Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 19/01/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13842 del 2025, proposto da
Vivam s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Angelo Clarizia, Vincenzo Cellamare e RI Pagliarulo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2, e con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Manuela Scerpa, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21, e con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
G.V. s.r.l.s.; Polisportiva Litorale a.s.d.;
per l’esecuzione
della sentenza del Tar Lazio, sez. V^ ter , del 17.7.2025, n. 14197, e in particolare:
per la declaratoria
di nullità e/o inefficacia della det. dir. QC/2377/2025 del 5.8.2025, dell’Allegato “A” alla predetta determina e della nota prot. n. QC/2025/109233 del 5.8.2025, unitamente alla concessione-contratto (laddove stipulata), limitatamente a quanto concerne il lotto A17;
per l’adozione dell’ordine
a Roma Capitale di dare esecuzione alla sentenza n. 14197/25 cit., redigendo una nuova graduatoria che tenga conto, quanto al lotto A17, dell’intervenuto annullamento sia del provvedimento di esclusione della ricorrente, assunto in data 13.5.2025, sia della conseguente aggiudicazione in favore della società G.V.;
e per la nomina
sin d’ora un di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza;
nonché, in subordine, per l’annullamento
della cit. det. dir. QC/2377/2025 del 5.8.2025, dell’Allegato “A” alla determina e della nota prot. n. QC/2025/109233 del 5.8.2025, unitamente alla concessione-contratto (laddove stipulata), nonché, si opus sit , della stessa lex specialis di gara di cui all’avviso pubblico del 14.2.2025 e alla det. dir. n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il cons. M.A. di EZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 29.10.2025 (dep. il 12.11) la società ricorrente, nel premettere di avere ottenuto con sentenza di questo Tribunale n. 14197 del 17.7.2025 l’annullamento degli atti (esclusione e aggiudicazione in favore della società GV) della selezione indetta da Roma Capitale con avviso del 14.2.2025 per l’assegnazione della concessione del lotto A17 del litorale romano per finalità turistiche e ricreative, ha formulato le domande riportate in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza;
- che all’odierna camera di consiglio, in vista della quale le parti hanno dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere (giusta determinazione di Roma Capitale del 16.12.2025, di rettifica della graduatoria; v. all.ti da 1 a 3 dep. 16.12.2025 nonché mem. amm. 22.12.2025; in particolare la società ricorrente ha formulato istanza, ribadita nel corso della discussione orale, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; mem. ric. 29.12.2025), il giudizio è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto :
- che la situazione da ultimo rappresentata dalle parti abilita al rilievo di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. (“Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”);
- che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V^ ter , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ER di EZ, Presidente, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ER di EZ |
IL SEGRETARIO