Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dott. Marco Genna Consigliere relatore
Dott. Paolo Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1509 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
15.05.2025 e vertente
T R A
, nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
rappresentati ed assistiti congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Giovanni Caridi e Graziella Cerulli
APPELLANTI
E
(c.f. , in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
r.g. n. 1509/2022 1
- nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa in data 8 febbraio 2022 dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. Diritti della Persona e Immigrazione, Giudice dottoressa
Lucia Faraglia, depositata il 9 febbraio 2022, comunicata dalla cancelleria in data 9 febbraio 2022, non notificata nel procedimento avente R.G. n. 50443/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e così riconoscere e dichiarare che i signori:
1. , nato in [...] il [...]; Parte_1
2. , nata in [...] il [...]; Parte_2
sono tutti cittadini italiani;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rappresentando di essere diretti discendenti di , cittadina italiana nata il [...] a [...], che Persona_1
successivamente emigrò in Argentina, dove in data 18.09.1942 diede alla luce
(la quale acquisì la cittadinanza argentina iure soli), per Parte_2
poi naturalizzarsi cittadina argentina nel 1949.
r.g. n. 1509/2022 2 Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda (con ordinanza ex art. 702-bis
c.p.c. n. 2609/2022 del 08.02.2022), ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà e acquistino la cittadinanza di uno stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 12 legge n. 555/1912, sostenendo l'irrilevanza ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per via materna dell'intervenuta naturalizzazione della e deducendo l'applicabilità Per_1
dell'art. 7 legge n. 555/1912, secondo la quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi”.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Dopo che alla prima udienza del 23.06.2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'allora vigente art. 221 comma 4 legge n. 77/2020, la parte appellante aveva depositato le note scritte, alla successiva udienza del
13.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata differita ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c., non avendo l'unica parte costituita depositato le note scritte.
Alla successiva udienza in presenza del 15.05.2025, della cui fissazione parte appellante aveva ricevuto rituale comunicazione, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con termine a parte appellante di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c.,
“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e
“se nessuna delle parti (…) compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
r.g. n. 1509/2022 3 È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello come regolato dal Capo II Titolo III Libro II del codice di rito prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 149/2022 il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione
- ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che
l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con
l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma terzo c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
r.g. n. 1509/2022 4 2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr Marco Genna Dr Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 1509/2022 5