Art. 2.
La spesa, di cui al precedente articolo, gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sara', ripartita in tre esercizi finanziari e partire dall'esercizio 1953-54.
Alla copertura della quota di L. 60.000.000 per ciascuno dei tre esercizi finanziari si provvedera' con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo che portera' la denominazione: "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario" sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1954-55 e 1955-56.
La spesa, di cui al precedente articolo, gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sara', ripartita in tre esercizi finanziari e partire dall'esercizio 1953-54.
Alla copertura della quota di L. 60.000.000 per ciascuno dei tre esercizi finanziari si provvedera' con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo che portera' la denominazione: "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario" sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1954-55 e 1955-56.