Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per la durata di tre anni, a decorrere dall'anno finanziario 1969.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per la durata di tre anni, a decorrere dall'anno finanziario 1969.