Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non puo' essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell' articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ne' possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente ne' iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.
In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione ne' a ripartizioni parziali - e' tenuto tuttavia a rendere note all'autorita' di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.