Articolo 1 della Legge 5 luglio 1990, n. 173
Articolo 2
Versione
26 luglio 1990
Art. 1. 1. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a concedere un prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare, in tre rate annuali a tassi di mercato, al "conto prestiti" della "Enhanced Structural Adjustment Facility" (ESAF), amministrata dal Fondo monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo le modalita' previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente legge.
2. Sul prestito di cui al comma 1 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.
Entrata in vigore il 26 luglio 1990