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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2024, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. 6771 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr, Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA
- RESISTENTE -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l' a CP_1 corrispondere a l'Assegno unico universale di cui al Parte_1 decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 per i tre figli a carico anche per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 luglio 2022, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente CP_1 che liquida nella misura di euro 350,00 oltre spese generali 15% IVA e cpa da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni B. Fumarola, antistatario. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
Milano, 10/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr, Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA
- RESISTENTE -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l' a CP_1 corrispondere a l'Assegno unico universale di cui al Parte_1 decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 per i tre figli a carico anche per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 luglio 2022, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente CP_1 che liquida nella misura di euro 350,00 oltre spese generali 15% IVA e cpa da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni B. Fumarola, antistatario. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
Milano, 10/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla Stefanizzi