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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, all'udienza del 19.12.2025, all'esito della discussione orale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2291 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente tra elettivamente domiciliato in Velletri, via Colombo Romani 3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alberto Fantozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida attore e
e CP_1 Controparte_2 convenuti contumaci oggetto: sfratto per morosità
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha intimato ai convenuti sfratto per morosità dell'immobile ad uso abitativo sito in
Ferentino, via Aldo Moro 163, distinto in catasto al NCEU foglio 21, m. 729, cat. A/2, classe A7, vani 9, r.c. € 836,66, deducendo che:
- con contratto di locazione del 12.12.2022, regolarmente registrato il 27.12.2022, aveva concesso in locazione al sig. 'immobile de quo; Parte_2
- il canone di locazione mensile era stato convenuto in € 1.000,00 (mille) da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- in data 20.2.2025 l'originario conduttore era deceduto, motivo per cui gli erano subentrati la moglie (sig.ra ) e il figlio (sig. conviventi;
CP_1 Controparte_2
1 - sono rimasti insoluti i canoni di locazione relativi al mese di dicembre 2024 per € 680,00, nonché quelli da gennaio a maggio 2025 per € 5.000,00, per un totale di € 5.680,00.
Per tali ragioni l'intimante ha chiesto al tribunale di convalidare lo sfratto e di emettere decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., per i canoni scaduti e da scadere sino al rilascio dell'immobile, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di convalida del 10.10.2025, dopo un rinvio per il rinnovo della notifica, la parte intimante ha dimostrato di aver notificato l'atto di intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. agli intimati, che non sono comparsi;
il giudice, ritenuto che tale forma di notificazione precludesse la convalida, ha mutato il rito assegnando il doppio termine per il deposito delle memorie integrative, depositate dal solo intimante in quanto gli intimati non si sono costituiti;
pertanto va dichiarata la contumacia degli intimati.
Infine, all'udienza odierna fissata per la discussione la parte intimante ha discusso la causa e precisato le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo e alle memorie integrative e la causa è decisa come segue.
2. Motivi della decisione.
Nel caso di specie, è emerso per tabulas che l'intimante aveva concesso in locazione, con contratto registrato, all'originario conduttore sig. l'immobile sito in Ferentino, Parte_2 via Aldo Moro 163.
Inoltre, è documentalmente provato che l'originario conduttore è deceduto a Latina il 20.2.2025
e che nell'immobile locato risultano residenti la sig.ra e il sig. CP_1 Controparte_2 moglie e il figlio dell'originario conduttore.
Orbene, vi sono elementi sufficienti per affermare che gli odierni convenuti siano subentrati ex latere conductoris nel dedotto contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n.
392/1978.
Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto tra le parti, proposta a motivo del grave inadempimento dei convenuti, deve ritenersi implicitamente contenuta – e quindi tacitamente formulata – nell'istanza di convalida dello sfratto e peraltro, nel caso di specie, è stata esplicitamente formulata nelle memorie integrative. Ne consegue che, a seguito della trasformazione dell'originario procedimento per convalida in giudizio a cognizione ordinaria, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione.
Ne discende che tanto la domanda di risoluzione del contratto, quanto quella di condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere devono essere accolte, nei termini che seguono.
2 Invero, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., s.u., n.
13533/2001; nello stesso senso, Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007;
Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 8615/2006).
Occorre, quindi, rilevare che l'attore ha assolto all'onere probatorio producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato con il conduttore e regolarmente registrato in data 27.12.2022, in ragione del quale l'originario conduttore si era obbligato al pagamento del corrispettivo mensile pari a € 1.000,00, entro il giorno 15 di ogni mese, e ha dedotto l'inadempimento all'obbligazione di pagamento del canone di locazione da parte dei conduttori subentrati e, in particolare, che gli stessi erano morosi alla data dell'intimazione dell'importo di € 5.680,00 e che la stessa si è aggravata delle mensilità successive, per la complessiva somma di € 12.680,00.
La parte convenuta, cui incombeva l'onere di allegare e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa avversaria, non costituendosi in giudizio non ha assolto al proprio onere probatorio. Ne consegue che l'inadempimento dedotto dalla parte attrice deve ritenersi dimostrato.
Considerati i canoni non pagati (parzialmente quello di dicembre 2024 e quelli da gennaio a maggio 2025, alla data dell'intimazione) l'inadempimento è di gravità tale da giustificare la pronuncia di risoluzione. Peraltro, all'art. 6 del contratto di locazione le parti avevano espressamente stabilito che il solo mancato pagamento di una rata avrebbe giustificato la risoluzione del contratto.
In conclusione, il contratto di locazione intercorso tra le parti va dichiarato risolto ex art. 1453
c.c., e la parte convenuta va condannata a pagare all'attore l'importo di € 12.680,00, per canoni scaduti e non pagati sino al mese di dicembre 2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza della domanda principale regola le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in considerazione del livello di complessità della controversia.
p.q.m.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
3 1) dichiara risolto per grave inadempimento della parte convenuta il contratto di locazione dell'immobile sito in Ferentino, via Aldo Moro 163, distinto in catasto al NCEU foglio 21, m.
729, cat. A/2, classe A7, vani 9, r.c. € 836,66, stipulato tra le parti in data 12.12.2022 e registrato il 27.12.2022, e per l'effetto, ordina alla sig.ra e al sig. CP_1 [...]
l rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose;
CP_2
2) condanna la sig.ra e il sig. in solido tra loro, al pagamento, in CP_1 Controparte_2 favore del sig. dell'importo di € 12.680,00, per canoni scaduti e non pagati Parte_1 sino al mese di dicembre 2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la sig.ra e il sig. in solido tra loro, al rimborso in CP_1 Controparte_2 favore delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 19.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, all'udienza del 19.12.2025, all'esito della discussione orale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2291 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente tra elettivamente domiciliato in Velletri, via Colombo Romani 3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alberto Fantozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida attore e
e CP_1 Controparte_2 convenuti contumaci oggetto: sfratto per morosità
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha intimato ai convenuti sfratto per morosità dell'immobile ad uso abitativo sito in
Ferentino, via Aldo Moro 163, distinto in catasto al NCEU foglio 21, m. 729, cat. A/2, classe A7, vani 9, r.c. € 836,66, deducendo che:
- con contratto di locazione del 12.12.2022, regolarmente registrato il 27.12.2022, aveva concesso in locazione al sig. 'immobile de quo; Parte_2
- il canone di locazione mensile era stato convenuto in € 1.000,00 (mille) da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- in data 20.2.2025 l'originario conduttore era deceduto, motivo per cui gli erano subentrati la moglie (sig.ra ) e il figlio (sig. conviventi;
CP_1 Controparte_2
1 - sono rimasti insoluti i canoni di locazione relativi al mese di dicembre 2024 per € 680,00, nonché quelli da gennaio a maggio 2025 per € 5.000,00, per un totale di € 5.680,00.
Per tali ragioni l'intimante ha chiesto al tribunale di convalidare lo sfratto e di emettere decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., per i canoni scaduti e da scadere sino al rilascio dell'immobile, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di convalida del 10.10.2025, dopo un rinvio per il rinnovo della notifica, la parte intimante ha dimostrato di aver notificato l'atto di intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. agli intimati, che non sono comparsi;
il giudice, ritenuto che tale forma di notificazione precludesse la convalida, ha mutato il rito assegnando il doppio termine per il deposito delle memorie integrative, depositate dal solo intimante in quanto gli intimati non si sono costituiti;
pertanto va dichiarata la contumacia degli intimati.
Infine, all'udienza odierna fissata per la discussione la parte intimante ha discusso la causa e precisato le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo e alle memorie integrative e la causa è decisa come segue.
2. Motivi della decisione.
Nel caso di specie, è emerso per tabulas che l'intimante aveva concesso in locazione, con contratto registrato, all'originario conduttore sig. l'immobile sito in Ferentino, Parte_2 via Aldo Moro 163.
Inoltre, è documentalmente provato che l'originario conduttore è deceduto a Latina il 20.2.2025
e che nell'immobile locato risultano residenti la sig.ra e il sig. CP_1 Controparte_2 moglie e il figlio dell'originario conduttore.
Orbene, vi sono elementi sufficienti per affermare che gli odierni convenuti siano subentrati ex latere conductoris nel dedotto contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n.
392/1978.
Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto tra le parti, proposta a motivo del grave inadempimento dei convenuti, deve ritenersi implicitamente contenuta – e quindi tacitamente formulata – nell'istanza di convalida dello sfratto e peraltro, nel caso di specie, è stata esplicitamente formulata nelle memorie integrative. Ne consegue che, a seguito della trasformazione dell'originario procedimento per convalida in giudizio a cognizione ordinaria, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione.
Ne discende che tanto la domanda di risoluzione del contratto, quanto quella di condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere devono essere accolte, nei termini che seguono.
2 Invero, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., s.u., n.
13533/2001; nello stesso senso, Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007;
Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 8615/2006).
Occorre, quindi, rilevare che l'attore ha assolto all'onere probatorio producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato con il conduttore e regolarmente registrato in data 27.12.2022, in ragione del quale l'originario conduttore si era obbligato al pagamento del corrispettivo mensile pari a € 1.000,00, entro il giorno 15 di ogni mese, e ha dedotto l'inadempimento all'obbligazione di pagamento del canone di locazione da parte dei conduttori subentrati e, in particolare, che gli stessi erano morosi alla data dell'intimazione dell'importo di € 5.680,00 e che la stessa si è aggravata delle mensilità successive, per la complessiva somma di € 12.680,00.
La parte convenuta, cui incombeva l'onere di allegare e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa avversaria, non costituendosi in giudizio non ha assolto al proprio onere probatorio. Ne consegue che l'inadempimento dedotto dalla parte attrice deve ritenersi dimostrato.
Considerati i canoni non pagati (parzialmente quello di dicembre 2024 e quelli da gennaio a maggio 2025, alla data dell'intimazione) l'inadempimento è di gravità tale da giustificare la pronuncia di risoluzione. Peraltro, all'art. 6 del contratto di locazione le parti avevano espressamente stabilito che il solo mancato pagamento di una rata avrebbe giustificato la risoluzione del contratto.
In conclusione, il contratto di locazione intercorso tra le parti va dichiarato risolto ex art. 1453
c.c., e la parte convenuta va condannata a pagare all'attore l'importo di € 12.680,00, per canoni scaduti e non pagati sino al mese di dicembre 2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza della domanda principale regola le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in considerazione del livello di complessità della controversia.
p.q.m.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
3 1) dichiara risolto per grave inadempimento della parte convenuta il contratto di locazione dell'immobile sito in Ferentino, via Aldo Moro 163, distinto in catasto al NCEU foglio 21, m.
729, cat. A/2, classe A7, vani 9, r.c. € 836,66, stipulato tra le parti in data 12.12.2022 e registrato il 27.12.2022, e per l'effetto, ordina alla sig.ra e al sig. CP_1 [...]
l rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose;
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2) condanna la sig.ra e il sig. in solido tra loro, al pagamento, in CP_1 Controparte_2 favore del sig. dell'importo di € 12.680,00, per canoni scaduti e non pagati Parte_1 sino al mese di dicembre 2025, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la sig.ra e il sig. in solido tra loro, al rimborso in CP_1 Controparte_2 favore delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 19.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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