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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3484 dell'anno 2020
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Pasqua Di Pilato, Parte_1
con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Controparte_1
Chiapperini, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 21.7.2020, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 796/2020 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto, quale titolare della ditta INGROSSO
SEMENTI REGANO MICHELE, di pagare in favore dello , quale CP_1
titolare della ditta GOLD ZADEN PROFESSIONAL SEEDS, la somma di
€ 9.216,60, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per corrispettivo, IVA inclusa, della vendita di prodotti agricoli di cui alla fattura n. 10 del 19.2.2019,
depositata in via telematica a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA del ricorrente opposto.
Con l'opposizione proposta, l'ingiunto non nega di avere in effetti ordinato e ricevuto la merce elencata nella fattura azionata, del tipo e per le quantità ivi dettagliate, in ordine alla cui qualità non solleva alcuna obiezione;
non contesta l'ammontare dei prezzi unitari ivi stesso riportati e così
l'esattezza del corrispettivo complessivamente esposto in fattura;
non nega di non avere eseguito pagamenti in conto a tale fornitura successivamente alla sua esecuzione e alla emissione della fattura.
La debenza della somma vantata a credito dallo è invece CP_1
2 contestata dall'opponente per ciò che il credito ingiunto sarebbe stato integralmente soddisfatto in parte mediante rimesse eseguite anteriormente e in parte mediante compensazione con proprie ragioni di controcredito.
Per inveterata massima della Suprema Corte, <
agisca … per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>>
(Cass., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533 per tutte).
La prova del titolo sottostante la fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione e della astratta debenza della somma quale ivi esattamente riportata - prima che attraverso le deposizioni rese dai testi addotti dall'opposto e dal valore di ficta confessio che, a fronte del quadro istruttorio venuto a complessivamente delinearsi, può nella specie in effetti attribuirsi ex art. 232, co. 1, c.p.c. alla mancata risposta del all'interrogatorio formale deferitogli, al quale si è Pt_1
ingiustificatamente sottratto – deve reputarsi acquisita ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., alla stregua di ciò che delle allegazioni dello l'ingiunto CP_1
opponente ha lasciato come innanzi incontestato.
Incombeva allora su quest'ultimo, convenuto sostanziale,
l'onere, ex art. 2697, co. 2, c.c., di dare dimostrazione delle
3 circostanze dedotte quali fatti estintivi dell'avversa pretesa,
a fronte della specifica contestazione formulata invece dall'opposto, ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 115, co. 1, c.p.c. che il abbia anticipatamente eseguito Pt_1
pagamenti in conto alla fornitura oggetto di causa e abbia ragioni di controcredito da opporre in compensazione al residuo corrispettivo insoluto.
Ora, la di per sé inverosimile prospettazione della esecuzione di pagamenti anticipati riferibili alla fornitura per cui è causa non ha trovato il benché minimo conforto probatorio nei documenti offerti in comunicazione dall'opponente - che si è astenuto dall'articolare richieste di prova orale - o del tutto inconferenti o di per sé soli inidonei a dare prova della effettiva esecuzione di pagamenti da parte del in favore Pt_1
dello e che fossero pertinenti alla partita in contesa. CP_1
Quanto invece alle ragioni di controcredito opposte in compensazione, il allega precisamente di avere venduto Pt_1
allo un automezzo e di non averne ricevuto il prezzo, CP_1
che le parti avrebbero concordato per l'appunto di compensare con il corrispettivo che sarebbe spettato all'acquirente a seguito della fornitura oggetto del giudizio.
L'opposto non nega la compravendita e però asserisce di averne pagato il prezzo, pari peraltro non già agli € 2.900,00 reclamati dal venditore, bensì agli € 1.900,00 a cui l'operazione risulta eseguita dalla attestazione della dichiarazione di vendita autenticata ai fini della trascrizione nel Pubblico Registro
4 Automobilistico versata in atti dall'opponente in copia informatica, contestando che le parti avessero concordato di portarlo in compensazione in relazione a futuri affari.
Ebbene, se da un lato non è offerta dal alcuna prova della Pt_1
simulazione del prezzo, v'è dall'altro lato che incombeva in questo caso sullo , sempre ex art. 2697, co. 2, c.c. e CP_1
in ossequio al su richiamato insegnamento del Supremo Collegio,
dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma di €
1.900,00 costituente ex actis il prezzo di questa compravendita pacificamente intercorsa fra le parti, che l'opposto ha del pari da parte sua lasciato del tutto insoddisfatto.
Di modo che, a prescindere dalla ricorrenza o meno di qualsivoglia accordo che possa essere in tal senso intervenuto fra le parti, opera in effetti di diritto, ex artt. 1241 e segg.
c.c., la compensazione fra le contrapposte ragioni di credito delle parti, cosicché in definitiva: il credito ingiunto per capitale va decurtato della suddetta somma di € 1.900,00, venendo così ad ammontare alla minore somma di € 7.316,60; e il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e l'opponente va condannato a pagare in favore dell'opposto la predetta minore somma di € 7.316,60, oltre agli interessi su tale minore somma come già riconosciuti in sede monitoria e alle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'opposto, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da nei confronti di e viceversa, Controparte_1 Parte_1
così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 769/2020 di questo Tribunale, e condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto la minore somma di € 7.316,60, oltre agli interessi come in motivazione;
- condanna l'opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposto, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Leonardo Chiapperini, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a
CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3484 dell'anno 2020
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Pasqua Di Pilato, Parte_1
con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Controparte_1
Chiapperini, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 21.7.2020, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 796/2020 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto, quale titolare della ditta INGROSSO
SEMENTI REGANO MICHELE, di pagare in favore dello , quale CP_1
titolare della ditta GOLD ZADEN PROFESSIONAL SEEDS, la somma di
€ 9.216,60, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per corrispettivo, IVA inclusa, della vendita di prodotti agricoli di cui alla fattura n. 10 del 19.2.2019,
depositata in via telematica a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA del ricorrente opposto.
Con l'opposizione proposta, l'ingiunto non nega di avere in effetti ordinato e ricevuto la merce elencata nella fattura azionata, del tipo e per le quantità ivi dettagliate, in ordine alla cui qualità non solleva alcuna obiezione;
non contesta l'ammontare dei prezzi unitari ivi stesso riportati e così
l'esattezza del corrispettivo complessivamente esposto in fattura;
non nega di non avere eseguito pagamenti in conto a tale fornitura successivamente alla sua esecuzione e alla emissione della fattura.
La debenza della somma vantata a credito dallo è invece CP_1
2 contestata dall'opponente per ciò che il credito ingiunto sarebbe stato integralmente soddisfatto in parte mediante rimesse eseguite anteriormente e in parte mediante compensazione con proprie ragioni di controcredito.
Per inveterata massima della Suprema Corte, <
agisca … per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>>
(Cass., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533 per tutte).
La prova del titolo sottostante la fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione e della astratta debenza della somma quale ivi esattamente riportata - prima che attraverso le deposizioni rese dai testi addotti dall'opposto e dal valore di ficta confessio che, a fronte del quadro istruttorio venuto a complessivamente delinearsi, può nella specie in effetti attribuirsi ex art. 232, co. 1, c.p.c. alla mancata risposta del all'interrogatorio formale deferitogli, al quale si è Pt_1
ingiustificatamente sottratto – deve reputarsi acquisita ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., alla stregua di ciò che delle allegazioni dello l'ingiunto CP_1
opponente ha lasciato come innanzi incontestato.
Incombeva allora su quest'ultimo, convenuto sostanziale,
l'onere, ex art. 2697, co. 2, c.c., di dare dimostrazione delle
3 circostanze dedotte quali fatti estintivi dell'avversa pretesa,
a fronte della specifica contestazione formulata invece dall'opposto, ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 115, co. 1, c.p.c. che il abbia anticipatamente eseguito Pt_1
pagamenti in conto alla fornitura oggetto di causa e abbia ragioni di controcredito da opporre in compensazione al residuo corrispettivo insoluto.
Ora, la di per sé inverosimile prospettazione della esecuzione di pagamenti anticipati riferibili alla fornitura per cui è causa non ha trovato il benché minimo conforto probatorio nei documenti offerti in comunicazione dall'opponente - che si è astenuto dall'articolare richieste di prova orale - o del tutto inconferenti o di per sé soli inidonei a dare prova della effettiva esecuzione di pagamenti da parte del in favore Pt_1
dello e che fossero pertinenti alla partita in contesa. CP_1
Quanto invece alle ragioni di controcredito opposte in compensazione, il allega precisamente di avere venduto Pt_1
allo un automezzo e di non averne ricevuto il prezzo, CP_1
che le parti avrebbero concordato per l'appunto di compensare con il corrispettivo che sarebbe spettato all'acquirente a seguito della fornitura oggetto del giudizio.
L'opposto non nega la compravendita e però asserisce di averne pagato il prezzo, pari peraltro non già agli € 2.900,00 reclamati dal venditore, bensì agli € 1.900,00 a cui l'operazione risulta eseguita dalla attestazione della dichiarazione di vendita autenticata ai fini della trascrizione nel Pubblico Registro
4 Automobilistico versata in atti dall'opponente in copia informatica, contestando che le parti avessero concordato di portarlo in compensazione in relazione a futuri affari.
Ebbene, se da un lato non è offerta dal alcuna prova della Pt_1
simulazione del prezzo, v'è dall'altro lato che incombeva in questo caso sullo , sempre ex art. 2697, co. 2, c.c. e CP_1
in ossequio al su richiamato insegnamento del Supremo Collegio,
dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma di €
1.900,00 costituente ex actis il prezzo di questa compravendita pacificamente intercorsa fra le parti, che l'opposto ha del pari da parte sua lasciato del tutto insoddisfatto.
Di modo che, a prescindere dalla ricorrenza o meno di qualsivoglia accordo che possa essere in tal senso intervenuto fra le parti, opera in effetti di diritto, ex artt. 1241 e segg.
c.c., la compensazione fra le contrapposte ragioni di credito delle parti, cosicché in definitiva: il credito ingiunto per capitale va decurtato della suddetta somma di € 1.900,00, venendo così ad ammontare alla minore somma di € 7.316,60; e il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e l'opponente va condannato a pagare in favore dell'opposto la predetta minore somma di € 7.316,60, oltre agli interessi su tale minore somma come già riconosciuti in sede monitoria e alle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'opposto, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da nei confronti di e viceversa, Controparte_1 Parte_1
così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 769/2020 di questo Tribunale, e condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto la minore somma di € 7.316,60, oltre agli interessi come in motivazione;
- condanna l'opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposto, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Leonardo Chiapperini, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a
CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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