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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa VI MA Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 527/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'appellante aveva diritto al prepensionamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012; condanna il Comune appellato al risarcimento del danno in favore dell'appellante, pari a cinque mensilità della retribuzione lorda goduta come documentata dai cedolini stipendiali in atti, oltre accessori di legge;
2
condanna l'ente appellato al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in euro 2.700,00 e, per il presente, in euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfetarie (15%), CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa VI MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa VI MA Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 527/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'appellante aveva diritto al prepensionamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012; condanna il Comune appellato al risarcimento del danno in favore dell'appellante, pari a cinque mensilità della retribuzione lorda goduta come documentata dai cedolini stipendiali in atti, oltre accessori di legge;
2
condanna l'ente appellato al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in euro 2.700,00 e, per il presente, in euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfetarie (15%), CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa VI MA