Articolo 1 della Legge 8 ottobre 1970, n. 738
Articolo 2
Versione
8 novembre 1970
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per la durata di tre anni, a decorrere dall'anno finanziario 1969.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970