termini di antieconomicità della vendita o di mancata vendita. In caso di mancata vendita, dunque, stante anche la deperibilità del prodotto, la quantità invenduta veniva resa alla mandante. Sebbene tale profilo possa riecheggiare quanto pure accade nel contratto estimatorio, deve rilevarsi che nel mandato a vendere non vi è obbligo di pagamento del prezzo ma solo quello di rimettere – se e in quanto la vendita sia conclusa e il prezzo pagato – al mandante gli effetti utili della cooperazione nell'altrui sfera giuridica
(art. 1713 c.c.); per contro, nel contratto d'estimazione l'accipiens è obbligato ab origine (art. 1556
c.c.) a pagare il prezzo (divenendo proprietario con l'atto solutorio potendo però disporne in nome proprio – v. art. 1558 c.c.) ma può liberarsi da tale obbligazione mediante restituzione dei beni
(facoltà alternativa) senza che sia liberato ove tale restituzione si divenuta impossibile per causa ad egli non imputabile (art. 1557 c.c.);
- l'opponente, quantomeno con l'atto di opposizione, ha provveduto a fornire copia delle note di vendita. Si tratta di documenti che hanno proteiforme funzione posto che, da un lato valgono ad informare in mandante dell'eseguito mandato (art. 1712 c.c.) valendo altresì a rendere il conto sia pure dal punto di vista contabile dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. In tali note veniva, poi, indicata la misura del corrispettivo per l'attività di mandato (13% del ricavato della vendita) così procedendosi alla compensazione di tale credito con quanto dovuto al mandatario. Peraltro, solo dopo l'avvenuta vendita al terzo, dunque conformemente a quanto disposto dall'art. 6, co. 2, lett. b)
D.P.R. 633/1972 l'opposta provvedeva alla fatturazione. In sostanza, quindi, tra le parti sono intercorsi rapporti di mandato a vendere e, dunque, di commissione di vendita quale sottospecie di mandato, qualificata dalla natura dell'atto che il mandatario si obbliga a compiere per conto del committente.
2. Ciò chiarito va rilevato come risulti provato che a mezzo del vettore e spedizionere “Casasco e Nardi”
S.p.A. la resso il luogo di consegna (Mercati di Roma) ebbe a ricevere Parte_1 per conto della Controparte_1
- il container con sigillo CXRU1555267 contenente n. 2500 colli, quali unità di spedizione consistenti in casse di carciofi freschi per il peso netto di kg 12.500;
- il container con sigillo SEGU9081424 contenente n. 2500 colli, quali unità di spedizione consistenti in casse di carciofi freschi per il peso netto di kg 12.500.
Non è dimostrato alcun accordo tra le parti in punto di prezzo di vendita, sia pure stabilito con un minimo, che il commissionario avrebbe dovuto praticare.
Ne deriva, in primo luogo e in conformità a quanto dichiarato dai testimoni e Tes_1 Testimone_2 intesi all'udienza del 13.5.2021, che la vendita da parte della società commissionaria avveniva alle condizioni di piazza, denotate pure dalla fisiologica variabilità in ragione delle leggi economiche della domanda e dell'offerta, come pure desumibili dalle note di vendita.
3. Occorre, a questo punto, verificare quali fossero le condizioni economiche alle quali le vendite siano state concluse ed eseguite dalla commissionaria stabilendo, dunque, se gli incontestati pagamenti abbiano efficacia interamente satisfattoria del credito complessivamente maturato dalla opposta.
Sul punto va, invero, evidenziato come l'unità di misura della merce, indicata nella fattura n. 35/2019 del 27.03.2019 in kg 50.500 sia, invero erronea, ove si consideri che il quantitativo di merce consegnata, come desumibile dai documenti di trasporti, era complessivamente pari a netti kg.
25.000.
Dalle note di vendita, incontestate da parte opposta, si ricava che ogni collo conteneva n. 25 unità di prodotto (18.000/720; 6.000/240 etc…). Ne deriva come, nella stessa prospettiva di parte opposta, essendo stati consegnati 5.000 colli (dunque 125.000 carciofi), pur ove fossero stati venduti al preteso prezzo unitario di € 0,26, cosa questa assolutamente indimostrata, si avrebbe un corrispettivo di € 32.500,00 da cui dedurre la provvigione (13%) e, applicata l'IVA (4%) si perverrebbe a complessivi € 29.406,00. Dedotta, sempre nella prospettiva dell'opposta, quanto versato con la prima fattura residuerebbero € 15.128,21, superiore agli € 13.655,20 IVA inclusa oggetto di ingiunzione.
Piuttosto, preso atto della mancata prova del prezzo unitario stabilito, devono essere valorizzate le note di vendita di cui si è detto. Dalla somma delle unità di prodotto si desume l'avvenuta vendita di 113.000 carciofi. Tale dato è perfettamente compatibile con la deduzione di avvenuto reso al committente di 480 colli invenduti (12.000 unità di prodotto). Il prezzo di vendita indicato in tali note
è variabile, oscillando da un minimo di € 0,138 a € 0,143 ad unità.
Dividendo le unità vendute dal grossista in gruppi di prezzo unitario praticato si perviene ad un ricavo complessivo, per entrambi i container consegnati, di € 15.769, da cui dedurre la provvigione pacificamente pari al 13% e, dunque, pervenendo a finali € 13.719,03 oltre IVA (4%) che è perfettamente coincidente con l'importo indicato nella fattura n. 23 del 28.2.2019, integralmente saldata.
Consegue, quindi, come l'obbligazione a carico dell'opponente per il titolo per cui è causa sia stata integralmente estinta per esatto adempimento.
4. L'opposizione, conclusivamente, deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
5. Le spese di lite devono essere regolate secondo il criterio ordinario di soccombenza non ravvisandosi ragioni per farvi deroga. Tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento, il compenso è liquidato in dispositivo in base al c.d. “disputatum”, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. al valore medio per le fase di studio e introduttiva ed ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria vista l'esigua attività di assunzione di prove orali e la sostanziale reiterazione delle argomentazioni già spese sin dall'inizio. E' altresì dovuto il rimborso del contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 323/2019 del giorno 8.6.2019;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa Parte_1
CPA (4%) ed IVA (22%) ed € 145,50 per esborsi.
Così deciso in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1066 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Edgardo D'EPIFANIO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Roma alla Via delle Milizie n. 38
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo LUCARELLI del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Avezzano (AQ) alla Via Monte Velino n. 133
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Compravendita – Commissione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del
21.2.2024 e, segnatamente:
- l'opponente si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - rigettare ogni istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, n.323/2019 emesso in data 8.6.2019 (RG n. 867/2019), perché integralmente infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese di lite”;
- l'opposto si è riportato alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, appresso riportate “Con il presente atto si costituisce la all'udienza del 18 Controparte_1 Dicembre 2019 dinanzi all'intestato Tribunale per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della esecutività, vieppiù che l'opposizione non è fondata su prova scritta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, la llegava Controparte_1 di aver eseguito una fornitura di prodotti agroalimentari (carciofi) alla Parte_1 di essere così creditrice della somma di € 13.130,00 oltre IVA, prezzo derivante dalla moltiplicazione della quantità di prodotto (kg. 50.500) per il prezzo unitario (€ 0,26/kg) come da fattura n. 35/2019 del 27.03.2019 relativa al container SEGU9081424, così domandando pronunciarsi ingiunzione di pagamento contro la società debitrice.
Con decreto n. 323/2019 del giorno 8.6.2019 la domanda monitoria veniva accolta.
B. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 27.6.2019 ed iscritto a ruolo in pari data, la
[...] ha proposto opposizione deducendo, in sostanza: Parte_1
- come i rapporti contrattuali tra le parti siano da qualificare in termini di mandato di vendita.
L'importatore provvedeva alla consegna alla opponente della merce Controparte_1
(carciofi) importata dall'Egitto e contenuta nei container CXRU1555267 e SEGU9081424, da 2.500 colli e peso netto di kg. 12.500 ciascuno. La provvedeva, quale Parte_1 grossista esercente l'attività di vendita nel Centro Agroalimentare di Roma (CAR) alla vendita per conto della opposta al prezzo di mercato, via via determinatosi, dell'intero prodotto ad eccezione di
480 colli, che venivano ritirati dalla mandante, maturando il diritto alla provvigione pari al 13%;
- secondo gli accordi, dunque, la opponente avrebbe inoltrato le note di vendita all'opposta, che provvedeva a sua volta ad inoltrare fattura n. 23 del 28.2.2019 per € 14.267,79, pari al prezzo ricevuto dalla opponente al netto della provvigione dalla stessa maturata. La Parte_1 avrebbe, poi, provveduto all'integrale pagamento di tale somma mediante bonifico del 6.3.219
[...] per € 7.000,00 e del 21.3.2019 per € 7.267,29.
Ha, quindi, concluso in conformità delle sopra esposte argomentazioni.
C. La i è costituita in giudizio deducendo come: Controparte_1
- i pagamenti dedotti da controparte sarebbero riferiti al solo prodotto di cui al container
CXRU1555267, per il quale venne emessa la fattura n. 23 del 28.2.2019, saldata;
- il prezzo di vendita del prodotto sarebbe determinato in relazione ad unità di prodotto, cioè nella misura di € 0,26 a e non già in € 0,26/kg atteso che la fattura azionata reca indicazione Pt_2 della quantità complessiva (50.500, erroneamente riferita al peso in kg invece che al numero e la somma così determinata (€ 13.130) non sarebbe giustificata dalla moltiplicazione del Pt_2 prezzo per chilo per il peso ma del prezzo per unità di prodotto per la quantità totale. Ha, dunque, concluso conformemente.
D. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di mezzi di prova.
1. Deve, anzitutto, procedersi alla esatta ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti.
Sul punto, in difetto di pattuizioni scritte tra le parti, deve certamente apprezzarsi il contegno complessivo delle stesse secondo i consueti canoni ermeneutici (artt. 1362 c.c.) onde ricavare, per attività deduttiva, l'idea esatta di quanto fosse oggetto di accordo.
In tale logica, valorizzato pure il principio di non contestazione, deve certamente propendersi per la qualificazione in termini di mandato a vendere, dunque di commissione:
- l'opposta provvedeva, infatti, a far pervenire tramite vettore la merce importata direttamente alla presso il luogo di vendita, così somministrando i mezzi di esecuzione Parte_1 del mandato (art. 1719 c.c.);
- tale attività di vendita veniva compiuta per conto della mandante tanto che il mandatario disponendo dei beni in nome proprio (nell'interposizione reale non si ha naturalmente trapasso di proprietà e quindi negozio fiduciario ma solo negozio di fiducia), praticando il prezzo di piazza secondo la diligenza che gli compete, non sopportava alcun rischio in termini di antieconomicità della vendita o di mancata vendita. In caso di mancata vendita, dunque, stante anche la deperibilità del prodotto, la quantità invenduta veniva resa alla mandante. Sebbene tale profilo possa riecheggiare quanto pure accade nel contratto estimatorio, deve rilevarsi che nel mandato a vendere non vi è obbligo di pagamento del prezzo ma solo quello di rimettere – se e in quanto la vendita sia conclusa e il prezzo pagato – al mandante gli effetti utili della cooperazione nell'altrui sfera giuridica
(art. 1713 c.c.); per contro, nel contratto d'estimazione l'accipiens è obbligato ab origine (art. 1556
c.c.) a pagare il prezzo (divenendo proprietario con l'atto solutorio potendo però disporne in nome proprio – v. art. 1558 c.c.) ma può liberarsi da tale obbligazione mediante restituzione dei beni
(facoltà alternativa) senza che sia liberato ove tale restituzione si divenuta impossibile per causa ad egli non imputabile (art. 1557 c.c.);
- l'opponente, quantomeno con l'atto di opposizione, ha provveduto a fornire copia delle note di vendita. Si tratta di documenti che hanno proteiforme funzione posto che, da un lato valgono ad informare in mandante dell'eseguito mandato (art. 1712 c.c.) valendo altresì a rendere il conto sia pure dal punto di vista contabile dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. In tali note veniva, poi, indicata la misura del corrispettivo per l'attività di mandato (13% del ricavato della vendita) così procedendosi alla compensazione di tale credito con quanto dovuto al mandatario. Peraltro, solo dopo l'avvenuta vendita al terzo, dunque conformemente a quanto disposto dall'art. 6, co. 2, lett. b)
D.P.R. 633/1972 l'opposta provvedeva alla fatturazione. In sostanza, quindi, tra le parti sono intercorsi rapporti di mandato a vendere e, dunque, di commissione di vendita quale sottospecie di mandato, qualificata dalla natura dell'atto che il mandatario si obbliga a compiere per conto del committente.
2. Ciò chiarito va rilevato come risulti provato che a mezzo del vettore e spedizionere “Casasco e Nardi”
S.p.A. la resso il luogo di consegna (Mercati di Roma) ebbe a ricevere Parte_1 per conto della Controparte_1
- il container con sigillo CXRU1555267 contenente n. 2500 colli, quali unità di spedizione consistenti in casse di carciofi freschi per il peso netto di kg 12.500;
- il container con sigillo SEGU9081424 contenente n. 2500 colli, quali unità di spedizione consistenti in casse di carciofi freschi per il peso netto di kg 12.500.
Non è dimostrato alcun accordo tra le parti in punto di prezzo di vendita, sia pure stabilito con un minimo, che il commissionario avrebbe dovuto praticare.
Ne deriva, in primo luogo e in conformità a quanto dichiarato dai testimoni e Tes_1 Testimone_2 intesi all'udienza del 13.5.2021, che la vendita da parte della società commissionaria avveniva alle condizioni di piazza, denotate pure dalla fisiologica variabilità in ragione delle leggi economiche della domanda e dell'offerta, come pure desumibili dalle note di vendita.
3. Occorre, a questo punto, verificare quali fossero le condizioni economiche alle quali le vendite siano state concluse ed eseguite dalla commissionaria stabilendo, dunque, se gli incontestati pagamenti abbiano efficacia interamente satisfattoria del credito complessivamente maturato dalla opposta.
Sul punto va, invero, evidenziato come l'unità di misura della merce, indicata nella fattura n. 35/2019 del 27.03.2019 in kg 50.500 sia, invero erronea, ove si consideri che il quantitativo di merce consegnata, come desumibile dai documenti di trasporti, era complessivamente pari a netti kg.
25.000.
Dalle note di vendita, incontestate da parte opposta, si ricava che ogni collo conteneva n. 25 unità di prodotto (18.000/720; 6.000/240 etc…). Ne deriva come, nella stessa prospettiva di parte opposta, essendo stati consegnati 5.000 colli (dunque 125.000 carciofi), pur ove fossero stati venduti al preteso prezzo unitario di € 0,26, cosa questa assolutamente indimostrata, si avrebbe un corrispettivo di € 32.500,00 da cui dedurre la provvigione (13%) e, applicata l'IVA (4%) si perverrebbe a complessivi € 29.406,00. Dedotta, sempre nella prospettiva dell'opposta, quanto versato con la prima fattura residuerebbero € 15.128,21, superiore agli € 13.655,20 IVA inclusa oggetto di ingiunzione.
Piuttosto, preso atto della mancata prova del prezzo unitario stabilito, devono essere valorizzate le note di vendita di cui si è detto. Dalla somma delle unità di prodotto si desume l'avvenuta vendita di 113.000 carciofi. Tale dato è perfettamente compatibile con la deduzione di avvenuto reso al committente di 480 colli invenduti (12.000 unità di prodotto). Il prezzo di vendita indicato in tali note
è variabile, oscillando da un minimo di € 0,138 a € 0,143 ad unità.
Dividendo le unità vendute dal grossista in gruppi di prezzo unitario praticato si perviene ad un ricavo complessivo, per entrambi i container consegnati, di € 15.769, da cui dedurre la provvigione pacificamente pari al 13% e, dunque, pervenendo a finali € 13.719,03 oltre IVA (4%) che è perfettamente coincidente con l'importo indicato nella fattura n. 23 del 28.2.2019, integralmente saldata.
Consegue, quindi, come l'obbligazione a carico dell'opponente per il titolo per cui è causa sia stata integralmente estinta per esatto adempimento.
4. L'opposizione, conclusivamente, deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
5. Le spese di lite devono essere regolate secondo il criterio ordinario di soccombenza non ravvisandosi ragioni per farvi deroga. Tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento, il compenso è liquidato in dispositivo in base al c.d. “disputatum”, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. al valore medio per le fase di studio e introduttiva ed ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria vista l'esigua attività di assunzione di prove orali e la sostanziale reiterazione delle argomentazioni già spese sin dall'inizio. E' altresì dovuto il rimborso del contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 323/2019 del giorno 8.6.2019;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa Parte_1
CPA (4%) ed IVA (22%) ed € 145,50 per esborsi.
Così deciso in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI