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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/01/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Michele ANCONA Presidente
2)dott. Vittorio GAETA Consigliere
3)dott. Maristella SARDONE Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Risarcimento danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1794 dell'anno 2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione civile, il 16.11.2021
T R A
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso cui è domiciliato ope legis;
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca CP_1 Controparte_2
Leoncini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 27.09.2023, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.05.2015 dinanzi al Tribunale di Bari, CP_1
e , in proprio e nella qualità di eredi di , chiedevano
[...] Controparte_2 Persona_1
l'accoglimento, nei confronti del , delle seguenti conclusioni: “A) Parte_1 accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità extracontrattuale del nella Parte_1 infezione post-trasfusionale e nella causazione del decesso della sig.ra ; B) Persona_1 condannare il all'integrale rifusione in favore dei ricorrenti di tutti i danni Parte_1 non patrimoniali, iure successionis e iure proprio, diretti e riflessi, patiti e patiendi, nessuno
1 escluso ed eccettuato;
endofamiliare ed esistenziale;
o qualsiasi altra voce di danno non patrimoniale nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medico-legale o, comunque, nella misura maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia o di equità….C) rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
D) condannare il al pagamento delle spese e compensi professionali di cui al presente Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda i ricorrenti, figli di , deducevano che: - la Persona_1
era deceduta in data 11.5.2013 presso il di Bari a causa di cirrosi Per_1 Org_1 epatica da evoluzione HCV correlata di origine post-trasfusionale; - durante il ricovero dal 1.2.1999 al 12.2.1999 presso l' alla de cuius erano Controparte_3 state praticate alcune trasfusioni di sangue infetto;
- nel novembre 2003, in occasione di altro ricovero, era stata diagnosticata “Encefalopatia ipeammoniemica in epilettica con cardiopatia ischemica ipertesa. Epatite C”; - nel marzo 2004, in occasione di altro ricovero presso il Policlinico di Bari le era stata diagnosticata cirrosi epatica HCV+; - in data
21.6.2005 la de cuius aveva proposto domanda di indennizzo previsto dalla legge n.
210/92, successivamente riconosciuto dalla con Organizzazione_2 verbale del 5.12.2006, previo accertamento del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia HCV-cirrosi; - nel periodo dal marzo 2004 al 2012 la aveva subito altri Per_1 ricoveri e le era stata confermata la diagnosi di cirrosi epatica da HCV post-trasfusionale, che andava ad aggravare il complesso quadro clinico della paziente, tanto che la stessa in data 11.5.2013 decedeva per “insufficienza cardiorespiratoria in paziente affetta da cirrosi epatica HCV correlata”; - la cirrosi epatica da HCV correlata, contratta in via post- trasfusionale, era stata causa adeguata e sufficiente a provocare la morte della Per_1
- con lettere racc.te del 11.2.2010 e 18.2.2014 era stata inoltrata formale richiesta di risarcimento danni al , rimaste prive di riscontro;
- il Parte_1 Parte_1
era responsabile per la violazione dei compiti istituzionali di controllo sulle attività
[...] di produzione, commercializzazione e distribuzione di sangue umano e dei suoi derivati, nonché del dovere di vigilanza sulla applicazione da parte degli enti subordinati delle prescrizioni normative in materia trasfusionale.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente l'estinzione Parte_1 del diritto per prescrizione limitatamente ai danni rivendicati iure hereditatis, per decorso del termine quinquennale;
nel merito contestava la fondatezza degli avversi assunti, eccependo il difetto di prova della responsabilità del e del nesso causale tra il Parte_1 danno e le trasfusioni eseguite sulla nonché la carenza di prova del danno e Per_1
2 comunque l'eccessività delle somme richieste;
da ultimo, eccepiva la compensatio lucri cum damno, avendo la percepito l'indennizzo di cui alla legge 210/92. Per_1
La causa era istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di consulenza medico-legale, che così concludeva: “1) la patologia da cui era affetta era Persona_1
costituita da carcinoma epatocellulare (HCC) multifocale su cirrosi epatica da HCV (virus dell'epatite di tipo C); 2) sussiste nesso causale tra la patologia ed il fatto lesivo (trasfusioni di sangue a febbraio del 1999); sussiste nesso causale tra la patologia epatica post-trasfusionale ed il decesso;
3) al momento della trasfusione erano state acquisite sufficienti conoscenze scientifiche attinenti il nesso causale tra trasfusione e malattia, ed erano già stati messi a punto trattamenti atti a impedire il contagio;
4) si può verosimilmente affermare che al momento della trasfusione a livello ministeriale erano stati adottati (almeno sul piano normativo: legge n. 107 del 1990, attuata concretamente nel 1994) provvedimenti idonei ad evitare il contagio;
5) l'inabilità temporanea è stata parziale al 60%, dal novembre del 2003 al dicembre del 2006, parziale all'80% dal dicembre del 2006 al dicembre del 2012, e subtotale (assimilabile a totale) da gennaio del 2013 al decesso (11 maggio 2013); 6) la percentuale di postumi invalidanti permanenti va equamente valutata nella misura dell'85%; 7) non sono documentate (né sono state richieste spese sanitarie”.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 16.11.2021, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così provvedeva: “1) accoglie parzialmente la domanda e, per
l'effetto, dichiara la responsabilità del in ordine all'evento illecito dedotto Parte_1 in giudizio;
2) condanna il in persona del p.t., al pagamento in Parte_1 CP_4 favore di e della somma complessiva di € 801.979,43, già rivalutata CP_1 Controparte_2 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subito in vita da;
3) condanna il Persona_1 [...]
in persona del al pagamento in favore di e Parte_1 CP_5 CP_1 Controparte_2 della somma di € 5.000,00 per ciascuno di essi, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso di;
4) condanna il resistente alla rifusione delle Persona_1 spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 10.693,50 per compenso professionale, oltre ogni accessorio di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico del resistente le spese di ctu, Parte_1 come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa”.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello il , in Parte_1 persona del deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: I) Violazione di CP_5 legge. Violazione artt. 2943, 2947 e 1219 c.c.. Motivazione errata. Parziale esame della documentazione acquisita al giudizio. II) Violazione di lege;
violazione dell'art. 2043 c.c.;
3 violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione dell'onere della prova;
motivazione insufficiente;
motivazione apparente;
genericità ed erroneità della motivazione. III) Erroneo riconoscimento della responsabilità del anche nella causazione della morte Parte_1 della IV) Erroneità della sentenza. Inammissibilità della liquidazione del danno Per_1
da invalidità permanente.
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) riformare integralmente
l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dal Tribunale civile di Bari -III sez.- nel giudizio n. r.g.
7894/2015, respingendo le domande originariamente proposte e, per l'effetto, mandare assolto il da tutte le domande formulate nei suoi confronti;
b) condannare la Parte_1 controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno contestato i motivi e chiesto il rigetto dell'appello principale, proponendo appello incidentale per i seguenti motivi: 1) Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., delle sentenze della
Suprema Corte di Cassazione del novembre 2008 e delle tabelle del Tribunale di Milano, riguardo al danno non patrimoniale per perdita parentale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2058, 2059 c.c. – Interessi compensativi.
Hanno chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- In via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, a) accertare e condannare l'appellante al risarcimento del danno parentale pari ad €
165.990,00 per ciascun erede;
b) condannare l'appellante al pagamento degli interessi compensativi nella misura legale che andranno calcolati provvedendo a devalutare anno per anno, Org_ in base agli indici gli importi già attualizzati e per l'intero riconosciuti in sentenza dalla data dell'illecito (1974) fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, a seguito di trattazione scritta, in data
27 settembre 2023 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto che il appellante non ha provveduto al Parte_1 deposito degli scritti conclusionali.
1.L'appello principale.
1.1.Con il primo motivo l'appellante principale censura la ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis.
4 Al riguardo, il primo giudice, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. SS.UU. n. 576/2008) sulla natura extracontrattuale della responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus Hbv, Hiv e Hcv Parte_1 contratte da soggetti emotrasfusi, sul termine quinquennale di prescrizione e sulla individuazione dell' “exordium praescriptionis”(Cass. n. 17421/2019), e dopo aver ricostruito in fatto la vicenda occorsa alla de cuius ha ritenuto che “…nel caso di Per_1 specie sulla base delle emergenze istruttorie non è possibile desumere che – già prima Per_1
della presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa – avesse (o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza) effettiva contezza dell'esistenza della malattia e della sua riconducibilità causale alle trasfusioni cui era stata sottoposta negli anni precedenti, dovendo essere siffatta circostanza dimostrata – anche a mezzo di presunzioni semplici – e non potendo arrestarsi al piano delle mere ipotesi o congetture. Il cioè, limitandosi ad operare un Parte_1 generico riferimento allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, non ha apportato elementi utili e sufficienti al fine di offrire in giudizio tale prova.
Sicché, essendo stata interrotta la decorrenza della prescrizione dalle succitate lettere di messa in mora (atti a ciò idonei ai sensi dell'art. 2943 c.c.) del 2010 e del 2014, il diritto non si è prescritto.
Donde il rigetto dell'eccezione in analisi”.
Deduce l'appellante che dalla documentazione acquisita al giudizio risulta che, dal luglio 2002 ( data del ricovero presso la -v. verbale Organizzazione_4
CMO di Bari 5.12.2006 n.103 doc. n. 7 fasc. doc. ctp.) ovvero dal novembre 2003, come ammesso dai ricorrenti nel ricorso introduttivo ( al n. 4 dell'esposizione in fatto ove si legge : “ Nel novembre
2003 altro ricovero con diagnosi di Encefalopatia ipeammoniemica in epilettica con cardiopatia ischemica Epatite C”) la loro dante causa era a conoscenza della infermità e della dipendenza dell'infezione dal trattamento emotrasfusionale subito nel 1999”). Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto deve essere individuato nel luglio
2002 o tutt'al più nel novembre 2003, con conseguente avvenuta estinzione dello stesso alla data dell'atto di diffida e messa in mora del 4.2.2010 (ricevuta dal Ministero l'11.2.2010). Deve riconoscersi l'estinzione, per prescrizione quinquennale, del diritto di cui si discute anche a voler individuare il relativo dies a quo nel febbraio 2004 ( data del ricovero presso il P.O. - v. Org_5 verbale CMO di Bari 5.12.2006 n.103 cit.) allorchè venne diagnosticata l'ulteriore evoluzione della malattia in cirrosi epatica HCV>>.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha di recente ribadito il consolidato principio di diritto, che questa
Corte condivide, in relazione al danno da emotrasfusioni, secondo il quale “Il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad
5 infezioni contratte da soggetti emotrasfusi decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il soggetto terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”; pertanto, si legge in motivazione, “la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa”.
La S.C. ha inoltre chiarito che “Se l'interessato presenta la domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione può ragionevolmente farsi decorrere da tale momento, essendo allora maturata una sufficiente e adeguata percezione della malattia;
se l'interessato non presenta la domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, il giudice deve accertare il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione, tenendo conto della corretta distribuzione degli oneri probatori. Pertanto, è onere della parte che eccepisce la prescrizione allegare e provare il fatto temporale costitutivo dell'eccezione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi;
in difetto di ogni informazione medica che espliciti anche la solo possibile eziologia della patologia, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere sino alla morte del paziente;
in tal caso, il diritto al risarcimento del danno per l'illecito lungolatente della vittima si trasferisce agli eredi che sono legittimati ad azionarlo iure hereditatis” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16468).
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che “la responsabilità del per i Parte_1 danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale;
ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente con la proposizione della domanda amministrativa di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4 che attesta
6 l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (fra le tante, Cass. n. 14470 del 2021, n. 16217 del 2019 e, da ultimo, Cass. SS.UU. 19129/2023).
“La presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell'art. 2935
c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, ma ciò non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 27757/2017); un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l'ordinaria diligenza) l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, sempreché tuttavia - "il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto" (Cass. n. 17421/2019); viceversa, incorre "in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935
c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione" (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12966 e, da ultimo, Cass. civile sez. III - 07/07/2023, n. 19288).
Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e, sulla scorta delle emergenze processuali, ha giustamente escluso che, in epoca antecedente alla domanda amministrativa (21.6.2005), la detta consapevolezza fosse stata acquisita o fosse acquisibile con l'ordinaria diligenza dalla Per_1
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse allegazioni dei ricorrenti emerge che la già dal novembre 2003 sapeva di avere contratto l'epatite C e da Febbraio 2004 Per_1 era a conoscenza di essere affetta da cirrosi epatica.
Ma tanto non è sufficiente a dimostrare la conoscenza del nesso di derivazione causale dell'infezione da HCV, e della successiva patologia epatica, dai trattamenti trasfusionali del 1999.
Il giudice può effettivamente indagare sull'esatto momento in cui il malato è venuto a conoscenza del rapporto causale tra la trasfusione e la malattia, accertamento che può essere compiuto anche attraverso presunzioni semplici;
in questo caso, però, il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto dovrà essere circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura. Una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992, incombe sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l'onere di provare che il
7 danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell'esistenza del contagio, e della sua derivazione causale dalla trasfusione, già prima dell'inoltro della domanda amministrativa di indennizzo, potendo tale prova essere raggiunta pure in via presuntiva, dovendosi, però, fondare su fatti certi ovvero dedurre sulla base di massime di esperienza o dell' id quod plerumque accidit.
Nella specie, tuttavia, non è stata fornita, né è emersa ex actis, la prova di una differente decorrenza rispetto a quella già individuata dal primo giudice.
Il , su cui incombeva il relativo onere, pur avendo indicato che dal 2002-2003, o Parte_1 comunque dal 2004, la era a conoscenza della infermità e della dipendenza Per_1 dell'infezione da HCV dalle trasfusioni subite nel 1999, ha tuttavia omesso di allegare, prima ancora di dimostrare, da dove inferire la consapevolezza da parte della de cuius della probabile origine trasfusionale della epatopatia.
Non sono state prodotte le cartelle cliniche relative ai ricoveri della del luglio Per_1
2002, novembre 2003 e febbraio 2004, sicchè non è dato sapere se ivi vi fosse il riferimento alla derivazione causale dell'infezione dalle trasfusioni. Il non ha neanche Parte_1 allegato che nelle dette cartelle cliniche fosse riportata la derivazione causale della infezione (e poi della cirrosi epatica) dalle trasfusioni, essendosi limitato ad allegare che la de cuius fosse “a conoscenza della infermità e della dipendenza dell'infezione dal trattamento emotrasfusionale subito nel 1999”, senza in alcun modo indicare da dove risultasse tale conoscenza.
L'appellante non ha spiegato perché la alla luce delle conoscenze scientifiche Per_1 facenti parte del patrimonio culturale dell'uomo medio, secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto capire, all'epoca della diagnosi dell'epatite C nel
2002 o 2003, e poi della patologia epatica nel 2004, che esse fossero da mettere in collegamento causale con le trasfusioni risalenti al 1999; non ha provato che nella documentazione medica in possesso della vittima (antecedente alla data di presentazione della domanda ex l. 210/92) fosse indicata la causa della contrazione della patologia.
Posto che la ha presentato domanda amministrativa ex l. 210/92 nel giugno 2005, Per_1 spettava al dimostrare la pregressa conoscenza o conoscibilità, da Parte_1 parte di un soggetto medio, della reale causa del contagio. Dalla documentazione sanitaria in atti non risulta in alcun modo che i medici ospedalieri che hanno avuto in cura la nel 2002-2003 e 2004 l'avessero informata sulla possibile eziopatogènesi Per_1 dell'epatite riscontrata;
né può ragionevolmente ritenersi che la avrebbe potuto Per_1 acquisire detta conoscenza usando l'ordinanza diligenza (la S.C., nella pronuncia n. 24164 del 27/09/2019, ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera
8 diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione).
In difetto di emergenze probatorie diverse, correttamente il primo giudice ha fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di presentazione della domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 210/92, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del ex art. 2043 c.c., sia con riguardo Parte_1 all'elemento oggettivo, in particolare al nesso causale tra la trasfusione e l'infezione contratta dalla de cuius, sia con riguardo all'elemento soggettivo del dolo e della colpa, in particolare alla condotta omissiva negligente.
Sotto il primo profilo, con riferimento all'elemento materiale del nesso di causalità, deduce l'appellante che la sentenza gravata, pur in assenza di specifiche prove da parte degli originari ricorrenti, ha concluso per la sussistenza del nesso causale fondandosi esclusivamente sulle conclusioni della CTU che, a sua volta, prescinde dalla circostanza di fatto costituita dalla data di effettuazione delle emotrasfusioni, anno 1999, quando erano stati già adottati i protocolli per l'accertamento di idoneità dei donatori di sangue e di emocomponenti, e la sottoposizione a test per i donatori rientrava nella normale e generalizzata procedura.
1.3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato responsabile il anche nella causazione del decesso della ritenendo Parte_1 Per_1 non dimostrato il nesso di diretta dipendenza causale del decesso dalla patologia epatica sofferta;
deduce in particolare che la soffriva di altre e diverse patologie, oltre Per_1 alla cirrosi epatica, e che il decesso sarebbe stato determinato da insufficienza cardiorespiratoria.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno rigettati.
In materia di responsabilità civile il nesso causale è retto dai principi di cui agli articoli
40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.
Tuttavia, se nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”,
9 in quello civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le Parte_1 trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul in Parte_1 adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cass. ord. n. 21695/2022).
Ne consegue che, sussistendo in capo al un obbligo di controllo e Parte_1 vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il
Giudice, accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ematico, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV, o HCV, in soggetto emotrasfuso può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il Parte_1 verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. sent. n. 576/2008).
Pertanto, a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva (colposa) del può qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile. Parte_1
L'omessa vigilanza sulle sacche di sangue trasfuso presso il nel 1999 è Org_1 CP_3 imputabile senza dubbio al appellante. Parte_1
Quanto al nesso di causalità, nel caso di specie è dirimente la presenza dei due verbali redatti dalla l'uno n. 103/2006 del 5.12.2006 Organizzazione_6
(cfr. allegato 3 fasc. appellati), formulato a seguito di istanza della de cuius ancora in vita,
e l'altro n. 575/2016 del 7.3.2016 (cfr. doc. 4 fasc. appellati), frutto invece della richiesta indennitaria degli eredi ex L. 210/1992, attestanti, il primo, il nesso di causalità degli eventi emotrasfusivi del 1999 con la contrazione del virus dell'epatite C diagnosticata nel
2002/2003 e la cirrosi epatica HCV correlata con encefalopatia porto sistemica, ed il secondo la dipendenza eziologica del decesso con le infermità per le quali già erano stati
10 attribuiti in vita i benefici dell'indennizzo di cui alla citata L. 210/1992 (essendo pacificamente state corrisposte le correlate somme alla danneggiata).
Ebbene, quanto alla valenza probatoria dei verbali contenenti le suddette considerazioni medico-legali, questa Corte condivide e fa propri i seguenti principi di diritto affermati di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un. -
06/07/2023, n. 19129): “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Parte_1 in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla
Commissione medica di cui all'art. 4 della L. n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale;
nel medesimo giudizio, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi Parte_1 fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”.
Le SS.UU., componendo il contrasto emerso tra i diversi orientamenti, hanno dato continuità al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 577 del 2008, secondo cui, escluso il valore di prova legale dei verbali della C.M.O. al di fuori del procedimento amministrativo ex l. 210/92, “una diversa valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale.
Fra detti elementi costitutivi rientra, appunto, il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale”.
11 Le Sezioni Unite, “ribadito il principio secondo cui la prova presuntiva non è un mezzo relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove ed allo stesso il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva, nell'affrontare lo specifico tema della prova del nesso causale nel giudizio di risarcimento intentato nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a danni derivati dalla pratica dell'emotrasfusione, hanno evidenziato che "dinanzi alla prova del nesso causale il danneggiato non è lasciato solo ma a quest'ultimo si affianca il soggetto evocato in giudizio nella veste di responsabile, ove egli sia tenuto per norma giuridica o tecnica a documentare la sua condotta o determinati fatti, registrandosi cioè una situazione in cui entrambe le parti non possono rimanere inerti dinanzi al problema della causalità" (Cass. S.U. 11 gennaio
2008 n. 582, punto 6.3).
Se, dunque, ai fini del ragionamento presuntivo il giudice può e deve valorizzare la mancata predisposizione o la mancata produzione da parte del convenuto della documentazione imposta per legge, a maggior ragione assumono rilievo le condotte positive tenute dall'amministrazione convenuta, con la conseguenza che l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere della prova sullo stesso gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede, che investe sia la causalità generale che quella del caso concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4 della L. n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente.
Quell'accertamento, dunque, è sufficiente a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729 c.c. e, pertanto, l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione "forte" che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Come già queste Sezioni Unite hanno osservato (cfr. Cass. S.U. n. 582/2008 cit.), per tale via non si realizza nessuna inversione dell'onere della prova, che resta a carico del danneggiato, perché la regola di giudizio qui enunciata attiene alla idoneità dell'elemento presuntivo a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, idoneità che va ritenuta, salva l'allegazione di contrari elementi specifici e concreti che rendano il primo inattendibile, sì da impedire che sullo stesso possa essere fondato il giudizio di inferenza probabilistica” (cfr. Cass. SS.UU. 19129/23 in motivazione).
12 Nel caso di specie il non ha allegato alcun elemento dal quale desumere la Parte_1
recisione del nesso di causalità, presunto in virtù dell'avvenuto riconoscimento del diritto all'indennizzo. Pertanto, in assenza di allegazioni da parte dell'Amministrazione sul punto, va ritenuta provata la sussistenza del nesso di causalità, materiale e giuridico, che lega la condotta omissiva del al danno evento. Parte_1
Inoltre, nel presente giudizio, la conferma circa la sussistenza - seppure in termini di elevata probabilità - del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dalla de cuius e l'epatite
HCV (nonché tra tale patologia ed il decesso), ha trovato conferma nelle risultanze della
CTU disposta in primo grado, le cui conclusioni il giudice di prime cure ha condiviso e posto a fondamento della decisione.
D'altro canto, a fronte della presunzione grave e precisa circa la sussistenza del nesso di causalità, il non ha neanche provato di aver adottato condotte e misure Parte_1 necessarie per evitare la contagiosità: invero, non ha prodotto, come era suo onere, al fine di dimostrare l'intervento di fattori causali indipendenti, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso.
L'appellante deduce inoltre (motivo sub III) l'assenza del nesso causale tra danno conseguenza costituito dal decesso della e presunto illecito aquiliano: gli Per_1 appellati non avrebbero dimostrato che il decesso della de cuius sia derivato proprio dalla malattia contratta e non da altre eventuali cause alternative. In particolare, secondo il
, è probabile che il decesso sia avvenuto in ragione di altre patologie del tutto Parte_1 indipendenti dal contagio.
La doglianza non ha pregio.
Come evidenziato alla pagina 12 della sentenza, che ha riportato sul punto le conclusioni del CTU, sussiste nesso causale tra la patologia epatica post-trasfusionale ed il decesso;
in particolare, al riguardo il CTU ha accertato (cfr. pagg.
4-5 relazione CTU) che “la documentazione versata in atti, con particolare riferimento alle copie conformi di cartella clinica del dicembre 2012, e, rispettivamente, del maggio 2013 (mese dell'exitus) evidenziava la presenza di cirrosi epatica e di carcinoma epatocellulare multifocale in paziente con trombosi portale, versamento pleurico bilaterale (significativamente maggiore a destra che a sinistra), severa ipoalbuminemia, ed infine ittero, donde (in data 8 maggio 2013) stato di coma in “paziente affetta da patologia neoplastica in stato avanzato, in stato di probabile grave insufficienza epatica”), con decesso in data 11 maggio 2013; non sussistono dubbi, quindi, per quanto attiene la sussistenza di un valido nesso causale tra patologia epatica post-trasfusionale e decesso;
per quel che attiene, inoltre, l'eventuale concorso di concause nelle determinismo del decesso, va rilevato quanto segue:
era affetta da epilessia post-traumatica(in terapia farmacologica), nonché da Persona_1
13 ulcera gastrica, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica… con un episodio(risalente al 1993) di ictus cerebrale, guarito con lievi reliquati (emiparesi sinistra); tuttavia, né le suddette patologie
(controllate dalle terapie in atto, e/o meramente descritte come patologie pregresse in anamnesi patologica remota), né la stessa riacutizzazione di BPCO a dicembre del 2012, possono verosimilmente, in base alla documentazione in atti, e secondo un principio di ragionevole probabilità scientifica, aver assunto un ruolo di vali valida (e percentualmente rilevante) concausa nel determinismo del decesso, il quale va quindi ricondotto in via sostanzialmente esclusiva all'apatia in oggetto”.
La contraria asserzione del circa la riconducibilità dell'evento morte ad altre Parte_1 cause alternative è rimasta del tutto indimostrata.
1.4. Con il quarto motivo l'appellante principale ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha liquidato iure hereditatis il danno rapportato all'invalidità permanente conseguente all'HCV che ha afflitto la de cuius, ed in particolare ove si legge: “3.3 – Tanto chiarito in ordine all'an debeatur e venendo alla determinazione del quantum debeatur, alla luce di quanto emerso dalla documentazione versata in atti e in assenza di contrarie indicazioni fornite dall'istante, s'impone di fare riferimento all'epoca della manifestazione ed effettiva percezione della malattia, che può farsi coincidere, come visto, con la data del 21.6.2005 – quando presentò domanda di indennizzo in sede Per_1
amministrativa – allorché l'interessata aveva sessantotto anni (essendo nata il [...]).
Conseguentemente, facendo applicazione delle vigenti tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale– Edizione 2021 – adottate dall del Tribunale di Milano Organizzazione_7
(anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella citata sentenza n. 12408/2011, gli importi in esse contenuti costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità), il danno non patrimoniale con riferimento all'invalidità permanente pari all'85 % va liquidato nella somma tabellare di € 691.089,00 a titolo di danno biologico per lesione dell'integrità psico- fisica, tenuto conto della natura e del grado di lesioni riportate.”
A fondamento della doglianza il ha richiamato la giurisprudenza della Parte_1
Suprema Corte, secondo la quale l'unico danno biologico risarcibile in caso di morte causata la lesioni è quello correlato all'inabilità temporanea, in quanto per definizione, in questa ipotesi, non è concepibile un danno biologico da invalidità permanente, atteso che quest'ultima postula la guarigione (con postumi) e non, al contrario, la morte della vittima (cfr., ex plurimis, Cass. III, 16.5.2003 n. 7632, dove si legge che “…Infatti, secondo i principi medico - legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza
14 l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso,
l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo. Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea”).
Il motivo è fondato.
Il primo giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha liquidato, oltre alla somma di €
691.089,00 a titolo di danno biologico per lesione dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'invalidità permanente dell'85% e dell'età della (68 anni) alla data del Per_1
21.6.2005 (data di presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa e, dunque, epoca di manifestazione ed effettiva percezione della malattia), l'ulteriore somma di € 255.301,2 a titolo di inabilità temporanea (“…valutata in 131 giorni per la totale ed in giorni 3.349 (di cui 2.192 all'80% e 1.157 al 60%) per la parziale;
- pertanto, applicando
l'importo giornaliero di € 99,00, la ITT ammonta ad € 12.969,00, la ITP all'80% corrisponde ad €
173.606,40 e, infine, la ITP al 60% è pari ad € 68.725,80”; cfr. pag. 14 sentenza appellata).
Dalla lettura della CTU espletata in primo grado emerge che il consulente ha calcolato l'inabilità temporanea fino alla data del decesso (11.5.2013): “l'inabilità temporanea è stata parziale al 60%...dal novembre 2003 al dicembre del 2006, parziale all'80%...dal dicembre 2006 al dicembre 2012, e subtotale (assimilabile a totale) dal gennaio 2013 al decesso (11 maggio 2013)”
(cfr. pag. 8 CTU).
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto deve osservarsi che, come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, “in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacchè altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3414 del
07/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3806 del
15 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 26897 del
19/12/2014). Se dunque è possibile legittimamente procedere a liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l'invalidità temporanea (allorchè la malattia risulti ancora in atto), quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), non appare dubitabile che tale liquidazione debba rispondere al criterio diacronico e non a quello sincronico, iniziando l'uno soltanto al termine dell'altro, diversamente venendo a duplicarsi il risarcimento di un medesimo danno, criterio questo che risponde al principio per cui, nella liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perchè solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017)”
(così, Cass. civ. III, 7.11.2019 n. 28614; negli stessi termini, da ultimo 27380/2022, n. 27380).
Nel caso di specie, il CTU ha valutato l'inabilità temporanea sino alla data della morte della il che implica che i postumi non si erano mai stabilizzati;
il primo Giudice, Per_1 tuttavia, ha riconosciuto sia il danno da inabilità temporanea (fino alla data della morte) sia, per lo stesso periodo, il danno da invalidità permanente, pervenendo ad una illegittima duplicazione del danno.
Questa Corte, ribadendo il proprio orientamento, affermato nelle pronunce n. 945/2021 e n. 310/2022, che qui vanno richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., ritiene che l'utilizzo del parametro della percentuale di invalidità permanente e relativo computo con i criteri delle tabelle milanesi sul danno biologico, non appaiono esser confacenti alla disciplina del caso di specie e che le indicazioni della percentuale di danno permanente data dal Ctu all'esito dei relativi accertamenti non possano esser considerate parametro idoneo al fine di determinare in termini adeguati e congrui il quantum debeatur.
Al fine di individuare i parametri di computo applicabili al caso concreto, occorre considerare la peculiarità attinente la verifica e quindi la liquidazione del danno da emotrasfusioni. Va infatti posto in rilievo che i riflessi pregiudizievoli di specie si manifestano in maniera progressiva e crescente nel corso del tempo sino ad indurre anche l'exitus, pur a fronte di una malattia che insorge sin dal momento dell'infezione cagionata dalla trasfusione di sangue infetto, ma che nella fase iniziale, ed anche per un protratto periodo di tempo, può non manifestare sintomi o pregiudizi alle condizioni di vita del contagiato, che si appalesano apprezzabili, nella concretezza delle conseguenze lesive, anche a notevole distanza di tempo.
16 Tanto risulta esser constatabile nella specie, essendo il contagio della risalente Per_1
al 1999 ed i riflessi patologici e di pregiudizio manifestatisi nel 2003; né gli attori, sui quali incombeva il relativo onere, hanno fornito prova della sussistenza di effetti o conseguenze pregiudizievoli manifestatesi in epoca anteriore rispetto al 2003.
Gli effetti lesivi - e quindi il danno conseguenza - della patologia si manifestano e concretizzano, in termini di apprezzabili conseguenze pregiudizievoli incidenti sulle condizioni di vita del danneggiato, in maniera progressiva e ingravescente nel corso del tempo, potendo risultare inesistenti o non apprezzabili nelle fasi di poco successive al contagio, e comunque - si ribadisce- manifestarsi anche a notevole distanza rispetto all'epoca del contagio.
La peculiarità dell'incidenza lesiva e della manifestazione delle conseguenze concretamente pregiudizievoli induce, ad avviso della Corte, a non aderire alla valorizzazione -ai fini della liquidazione - del criterio riferito ai postumi permanenti cristallizzati ed individuati in una percentuale computata in un determinato momento storico o di età del danneggiato.
Va infatti ribadito che i pregiudizi di specie e l'incidenza sulle condizioni del soggetto vengono a manifestarsi con un divenire progressivo che induce un peggioramento man mano più rilevante con il passar del tempo, sino a raggiungere il massimo di incidenza nella fase terminale della malattia.
Quanto innanzi non consente di individuare un indicatore certo dei postumi permanenti agganciato e riferibile ad una determinata epoca o età del danneggiato, posto che - come anche accaduto nella specie - stante l'andamento e progressività della malattia, le percentuali di invalidità possono essere e sono valutabili in maniera e misura differente e con rilevanti ed anche ampi scostamenti, a seconda dell'epoca della relativa constatazione.
La Corte, pur nella consapevolezza di quanto indicato in alcuni arresti della giurisprudenza della S.C. (e nella specie dalle sentenze n. 8532/2020, n. 29492/2019 e
32916/22) ritiene che le connotazioni peculiari della patologia di specie, come innanzi descritte, debbano pertanto comportare l'adozione di criteri differenti rispetto al parametro della invalidità permanente.
Deve invero osservarsi che, a prescindere dalla variabilità e difficoltosa identificazione dei parametri di riduzione proporzionale da tenere in considerazione -per quanto indicato nei richiamati arresti della S.C.-, comunque tali riduzioni verrebbero ad essere applicate ad una percentuale di invalidità che risulta essere contenuta, maggiore o
17 massima, a seconda delle epoche di relativa verifica e cristallizzazione, e che quindi può manifestarsi comunque incongrua per difetto o per eccesso.
Pertanto, pur al cospetto di tali arresti giurisprudenziali, va comunque considerato che la nozione di danno, che deve nella specie essere valutata, assume una peculiare connotazione di tipo “dinamico” e quindi in evoluzione e peggioramento nel corso del tempo, che, proprio per tale peculiarità, non appare in conseguenza suscettibile di una valutazione cristallizzata in un determinato momento o epoca, id est quella concomitante o comunque prossima rispetto all'evento dannoso, o quella determinata in corrispondenza della manifestazione dei relativi effetti lesivi, e quindi del danno conseguenza.
Infatti, ove le verifiche sul danneggiato debbano ritenersi riferibili alla fase iniziale della patologia -all'epoca della trasfusione-, i postumi valutabili dovrebbero esser nulli o minimi. Se invece la verifica dovesse esser condotta in prossimità della constatazione degli iniziali e più incidenti sintomi della patologia, si perverrebbe a determinazioni percentuali che si rivelerebbero pregiudizievoli rispetto agli aggravamenti prospettabili per il decorso progressivo della patologia. Se poi si dovesse svolgere la verifica in fase avanzata della patologia, si verrebbe a riconoscere un danno pari quasi al massimo della invalidità permanente, che comunque si appaleserebbe incongruo per eccesso, non solo rispetto alla residua permanenza in vita del soggetto leso riducibile in maniera proporzionale, e con parametri da individuare>.
Non si ritiene peraltro che possa neppure essere percorsa la strada della valutazione della media delle percentuali di danno permanente riscontrabili nelle varie fasi della vita del danneggiato. Tanto perché una siffatta molteplicità di percentuali si appalesa di difficile individuazione, dovendo esser frutto di una lettura retrospettiva -o anche prospettica- delle condizioni di salute e di vita del danneggiato, e non rapportata ad una concreta verifica delle condizioni del medesimo che comunque viene e dev'essere effettuata all'atto della visita del Ctu e dell'esame della documentazione medica di riferimento.
Non essendo configurabile la suscettibilità di una verifica in fieri ed in chiave anche retrospettiva (oltre che in prospettiva), e ritenendo non potersi valutare le varie percentuali di invalidità permanente riscontrabili nel corso del tempo -e tanto al fine di poter formulare una valutazione sulla media di tali percentuali - il ricorso ad ulteriori e diversi criteri idonei alla determinazione della disciplina del caso, risulta esser finalizzato ad evitare di giungere a risultati e quantificazioni irragionevoli in termini di sproporzione sia per difetto, sia per eccesso.
18 Infatti, laddove, ai fini della valutazione e determinazione dei danni, si dovesse individuare l' epoca alla quale ricondurre gli effetti lesivi e conseguenze dannose, nell' età che il danneggiato aveva al momento della constatazione della patologia da HCV cronica -nel caso di specie acquisita nel 2003-, non potrebbero acquisirsi riscontri idonei e valutabili in termini di congruità, stante quanto già evidenziato sui contenuti effetti lesivi configurabili nelle prime fasi di insorgenza degli effetti/conseguenze della patologia indotta dall'emotrasfusione, potendo quindi nell'ipotesi non esser ravvisabili pregiudizi di consistenza tale da indurre ad un correlata assimilazione valutativa rispetto alle conseguenze che la patologia comporterà nel tempo, e con maggiore e progressiva incidenza. Peraltro può evidenziarsi che sovente, ed a fronte di un quadro non compromesso in maniera rilevante, si ipotizza - nelle valutazioni e consulenze mediche - anche la possibilità di contenere gli effetti della patologia con idonee terapie, in guisa tale da non indurre eccessive limitazioni e pregiudizi per il contagiato.
Deve anche considerarsi che neppure può giungersi a quantificare i postumi con riferimento alla incidenza massima verificabile in fase di progressione avanzata della patologia -allorquando si evolva in cirrosi irreversibile, con patologie connesse - così come stimati dal Ctu. Infatti tale massimo pregiudizio attiene ad una situazione che nella prevalenza dei casi, come nel caso di specie, è comunque non lontana all'exitus, non potendo esser riconosciuto a favore del soggetto con aspettative di vita molto contenute, una sorta di danno al pregiudizio alla vita (e quindi quasi pari o prossimo al 100%), che
è pacificamente insuscettibile di risarcimento (tanto difatti si ritiene per il c.d. “danno tanatologico”).
Il riconoscimento dei postumi permanenti è infatti legato alla verifica delle aspettative di sopravvivenza del soggetto leso.
Pertanto, il criterio della invalidità permanente riferibile alle indicazioni rinvenienti dalle tabelle del Tribunale di Milano, nella relativa applicabilità ritenuta dagli arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati, non appare adeguato alla stima in concreto di un danno di connotazione dinamica e che si può evolvere nel tempo in maniera consistente e fino all'exitus, con variazioni di incidenza percentuale soggette a notevole oscillazione in incremento.
Tanto vale ancor più ove, come nel caso di specie, sia sopravvenuto il decesso della danneggiata.
In siffatto quadro, può ritenersi che il criterio maggiormente congruo al fine di poter computare i danni in considerazione della progressiva evoluzione peggiorativa, e stante l'intervenuto decesso della danneggiata, debba essere quello di attribuire valori di
19 invalidità temporanea giornaliera via via crescenti nel corso del tempo, tenendo conto della data di insorgenza degli effetti concretamente pregiudizievoli sulla condizione di vita quotidiana dell'emotrasfuso, e sino all'exitus, con incremento della liquidazione riferita all'ultimo periodo di vita.
Va inoltre considerato che neppure può ritenersi utile all'uopo la figura del c.d. “danno terminale” tout court (o danno biologico terminale) atteso che le tabelle ultime del
Tribunale di Milano, che hanno disciplinato i criteri di liquidazione di tali tipi di danno, escludono che una tale tipologia di danno possa esser configurabile quando il correlato pregiudizio possa protrarsi oltre un periodo di tempo, indicato convenzionalmente in 100 giorni.
Ed infatti i relativi criteri applicativi non possono comunque ritenersi di utilità ai fini della disciplina della fattispecie oggetto di controversia, anche perché nel metodo di liquidazione seguito si aggiunge per ogni giorno di sofferenza un valore via via decrescente , sino alla determinazione, in coincidenza con il fine vita, in conformità al valore ordinario dell'invalidità temporanea, utilizzando un metodo che parte da valori più alti nell'immediatezza dell'evento, per poi decrescere a valori progressivamente più bassi, e tanto sino all'exitus. Tale metodo di computo non è idoneo ai fini della valutazione e liquidazione oggetto di verifica, atteso che nella specie occorre considerare che i danni sono via via più crescenti, e vanno pertanto liquidati con valori di riferimento più bassi all'inizio della patologia, e con valori progressivamente più alti man mano che la patologia peggiora.
In applicazione dei principi finora richiamati, ritiene pertanto la Corte che nessuna somma vada riconosciuta nella fattispecie a titolo di danno biologico (iure hereditatis) da invalidità permanente e che il danno biologico iure hereditatis vada limitato al periodo di inabilità temporanea, che il CTU ha riconosciuto in misura crescente, inizialmente nella misura del 60%, poi dell'80%, man mano che la gravità della patologia avanzava, ed infine al 100% nell'ultimo periodo precedente al decesso della Per_1
La somma totale del danno riconoscibile a tale titolo è pari ad € 255.301,2, correttamente determinata dal primo giudice.
Dalla detta somma dovrà essere detratto quanto risulta esser stato percepito dalla e dai suoi eredi per provvidenze ex lege 210/1992, come già fatto dal primo Per_1 giudice e non oggetto di censura (“…sia la defunta sia gli eredi hanno già percepito a titolo
d'indennizzo ex L. n. 210/1992 le somme, rispettivamente, di € 60.607,60 e di € 77.468,53, in relazione alle quali deve ritenersi operante la cd. “compensatio lucri cum damno”).
20 Dal computo in detrazione delle somme già percepite (€ 255.301,2 -€ 138.076,13) si giunge alla somma finale di € 117.225,07.
In accoglimento del quarto motivo di appello, tale è quindi la somma da riconoscere iure hereditatis ai congiunti della odierni appellati. Per_1
Per completezza deve osservarsi che la giurisprudenza della S.C. richiamata in comparsa conclusionale dagli appellati (Cass. n. 32916/22 e n. 10902/23) si appalesa inconferente, in quanto affronta la questione della differenza tra danno da premorienza e danno biologico calcolato sulla base della valutazione probabilistica della durata della vita (sulla base delle tabelle di Milano), ma non quella specifica sollevata dall'appellante con il motivo in esame.
Nel caso di specie, invero, non si controverte di danno da premorienza, ma di distinzione tra danno da inabilità temporanea ed invalidità permanente, questione specificamente affrontata dalla Corte di Appello di Bari nei propri precedenti, ai quali si dà continuità, e dalla S.C. nella richiamata pronuncia n. 28614/2019.
2.L'appello incidentale.
2.1.Con il primo motivo gli appellanti incidentali hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno parentale notevolmente al di sotto dei minimi stabiliti dalle Tabelle di Milano, ed in particolare laddove ha argomentato che “Nondimeno, non possono non porsi in rilievi le seguenti circostanze: - è deceduta in età avanzata, avendo compiuto Per_1
settantasei anni pochi mesi prima della morte;
- non si tratta dunque di scomparsa prematura e non ha assunto, anche perché non improvvisa e inaspettata, connotati spiccatamente traumatici;
- i figli – dal canto loro – avevano entrambi superato il cinquantesimo anno di età.
Inoltre, è appena il caso di sottolineare la genericità delle difese e delle allegazioni attoree, non avendo parte ricorrente dedotto (e, men che meno, provato) alcuna circostanza più dettagliata e specifica a sostegno delle proprie pretese, non avendo riferito né episodi di vita vissuta o consuetudini presenti nel nucleo familiare né se, all'epoca dei fatti, convivessero col proprio genitore nella medesima abitazione di residenza (non potendosi, dunque, verificare la sussistenza di una costante e quotidiana condivisione e la quotidianità di rapporti basati sull'affettività).
Conseguentemente, considerate tutte le evidenziate peculiarità del presente caso, questo Tribunale ritiene equo liquidare la somma di € 5.000,00 in favore di ciascun ricorrente“ (cfr. pag. 19 sent. I grado).
Lamentano gli appellanti che il primo giudice ha liquidato una somma irragionevole e sproporzionata per difetto rispetto a quella stabilita anche come minimo dalle tabelle milanesi, non avendo esplicitato i criteri della propria valutazione, essendosi limitato ad evidenziare la mancata allegazione da parte degli attori di circostanze più dettagliate di vita vissuta, la mancata prova di eventuale convivenza con il proprio genitore e l'intensità
21 della relazione affettiva, così disattendendo il principio secondo cui, “in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass.
Sez. 3 n. 3505 del 23/02/2016)”.
Deducono gli appellanti che la deroga ai limiti indicati dalle Tabelle, pertanto, si giustifica allorquando si prospettino situazioni che travalichino, in base alle circostanze del caso concreto, il criterio guida rappresentato dalla c.d. forbice stabilita dalle Tabelle medesime. Nell'ambito della c.d. forbice, le circostanze del caso concreto consentono la c.d. personalizzazione del danno medesimo;
la deroga a quello che impropriamente viene denominato “minimo garantito” si riferisce, perciò, a specifiche situazioni di cui, in ragione della loro peculiarità, le tabelle non possono avere già tenuto conto.
Nel caso di specie, in cui il danno parentale è stato richiesto dai figli, la convivenza con il genitore, la qualità e l'intensità della relazione affettiva, la relazione con la c.d. “famiglia residua”, così come l'età della vittima al momento del decesso, non possono, in linea di principio, incidere sul diritto dei figli a ottenere il ristoro nella misura base prevista dalla c.d. forbice delle tabelle, proprio perchè il dolore e la sofferenza per la perdita della propria madre deve presumersi in ogni individuo secondo un criterio di normalità di cui il valore medio tabellare è espressione.
Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Pur avendo premesso che per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale “un valido ausilio può essere rappresentato dalle Tabelle redatte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano”, il primo giudice ha liquidato in favore degli attori il danno non patrimoniale, sulla base della mera enunciazione di alcune circostanze di fatto che assume di aver tenuto in considerazione (età della vittima al momento del decesso, scomparsa non prematura né improvvisa, età dei figli, mancata allegazione della coabitazione dei figli con la madre al momento della morte e di elementi da cui desumere l'intensità dell'afflizione), senza applicare alcun criterio tabellare di riferimento e, dunque, giungendo ad una liquidazione (€ 5.000,00) fondata su un criterio equitativo puro.
22 La valutazione si pone in contrasto con il principio di diritto, più volte affermato dalla
Suprema Corte, secondo il quale nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, di regola, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. n. 20985 del 2015). La liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso) è ammissibile solo allorché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione (Cass.
n. 36297 del 2022 e, da ultimo Cassazione civile sez. III - 09/06/2023, n. 16468).
Nel caso di specie, la quantificazione del danno si è tradotta, secondo un ragionamento determinativo la cui logica non è in alcun modo verificabile né condivisibile, in un importo di gran lunga inferiore al limite minimo della "forbice" all'epoca della decisione prevista dalle tabelle di Milano per la liquidazione del danno parentale, in assenza di circostanze peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare un tale discostamento dai parametri tabellari.
Il danno non patrimoniale subito dai congiunti della defunta va pertanto Per_1 rideterminato, facendo applicazione del criterio tabellare, con la precisazione che le tabelle milanesi, nella loro ultima versione pubblicata nel giugno del 2022, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto idoneamente modificate introducendo il sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione
"a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione, in casi in cui esse si rivelino inadeguate a fronte della estrema particolarità della situazione (tanto in ossequio a Cass. n. 37009 del 2022 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III - 09/06/2023, n. 16468, cit.).
Ne consegue che agli attori-odierni appellati, figli di , va riconosciuta iure Persona_1 proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la somma di € 110.000,00 ciascuno, tenuto conto dell'età della vittima primaria, 76 anni (12 punti), dell'età delle vittime secondarie, entrambe ultracinquantenni (18 punti), mentre riguardo alle ulteriori
23 voci il punteggio è 0 (zero), tenuto conto del fatto che le parti nulla hanno allegato nel giudizio di primo grado (né tantomeno provato) riguardo alla convivenza o meno con la vittima, alla composizione del nucleo familiare (e, dunque, al numero di altri superstiti)
e ad una particolare intensità del rapporto affettivo.
Al riguardo, deve osservarsi che su tali profili non possono valere le presunzioni, dovendo parte attrice provare in concreto e con certezza lo stato di famiglia, la convivenza o meno, e allegare e provare specifiche circostanze da cui inferire un rapporto affettivo di intensità particolare, che supera quello ordinario intercorrente tra genitore e figlio.
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dunque, agli appellati va riconosciuta, iure proprio, in via equitativa, la somma di € 110.000,00 ciascuno, calcolata all'attualità.
2.2.Con il secondo motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza nella parte in cui ha statuito che “Essendo stato l'importo del risarcimento quantificato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata rivalutazione monetaria, né su di essa possono riconoscersi interessi compensativi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo le attrici provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria”, nonostante essi avessero richiesto, sia per il danno iure hereditatis, che per quello iure proprio, gli interessi compensativi, rispettivamente dalla data dell'illecito e dalla data del decesso.
A fondamento della doglianza gli appellanti hanno richiamato la ultraventennale giurisprudenza della S.C. in tema di liquidazione dei debiti di valore, che deve comprendere anche la liquidazione del pregiudizio ulteriore subito dal danneggiato per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario spettante a titolo di ristoro del danno
(Cass. n. 1712/1995).
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata, che questa Corte costantemente applica, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti.
24 Pertanto, applicando i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui
"(…) nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa" (ex multis Cass. civ. n. 6357/2011, n. 8104/2013, n. 15883/2014 e n. 13268/2016), in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, sugli importi innanzi liquidati (all'attualità),
a titolo di danno biologico iure successionis e iure proprio da perdita del rapporto parentale, sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, rispettivamente all'epoca dell'insorgenza della patologia (novembre 2003) e del decesso della (13.5.2013) e via via annualmente rivalutate secondo i criteri Per_1 fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995
(conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sugli importi liquidati solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio e il parziale accoglimento del gravame principale e di quello incidentale, si stima equo: 1) per il primo grado del giudizio, rideterminare le spese di lite, in considerazione della rimodulazione del risarcimento dovuto, e porle a favore di e;
2) per il presente CP_1 CP_2 grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, compensarle integralmente tra le parti.
Le spese vengono liquidate sul valore della causa all'esito del gravame, con l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività effettivamente espletata, e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU restano a carico del soccombente. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in persona del in carica pro Parte_1 CP_4 tempore, e sull'appello incidentale proposto da e , avverso CP_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 16.11.2021 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, ogni ulteriore e contraria istanza reietta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale;
25 3) per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna il Parte_1
al pagamento in favore di e :
[...] CP_1 Controparte_2
- della somma di € 117.225,07, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del novembre 2003 e di anno in anno rivalutata secondo Org_ gli indici nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta, a titolo di risarcimento del danno iure successionis;
- della somma di € 110.000,00 per ciascuno, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del maggio 2013 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici
, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla Org_3 somma così ottenuta, a titolo di risarcimento del danno iure proprio;
4) condanna il al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado in favore di e , che liquida in € 259,00 per esborsi ed € CP_1 Controparte_2
11.500,00 per compensi professionali, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
6) conferma nel resto l'ordinanza impugnata.
Così decisa in Bari, addì 20 dicembre 2023 nella camera di consiglio della III Sezione
Civile della Corte d'Appello
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Maristella Sardone dott. Michele Ancona
.
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Michele ANCONA Presidente
2)dott. Vittorio GAETA Consigliere
3)dott. Maristella SARDONE Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Risarcimento danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1794 dell'anno 2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione civile, il 16.11.2021
T R A
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso cui è domiciliato ope legis;
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca CP_1 Controparte_2
Leoncini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 27.09.2023, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.05.2015 dinanzi al Tribunale di Bari, CP_1
e , in proprio e nella qualità di eredi di , chiedevano
[...] Controparte_2 Persona_1
l'accoglimento, nei confronti del , delle seguenti conclusioni: “A) Parte_1 accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità extracontrattuale del nella Parte_1 infezione post-trasfusionale e nella causazione del decesso della sig.ra ; B) Persona_1 condannare il all'integrale rifusione in favore dei ricorrenti di tutti i danni Parte_1 non patrimoniali, iure successionis e iure proprio, diretti e riflessi, patiti e patiendi, nessuno
1 escluso ed eccettuato;
endofamiliare ed esistenziale;
o qualsiasi altra voce di danno non patrimoniale nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medico-legale o, comunque, nella misura maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia o di equità….C) rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
D) condannare il al pagamento delle spese e compensi professionali di cui al presente Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda i ricorrenti, figli di , deducevano che: - la Persona_1
era deceduta in data 11.5.2013 presso il di Bari a causa di cirrosi Per_1 Org_1 epatica da evoluzione HCV correlata di origine post-trasfusionale; - durante il ricovero dal 1.2.1999 al 12.2.1999 presso l' alla de cuius erano Controparte_3 state praticate alcune trasfusioni di sangue infetto;
- nel novembre 2003, in occasione di altro ricovero, era stata diagnosticata “Encefalopatia ipeammoniemica in epilettica con cardiopatia ischemica ipertesa. Epatite C”; - nel marzo 2004, in occasione di altro ricovero presso il Policlinico di Bari le era stata diagnosticata cirrosi epatica HCV+; - in data
21.6.2005 la de cuius aveva proposto domanda di indennizzo previsto dalla legge n.
210/92, successivamente riconosciuto dalla con Organizzazione_2 verbale del 5.12.2006, previo accertamento del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia HCV-cirrosi; - nel periodo dal marzo 2004 al 2012 la aveva subito altri Per_1 ricoveri e le era stata confermata la diagnosi di cirrosi epatica da HCV post-trasfusionale, che andava ad aggravare il complesso quadro clinico della paziente, tanto che la stessa in data 11.5.2013 decedeva per “insufficienza cardiorespiratoria in paziente affetta da cirrosi epatica HCV correlata”; - la cirrosi epatica da HCV correlata, contratta in via post- trasfusionale, era stata causa adeguata e sufficiente a provocare la morte della Per_1
- con lettere racc.te del 11.2.2010 e 18.2.2014 era stata inoltrata formale richiesta di risarcimento danni al , rimaste prive di riscontro;
- il Parte_1 Parte_1
era responsabile per la violazione dei compiti istituzionali di controllo sulle attività
[...] di produzione, commercializzazione e distribuzione di sangue umano e dei suoi derivati, nonché del dovere di vigilanza sulla applicazione da parte degli enti subordinati delle prescrizioni normative in materia trasfusionale.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente l'estinzione Parte_1 del diritto per prescrizione limitatamente ai danni rivendicati iure hereditatis, per decorso del termine quinquennale;
nel merito contestava la fondatezza degli avversi assunti, eccependo il difetto di prova della responsabilità del e del nesso causale tra il Parte_1 danno e le trasfusioni eseguite sulla nonché la carenza di prova del danno e Per_1
2 comunque l'eccessività delle somme richieste;
da ultimo, eccepiva la compensatio lucri cum damno, avendo la percepito l'indennizzo di cui alla legge 210/92. Per_1
La causa era istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di consulenza medico-legale, che così concludeva: “1) la patologia da cui era affetta era Persona_1
costituita da carcinoma epatocellulare (HCC) multifocale su cirrosi epatica da HCV (virus dell'epatite di tipo C); 2) sussiste nesso causale tra la patologia ed il fatto lesivo (trasfusioni di sangue a febbraio del 1999); sussiste nesso causale tra la patologia epatica post-trasfusionale ed il decesso;
3) al momento della trasfusione erano state acquisite sufficienti conoscenze scientifiche attinenti il nesso causale tra trasfusione e malattia, ed erano già stati messi a punto trattamenti atti a impedire il contagio;
4) si può verosimilmente affermare che al momento della trasfusione a livello ministeriale erano stati adottati (almeno sul piano normativo: legge n. 107 del 1990, attuata concretamente nel 1994) provvedimenti idonei ad evitare il contagio;
5) l'inabilità temporanea è stata parziale al 60%, dal novembre del 2003 al dicembre del 2006, parziale all'80% dal dicembre del 2006 al dicembre del 2012, e subtotale (assimilabile a totale) da gennaio del 2013 al decesso (11 maggio 2013); 6) la percentuale di postumi invalidanti permanenti va equamente valutata nella misura dell'85%; 7) non sono documentate (né sono state richieste spese sanitarie”.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 16.11.2021, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così provvedeva: “1) accoglie parzialmente la domanda e, per
l'effetto, dichiara la responsabilità del in ordine all'evento illecito dedotto Parte_1 in giudizio;
2) condanna il in persona del p.t., al pagamento in Parte_1 CP_4 favore di e della somma complessiva di € 801.979,43, già rivalutata CP_1 Controparte_2 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subito in vita da;
3) condanna il Persona_1 [...]
in persona del al pagamento in favore di e Parte_1 CP_5 CP_1 Controparte_2 della somma di € 5.000,00 per ciascuno di essi, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso di;
4) condanna il resistente alla rifusione delle Persona_1 spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 10.693,50 per compenso professionale, oltre ogni accessorio di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico del resistente le spese di ctu, Parte_1 come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa”.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello il , in Parte_1 persona del deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: I) Violazione di CP_5 legge. Violazione artt. 2943, 2947 e 1219 c.c.. Motivazione errata. Parziale esame della documentazione acquisita al giudizio. II) Violazione di lege;
violazione dell'art. 2043 c.c.;
3 violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione dell'onere della prova;
motivazione insufficiente;
motivazione apparente;
genericità ed erroneità della motivazione. III) Erroneo riconoscimento della responsabilità del anche nella causazione della morte Parte_1 della IV) Erroneità della sentenza. Inammissibilità della liquidazione del danno Per_1
da invalidità permanente.
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) riformare integralmente
l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dal Tribunale civile di Bari -III sez.- nel giudizio n. r.g.
7894/2015, respingendo le domande originariamente proposte e, per l'effetto, mandare assolto il da tutte le domande formulate nei suoi confronti;
b) condannare la Parte_1 controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno contestato i motivi e chiesto il rigetto dell'appello principale, proponendo appello incidentale per i seguenti motivi: 1) Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., delle sentenze della
Suprema Corte di Cassazione del novembre 2008 e delle tabelle del Tribunale di Milano, riguardo al danno non patrimoniale per perdita parentale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2058, 2059 c.c. – Interessi compensativi.
Hanno chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- In via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, a) accertare e condannare l'appellante al risarcimento del danno parentale pari ad €
165.990,00 per ciascun erede;
b) condannare l'appellante al pagamento degli interessi compensativi nella misura legale che andranno calcolati provvedendo a devalutare anno per anno, Org_ in base agli indici gli importi già attualizzati e per l'intero riconosciuti in sentenza dalla data dell'illecito (1974) fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, a seguito di trattazione scritta, in data
27 settembre 2023 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto che il appellante non ha provveduto al Parte_1 deposito degli scritti conclusionali.
1.L'appello principale.
1.1.Con il primo motivo l'appellante principale censura la ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis.
4 Al riguardo, il primo giudice, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. SS.UU. n. 576/2008) sulla natura extracontrattuale della responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus Hbv, Hiv e Hcv Parte_1 contratte da soggetti emotrasfusi, sul termine quinquennale di prescrizione e sulla individuazione dell' “exordium praescriptionis”(Cass. n. 17421/2019), e dopo aver ricostruito in fatto la vicenda occorsa alla de cuius ha ritenuto che “…nel caso di Per_1 specie sulla base delle emergenze istruttorie non è possibile desumere che – già prima Per_1
della presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa – avesse (o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza) effettiva contezza dell'esistenza della malattia e della sua riconducibilità causale alle trasfusioni cui era stata sottoposta negli anni precedenti, dovendo essere siffatta circostanza dimostrata – anche a mezzo di presunzioni semplici – e non potendo arrestarsi al piano delle mere ipotesi o congetture. Il cioè, limitandosi ad operare un Parte_1 generico riferimento allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, non ha apportato elementi utili e sufficienti al fine di offrire in giudizio tale prova.
Sicché, essendo stata interrotta la decorrenza della prescrizione dalle succitate lettere di messa in mora (atti a ciò idonei ai sensi dell'art. 2943 c.c.) del 2010 e del 2014, il diritto non si è prescritto.
Donde il rigetto dell'eccezione in analisi”.
Deduce l'appellante che dalla documentazione acquisita al giudizio risulta che, dal luglio 2002 ( data del ricovero presso la -v. verbale Organizzazione_4
CMO di Bari 5.12.2006 n.103 doc. n. 7 fasc. doc. ctp.) ovvero dal novembre 2003, come ammesso dai ricorrenti nel ricorso introduttivo ( al n. 4 dell'esposizione in fatto ove si legge : “ Nel novembre
2003 altro ricovero con diagnosi di Encefalopatia ipeammoniemica in epilettica con cardiopatia ischemica Epatite C”) la loro dante causa era a conoscenza della infermità e della dipendenza dell'infezione dal trattamento emotrasfusionale subito nel 1999”). Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto deve essere individuato nel luglio
2002 o tutt'al più nel novembre 2003, con conseguente avvenuta estinzione dello stesso alla data dell'atto di diffida e messa in mora del 4.2.2010 (ricevuta dal Ministero l'11.2.2010). Deve riconoscersi l'estinzione, per prescrizione quinquennale, del diritto di cui si discute anche a voler individuare il relativo dies a quo nel febbraio 2004 ( data del ricovero presso il P.O. - v. Org_5 verbale CMO di Bari 5.12.2006 n.103 cit.) allorchè venne diagnosticata l'ulteriore evoluzione della malattia in cirrosi epatica HCV>>.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha di recente ribadito il consolidato principio di diritto, che questa
Corte condivide, in relazione al danno da emotrasfusioni, secondo il quale “Il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad
5 infezioni contratte da soggetti emotrasfusi decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il soggetto terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”; pertanto, si legge in motivazione, “la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa”.
La S.C. ha inoltre chiarito che “Se l'interessato presenta la domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione può ragionevolmente farsi decorrere da tale momento, essendo allora maturata una sufficiente e adeguata percezione della malattia;
se l'interessato non presenta la domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, il giudice deve accertare il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione, tenendo conto della corretta distribuzione degli oneri probatori. Pertanto, è onere della parte che eccepisce la prescrizione allegare e provare il fatto temporale costitutivo dell'eccezione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi;
in difetto di ogni informazione medica che espliciti anche la solo possibile eziologia della patologia, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere sino alla morte del paziente;
in tal caso, il diritto al risarcimento del danno per l'illecito lungolatente della vittima si trasferisce agli eredi che sono legittimati ad azionarlo iure hereditatis” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16468).
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che “la responsabilità del per i Parte_1 danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale;
ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente con la proposizione della domanda amministrativa di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4 che attesta
6 l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (fra le tante, Cass. n. 14470 del 2021, n. 16217 del 2019 e, da ultimo, Cass. SS.UU. 19129/2023).
“La presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell'art. 2935
c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, ma ciò non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 27757/2017); un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l'ordinaria diligenza) l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, sempreché tuttavia - "il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto" (Cass. n. 17421/2019); viceversa, incorre "in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935
c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione" (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12966 e, da ultimo, Cass. civile sez. III - 07/07/2023, n. 19288).
Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e, sulla scorta delle emergenze processuali, ha giustamente escluso che, in epoca antecedente alla domanda amministrativa (21.6.2005), la detta consapevolezza fosse stata acquisita o fosse acquisibile con l'ordinaria diligenza dalla Per_1
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse allegazioni dei ricorrenti emerge che la già dal novembre 2003 sapeva di avere contratto l'epatite C e da Febbraio 2004 Per_1 era a conoscenza di essere affetta da cirrosi epatica.
Ma tanto non è sufficiente a dimostrare la conoscenza del nesso di derivazione causale dell'infezione da HCV, e della successiva patologia epatica, dai trattamenti trasfusionali del 1999.
Il giudice può effettivamente indagare sull'esatto momento in cui il malato è venuto a conoscenza del rapporto causale tra la trasfusione e la malattia, accertamento che può essere compiuto anche attraverso presunzioni semplici;
in questo caso, però, il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto dovrà essere circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura. Una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992, incombe sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l'onere di provare che il
7 danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell'esistenza del contagio, e della sua derivazione causale dalla trasfusione, già prima dell'inoltro della domanda amministrativa di indennizzo, potendo tale prova essere raggiunta pure in via presuntiva, dovendosi, però, fondare su fatti certi ovvero dedurre sulla base di massime di esperienza o dell' id quod plerumque accidit.
Nella specie, tuttavia, non è stata fornita, né è emersa ex actis, la prova di una differente decorrenza rispetto a quella già individuata dal primo giudice.
Il , su cui incombeva il relativo onere, pur avendo indicato che dal 2002-2003, o Parte_1 comunque dal 2004, la era a conoscenza della infermità e della dipendenza Per_1 dell'infezione da HCV dalle trasfusioni subite nel 1999, ha tuttavia omesso di allegare, prima ancora di dimostrare, da dove inferire la consapevolezza da parte della de cuius della probabile origine trasfusionale della epatopatia.
Non sono state prodotte le cartelle cliniche relative ai ricoveri della del luglio Per_1
2002, novembre 2003 e febbraio 2004, sicchè non è dato sapere se ivi vi fosse il riferimento alla derivazione causale dell'infezione dalle trasfusioni. Il non ha neanche Parte_1 allegato che nelle dette cartelle cliniche fosse riportata la derivazione causale della infezione (e poi della cirrosi epatica) dalle trasfusioni, essendosi limitato ad allegare che la de cuius fosse “a conoscenza della infermità e della dipendenza dell'infezione dal trattamento emotrasfusionale subito nel 1999”, senza in alcun modo indicare da dove risultasse tale conoscenza.
L'appellante non ha spiegato perché la alla luce delle conoscenze scientifiche Per_1 facenti parte del patrimonio culturale dell'uomo medio, secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto capire, all'epoca della diagnosi dell'epatite C nel
2002 o 2003, e poi della patologia epatica nel 2004, che esse fossero da mettere in collegamento causale con le trasfusioni risalenti al 1999; non ha provato che nella documentazione medica in possesso della vittima (antecedente alla data di presentazione della domanda ex l. 210/92) fosse indicata la causa della contrazione della patologia.
Posto che la ha presentato domanda amministrativa ex l. 210/92 nel giugno 2005, Per_1 spettava al dimostrare la pregressa conoscenza o conoscibilità, da Parte_1 parte di un soggetto medio, della reale causa del contagio. Dalla documentazione sanitaria in atti non risulta in alcun modo che i medici ospedalieri che hanno avuto in cura la nel 2002-2003 e 2004 l'avessero informata sulla possibile eziopatogènesi Per_1 dell'epatite riscontrata;
né può ragionevolmente ritenersi che la avrebbe potuto Per_1 acquisire detta conoscenza usando l'ordinanza diligenza (la S.C., nella pronuncia n. 24164 del 27/09/2019, ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera
8 diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione).
In difetto di emergenze probatorie diverse, correttamente il primo giudice ha fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di presentazione della domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 210/92, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del ex art. 2043 c.c., sia con riguardo Parte_1 all'elemento oggettivo, in particolare al nesso causale tra la trasfusione e l'infezione contratta dalla de cuius, sia con riguardo all'elemento soggettivo del dolo e della colpa, in particolare alla condotta omissiva negligente.
Sotto il primo profilo, con riferimento all'elemento materiale del nesso di causalità, deduce l'appellante che la sentenza gravata, pur in assenza di specifiche prove da parte degli originari ricorrenti, ha concluso per la sussistenza del nesso causale fondandosi esclusivamente sulle conclusioni della CTU che, a sua volta, prescinde dalla circostanza di fatto costituita dalla data di effettuazione delle emotrasfusioni, anno 1999, quando erano stati già adottati i protocolli per l'accertamento di idoneità dei donatori di sangue e di emocomponenti, e la sottoposizione a test per i donatori rientrava nella normale e generalizzata procedura.
1.3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato responsabile il anche nella causazione del decesso della ritenendo Parte_1 Per_1 non dimostrato il nesso di diretta dipendenza causale del decesso dalla patologia epatica sofferta;
deduce in particolare che la soffriva di altre e diverse patologie, oltre Per_1 alla cirrosi epatica, e che il decesso sarebbe stato determinato da insufficienza cardiorespiratoria.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno rigettati.
In materia di responsabilità civile il nesso causale è retto dai principi di cui agli articoli
40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.
Tuttavia, se nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”,
9 in quello civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le Parte_1 trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul in Parte_1 adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cass. ord. n. 21695/2022).
Ne consegue che, sussistendo in capo al un obbligo di controllo e Parte_1 vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il
Giudice, accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ematico, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV, o HCV, in soggetto emotrasfuso può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il Parte_1 verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. sent. n. 576/2008).
Pertanto, a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva (colposa) del può qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile. Parte_1
L'omessa vigilanza sulle sacche di sangue trasfuso presso il nel 1999 è Org_1 CP_3 imputabile senza dubbio al appellante. Parte_1
Quanto al nesso di causalità, nel caso di specie è dirimente la presenza dei due verbali redatti dalla l'uno n. 103/2006 del 5.12.2006 Organizzazione_6
(cfr. allegato 3 fasc. appellati), formulato a seguito di istanza della de cuius ancora in vita,
e l'altro n. 575/2016 del 7.3.2016 (cfr. doc. 4 fasc. appellati), frutto invece della richiesta indennitaria degli eredi ex L. 210/1992, attestanti, il primo, il nesso di causalità degli eventi emotrasfusivi del 1999 con la contrazione del virus dell'epatite C diagnosticata nel
2002/2003 e la cirrosi epatica HCV correlata con encefalopatia porto sistemica, ed il secondo la dipendenza eziologica del decesso con le infermità per le quali già erano stati
10 attribuiti in vita i benefici dell'indennizzo di cui alla citata L. 210/1992 (essendo pacificamente state corrisposte le correlate somme alla danneggiata).
Ebbene, quanto alla valenza probatoria dei verbali contenenti le suddette considerazioni medico-legali, questa Corte condivide e fa propri i seguenti principi di diritto affermati di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un. -
06/07/2023, n. 19129): “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Parte_1 in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla
Commissione medica di cui all'art. 4 della L. n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale;
nel medesimo giudizio, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi Parte_1 fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”.
Le SS.UU., componendo il contrasto emerso tra i diversi orientamenti, hanno dato continuità al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 577 del 2008, secondo cui, escluso il valore di prova legale dei verbali della C.M.O. al di fuori del procedimento amministrativo ex l. 210/92, “una diversa valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale.
Fra detti elementi costitutivi rientra, appunto, il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale”.
11 Le Sezioni Unite, “ribadito il principio secondo cui la prova presuntiva non è un mezzo relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove ed allo stesso il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva, nell'affrontare lo specifico tema della prova del nesso causale nel giudizio di risarcimento intentato nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a danni derivati dalla pratica dell'emotrasfusione, hanno evidenziato che "dinanzi alla prova del nesso causale il danneggiato non è lasciato solo ma a quest'ultimo si affianca il soggetto evocato in giudizio nella veste di responsabile, ove egli sia tenuto per norma giuridica o tecnica a documentare la sua condotta o determinati fatti, registrandosi cioè una situazione in cui entrambe le parti non possono rimanere inerti dinanzi al problema della causalità" (Cass. S.U. 11 gennaio
2008 n. 582, punto 6.3).
Se, dunque, ai fini del ragionamento presuntivo il giudice può e deve valorizzare la mancata predisposizione o la mancata produzione da parte del convenuto della documentazione imposta per legge, a maggior ragione assumono rilievo le condotte positive tenute dall'amministrazione convenuta, con la conseguenza che l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere della prova sullo stesso gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede, che investe sia la causalità generale che quella del caso concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4 della L. n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente.
Quell'accertamento, dunque, è sufficiente a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729 c.c. e, pertanto, l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione "forte" che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Come già queste Sezioni Unite hanno osservato (cfr. Cass. S.U. n. 582/2008 cit.), per tale via non si realizza nessuna inversione dell'onere della prova, che resta a carico del danneggiato, perché la regola di giudizio qui enunciata attiene alla idoneità dell'elemento presuntivo a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, idoneità che va ritenuta, salva l'allegazione di contrari elementi specifici e concreti che rendano il primo inattendibile, sì da impedire che sullo stesso possa essere fondato il giudizio di inferenza probabilistica” (cfr. Cass. SS.UU. 19129/23 in motivazione).
12 Nel caso di specie il non ha allegato alcun elemento dal quale desumere la Parte_1
recisione del nesso di causalità, presunto in virtù dell'avvenuto riconoscimento del diritto all'indennizzo. Pertanto, in assenza di allegazioni da parte dell'Amministrazione sul punto, va ritenuta provata la sussistenza del nesso di causalità, materiale e giuridico, che lega la condotta omissiva del al danno evento. Parte_1
Inoltre, nel presente giudizio, la conferma circa la sussistenza - seppure in termini di elevata probabilità - del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dalla de cuius e l'epatite
HCV (nonché tra tale patologia ed il decesso), ha trovato conferma nelle risultanze della
CTU disposta in primo grado, le cui conclusioni il giudice di prime cure ha condiviso e posto a fondamento della decisione.
D'altro canto, a fronte della presunzione grave e precisa circa la sussistenza del nesso di causalità, il non ha neanche provato di aver adottato condotte e misure Parte_1 necessarie per evitare la contagiosità: invero, non ha prodotto, come era suo onere, al fine di dimostrare l'intervento di fattori causali indipendenti, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso.
L'appellante deduce inoltre (motivo sub III) l'assenza del nesso causale tra danno conseguenza costituito dal decesso della e presunto illecito aquiliano: gli Per_1 appellati non avrebbero dimostrato che il decesso della de cuius sia derivato proprio dalla malattia contratta e non da altre eventuali cause alternative. In particolare, secondo il
, è probabile che il decesso sia avvenuto in ragione di altre patologie del tutto Parte_1 indipendenti dal contagio.
La doglianza non ha pregio.
Come evidenziato alla pagina 12 della sentenza, che ha riportato sul punto le conclusioni del CTU, sussiste nesso causale tra la patologia epatica post-trasfusionale ed il decesso;
in particolare, al riguardo il CTU ha accertato (cfr. pagg.
4-5 relazione CTU) che “la documentazione versata in atti, con particolare riferimento alle copie conformi di cartella clinica del dicembre 2012, e, rispettivamente, del maggio 2013 (mese dell'exitus) evidenziava la presenza di cirrosi epatica e di carcinoma epatocellulare multifocale in paziente con trombosi portale, versamento pleurico bilaterale (significativamente maggiore a destra che a sinistra), severa ipoalbuminemia, ed infine ittero, donde (in data 8 maggio 2013) stato di coma in “paziente affetta da patologia neoplastica in stato avanzato, in stato di probabile grave insufficienza epatica”), con decesso in data 11 maggio 2013; non sussistono dubbi, quindi, per quanto attiene la sussistenza di un valido nesso causale tra patologia epatica post-trasfusionale e decesso;
per quel che attiene, inoltre, l'eventuale concorso di concause nelle determinismo del decesso, va rilevato quanto segue:
era affetta da epilessia post-traumatica(in terapia farmacologica), nonché da Persona_1
13 ulcera gastrica, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica… con un episodio(risalente al 1993) di ictus cerebrale, guarito con lievi reliquati (emiparesi sinistra); tuttavia, né le suddette patologie
(controllate dalle terapie in atto, e/o meramente descritte come patologie pregresse in anamnesi patologica remota), né la stessa riacutizzazione di BPCO a dicembre del 2012, possono verosimilmente, in base alla documentazione in atti, e secondo un principio di ragionevole probabilità scientifica, aver assunto un ruolo di vali valida (e percentualmente rilevante) concausa nel determinismo del decesso, il quale va quindi ricondotto in via sostanzialmente esclusiva all'apatia in oggetto”.
La contraria asserzione del circa la riconducibilità dell'evento morte ad altre Parte_1 cause alternative è rimasta del tutto indimostrata.
1.4. Con il quarto motivo l'appellante principale ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha liquidato iure hereditatis il danno rapportato all'invalidità permanente conseguente all'HCV che ha afflitto la de cuius, ed in particolare ove si legge: “3.3 – Tanto chiarito in ordine all'an debeatur e venendo alla determinazione del quantum debeatur, alla luce di quanto emerso dalla documentazione versata in atti e in assenza di contrarie indicazioni fornite dall'istante, s'impone di fare riferimento all'epoca della manifestazione ed effettiva percezione della malattia, che può farsi coincidere, come visto, con la data del 21.6.2005 – quando presentò domanda di indennizzo in sede Per_1
amministrativa – allorché l'interessata aveva sessantotto anni (essendo nata il [...]).
Conseguentemente, facendo applicazione delle vigenti tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale– Edizione 2021 – adottate dall del Tribunale di Milano Organizzazione_7
(anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella citata sentenza n. 12408/2011, gli importi in esse contenuti costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità), il danno non patrimoniale con riferimento all'invalidità permanente pari all'85 % va liquidato nella somma tabellare di € 691.089,00 a titolo di danno biologico per lesione dell'integrità psico- fisica, tenuto conto della natura e del grado di lesioni riportate.”
A fondamento della doglianza il ha richiamato la giurisprudenza della Parte_1
Suprema Corte, secondo la quale l'unico danno biologico risarcibile in caso di morte causata la lesioni è quello correlato all'inabilità temporanea, in quanto per definizione, in questa ipotesi, non è concepibile un danno biologico da invalidità permanente, atteso che quest'ultima postula la guarigione (con postumi) e non, al contrario, la morte della vittima (cfr., ex plurimis, Cass. III, 16.5.2003 n. 7632, dove si legge che “…Infatti, secondo i principi medico - legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza
14 l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso,
l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo. Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea”).
Il motivo è fondato.
Il primo giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha liquidato, oltre alla somma di €
691.089,00 a titolo di danno biologico per lesione dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'invalidità permanente dell'85% e dell'età della (68 anni) alla data del Per_1
21.6.2005 (data di presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa e, dunque, epoca di manifestazione ed effettiva percezione della malattia), l'ulteriore somma di € 255.301,2 a titolo di inabilità temporanea (“…valutata in 131 giorni per la totale ed in giorni 3.349 (di cui 2.192 all'80% e 1.157 al 60%) per la parziale;
- pertanto, applicando
l'importo giornaliero di € 99,00, la ITT ammonta ad € 12.969,00, la ITP all'80% corrisponde ad €
173.606,40 e, infine, la ITP al 60% è pari ad € 68.725,80”; cfr. pag. 14 sentenza appellata).
Dalla lettura della CTU espletata in primo grado emerge che il consulente ha calcolato l'inabilità temporanea fino alla data del decesso (11.5.2013): “l'inabilità temporanea è stata parziale al 60%...dal novembre 2003 al dicembre del 2006, parziale all'80%...dal dicembre 2006 al dicembre 2012, e subtotale (assimilabile a totale) dal gennaio 2013 al decesso (11 maggio 2013)”
(cfr. pag. 8 CTU).
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto deve osservarsi che, come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, “in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacchè altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3414 del
07/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3806 del
15 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 26897 del
19/12/2014). Se dunque è possibile legittimamente procedere a liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l'invalidità temporanea (allorchè la malattia risulti ancora in atto), quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), non appare dubitabile che tale liquidazione debba rispondere al criterio diacronico e non a quello sincronico, iniziando l'uno soltanto al termine dell'altro, diversamente venendo a duplicarsi il risarcimento di un medesimo danno, criterio questo che risponde al principio per cui, nella liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perchè solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017)”
(così, Cass. civ. III, 7.11.2019 n. 28614; negli stessi termini, da ultimo 27380/2022, n. 27380).
Nel caso di specie, il CTU ha valutato l'inabilità temporanea sino alla data della morte della il che implica che i postumi non si erano mai stabilizzati;
il primo Giudice, Per_1 tuttavia, ha riconosciuto sia il danno da inabilità temporanea (fino alla data della morte) sia, per lo stesso periodo, il danno da invalidità permanente, pervenendo ad una illegittima duplicazione del danno.
Questa Corte, ribadendo il proprio orientamento, affermato nelle pronunce n. 945/2021 e n. 310/2022, che qui vanno richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., ritiene che l'utilizzo del parametro della percentuale di invalidità permanente e relativo computo con i criteri delle tabelle milanesi sul danno biologico, non appaiono esser confacenti alla disciplina del caso di specie e che le indicazioni della percentuale di danno permanente data dal Ctu all'esito dei relativi accertamenti non possano esser considerate parametro idoneo al fine di determinare in termini adeguati e congrui il quantum debeatur.
Al fine di individuare i parametri di computo applicabili al caso concreto, occorre considerare la peculiarità attinente la verifica e quindi la liquidazione del danno da emotrasfusioni. Va infatti posto in rilievo che i riflessi pregiudizievoli di specie si manifestano in maniera progressiva e crescente nel corso del tempo sino ad indurre anche l'exitus, pur a fronte di una malattia che insorge sin dal momento dell'infezione cagionata dalla trasfusione di sangue infetto, ma che nella fase iniziale, ed anche per un protratto periodo di tempo, può non manifestare sintomi o pregiudizi alle condizioni di vita del contagiato, che si appalesano apprezzabili, nella concretezza delle conseguenze lesive, anche a notevole distanza di tempo.
16 Tanto risulta esser constatabile nella specie, essendo il contagio della risalente Per_1
al 1999 ed i riflessi patologici e di pregiudizio manifestatisi nel 2003; né gli attori, sui quali incombeva il relativo onere, hanno fornito prova della sussistenza di effetti o conseguenze pregiudizievoli manifestatesi in epoca anteriore rispetto al 2003.
Gli effetti lesivi - e quindi il danno conseguenza - della patologia si manifestano e concretizzano, in termini di apprezzabili conseguenze pregiudizievoli incidenti sulle condizioni di vita del danneggiato, in maniera progressiva e ingravescente nel corso del tempo, potendo risultare inesistenti o non apprezzabili nelle fasi di poco successive al contagio, e comunque - si ribadisce- manifestarsi anche a notevole distanza rispetto all'epoca del contagio.
La peculiarità dell'incidenza lesiva e della manifestazione delle conseguenze concretamente pregiudizievoli induce, ad avviso della Corte, a non aderire alla valorizzazione -ai fini della liquidazione - del criterio riferito ai postumi permanenti cristallizzati ed individuati in una percentuale computata in un determinato momento storico o di età del danneggiato.
Va infatti ribadito che i pregiudizi di specie e l'incidenza sulle condizioni del soggetto vengono a manifestarsi con un divenire progressivo che induce un peggioramento man mano più rilevante con il passar del tempo, sino a raggiungere il massimo di incidenza nella fase terminale della malattia.
Quanto innanzi non consente di individuare un indicatore certo dei postumi permanenti agganciato e riferibile ad una determinata epoca o età del danneggiato, posto che - come anche accaduto nella specie - stante l'andamento e progressività della malattia, le percentuali di invalidità possono essere e sono valutabili in maniera e misura differente e con rilevanti ed anche ampi scostamenti, a seconda dell'epoca della relativa constatazione.
La Corte, pur nella consapevolezza di quanto indicato in alcuni arresti della giurisprudenza della S.C. (e nella specie dalle sentenze n. 8532/2020, n. 29492/2019 e
32916/22) ritiene che le connotazioni peculiari della patologia di specie, come innanzi descritte, debbano pertanto comportare l'adozione di criteri differenti rispetto al parametro della invalidità permanente.
Deve invero osservarsi che, a prescindere dalla variabilità e difficoltosa identificazione dei parametri di riduzione proporzionale da tenere in considerazione -per quanto indicato nei richiamati arresti della S.C.-, comunque tali riduzioni verrebbero ad essere applicate ad una percentuale di invalidità che risulta essere contenuta, maggiore o
17 massima, a seconda delle epoche di relativa verifica e cristallizzazione, e che quindi può manifestarsi comunque incongrua per difetto o per eccesso.
Pertanto, pur al cospetto di tali arresti giurisprudenziali, va comunque considerato che la nozione di danno, che deve nella specie essere valutata, assume una peculiare connotazione di tipo “dinamico” e quindi in evoluzione e peggioramento nel corso del tempo, che, proprio per tale peculiarità, non appare in conseguenza suscettibile di una valutazione cristallizzata in un determinato momento o epoca, id est quella concomitante o comunque prossima rispetto all'evento dannoso, o quella determinata in corrispondenza della manifestazione dei relativi effetti lesivi, e quindi del danno conseguenza.
Infatti, ove le verifiche sul danneggiato debbano ritenersi riferibili alla fase iniziale della patologia -all'epoca della trasfusione-, i postumi valutabili dovrebbero esser nulli o minimi. Se invece la verifica dovesse esser condotta in prossimità della constatazione degli iniziali e più incidenti sintomi della patologia, si perverrebbe a determinazioni percentuali che si rivelerebbero pregiudizievoli rispetto agli aggravamenti prospettabili per il decorso progressivo della patologia. Se poi si dovesse svolgere la verifica in fase avanzata della patologia, si verrebbe a riconoscere un danno pari quasi al massimo della invalidità permanente, che comunque si appaleserebbe incongruo per eccesso, non solo rispetto alla residua permanenza in vita del soggetto leso riducibile in maniera proporzionale, e con parametri da individuare>.
Non si ritiene peraltro che possa neppure essere percorsa la strada della valutazione della media delle percentuali di danno permanente riscontrabili nelle varie fasi della vita del danneggiato. Tanto perché una siffatta molteplicità di percentuali si appalesa di difficile individuazione, dovendo esser frutto di una lettura retrospettiva -o anche prospettica- delle condizioni di salute e di vita del danneggiato, e non rapportata ad una concreta verifica delle condizioni del medesimo che comunque viene e dev'essere effettuata all'atto della visita del Ctu e dell'esame della documentazione medica di riferimento.
Non essendo configurabile la suscettibilità di una verifica in fieri ed in chiave anche retrospettiva (oltre che in prospettiva), e ritenendo non potersi valutare le varie percentuali di invalidità permanente riscontrabili nel corso del tempo -e tanto al fine di poter formulare una valutazione sulla media di tali percentuali - il ricorso ad ulteriori e diversi criteri idonei alla determinazione della disciplina del caso, risulta esser finalizzato ad evitare di giungere a risultati e quantificazioni irragionevoli in termini di sproporzione sia per difetto, sia per eccesso.
18 Infatti, laddove, ai fini della valutazione e determinazione dei danni, si dovesse individuare l' epoca alla quale ricondurre gli effetti lesivi e conseguenze dannose, nell' età che il danneggiato aveva al momento della constatazione della patologia da HCV cronica -nel caso di specie acquisita nel 2003-, non potrebbero acquisirsi riscontri idonei e valutabili in termini di congruità, stante quanto già evidenziato sui contenuti effetti lesivi configurabili nelle prime fasi di insorgenza degli effetti/conseguenze della patologia indotta dall'emotrasfusione, potendo quindi nell'ipotesi non esser ravvisabili pregiudizi di consistenza tale da indurre ad un correlata assimilazione valutativa rispetto alle conseguenze che la patologia comporterà nel tempo, e con maggiore e progressiva incidenza. Peraltro può evidenziarsi che sovente, ed a fronte di un quadro non compromesso in maniera rilevante, si ipotizza - nelle valutazioni e consulenze mediche - anche la possibilità di contenere gli effetti della patologia con idonee terapie, in guisa tale da non indurre eccessive limitazioni e pregiudizi per il contagiato.
Deve anche considerarsi che neppure può giungersi a quantificare i postumi con riferimento alla incidenza massima verificabile in fase di progressione avanzata della patologia -allorquando si evolva in cirrosi irreversibile, con patologie connesse - così come stimati dal Ctu. Infatti tale massimo pregiudizio attiene ad una situazione che nella prevalenza dei casi, come nel caso di specie, è comunque non lontana all'exitus, non potendo esser riconosciuto a favore del soggetto con aspettative di vita molto contenute, una sorta di danno al pregiudizio alla vita (e quindi quasi pari o prossimo al 100%), che
è pacificamente insuscettibile di risarcimento (tanto difatti si ritiene per il c.d. “danno tanatologico”).
Il riconoscimento dei postumi permanenti è infatti legato alla verifica delle aspettative di sopravvivenza del soggetto leso.
Pertanto, il criterio della invalidità permanente riferibile alle indicazioni rinvenienti dalle tabelle del Tribunale di Milano, nella relativa applicabilità ritenuta dagli arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati, non appare adeguato alla stima in concreto di un danno di connotazione dinamica e che si può evolvere nel tempo in maniera consistente e fino all'exitus, con variazioni di incidenza percentuale soggette a notevole oscillazione in incremento.
Tanto vale ancor più ove, come nel caso di specie, sia sopravvenuto il decesso della danneggiata.
In siffatto quadro, può ritenersi che il criterio maggiormente congruo al fine di poter computare i danni in considerazione della progressiva evoluzione peggiorativa, e stante l'intervenuto decesso della danneggiata, debba essere quello di attribuire valori di
19 invalidità temporanea giornaliera via via crescenti nel corso del tempo, tenendo conto della data di insorgenza degli effetti concretamente pregiudizievoli sulla condizione di vita quotidiana dell'emotrasfuso, e sino all'exitus, con incremento della liquidazione riferita all'ultimo periodo di vita.
Va inoltre considerato che neppure può ritenersi utile all'uopo la figura del c.d. “danno terminale” tout court (o danno biologico terminale) atteso che le tabelle ultime del
Tribunale di Milano, che hanno disciplinato i criteri di liquidazione di tali tipi di danno, escludono che una tale tipologia di danno possa esser configurabile quando il correlato pregiudizio possa protrarsi oltre un periodo di tempo, indicato convenzionalmente in 100 giorni.
Ed infatti i relativi criteri applicativi non possono comunque ritenersi di utilità ai fini della disciplina della fattispecie oggetto di controversia, anche perché nel metodo di liquidazione seguito si aggiunge per ogni giorno di sofferenza un valore via via decrescente , sino alla determinazione, in coincidenza con il fine vita, in conformità al valore ordinario dell'invalidità temporanea, utilizzando un metodo che parte da valori più alti nell'immediatezza dell'evento, per poi decrescere a valori progressivamente più bassi, e tanto sino all'exitus. Tale metodo di computo non è idoneo ai fini della valutazione e liquidazione oggetto di verifica, atteso che nella specie occorre considerare che i danni sono via via più crescenti, e vanno pertanto liquidati con valori di riferimento più bassi all'inizio della patologia, e con valori progressivamente più alti man mano che la patologia peggiora.
In applicazione dei principi finora richiamati, ritiene pertanto la Corte che nessuna somma vada riconosciuta nella fattispecie a titolo di danno biologico (iure hereditatis) da invalidità permanente e che il danno biologico iure hereditatis vada limitato al periodo di inabilità temporanea, che il CTU ha riconosciuto in misura crescente, inizialmente nella misura del 60%, poi dell'80%, man mano che la gravità della patologia avanzava, ed infine al 100% nell'ultimo periodo precedente al decesso della Per_1
La somma totale del danno riconoscibile a tale titolo è pari ad € 255.301,2, correttamente determinata dal primo giudice.
Dalla detta somma dovrà essere detratto quanto risulta esser stato percepito dalla e dai suoi eredi per provvidenze ex lege 210/1992, come già fatto dal primo Per_1 giudice e non oggetto di censura (“…sia la defunta sia gli eredi hanno già percepito a titolo
d'indennizzo ex L. n. 210/1992 le somme, rispettivamente, di € 60.607,60 e di € 77.468,53, in relazione alle quali deve ritenersi operante la cd. “compensatio lucri cum damno”).
20 Dal computo in detrazione delle somme già percepite (€ 255.301,2 -€ 138.076,13) si giunge alla somma finale di € 117.225,07.
In accoglimento del quarto motivo di appello, tale è quindi la somma da riconoscere iure hereditatis ai congiunti della odierni appellati. Per_1
Per completezza deve osservarsi che la giurisprudenza della S.C. richiamata in comparsa conclusionale dagli appellati (Cass. n. 32916/22 e n. 10902/23) si appalesa inconferente, in quanto affronta la questione della differenza tra danno da premorienza e danno biologico calcolato sulla base della valutazione probabilistica della durata della vita (sulla base delle tabelle di Milano), ma non quella specifica sollevata dall'appellante con il motivo in esame.
Nel caso di specie, invero, non si controverte di danno da premorienza, ma di distinzione tra danno da inabilità temporanea ed invalidità permanente, questione specificamente affrontata dalla Corte di Appello di Bari nei propri precedenti, ai quali si dà continuità, e dalla S.C. nella richiamata pronuncia n. 28614/2019.
2.L'appello incidentale.
2.1.Con il primo motivo gli appellanti incidentali hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno parentale notevolmente al di sotto dei minimi stabiliti dalle Tabelle di Milano, ed in particolare laddove ha argomentato che “Nondimeno, non possono non porsi in rilievi le seguenti circostanze: - è deceduta in età avanzata, avendo compiuto Per_1
settantasei anni pochi mesi prima della morte;
- non si tratta dunque di scomparsa prematura e non ha assunto, anche perché non improvvisa e inaspettata, connotati spiccatamente traumatici;
- i figli – dal canto loro – avevano entrambi superato il cinquantesimo anno di età.
Inoltre, è appena il caso di sottolineare la genericità delle difese e delle allegazioni attoree, non avendo parte ricorrente dedotto (e, men che meno, provato) alcuna circostanza più dettagliata e specifica a sostegno delle proprie pretese, non avendo riferito né episodi di vita vissuta o consuetudini presenti nel nucleo familiare né se, all'epoca dei fatti, convivessero col proprio genitore nella medesima abitazione di residenza (non potendosi, dunque, verificare la sussistenza di una costante e quotidiana condivisione e la quotidianità di rapporti basati sull'affettività).
Conseguentemente, considerate tutte le evidenziate peculiarità del presente caso, questo Tribunale ritiene equo liquidare la somma di € 5.000,00 in favore di ciascun ricorrente“ (cfr. pag. 19 sent. I grado).
Lamentano gli appellanti che il primo giudice ha liquidato una somma irragionevole e sproporzionata per difetto rispetto a quella stabilita anche come minimo dalle tabelle milanesi, non avendo esplicitato i criteri della propria valutazione, essendosi limitato ad evidenziare la mancata allegazione da parte degli attori di circostanze più dettagliate di vita vissuta, la mancata prova di eventuale convivenza con il proprio genitore e l'intensità
21 della relazione affettiva, così disattendendo il principio secondo cui, “in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass.
Sez. 3 n. 3505 del 23/02/2016)”.
Deducono gli appellanti che la deroga ai limiti indicati dalle Tabelle, pertanto, si giustifica allorquando si prospettino situazioni che travalichino, in base alle circostanze del caso concreto, il criterio guida rappresentato dalla c.d. forbice stabilita dalle Tabelle medesime. Nell'ambito della c.d. forbice, le circostanze del caso concreto consentono la c.d. personalizzazione del danno medesimo;
la deroga a quello che impropriamente viene denominato “minimo garantito” si riferisce, perciò, a specifiche situazioni di cui, in ragione della loro peculiarità, le tabelle non possono avere già tenuto conto.
Nel caso di specie, in cui il danno parentale è stato richiesto dai figli, la convivenza con il genitore, la qualità e l'intensità della relazione affettiva, la relazione con la c.d. “famiglia residua”, così come l'età della vittima al momento del decesso, non possono, in linea di principio, incidere sul diritto dei figli a ottenere il ristoro nella misura base prevista dalla c.d. forbice delle tabelle, proprio perchè il dolore e la sofferenza per la perdita della propria madre deve presumersi in ogni individuo secondo un criterio di normalità di cui il valore medio tabellare è espressione.
Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Pur avendo premesso che per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale “un valido ausilio può essere rappresentato dalle Tabelle redatte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano”, il primo giudice ha liquidato in favore degli attori il danno non patrimoniale, sulla base della mera enunciazione di alcune circostanze di fatto che assume di aver tenuto in considerazione (età della vittima al momento del decesso, scomparsa non prematura né improvvisa, età dei figli, mancata allegazione della coabitazione dei figli con la madre al momento della morte e di elementi da cui desumere l'intensità dell'afflizione), senza applicare alcun criterio tabellare di riferimento e, dunque, giungendo ad una liquidazione (€ 5.000,00) fondata su un criterio equitativo puro.
22 La valutazione si pone in contrasto con il principio di diritto, più volte affermato dalla
Suprema Corte, secondo il quale nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, di regola, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. n. 20985 del 2015). La liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso) è ammissibile solo allorché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione (Cass.
n. 36297 del 2022 e, da ultimo Cassazione civile sez. III - 09/06/2023, n. 16468).
Nel caso di specie, la quantificazione del danno si è tradotta, secondo un ragionamento determinativo la cui logica non è in alcun modo verificabile né condivisibile, in un importo di gran lunga inferiore al limite minimo della "forbice" all'epoca della decisione prevista dalle tabelle di Milano per la liquidazione del danno parentale, in assenza di circostanze peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare un tale discostamento dai parametri tabellari.
Il danno non patrimoniale subito dai congiunti della defunta va pertanto Per_1 rideterminato, facendo applicazione del criterio tabellare, con la precisazione che le tabelle milanesi, nella loro ultima versione pubblicata nel giugno del 2022, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto idoneamente modificate introducendo il sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione
"a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione, in casi in cui esse si rivelino inadeguate a fronte della estrema particolarità della situazione (tanto in ossequio a Cass. n. 37009 del 2022 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III - 09/06/2023, n. 16468, cit.).
Ne consegue che agli attori-odierni appellati, figli di , va riconosciuta iure Persona_1 proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la somma di € 110.000,00 ciascuno, tenuto conto dell'età della vittima primaria, 76 anni (12 punti), dell'età delle vittime secondarie, entrambe ultracinquantenni (18 punti), mentre riguardo alle ulteriori
23 voci il punteggio è 0 (zero), tenuto conto del fatto che le parti nulla hanno allegato nel giudizio di primo grado (né tantomeno provato) riguardo alla convivenza o meno con la vittima, alla composizione del nucleo familiare (e, dunque, al numero di altri superstiti)
e ad una particolare intensità del rapporto affettivo.
Al riguardo, deve osservarsi che su tali profili non possono valere le presunzioni, dovendo parte attrice provare in concreto e con certezza lo stato di famiglia, la convivenza o meno, e allegare e provare specifiche circostanze da cui inferire un rapporto affettivo di intensità particolare, che supera quello ordinario intercorrente tra genitore e figlio.
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dunque, agli appellati va riconosciuta, iure proprio, in via equitativa, la somma di € 110.000,00 ciascuno, calcolata all'attualità.
2.2.Con il secondo motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza nella parte in cui ha statuito che “Essendo stato l'importo del risarcimento quantificato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata rivalutazione monetaria, né su di essa possono riconoscersi interessi compensativi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo le attrici provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria”, nonostante essi avessero richiesto, sia per il danno iure hereditatis, che per quello iure proprio, gli interessi compensativi, rispettivamente dalla data dell'illecito e dalla data del decesso.
A fondamento della doglianza gli appellanti hanno richiamato la ultraventennale giurisprudenza della S.C. in tema di liquidazione dei debiti di valore, che deve comprendere anche la liquidazione del pregiudizio ulteriore subito dal danneggiato per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario spettante a titolo di ristoro del danno
(Cass. n. 1712/1995).
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata, che questa Corte costantemente applica, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti.
24 Pertanto, applicando i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui
"(…) nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa" (ex multis Cass. civ. n. 6357/2011, n. 8104/2013, n. 15883/2014 e n. 13268/2016), in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, sugli importi innanzi liquidati (all'attualità),
a titolo di danno biologico iure successionis e iure proprio da perdita del rapporto parentale, sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, rispettivamente all'epoca dell'insorgenza della patologia (novembre 2003) e del decesso della (13.5.2013) e via via annualmente rivalutate secondo i criteri Per_1 fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995
(conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sugli importi liquidati solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio e il parziale accoglimento del gravame principale e di quello incidentale, si stima equo: 1) per il primo grado del giudizio, rideterminare le spese di lite, in considerazione della rimodulazione del risarcimento dovuto, e porle a favore di e;
2) per il presente CP_1 CP_2 grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, compensarle integralmente tra le parti.
Le spese vengono liquidate sul valore della causa all'esito del gravame, con l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività effettivamente espletata, e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU restano a carico del soccombente. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in persona del in carica pro Parte_1 CP_4 tempore, e sull'appello incidentale proposto da e , avverso CP_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 16.11.2021 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, ogni ulteriore e contraria istanza reietta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale;
25 3) per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna il Parte_1
al pagamento in favore di e :
[...] CP_1 Controparte_2
- della somma di € 117.225,07, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del novembre 2003 e di anno in anno rivalutata secondo Org_ gli indici nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta, a titolo di risarcimento del danno iure successionis;
- della somma di € 110.000,00 per ciascuno, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del maggio 2013 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici
, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla Org_3 somma così ottenuta, a titolo di risarcimento del danno iure proprio;
4) condanna il al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado in favore di e , che liquida in € 259,00 per esborsi ed € CP_1 Controparte_2
11.500,00 per compensi professionali, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
6) conferma nel resto l'ordinanza impugnata.
Così decisa in Bari, addì 20 dicembre 2023 nella camera di consiglio della III Sezione
Civile della Corte d'Appello
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Maristella Sardone dott. Michele Ancona
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