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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUXTUXM000218 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUXTUXM000218 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUXTUXM000218 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti confermano l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato con il presente ricorso con accordo sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TUXTUXM000218, notificatole il 13.5.2025, per il periodo di imposta 2019, con il quale è stata determinata una maggiore imposta IRPEF per un totale di € 3.898, oltre add. regionale, add. comunale, sanzioni e interessi.
Ha premesso di aver aderito al regime forfettario per la determinazione del reddito (ai sensi dell'art. 1 commi
54-89 della legge n. 190 del 23.12.2014) e di aver cessato l'attività e chiuso la partita IVA in data 31.12.2018
(cfr. comunicazione cessazione attività).
Ha soggiunto che le somme certificate dal sostituto di imposta Società_1 S.p.A. per l'anno di imposta 2019, pari ad euro 12.689, si riferiscono al pagamento della fattura n. 13 del 30.12.2018, e sono state percepite dopo la chiusura della partita IVA. Detti compensi sono stati dichiarati nell'anno di imposta 2018, pur non essendo stati incassati in tale anno (in base al principio di cassa previsto per il regime forfettario), essendosi ella avvalsa della facoltà, rimessa alla libera scelta del contribuente, di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria, come precisato dalla circolare 17/E del 30.5.2012 (e ribadito anche dalla successiva circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 punto 4.3.5).
Ha concluso che non sussistono compensi percepiti e non dichiarati, avendo ella scelto di chiudere tutte le pendenze fiscali nel 2018 (anno di cessazione dell'attività e della partita IVA), in deroga al principio di cassa.
L'Agenzia delle Entrate D.P. Foggia ha rappresentato di aver annullato l'accertamento riconoscendo le ragioni della contribuente e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato, confermato dalle parti in udienza, è venuta meno ogni ragione di contrasto.
Deve dichiararsi, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Foggia, il 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico
OL AN
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CASSANO PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUXTUXM000218 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUXTUXM000218 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUXTUXM000218 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti confermano l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato con il presente ricorso con accordo sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TUXTUXM000218, notificatole il 13.5.2025, per il periodo di imposta 2019, con il quale è stata determinata una maggiore imposta IRPEF per un totale di € 3.898, oltre add. regionale, add. comunale, sanzioni e interessi.
Ha premesso di aver aderito al regime forfettario per la determinazione del reddito (ai sensi dell'art. 1 commi
54-89 della legge n. 190 del 23.12.2014) e di aver cessato l'attività e chiuso la partita IVA in data 31.12.2018
(cfr. comunicazione cessazione attività).
Ha soggiunto che le somme certificate dal sostituto di imposta Società_1 S.p.A. per l'anno di imposta 2019, pari ad euro 12.689, si riferiscono al pagamento della fattura n. 13 del 30.12.2018, e sono state percepite dopo la chiusura della partita IVA. Detti compensi sono stati dichiarati nell'anno di imposta 2018, pur non essendo stati incassati in tale anno (in base al principio di cassa previsto per il regime forfettario), essendosi ella avvalsa della facoltà, rimessa alla libera scelta del contribuente, di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria, come precisato dalla circolare 17/E del 30.5.2012 (e ribadito anche dalla successiva circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 punto 4.3.5).
Ha concluso che non sussistono compensi percepiti e non dichiarati, avendo ella scelto di chiudere tutte le pendenze fiscali nel 2018 (anno di cessazione dell'attività e della partita IVA), in deroga al principio di cassa.
L'Agenzia delle Entrate D.P. Foggia ha rappresentato di aver annullato l'accertamento riconoscendo le ragioni della contribuente e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato, confermato dalle parti in udienza, è venuta meno ogni ragione di contrasto.
Deve dichiararsi, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Foggia, il 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico
OL AN