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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16528/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 novembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14858/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/ 1984 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto non
1 rappresentative delle sue reali condizioni psico-fisiche (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 19 novembre 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”) per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità.
E' noto che ai fini del riconoscimento di tale prestazione occorre verificare la capacità lavorativa cd. semispecifica del soggetto, cioè la capacità di svolgere occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Per valutare le attitudini di un soggetto è consuetudine valorizzare l'attività lavorativa svolta, insieme alla formazione professionale (titolo di studio).
Ora, nel caso di specie è pacifico che il possegga, quale titolo di studio più Pt_1 elevato, il diploma di scuola media;
l'esperienza lavorativa, invece, è controversa, perché se dalla documentazione prodotta risulta che nei primi anni il ricorrente svolgeva l'attività di autista, manovale e bracciante agricolo, mentre dal 2012 si occupava di attività amministrativa (tra cui il compito di “immissione di dati”), l'opponente ha dedotto che l'inquadramento come addetto amministrativo sarebbe “fittizio” (cfr. opposizione).
Ebbene, tale deduzione, già di per sé apodittica e non adeguatamente circostanziata,
è del tutto sfornita di prova.
D'altra parte, poi, la considerazione per cui lo stesso non possegga la qualifica di ragioniere o contabile (cfr. ancora il ricorso in opposizione) è del tutto irrilevante perché non v'è dubbio che esistano attività latu sensu amministrative che non richiedono una
2 particolare qualifica, ma, appunto, specifiche (e non straordinarie) attitudini e (tutt'al più) esperienza professionale.
Per le ragioni appena esposte la valutazione del c.t.u. merita senz'altro di essere condivisa, con il consequenziale immediato rigetto dell'opposizione, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto, mentre non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
L. 222/1984.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 28/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16528/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 novembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14858/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/ 1984 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto non
1 rappresentative delle sue reali condizioni psico-fisiche (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 19 novembre 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”) per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità.
E' noto che ai fini del riconoscimento di tale prestazione occorre verificare la capacità lavorativa cd. semispecifica del soggetto, cioè la capacità di svolgere occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Per valutare le attitudini di un soggetto è consuetudine valorizzare l'attività lavorativa svolta, insieme alla formazione professionale (titolo di studio).
Ora, nel caso di specie è pacifico che il possegga, quale titolo di studio più Pt_1 elevato, il diploma di scuola media;
l'esperienza lavorativa, invece, è controversa, perché se dalla documentazione prodotta risulta che nei primi anni il ricorrente svolgeva l'attività di autista, manovale e bracciante agricolo, mentre dal 2012 si occupava di attività amministrativa (tra cui il compito di “immissione di dati”), l'opponente ha dedotto che l'inquadramento come addetto amministrativo sarebbe “fittizio” (cfr. opposizione).
Ebbene, tale deduzione, già di per sé apodittica e non adeguatamente circostanziata,
è del tutto sfornita di prova.
D'altra parte, poi, la considerazione per cui lo stesso non possegga la qualifica di ragioniere o contabile (cfr. ancora il ricorso in opposizione) è del tutto irrilevante perché non v'è dubbio che esistano attività latu sensu amministrative che non richiedono una
2 particolare qualifica, ma, appunto, specifiche (e non straordinarie) attitudini e (tutt'al più) esperienza professionale.
Per le ragioni appena esposte la valutazione del c.t.u. merita senz'altro di essere condivisa, con il consequenziale immediato rigetto dell'opposizione, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto, mentre non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
L. 222/1984.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 28/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
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