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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 167/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maria Carmela Bevacqua, che Controparte_1 la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Matteo Comella per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. CP_2 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Luisa Scotta che lo rappresenta e difende per P.IVA_2
procura in atti;
PARTE RECLAMATA
E in contraddittorio con
Controparte_3
, dott. ;
[...] Controparte_4
E con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa verifica, per i motivi illustrati in espositiva, dell'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione:
1) In via preliminare:
A) Disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione, ovvero l'attuazione del piano o dei pagamenti ex art. 52 1° c., CCII in capo alla . Parte_2
2) In via principale e nel merito:
B) Accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza n° 442/2024, pubblicata il 07.11.2024,
Rep. n° 540/2024 del 07.11.2024, Registrata il 19.11.2024, nel procedimento unitario n° 453/2024 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. ), con sede legale in Grugliasco, Strada del Gerbido Parte_2 P.IVA_1
n° 31, in persona del liquidatore Sig. . Controparte_1
In tutti i casi:
C) Con vittoria di spese diritti, onorari ed accessori di legge del giudizio.
PER PARTE RECLAMATA LV : CP_2
In via preliminare, rigettarsi l'istanza ex art. 52 CCII per assenza e mancata allegazione di gravi motivi, ed anzi per la sussistenza dell'evidente temerarietà ed infondatezza del reclamo;
Nel merito, respingere il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza n. 442 del 2024 dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale, emessa dal
Tribunale di Torino in data 7.11.2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque sfornito di prova, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa che precede, integralmente confermando la medesima sentenza.
Con condanna della reclamante, e del suo l.r. p.t. signor in solido ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
co. 15 CCII e 94 c.p.c., alla rifusione delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese forfetarie (15%), I.V.A. e C.P.A. e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 terzo comma c.p.c. nella misura equitativamente ritenuta di giustizia.
In via istruttoria si insta per l'acquisizione del fascicolo telematico della procedura di liquidazione giudiziale n. 300/2024 del Tribunale di Torino, ovvero quanto meno per l'emissione di ordine di esibizione a carico del Curatore Dott. di: relazione ex art. 130 co. 1 CCII, bilancio Controparte_4
depositato ex art. 198 CCII, programma di liquidazione depositato ex art. 213 CCII.
pagina 2 di 10 PER IL P.G.:
Rigettare il reclamo proposto dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 37 comma 2 CCII depositato il 4.9.2024, , titolare dell'omonima CP_2
impresa individuale, ha chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della , allegando di essere creditore della medesima per Parte_2
l'importo di € 25.406,50 (come da fatture n.7 del 17.1.2023, n.23 del 17.2.2023, n.49 del 20.3.2024, per opere eseguite sulla base dell'offerta 210/22 sottoscritta per accettazione) e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
La non si è costituita in giudizio. Parte_2
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.442/2024 pubblicata il 7.11.2024, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della , rilevando che: sussiste la Parte_2
competenza del Tribunale adito, avendo parte resistente sede nel circondario del medesimo;
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;
l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
sussistono, quantomeno in via presuntiva, i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile e fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
ai sensi degli artt. 1 lett. b e 121 CCII, la situazione di insolvenza della società è desumibile dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, dall'irreperibilità del liquidatore, dall'esposizione debitoria della società nei confronti dell'Erario come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni in atti;
alla luce di tali elementi, è da escludere un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
II. Con ricorso depositato in data 13.2.2025 la , in persona del Parte_2
liquidatore ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, esponendo di Controparte_1
agire nel termine di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c. in mancanza di notifica della sentenza, e chiedendone la revoca, previa sospensione ex art. 52 comma 1 CCII, per i seguenti motivi:
pagina 3 di 10 1)IL non ha alcun credito nei confronti della;
lo CP_2 Parte_2 stesso assume di essere creditore per fatture di importo di € 25.406,50, somma sempre contestata per le vie brevi dall'attuale reclamante, ma le fatture non possiedono alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, trattandosi di documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale;
tanto più che il non ha neppure chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo e posto in essere un'azione CP_2
esecutiva che sia rimasta infruttuosa;
inoltre il medesimo, successivamente al deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale, ha emesso tre note di credito (doc. 1) per un importo corrispondente al suo presunto credito di € 25.406,50, riconoscendosi pertanto non creditore di alcuna somma nei confronti della;
Parte_2
2)-la sentenza va censurata anche perché ritiene che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
nessuna norma prevede che la dimostrazione dei requisiti per evitare il “default” debba essere effettuata mediante presentazione di documentazione depositata nel registro delle imprese;
la s.r.l. non può essere pertanto essere dichiarata “fallita” solo perché i bilanci non sono depositati alla camera di commercio (Cass. civ.
4245/2019);
3)-la sentenza considera rilevante l'irreperibilità del liquidatore, ma non vi è alcuna prova che il liquidatore fosse irreperibile poiché nessuna notifica è stata eseguita nei suoi confronti;
il sig. Parte_2
è residente nel Comune di Capoterra dalla data del 1.2.2023 (doc. 2) e lo è attualmente (doc. 3), tant'è vero che gli vengono regolarmente recapitate dall'Agenzia delle Entrate comunicazioni come la tessera sanitaria (doc. 4); quanto all'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, quando è stata emessa la sentenza la aveva appena aperto la liquidazione volontaria e si apprestava a Parte_2
procedere con la realizzazione dell'attivo e con l'estinzione del passivo, anche attraverso eventuali rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate;
quest'ultima non aveva comunque intrapreso alcuna azione esecutiva volta al recupero dei propri crediti;
in assenza di qualsivoglia azione esecutiva, non si può desumere uno stato di effettiva insolvenza in capo alla società.
Parte reclamante ha formulato le conclusioni sopra riportate.
, titolare dell'omonima impresa individuale, si è costituito chiedendo il rigetto del CP_2 reclamo ed evidenziando che: l'impresa ha realizzato per la opere CP_2 Parte_2
consistite nella costruzione di una tettoia in ferro, nel tamponamento di una struttura con pannelli e nella fornitura dei relativi materiali, per il prezzo convenuto di € 36.295,00 da pagarsi a rate (come da offerta 210/22 sottoscritta per accettazione dal committente in data 7.8.2022); per le rate non pagate
(successive alle prime tre) sono state emesse le fatture n.7 del 17.1.2023, n.23 del 17.2.2023, n.49 del pagina 4 di 10 20.3.2024; la rilevanza probatoria delle fatture si fonda sugli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c.; dette fatture sono state inviate mediante il S.d.I. ministeriale, sono state ricevute dalla reclamante e mai contestate;
neppure ora sono peraltro contestate nel merito, quanto all'effettuazione delle prestazioni e alla congruità dei corrispettivi;
la prova del conferimento dell'ordine (doc. 1) e il silenzio sul contenuto delle fatture costituiscono elementi di giudizio ex artt. 115 e 116 comma 2 c.p.c.; la pretesa ha CP_2
trovato riconoscimento in sede di verificazione del passivo della liquidazione giudiziale;
le note di credito citate da controparte sono note di credito per il recupero dell'IVA emesse ai sensi dell'art. 26
DPR 633/1972 dopo l'apertura della procedura liquidatoria, come consentito dal comma 3 bis lett. a) della suddetta norma;
la sentenza reclamata ha accertato lo stato di insolvenza non solo per il mancato deposito degli ultimi due bilanci d'esercizio, ma valutando tutti gli elementi (il comportamento processuale della società che non ha depositato documentazione idonea a vincere le presunzioni da cui si desume lo stato di insolvenza, il debito verso , i debiti tributari, assicurativi e previdenziali CP_2 risalenti nel tempo, l'irreperibilità alla sede e l'irreperibilità del liquidatore) più che sufficienti a sostenere la decisione;
il Tribunale ha acquisito dichiarazione in ordine alla sussistenza di debiti CP_5 erariali, previdenziali, assicurativi e per sanzioni amministrative maturati dal 2021 per complessivi €
30.115,48, di cui solo € 6.852,85 interessati da piani di rateazione;
dallo stato passivo approvato nella liquidazione giudiziale vi sono crediti ammessi per € 77.381,84, di cui privilegiati per € 50.295,56; parte reclamante non prova, e nemmeno allega, l'esistenza di risorse monetarie e beni idonei a soddisfare il passivo per ora accertato;
al contrario, dalla dichiarazione del curatore ex art. 205 CCII, risulta che non vi è attivo recuperabile;
si demanda alla Corte la valutazione circa la non tempestività e quindi inammissibilità del reclamo, considerato che il curatore con mail del 18.11.2024 (doc. 31) e con successiva pec del 3.1.2025 (doc. 32), comunicando con il liquidatore , ha allegato la Controparte_1
sentenza reclamata, e il 14.1.2025 è comparso avanti al curatore (doc. 29). Controparte_1
Parte reclamata ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
All'udienza dell'1.4.2025, previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del curatore (presente, pur non costituito), le parti hanno discusso la causa.
III. Il reclamo è tempestivo, in quanto proposto (il 13.2.2025) entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (del 7.11.2024) ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 51 comma
3 CCII, non essendo la sentenza stata notificata.
pagina 5 di 10 Le comunicazioni mail del curatore del 18.11.2024 e del 3.1.2025 (docc. 31 e 32 ), non CP_2
costituiscono notifica della sentenza, considerato che non sono inviate a indirizzi pec, né peraltro recano in allegato il testo integrale della sentenza (ma il solo estratto, allegato alla seconda).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Il primo motivo, attinente all'esistenza del credito di , è infondato. CP_2
Il credito deriva dalla realizzazione, da parte dell'impresa a favore della CP_2 Parte_2 di opere presso la sede di quest'ultima in Grugliasco, consistite nella costruzione di una tettoia in ferro e nel tamponamento con pannelli e fornitura dei relativi materiali, per il prezzo pattuito di € 36.295,00 da pagarsi in 10 rate, di cui solo le prime tre sono state pagate.
Sussiste adeguata prova dell'esistenza del credito, tenendo conto che:
-il sig. ha prodotto il contratto stipulato per iscritto dalle parti (doc. 1, offerta 210/22 CP_2
sottoscritta per accettazione dalla committente in data 7.8.2022), le numerosissime richieste scritte di pagamento inviate alla (docc. 4 e 7), le fatture n.7 del 17.1.2023, n.23 del Parte_2
17.2.2023, n.49 del 20.3.2024, emesse per le rate non pagate;
-a fronte delle molteplici richieste di pagamento e delle fatture emesse, la non ha Parte_2
mai contestato, prima del presente procedimento, l'esistenza del debito, l'esecuzione dei lavori concordati, la congruità degli importi domandati;
nessuna contestazione è infatti documentata;
il reclamante afferma che non vi sono termini perentori per contestare le fatture, ma qui non si tratta di decadenze o preclusioni, ma di condotta da valutare quale elemento indiziario dell'esistenza del credito;
e il fatto che la società committente, dopo avere stipulato un contratto del valore di oltre 36 mila euro, non abbia mai lamentato la mancata esecuzione delle opere commissionate, né contestato le fatture e le richieste di pagamento per i lavori svolti, costituisce sicuramente un indizio nel senso indicato;
-anche con il reclamo nessuna contestazione è stata svolta in ordine all'esecuzione dei lavori commissionati e alla congruità del corrispettivo pattuito, essendosi il reclamante limitato a contestare l'idoneità probatoria della fattura;
-il documento 8 prodotto nel corso del procedimento dal reclamante - accertamento di opere abusive del Comune di Grugliasco del 10.1.2023 - dimostra che le opere commissionate all'impresa CP_2 sono state eseguite;
infatti in tale atto il accerta la “realizzazione di un magazzino, in CP_6 ampliamento al fabbricato esistente… con struttura portante metallica prefabbricata e tamponamenti in pannellature tipo sandwich, con copertura avente struttura metallica prefabbricata e manto di copertura in lamiera grecata coibentata”, ovvero proprio le opere oggetto del contratto;
pagina 6 di 10 -in udienza parte reclamante ha affermato che, a fronte dell'accertamento di opere abusive nel corso della realizzazione da parte dell'impresa , le parti si sono accordate nel senso che la società CP_2
committente si sarebbe fatta carico di pagare la sanzione dopo aver smontato le opere abusive, e si sarebbe impegnato a non chiedere il pagamento di materiali e opere che non aveva ancora CP_2
fornito e realizzato, accontentandosi degli importi già percepiti;
di tale accordo, che sarebbe stato stipulato dopo il contratto scritto in atti, non è però stata fornita alcuna prova;
inoltre la deduzione contrasta con quanto accertato nel documento del nel senso della già avvenuta realizzazione CP_6
delle opere commissionate.
Il Giudice Delegato della procedura di liquidazione giudiziale ha ammesso al passivo il credito di per l'importo domandato. CP_2
Le note di credito emesse dall'impresa sono note di credito per il recupero dell'IVA emesse ai CP_2 sensi dell'art. 26 DPR 633/1972 dopo l'apertura della procedura liquidatoria, come consentito dal comma 3 bis lett. a) della suddetta norma;
non comportano pertanto alcun riconoscimento di inesistenza del credito.
Infine, con riferimento all'argomento svolto in udienza dal reclamante, secondo cui con la fattura n.
49/2024 l'impresa riconosce di avere ricevuto il pagamento delle precedenti fatture 7 e 23 del CP_2
2023, se ne rileva l'infondatezza; nella fattura viene detratto, dall'importo totale dovuto per contratto,
l'importo già oggetto di precedenti fatture pur non pagate, perché correttamente non deve essere fatturato nuovamente un importo già fatturato, anche se non pagato.
Sussiste pertanto la legittimazione attiva di a domandare l'apertura della liquidazione CP_2
giudiziale.
Sussiste altresì la condizione di procedibilità dell'art. 49 comma 5 CCII, in riferimento al credito
(€ 25.406,50) e agli importi iscritti a ruolo affidati alla riscossione dell'Agenzia delle Entrate CP_2
Riscossioni (anche solo tenendo conto degli importi scaduti e non oggetto di piani di rateizzazione, per
€ 22.533,77).
Non sono poi contestati i requisiti dimensionali dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
Quanto alla situazione di insolvenza della società, sono infondati il secondo e il terzo motivo di reclamo.
La - la cui attività prevalente era la produzione e commercializzazione di erbe Parte_2
aromatiche e di prodotti agricoli in generale - è stata posta in liquidazione volontaria in data 12.4.2024.
pagina 7 di 10 Per le società in liquidazione si applica il criterio dell'insolvenza statica, dovendosi avere riguardo al rapporto attivo/passivo, non essendovi più produzione di un reddito di impresa (cfr. Cass. civ.
30435/2022 secondo cui l'accertamento del requisito dello stato di insolvenza per le società in liquidazione “deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci,
l'eventuale residuo attivo”).
Sussiste l'insolvenza statica quando vi è incapienza del patrimonio in liquidazione rispetto alle concrete prospettive di realizzo dell'attività liquidatoria, come nel caso di specie.
Parte reclamante non ha allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di specifici elementi attivi del patrimonio che possano assicurare il soddisfacimento dei creditori.
Il mancato deposito degli ultimi due bilanci, che rende impossibile valutare l'esistenza e l'entità dell'attivo, l'irreperibilità della società presso la sede (come si evince dalla rituale notifica eseguita ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 8 CCII nel procedimento avanti al Tribunale), la mancanza di specifici elementi forniti dalla medesima, costituiscono elementi indicativi dell'insolvenza.
Nel corso della procedura di liquidazione giudiziale è poi emerso che l'attivo è sostanzialmente pari a zero.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal curatore in udienza e dagli atti della procedura, prodotti da parte reclamata , risulta che l'attivo è sostanzialmente pari a zero e che il passivo è di circa 77 CP_2 mila euro (i crediti ammessi a seguito delle domande tempestive ammontano a € 50.295,56 al privilegio e a € 27.086,28 al chirografo, come da stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato).
L'assenza di attivo rende irrilevanti le contestazioni, comunque del tutto generiche, svolte da parte reclamante in udienza in ordine all'esistenza di alcuni debiti ammessi al passivo;
si osserva peraltro che dal verbale di verifica dei crediti e formazione dello stato passivo delle domande tempestive del
19.2.2025, emerge che non sono pervenute osservazioni al progetto di stato passivo (neppure da parte della società debitrice).
Sono infondate le ulteriori considerazioni svolte nei motivi di reclamo, essendo irrilevante che non siano state instaurate procedure esecutive nei confronti della società.
Non viene ammesso il documento che parte reclamata ha chiesto di produrre, relativo ad altra CP_2
società costituita presso la medesima sede della reclamante, trattandosi di documento irrilevante.
pagina 8 di 10 In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sostenute dalla parte reclamata costituita , sono CP_2
poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 2.518,00 per fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per fase introduttiva (valore medio), € 2.500,00 per fase decisionale (valore ridotto, non essendo stati depositati atti conclusivi), per totali € 6.683,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Non vengono liquidate spese a favore della curatela, non costituita.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Non vengono invece accolte le istanze di condanna di in solido ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
comma 15 CCII e 94 c.p.c. e di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., non ravvisandosi mala fede o colpa grave della parte reclamante e del suo legale rappresentante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da , in persona del liquidatore Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n.442/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata il 7.11.2024; CP_1
-condanna parte reclamante a rimborsare alla parte reclamata , titolare dell'omonima CP_2
impresa individuale, le spese del procedimento, che liquida in € 6.683,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 9 di 10 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 1.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 167/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maria Carmela Bevacqua, che Controparte_1 la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Matteo Comella per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. CP_2 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Luisa Scotta che lo rappresenta e difende per P.IVA_2
procura in atti;
PARTE RECLAMATA
E in contraddittorio con
Controparte_3
, dott. ;
[...] Controparte_4
E con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa verifica, per i motivi illustrati in espositiva, dell'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione:
1) In via preliminare:
A) Disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione, ovvero l'attuazione del piano o dei pagamenti ex art. 52 1° c., CCII in capo alla . Parte_2
2) In via principale e nel merito:
B) Accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza n° 442/2024, pubblicata il 07.11.2024,
Rep. n° 540/2024 del 07.11.2024, Registrata il 19.11.2024, nel procedimento unitario n° 453/2024 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. ), con sede legale in Grugliasco, Strada del Gerbido Parte_2 P.IVA_1
n° 31, in persona del liquidatore Sig. . Controparte_1
In tutti i casi:
C) Con vittoria di spese diritti, onorari ed accessori di legge del giudizio.
PER PARTE RECLAMATA LV : CP_2
In via preliminare, rigettarsi l'istanza ex art. 52 CCII per assenza e mancata allegazione di gravi motivi, ed anzi per la sussistenza dell'evidente temerarietà ed infondatezza del reclamo;
Nel merito, respingere il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza n. 442 del 2024 dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale, emessa dal
Tribunale di Torino in data 7.11.2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque sfornito di prova, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa che precede, integralmente confermando la medesima sentenza.
Con condanna della reclamante, e del suo l.r. p.t. signor in solido ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
co. 15 CCII e 94 c.p.c., alla rifusione delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese forfetarie (15%), I.V.A. e C.P.A. e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 terzo comma c.p.c. nella misura equitativamente ritenuta di giustizia.
In via istruttoria si insta per l'acquisizione del fascicolo telematico della procedura di liquidazione giudiziale n. 300/2024 del Tribunale di Torino, ovvero quanto meno per l'emissione di ordine di esibizione a carico del Curatore Dott. di: relazione ex art. 130 co. 1 CCII, bilancio Controparte_4
depositato ex art. 198 CCII, programma di liquidazione depositato ex art. 213 CCII.
pagina 2 di 10 PER IL P.G.:
Rigettare il reclamo proposto dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 37 comma 2 CCII depositato il 4.9.2024, , titolare dell'omonima CP_2
impresa individuale, ha chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della , allegando di essere creditore della medesima per Parte_2
l'importo di € 25.406,50 (come da fatture n.7 del 17.1.2023, n.23 del 17.2.2023, n.49 del 20.3.2024, per opere eseguite sulla base dell'offerta 210/22 sottoscritta per accettazione) e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
La non si è costituita in giudizio. Parte_2
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.442/2024 pubblicata il 7.11.2024, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della , rilevando che: sussiste la Parte_2
competenza del Tribunale adito, avendo parte resistente sede nel circondario del medesimo;
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;
l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
sussistono, quantomeno in via presuntiva, i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile e fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
ai sensi degli artt. 1 lett. b e 121 CCII, la situazione di insolvenza della società è desumibile dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, dall'irreperibilità del liquidatore, dall'esposizione debitoria della società nei confronti dell'Erario come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni in atti;
alla luce di tali elementi, è da escludere un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
II. Con ricorso depositato in data 13.2.2025 la , in persona del Parte_2
liquidatore ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, esponendo di Controparte_1
agire nel termine di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c. in mancanza di notifica della sentenza, e chiedendone la revoca, previa sospensione ex art. 52 comma 1 CCII, per i seguenti motivi:
pagina 3 di 10 1)IL non ha alcun credito nei confronti della;
lo CP_2 Parte_2 stesso assume di essere creditore per fatture di importo di € 25.406,50, somma sempre contestata per le vie brevi dall'attuale reclamante, ma le fatture non possiedono alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, trattandosi di documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale;
tanto più che il non ha neppure chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo e posto in essere un'azione CP_2
esecutiva che sia rimasta infruttuosa;
inoltre il medesimo, successivamente al deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale, ha emesso tre note di credito (doc. 1) per un importo corrispondente al suo presunto credito di € 25.406,50, riconoscendosi pertanto non creditore di alcuna somma nei confronti della;
Parte_2
2)-la sentenza va censurata anche perché ritiene che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
nessuna norma prevede che la dimostrazione dei requisiti per evitare il “default” debba essere effettuata mediante presentazione di documentazione depositata nel registro delle imprese;
la s.r.l. non può essere pertanto essere dichiarata “fallita” solo perché i bilanci non sono depositati alla camera di commercio (Cass. civ.
4245/2019);
3)-la sentenza considera rilevante l'irreperibilità del liquidatore, ma non vi è alcuna prova che il liquidatore fosse irreperibile poiché nessuna notifica è stata eseguita nei suoi confronti;
il sig. Parte_2
è residente nel Comune di Capoterra dalla data del 1.2.2023 (doc. 2) e lo è attualmente (doc. 3), tant'è vero che gli vengono regolarmente recapitate dall'Agenzia delle Entrate comunicazioni come la tessera sanitaria (doc. 4); quanto all'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, quando è stata emessa la sentenza la aveva appena aperto la liquidazione volontaria e si apprestava a Parte_2
procedere con la realizzazione dell'attivo e con l'estinzione del passivo, anche attraverso eventuali rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate;
quest'ultima non aveva comunque intrapreso alcuna azione esecutiva volta al recupero dei propri crediti;
in assenza di qualsivoglia azione esecutiva, non si può desumere uno stato di effettiva insolvenza in capo alla società.
Parte reclamante ha formulato le conclusioni sopra riportate.
, titolare dell'omonima impresa individuale, si è costituito chiedendo il rigetto del CP_2 reclamo ed evidenziando che: l'impresa ha realizzato per la opere CP_2 Parte_2
consistite nella costruzione di una tettoia in ferro, nel tamponamento di una struttura con pannelli e nella fornitura dei relativi materiali, per il prezzo convenuto di € 36.295,00 da pagarsi a rate (come da offerta 210/22 sottoscritta per accettazione dal committente in data 7.8.2022); per le rate non pagate
(successive alle prime tre) sono state emesse le fatture n.7 del 17.1.2023, n.23 del 17.2.2023, n.49 del pagina 4 di 10 20.3.2024; la rilevanza probatoria delle fatture si fonda sugli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c.; dette fatture sono state inviate mediante il S.d.I. ministeriale, sono state ricevute dalla reclamante e mai contestate;
neppure ora sono peraltro contestate nel merito, quanto all'effettuazione delle prestazioni e alla congruità dei corrispettivi;
la prova del conferimento dell'ordine (doc. 1) e il silenzio sul contenuto delle fatture costituiscono elementi di giudizio ex artt. 115 e 116 comma 2 c.p.c.; la pretesa ha CP_2
trovato riconoscimento in sede di verificazione del passivo della liquidazione giudiziale;
le note di credito citate da controparte sono note di credito per il recupero dell'IVA emesse ai sensi dell'art. 26
DPR 633/1972 dopo l'apertura della procedura liquidatoria, come consentito dal comma 3 bis lett. a) della suddetta norma;
la sentenza reclamata ha accertato lo stato di insolvenza non solo per il mancato deposito degli ultimi due bilanci d'esercizio, ma valutando tutti gli elementi (il comportamento processuale della società che non ha depositato documentazione idonea a vincere le presunzioni da cui si desume lo stato di insolvenza, il debito verso , i debiti tributari, assicurativi e previdenziali CP_2 risalenti nel tempo, l'irreperibilità alla sede e l'irreperibilità del liquidatore) più che sufficienti a sostenere la decisione;
il Tribunale ha acquisito dichiarazione in ordine alla sussistenza di debiti CP_5 erariali, previdenziali, assicurativi e per sanzioni amministrative maturati dal 2021 per complessivi €
30.115,48, di cui solo € 6.852,85 interessati da piani di rateazione;
dallo stato passivo approvato nella liquidazione giudiziale vi sono crediti ammessi per € 77.381,84, di cui privilegiati per € 50.295,56; parte reclamante non prova, e nemmeno allega, l'esistenza di risorse monetarie e beni idonei a soddisfare il passivo per ora accertato;
al contrario, dalla dichiarazione del curatore ex art. 205 CCII, risulta che non vi è attivo recuperabile;
si demanda alla Corte la valutazione circa la non tempestività e quindi inammissibilità del reclamo, considerato che il curatore con mail del 18.11.2024 (doc. 31) e con successiva pec del 3.1.2025 (doc. 32), comunicando con il liquidatore , ha allegato la Controparte_1
sentenza reclamata, e il 14.1.2025 è comparso avanti al curatore (doc. 29). Controparte_1
Parte reclamata ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
All'udienza dell'1.4.2025, previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del curatore (presente, pur non costituito), le parti hanno discusso la causa.
III. Il reclamo è tempestivo, in quanto proposto (il 13.2.2025) entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (del 7.11.2024) ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 51 comma
3 CCII, non essendo la sentenza stata notificata.
pagina 5 di 10 Le comunicazioni mail del curatore del 18.11.2024 e del 3.1.2025 (docc. 31 e 32 ), non CP_2
costituiscono notifica della sentenza, considerato che non sono inviate a indirizzi pec, né peraltro recano in allegato il testo integrale della sentenza (ma il solo estratto, allegato alla seconda).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Il primo motivo, attinente all'esistenza del credito di , è infondato. CP_2
Il credito deriva dalla realizzazione, da parte dell'impresa a favore della CP_2 Parte_2 di opere presso la sede di quest'ultima in Grugliasco, consistite nella costruzione di una tettoia in ferro e nel tamponamento con pannelli e fornitura dei relativi materiali, per il prezzo pattuito di € 36.295,00 da pagarsi in 10 rate, di cui solo le prime tre sono state pagate.
Sussiste adeguata prova dell'esistenza del credito, tenendo conto che:
-il sig. ha prodotto il contratto stipulato per iscritto dalle parti (doc. 1, offerta 210/22 CP_2
sottoscritta per accettazione dalla committente in data 7.8.2022), le numerosissime richieste scritte di pagamento inviate alla (docc. 4 e 7), le fatture n.7 del 17.1.2023, n.23 del Parte_2
17.2.2023, n.49 del 20.3.2024, emesse per le rate non pagate;
-a fronte delle molteplici richieste di pagamento e delle fatture emesse, la non ha Parte_2
mai contestato, prima del presente procedimento, l'esistenza del debito, l'esecuzione dei lavori concordati, la congruità degli importi domandati;
nessuna contestazione è infatti documentata;
il reclamante afferma che non vi sono termini perentori per contestare le fatture, ma qui non si tratta di decadenze o preclusioni, ma di condotta da valutare quale elemento indiziario dell'esistenza del credito;
e il fatto che la società committente, dopo avere stipulato un contratto del valore di oltre 36 mila euro, non abbia mai lamentato la mancata esecuzione delle opere commissionate, né contestato le fatture e le richieste di pagamento per i lavori svolti, costituisce sicuramente un indizio nel senso indicato;
-anche con il reclamo nessuna contestazione è stata svolta in ordine all'esecuzione dei lavori commissionati e alla congruità del corrispettivo pattuito, essendosi il reclamante limitato a contestare l'idoneità probatoria della fattura;
-il documento 8 prodotto nel corso del procedimento dal reclamante - accertamento di opere abusive del Comune di Grugliasco del 10.1.2023 - dimostra che le opere commissionate all'impresa CP_2 sono state eseguite;
infatti in tale atto il accerta la “realizzazione di un magazzino, in CP_6 ampliamento al fabbricato esistente… con struttura portante metallica prefabbricata e tamponamenti in pannellature tipo sandwich, con copertura avente struttura metallica prefabbricata e manto di copertura in lamiera grecata coibentata”, ovvero proprio le opere oggetto del contratto;
pagina 6 di 10 -in udienza parte reclamante ha affermato che, a fronte dell'accertamento di opere abusive nel corso della realizzazione da parte dell'impresa , le parti si sono accordate nel senso che la società CP_2
committente si sarebbe fatta carico di pagare la sanzione dopo aver smontato le opere abusive, e si sarebbe impegnato a non chiedere il pagamento di materiali e opere che non aveva ancora CP_2
fornito e realizzato, accontentandosi degli importi già percepiti;
di tale accordo, che sarebbe stato stipulato dopo il contratto scritto in atti, non è però stata fornita alcuna prova;
inoltre la deduzione contrasta con quanto accertato nel documento del nel senso della già avvenuta realizzazione CP_6
delle opere commissionate.
Il Giudice Delegato della procedura di liquidazione giudiziale ha ammesso al passivo il credito di per l'importo domandato. CP_2
Le note di credito emesse dall'impresa sono note di credito per il recupero dell'IVA emesse ai CP_2 sensi dell'art. 26 DPR 633/1972 dopo l'apertura della procedura liquidatoria, come consentito dal comma 3 bis lett. a) della suddetta norma;
non comportano pertanto alcun riconoscimento di inesistenza del credito.
Infine, con riferimento all'argomento svolto in udienza dal reclamante, secondo cui con la fattura n.
49/2024 l'impresa riconosce di avere ricevuto il pagamento delle precedenti fatture 7 e 23 del CP_2
2023, se ne rileva l'infondatezza; nella fattura viene detratto, dall'importo totale dovuto per contratto,
l'importo già oggetto di precedenti fatture pur non pagate, perché correttamente non deve essere fatturato nuovamente un importo già fatturato, anche se non pagato.
Sussiste pertanto la legittimazione attiva di a domandare l'apertura della liquidazione CP_2
giudiziale.
Sussiste altresì la condizione di procedibilità dell'art. 49 comma 5 CCII, in riferimento al credito
(€ 25.406,50) e agli importi iscritti a ruolo affidati alla riscossione dell'Agenzia delle Entrate CP_2
Riscossioni (anche solo tenendo conto degli importi scaduti e non oggetto di piani di rateizzazione, per
€ 22.533,77).
Non sono poi contestati i requisiti dimensionali dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
Quanto alla situazione di insolvenza della società, sono infondati il secondo e il terzo motivo di reclamo.
La - la cui attività prevalente era la produzione e commercializzazione di erbe Parte_2
aromatiche e di prodotti agricoli in generale - è stata posta in liquidazione volontaria in data 12.4.2024.
pagina 7 di 10 Per le società in liquidazione si applica il criterio dell'insolvenza statica, dovendosi avere riguardo al rapporto attivo/passivo, non essendovi più produzione di un reddito di impresa (cfr. Cass. civ.
30435/2022 secondo cui l'accertamento del requisito dello stato di insolvenza per le società in liquidazione “deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci,
l'eventuale residuo attivo”).
Sussiste l'insolvenza statica quando vi è incapienza del patrimonio in liquidazione rispetto alle concrete prospettive di realizzo dell'attività liquidatoria, come nel caso di specie.
Parte reclamante non ha allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di specifici elementi attivi del patrimonio che possano assicurare il soddisfacimento dei creditori.
Il mancato deposito degli ultimi due bilanci, che rende impossibile valutare l'esistenza e l'entità dell'attivo, l'irreperibilità della società presso la sede (come si evince dalla rituale notifica eseguita ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 8 CCII nel procedimento avanti al Tribunale), la mancanza di specifici elementi forniti dalla medesima, costituiscono elementi indicativi dell'insolvenza.
Nel corso della procedura di liquidazione giudiziale è poi emerso che l'attivo è sostanzialmente pari a zero.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal curatore in udienza e dagli atti della procedura, prodotti da parte reclamata , risulta che l'attivo è sostanzialmente pari a zero e che il passivo è di circa 77 CP_2 mila euro (i crediti ammessi a seguito delle domande tempestive ammontano a € 50.295,56 al privilegio e a € 27.086,28 al chirografo, come da stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato).
L'assenza di attivo rende irrilevanti le contestazioni, comunque del tutto generiche, svolte da parte reclamante in udienza in ordine all'esistenza di alcuni debiti ammessi al passivo;
si osserva peraltro che dal verbale di verifica dei crediti e formazione dello stato passivo delle domande tempestive del
19.2.2025, emerge che non sono pervenute osservazioni al progetto di stato passivo (neppure da parte della società debitrice).
Sono infondate le ulteriori considerazioni svolte nei motivi di reclamo, essendo irrilevante che non siano state instaurate procedure esecutive nei confronti della società.
Non viene ammesso il documento che parte reclamata ha chiesto di produrre, relativo ad altra CP_2
società costituita presso la medesima sede della reclamante, trattandosi di documento irrilevante.
pagina 8 di 10 In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sostenute dalla parte reclamata costituita , sono CP_2
poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 2.518,00 per fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per fase introduttiva (valore medio), € 2.500,00 per fase decisionale (valore ridotto, non essendo stati depositati atti conclusivi), per totali € 6.683,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Non vengono liquidate spese a favore della curatela, non costituita.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Non vengono invece accolte le istanze di condanna di in solido ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
comma 15 CCII e 94 c.p.c. e di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., non ravvisandosi mala fede o colpa grave della parte reclamante e del suo legale rappresentante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da , in persona del liquidatore Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n.442/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata il 7.11.2024; CP_1
-condanna parte reclamante a rimborsare alla parte reclamata , titolare dell'omonima CP_2
impresa individuale, le spese del procedimento, che liquida in € 6.683,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 9 di 10 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 1.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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