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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9683 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28376/2021 promossa da
( , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
usto, 7 20122 Milano, presso il difensore OPPONENTI contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Con note ex art 127ter c.p.c. parte opponente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI Per gli opponenti:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO Alla luce della CTU espletata nel corso del giudizio, Revocare, dichiarare nullo, e/o annullare, e comunque dichiarare privo di efficacia per i motivi tutti di cui in narrativa il decreto ingiuntivo n. 8454/2021 del 7 Maggio 2021 RG pagina 1 di 5 9477/2021 emesso dal Tribunale di Milano con cui si ingiunge all'attrice opponente Sig.ra il pagamento della somma di euro 19.215,69 oltre agli Parte_1 intere le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 900,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi , oltre alle spese generali in ragione del 15% , dell'IVA e Cassa Previdenza Avvocati come per legge IN VIA RICONVENZIONALE Condannare per i motivi tutti di cui in narrativa la società opposta al pagamento a favore della Sig.ra ( nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 22 gennaio 1960, orto di euro € 4.197,93, come determinato dal CTU in corso di causa oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio opponendo il decreto ingiuntivo n. 8454/2021 da Controparte_3 quest'ult i della sola per il pagamento di € Parte_1
19.215,69, portato dalle fatture nn. 81 del 27.7.2020, 87/001 del 27.7.2020, 107/001 del 11.9.2020, 108/001 del 11.9.2020 (docc.
1-4 monitorio), oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo prezzo del contratto di appalto per le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Bastioni 5a, Cherasco, destinato ad abitazione. Gli opponenti hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria, lamentando una confusa e generica contabilità ed eccependo di aver già pagato parte della somma richiesta, e precisamente la fattura n. 87/001 del 27.7.2020 di
€ 5.305,23; hanno allegato che parte delle opere non sono state né commissionate né realizzate e parte sono state eseguite senza accettazione del preventivo;
hanno lamentato difformità e vizi delle opere compiute;
in via subordinata hanno chiesto di accertare il minor valore delle opere realizzate e, in via riconvenzionale, di condannare l'appaltatrice al pagamento dell'importo per l'eliminazione di dette criticità nonché a rifondere € 8.500,00, pari a quanto pagato in relazione alla pensilina nel cortile interno dell'immobile, affetta da difformità e vizi;
infine hanno concluso per l'eventuale compensazione delle rispettive posizioni. si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e Controparte_3 comunque di quella proposta da;
ha dato atto di aver erroneamente azionato Pt_2 la fattura n. 87/001 e, dunque, h la sua pretesa a € 13.910,46, ha eccepito la decadenza ex art 1667 c.c. e ha contestato le doglianze dell'opponente e, pertanto, il fondamento delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice onorario, delegato dal giudice titolare per la trattazione della causa, con ordinanza del 5.8.2022, e per le ragioni ivi esplicitate, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva notificazione dell'atto e non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
quindi ha concesso alle parti i termini di cui all'art 183.6 c.p.c. Il giudice onorario ha ammesso in parte le prove, ha proceduto alla relativa assunzione, ha disposto l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice e ha disposto CTU, affidando all'ausiliario nominato l'incarico di: dire quali sono le opere e le prestazioni eseguite da parte opposta ed oggetto delle fatture azionate in via monitoria;
quantificare il valore delle opere e delle prestazioni eseguite da parte opposta;
accertare la sussistenza o meno dei vizi/difetti lamentati dagli opponenti nell'esecuzione delle opere da parte dell'opposta e, in caso affermativo, indicare i costi necessari per la loro eliminazione;
determinare, infine, il rapporto dare/avere tra le parti, tenuto conto delle somme pagate dagli opponenti. Nel corso delle operazioni peritali, in data 11.4.24, il difensore dell'opposta ha comunicato l'apertura della Liquidazione Giudiziale di per cui, Controparte_3 il 28.5.24, è stata dichiarata l'interruzione del proce 3 d.lgs. 14/2019. Con ricorso ai sensi dell'art 303 c.p.c. gli attori hanno riassunto la causa;
con decreto del 23.9.2024 è stata fissata udienza per la prosecuzione del processo;
in quella sede, il giudice titolare ha dichiarato contumace la liquidazione giudiziale di
[...] in applicazione dell'art. 303.4 c.p.c. e ha dato termine residuo al CTU Controparte_3 arico. Concessa all'ausiliario una proroga e spirato il termine per il deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata a CTU esaminata, con ordinanza del 7.5.2025, avendo parte opponente chiesto che la causa facesse ingresso nella fase decisoria, si è disposto che l'udienza per la precisazione delle conclusioni fosse sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio, assegnato alle parti, del 7.10.2025, decorso il quale è stato dato termine per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia della convenuta, a mente dell'art. 190.1 c.p.c. Ciò premesso, va, in primo luogo, dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da , che non è destinatario di quel titolo;
la sua Parte_2 permanenza all'interno della causa non si giustifica neppure sotto forma di intervento ad adiuvandum delle ragioni della perché non ha mai depositato Parte_1 Pt_2 alcun atto di intervento. Quanto alla pretesa creditoria monitoriamente azionata si osserva quanto segue. Parte attrice ha documentato che la fattura n.87/001 del 27.7.2020 di euro 5.305,23 (doc.2 monitorio) è stata saldata in data 17.9.2020 a mezzo bonifico bancario con pagina 3 di 5 causale “pagamento fattura rifacimento bagno e forniture/installazioni presso abitazione via bastioni 5a Cherasco”. (doc 20 opponente). Ciò chiarito, il CTU, con relazione motivata, coerente, documentata, i cui risultati sono condivisibili, ha accertato che le opere eseguite dall'appaltatrice - il cui fine lavori è attestato al 16.1.2020 (doc 8 convenuta) - hanno un valore di € 103.787,93, IVA 10% inclusa, da cui sottrarre € 3.030,00, pari al ridotto valore non emendabile del bagno al piano terra e piano primo in ragione dei vizi ivi riscontrati. Poiché non è contestato che il committente abbia pagato complessivamente € 97.687,64 (cfr. CTU pagg 15,16), ne consegue che dal valore delle opere di € 100.454,93 (103.787,93
– 3.333,00), detratti € 97.687,64, residua un credito dell'appaltatore di € 2.767,29. Non essendosi costituita in questa fase la liquidazione giudiziale di Controparte_3
– soggetto diverso rispetto alla società in bonis in origine costituita – e versandosi in
[...] ipotesi di riassunzione cd. modificativa, non può tenersi conto delle domande in origine formulate da per cui, pur risultando un credito in favore di Controparte_3 quest'ultima, seppur inferiore a quello azionato in sede monitoria, non deve procedersi a statuizione di condanna dell'opponente al relativo pagamento. Quanto alla somma di € 6.965,22, pari al totale degli importi accertati dal CTU come necessari per i ripristini degli ulteriori vizi e difformità di cui ha dato analiticamente conto nell'elaborato - cui si rinvia - e che, nella prospettazione dell'opponente, è oggetto della domanda riconvenzionale di condanna dell'appaltatore, si osserva quanto segue. Con riferimento ai giudizi in cui il debitore è parte convenuta nell'ambito di azioni di condanna, opera la previsione di cui all'art. 151 CCII intitolato “Concorso dei creditori” che così statuisce: “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.” Ne consegue l'improcedibilità della domanda di condanna della liquidazione giudiziale di al pagamento degli importi dovuti dall'appaltatrice per Controparte_3
l'emenda di difformità e vizi (con assorbimento della questione inerente all'eccezione di decadenza ex art 1667 c.c. sollevata dalla convenuta). Sebbene l'opponente sia rimasta, sia pur in minima parte, soccombente, Parte_1 non si statuisce sulle uali, in considerazione della contumacia, dichiarata in questa fase, del soggetto che avrebbe dovuto coltivare le domande della società in bonis;
analogamente per quanto attiene alle spese inerenti all'inammissibile opposizione proposta da , avendo questi svolto una difesa unitaria rispetto a quella della Pt_2 [...]
Parte_1
pagina 4 di 5 Poiché, però, l'opponente è rimasta parzialmente debitrice e ha svolto Parte_1 verso la liquidazione giudiziale una domanda improcedibile, il costo della CTU, liquidato con decreto del 18.4.25, va definitivamente posto a suo carico.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa, decidendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8454/2021 del Tribunale di Milano proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3 ibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8454/21 proposta da;
Parte_2 limento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8454/2021 del Tribunale di Milano proposta da , Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 8 unale di Milano a carico di
[...]
e in favore di Parte_1 Controparte_3 ili le doman nei confronti Parte_1 della liquidazione giudiziale di Controparte_3
Pone definitivamente il costo d . Parte_1
Milano 15.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28376/2021 promossa da
( , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
usto, 7 20122 Milano, presso il difensore OPPONENTI contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Con note ex art 127ter c.p.c. parte opponente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI Per gli opponenti:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO Alla luce della CTU espletata nel corso del giudizio, Revocare, dichiarare nullo, e/o annullare, e comunque dichiarare privo di efficacia per i motivi tutti di cui in narrativa il decreto ingiuntivo n. 8454/2021 del 7 Maggio 2021 RG pagina 1 di 5 9477/2021 emesso dal Tribunale di Milano con cui si ingiunge all'attrice opponente Sig.ra il pagamento della somma di euro 19.215,69 oltre agli Parte_1 intere le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 900,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi , oltre alle spese generali in ragione del 15% , dell'IVA e Cassa Previdenza Avvocati come per legge IN VIA RICONVENZIONALE Condannare per i motivi tutti di cui in narrativa la società opposta al pagamento a favore della Sig.ra ( nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 22 gennaio 1960, orto di euro € 4.197,93, come determinato dal CTU in corso di causa oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio opponendo il decreto ingiuntivo n. 8454/2021 da Controparte_3 quest'ult i della sola per il pagamento di € Parte_1
19.215,69, portato dalle fatture nn. 81 del 27.7.2020, 87/001 del 27.7.2020, 107/001 del 11.9.2020, 108/001 del 11.9.2020 (docc.
1-4 monitorio), oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo prezzo del contratto di appalto per le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Bastioni 5a, Cherasco, destinato ad abitazione. Gli opponenti hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria, lamentando una confusa e generica contabilità ed eccependo di aver già pagato parte della somma richiesta, e precisamente la fattura n. 87/001 del 27.7.2020 di
€ 5.305,23; hanno allegato che parte delle opere non sono state né commissionate né realizzate e parte sono state eseguite senza accettazione del preventivo;
hanno lamentato difformità e vizi delle opere compiute;
in via subordinata hanno chiesto di accertare il minor valore delle opere realizzate e, in via riconvenzionale, di condannare l'appaltatrice al pagamento dell'importo per l'eliminazione di dette criticità nonché a rifondere € 8.500,00, pari a quanto pagato in relazione alla pensilina nel cortile interno dell'immobile, affetta da difformità e vizi;
infine hanno concluso per l'eventuale compensazione delle rispettive posizioni. si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e Controparte_3 comunque di quella proposta da;
ha dato atto di aver erroneamente azionato Pt_2 la fattura n. 87/001 e, dunque, h la sua pretesa a € 13.910,46, ha eccepito la decadenza ex art 1667 c.c. e ha contestato le doglianze dell'opponente e, pertanto, il fondamento delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice onorario, delegato dal giudice titolare per la trattazione della causa, con ordinanza del 5.8.2022, e per le ragioni ivi esplicitate, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva notificazione dell'atto e non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
quindi ha concesso alle parti i termini di cui all'art 183.6 c.p.c. Il giudice onorario ha ammesso in parte le prove, ha proceduto alla relativa assunzione, ha disposto l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice e ha disposto CTU, affidando all'ausiliario nominato l'incarico di: dire quali sono le opere e le prestazioni eseguite da parte opposta ed oggetto delle fatture azionate in via monitoria;
quantificare il valore delle opere e delle prestazioni eseguite da parte opposta;
accertare la sussistenza o meno dei vizi/difetti lamentati dagli opponenti nell'esecuzione delle opere da parte dell'opposta e, in caso affermativo, indicare i costi necessari per la loro eliminazione;
determinare, infine, il rapporto dare/avere tra le parti, tenuto conto delle somme pagate dagli opponenti. Nel corso delle operazioni peritali, in data 11.4.24, il difensore dell'opposta ha comunicato l'apertura della Liquidazione Giudiziale di per cui, Controparte_3 il 28.5.24, è stata dichiarata l'interruzione del proce 3 d.lgs. 14/2019. Con ricorso ai sensi dell'art 303 c.p.c. gli attori hanno riassunto la causa;
con decreto del 23.9.2024 è stata fissata udienza per la prosecuzione del processo;
in quella sede, il giudice titolare ha dichiarato contumace la liquidazione giudiziale di
[...] in applicazione dell'art. 303.4 c.p.c. e ha dato termine residuo al CTU Controparte_3 arico. Concessa all'ausiliario una proroga e spirato il termine per il deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata a CTU esaminata, con ordinanza del 7.5.2025, avendo parte opponente chiesto che la causa facesse ingresso nella fase decisoria, si è disposto che l'udienza per la precisazione delle conclusioni fosse sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio, assegnato alle parti, del 7.10.2025, decorso il quale è stato dato termine per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia della convenuta, a mente dell'art. 190.1 c.p.c. Ciò premesso, va, in primo luogo, dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da , che non è destinatario di quel titolo;
la sua Parte_2 permanenza all'interno della causa non si giustifica neppure sotto forma di intervento ad adiuvandum delle ragioni della perché non ha mai depositato Parte_1 Pt_2 alcun atto di intervento. Quanto alla pretesa creditoria monitoriamente azionata si osserva quanto segue. Parte attrice ha documentato che la fattura n.87/001 del 27.7.2020 di euro 5.305,23 (doc.2 monitorio) è stata saldata in data 17.9.2020 a mezzo bonifico bancario con pagina 3 di 5 causale “pagamento fattura rifacimento bagno e forniture/installazioni presso abitazione via bastioni 5a Cherasco”. (doc 20 opponente). Ciò chiarito, il CTU, con relazione motivata, coerente, documentata, i cui risultati sono condivisibili, ha accertato che le opere eseguite dall'appaltatrice - il cui fine lavori è attestato al 16.1.2020 (doc 8 convenuta) - hanno un valore di € 103.787,93, IVA 10% inclusa, da cui sottrarre € 3.030,00, pari al ridotto valore non emendabile del bagno al piano terra e piano primo in ragione dei vizi ivi riscontrati. Poiché non è contestato che il committente abbia pagato complessivamente € 97.687,64 (cfr. CTU pagg 15,16), ne consegue che dal valore delle opere di € 100.454,93 (103.787,93
– 3.333,00), detratti € 97.687,64, residua un credito dell'appaltatore di € 2.767,29. Non essendosi costituita in questa fase la liquidazione giudiziale di Controparte_3
– soggetto diverso rispetto alla società in bonis in origine costituita – e versandosi in
[...] ipotesi di riassunzione cd. modificativa, non può tenersi conto delle domande in origine formulate da per cui, pur risultando un credito in favore di Controparte_3 quest'ultima, seppur inferiore a quello azionato in sede monitoria, non deve procedersi a statuizione di condanna dell'opponente al relativo pagamento. Quanto alla somma di € 6.965,22, pari al totale degli importi accertati dal CTU come necessari per i ripristini degli ulteriori vizi e difformità di cui ha dato analiticamente conto nell'elaborato - cui si rinvia - e che, nella prospettazione dell'opponente, è oggetto della domanda riconvenzionale di condanna dell'appaltatore, si osserva quanto segue. Con riferimento ai giudizi in cui il debitore è parte convenuta nell'ambito di azioni di condanna, opera la previsione di cui all'art. 151 CCII intitolato “Concorso dei creditori” che così statuisce: “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.” Ne consegue l'improcedibilità della domanda di condanna della liquidazione giudiziale di al pagamento degli importi dovuti dall'appaltatrice per Controparte_3
l'emenda di difformità e vizi (con assorbimento della questione inerente all'eccezione di decadenza ex art 1667 c.c. sollevata dalla convenuta). Sebbene l'opponente sia rimasta, sia pur in minima parte, soccombente, Parte_1 non si statuisce sulle uali, in considerazione della contumacia, dichiarata in questa fase, del soggetto che avrebbe dovuto coltivare le domande della società in bonis;
analogamente per quanto attiene alle spese inerenti all'inammissibile opposizione proposta da , avendo questi svolto una difesa unitaria rispetto a quella della Pt_2 [...]
Parte_1
pagina 4 di 5 Poiché, però, l'opponente è rimasta parzialmente debitrice e ha svolto Parte_1 verso la liquidazione giudiziale una domanda improcedibile, il costo della CTU, liquidato con decreto del 18.4.25, va definitivamente posto a suo carico.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa, decidendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8454/2021 del Tribunale di Milano proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3 ibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8454/21 proposta da;
Parte_2 limento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8454/2021 del Tribunale di Milano proposta da , Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 8 unale di Milano a carico di
[...]
e in favore di Parte_1 Controparte_3 ili le doman nei confronti Parte_1 della liquidazione giudiziale di Controparte_3
Pone definitivamente il costo d . Parte_1
Milano 15.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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