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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 172/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 13.12.2024, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio, e che con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza. Nr.172/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
, (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Francesca Moricca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPONENTE nei confronti di
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Venezia Rovigo al n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Maria Ghia P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPOSTA
E C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Stefania Chierotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPOSTA
1
OGGETTO: opposizione a precetto CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, opposizione nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 24.01.2024, con cui gli era stato ingiunto
[...] il pagamento, in favore di della somma di € 12.040,17 (oltre interessi e Controparte_1 spese) in forza del decreto ingiuntivo n. 482/2021 del Tribunale di Palmi, notificato in data
04.10.2021, non opposto e dichiarato esecutivo con efficacia di giudicato.
A fondamento dell'opposizione, deduceva l'inesistenza del credito Parte_1 azionato - avente origine in un contratto di mutuo stipulato tra esso opponente e
[...]
-, in quanto estintosi, per avvenuto pagamento, in data 13.03.2015. Controparte_2
Si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione ex adverso proposta, eccependo che i fatti estintivi evocati dalla controparte riguardavano circostanze eventualmente verificatesi prima della formazione del titolo esecutivo che, quindi, non potevano essere dedotte in questa sede. Si costituiva altresì ed eccepiva il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, poichè il credito oggetto di causa era stato ceduto in data 26.11.2021 pro soluto a Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di comparizione, parte opponente insisteva nelle richieste formulate in citazione e comunque chiedeva che il giudizio venisse riqualificato in opposizione a decreto ingiuntivo tardiva, non avendo l'opponente potuto proporre opposizione tempestiva perché malato oncologico. Inoltre, in tale sede eccepiva l'abusività della clausola di estinzione anticipata, invocando l'applicazione dei principi espressi con la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU nr. 9479/2023.
Falliti i tentativi di conciliazione tra le parti e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo precettato, all'udienza cartolare del 13.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa mediante il deposito di note scritte.
2. In primo luogo, deve rilevarsi che l'opposizione a precetto è infondata. Come già evidenziato, parte opponente ha contestato l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 482/2021 del Tribunale di Palmi, deducendo l'estinzione dello stesso per avvenuto pagamento in data 13.03.2015. E', tuttavia, pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato notificato ad esso debitore in data
04.10.2021 e che lo stesso non sia mai stato opposto, con conseguente stabilizzazione dello stesso con efficacia di giudicato.
I fatti estintivi dedotti dall'opponente si sono, dunque, verificati prima della formazione del titolo esecutivo e non assumono alcuna rilevanza in questa sede.
Ed infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, ove il titolo esecutivo sia, come nel caso di specie, di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che avrebbe
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potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione, ma solo avanzare contestazioni inerenti all'efficacia esecutiva del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Non possono, cioè, essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta, quando sono esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 22090/2021; v. Cass. civ. nr.
20331/2021; v. anche Cass. Civ., n. 9247/2015, secondo cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidare l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso
è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o se successiva, al conseguimento della definitività).
Pertanto, nel caso di specie questo Tribunale non può pronunciarsi su questioni di merito che avrebbero dovuto essere dedotte in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Né, invero è stata provata la sussistenza di motivi che giustificano la proposizione di un'opposizione tardiva (“ordinaria”) ex art. 650 c.p.c., ovvero la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica ovvero per causa di forza maggiore ovvero per caso fortuito.
Ed infatti, parte opponente si è limitata ad allegare il proprio stato di malattia, senza però specificare e chiarire in che modo detto stato avrebbe in concreto inciso sulla mancata conoscenza del decreto ingiuntivo notificato.
4. Infine, deve escludersi la sussistenza di profili che possano giustificare l'accoglimento dell'opposizione tardiva proposta in applicazione dei principi espressi con la sentenza della Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nr. 9479/2023.
Ed infatti, pur ammettendo la proponibilità di detti motivi in sede di opposizione a precetto e la riqualificazione della presente azione come opposizione a decreto ingiuntivo tardiva per violazione delle norme a tutela del consumatore, non può che rilevarsi che la parte ha omesso ogni puntuale allegazione e prova in punto di vessatorietà della clausola, risultando le allegazioni sul punto eccessivamente generiche.
In base alla regola generale ex art. 2697 c.c., spetta invero al consumatore che intenda far valere in giudizio l'inefficacia della clausola l'onere di allegare gli elementi costituitivi posti a fondamento dell'eccezione e, in particolare, la applicabilità della presunzione di vessatorietà prevista dal Codice del Consumo, almeno quando la vessatorietà non risulti ictu oculi (cfr. Cass. civ. nr. 24262/2008; Cass. civ. nr. 497/2021)
Nel caso di specie, in particolare:
a) non è chiaro se è contestata la vessatorietà della clausola di estinzione anticipata del contratto ovvero quella che stabilisce i criteri di imputazione dei pagamenti;
in ogni caso, nessuna delle due appare, ictu oculi, vessatoria (e, pertanto, non sarebbe stata oggetto di rilevazione officiosa da parte del giudice);
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b) non è specificato, comunque, quale delle ipotesi di cui all'art. 33 cod. cons. troverebbe applicazione nel caso in esame;
c) in ogni caso, non sono stati prodotti sufficienti elementi probatori per verificare l'eventuale riconducibilità delle clausole de quibus a quelle di cui all'art. 33, co. 2 lett. f, cod. cons. ovvero a quelle di cui all'art. 33, co. 2 lett. g, cod. cons;
l'opponente, infatti, ha dedotto che “in caso di ritardi nei pagamenti delle rate, le eventuali somme sborsate dal cliente vengono imputate anche ad interessi e spese di recupero NON SOLO DELLE RATE SCADUTE MA ANCHE DI QUELLE
FUTURE, rendendo di fatto impossibile una estinzione anticipata ( art.4 contratto ) nel caso di rate scadute” (allegazione, peraltro, articolata tardivamente solo con le note conclusive); dette circostanze risultano, tuttavia, sfornite di prova, non essendo possibile evincere dagli atti di causa quali fossero, alla data del pagamento del 13.03.2015, le somme dovute a titolo di rate scadute, a titolo di capitale, a titolo di interessi, a titolo di spese di recupero e, infine, quelle dovute dal cliente per l'estinzione anticipata (essendo noto solo il numero delle rate scadute, senza alcuna indicazione degli importi imputati, nelle singole rate, a capitale e a interessi); in assenza di questi elementi, non
è possibile neppure verificare la corretta applicazione dei criteri di imputazione dei pagamenti previsti dal contratto in caso di estinzione anticipata e, quindi, a maggior ragione non è possibile vagliare la liceità delle relative clausole;
in definitiva, in assenza di questi dati - che in virtù dell'onere della prova sarebbero dovuti essere forniti dall'opponente - non è possibile valutare l'effettiva vessatorietà delle clausole in questione, in assenza di una manifesta illiceità delle stesse, poiché non si può verificare se gli importi richiesti dalla banca, in caso di estinzione anticipata, siano o meno eccessivi rispetto all'entità del credito oggetto di mutuo né valutare la pretesa impossibilità, per il cliente, di estinguere anticipatamente il mutuo;
né rileva, sotto il profilo della vessatorietà delle clausole in esame, la circostanza che la banca non avrebbe materialmente imputato il pagamento effettuato in data 13.03.2015 all'estinzione anticipata del debito (come dedotto dall'opponente all'udienza del 28.06.2024), poiché ciò non attiene alla natura della clausola (che nulla specifica in punto di modalità di pagamento in caso di estinzione anticipata).
In definitiva, l'azione proposta in questa sede dovrebbe essere rigettata anche se fosse qualificata come opposizione tardiva per violazione della normativa del consumatore.
Per tutto quanto sin qui motivato, l'opposizione è, dunque, infondata e deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione o questione sollevata dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tuttavia, la novità della questione in materia di opposizione tardiva per violazione della normativa del consumatore giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%.
deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1
e che si liquidano nella misura minima Controparte_1 Controparte_2
(previa compensazione parziale) di € 1.270,00 ciascuna (importo della lite compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00), considerata la natura della causa e le questioni ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
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1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e che si liquidano nella somma di € 1.270,00 per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna parte, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Palmi, il 13 gennaio 2025
La giudice dott.ssa Marta Speciale
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