Articolo 2247 septies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2250 quaterArticolo 2247 octies
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2247-septies. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri) 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
(( 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore. )) 4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonche' uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati e' fissato nelle seguenti unita':
a) per l'anno 2018:
1) generale di divisione: nessuna promozione;
2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1;
b) per l'anno 2019:
1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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