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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott. Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel.est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.771 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del
07.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 12/04/1957), rappresentato e difeso dall'avv. ROSACE
LUIGI, giusta procura allegata in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
DI CALABRIA, VIA PRIVATA DASCOLA 5, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 28/01/1959), rappresentata e difesa dall'avv. DI FAZIO
ALESSANDRA, giusta procura allegata in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA DEL GELSOMINO N. 19, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -esaminato il ricorso depositato il 20/03/2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di separazione contenute nel D.O. n. 181/2007 del 06.07.2007 e depositato il
09.07.2007;
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-ritenuto che gli accordi non siano contrari alla legge;
-preso atto che le parti congiuntamente hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso risulta regolarmente comunicato al P.M. in data
14.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione, depositato il 20/03/2025 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione contenute nel D.O. n. 181/2007 del 06.07.2007 e depositato il 09.07.2007, dispone quanto segue:
-revoca l'obbligo posto a carico di di versare, a titolo di mantenimento Parte_1 di e dei figli della coppia, l'importo di euro 300,00 mensili;
Parte_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria il 07.07.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott. Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel.est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.771 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del
07.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 12/04/1957), rappresentato e difeso dall'avv. ROSACE
LUIGI, giusta procura allegata in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
DI CALABRIA, VIA PRIVATA DASCOLA 5, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 28/01/1959), rappresentata e difesa dall'avv. DI FAZIO
ALESSANDRA, giusta procura allegata in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA DEL GELSOMINO N. 19, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -esaminato il ricorso depositato il 20/03/2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di separazione contenute nel D.O. n. 181/2007 del 06.07.2007 e depositato il
09.07.2007;
-considerato che con decreto del 14.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-ritenuto che gli accordi non siano contrari alla legge;
-preso atto che le parti congiuntamente hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso risulta regolarmente comunicato al P.M. in data
14.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione, depositato il 20/03/2025 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione contenute nel D.O. n. 181/2007 del 06.07.2007 e depositato il 09.07.2007, dispone quanto segue:
-revoca l'obbligo posto a carico di di versare, a titolo di mantenimento Parte_1 di e dei figli della coppia, l'importo di euro 300,00 mensili;
Parte_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria il 07.07.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna