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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Ottava Sezione Civile, pubblicata il 12.6.2022 e contraddistinta dal n.4769/22, iscritto
al n. 2541/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in deci-
sione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata su separato atto, dall'avv. Alessandro Milo, (C.F.
), PEC C.F._2 Email_1
-appellante-
e
in persona del legale rap- Controparte_1
presentante p.t, (C.F. e P.IVA P.IVA_1
, (C.F. ) CP_2 C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
rappresentati e difesi dall' avv. Giovanni Barile (C.F. ) in virtù di C.F._4
separate procure alle liti, PEC: Email_2
-appellanti incidentali-
e
C.F. e P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. ), PEC: C.F._5 [...]
Email_3
-appellato-
e
(C.F. ) in persona del legale rap- Controparte_4 P.IVA_3
presentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Calamita (c.f.
[...]
, IT GE (c.f. ) e NO AL Don- C.F._6 CodiceFiscale_7
ne (c.f. ) come da procura in calce all'atto di costituzione in CodiceFiscale_8
appello, PEC: Email_4 [...]
Email_5
-appellato-
e
, C.F. in persona del suo procuratore Controparte_5 P.IVA_4
speciale dott. – giusta procura per Notar di Controparte_6 Persona_1
Bologna rep. 95917/11664 del 29/12/21 – rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino
MA, (C.F. ) e IO MA, (C.F. C.F._9 [...]
), in virtù di procura in calce, PEC C.F._10 Email_6
e/o Email_7
-appellato-
Rg 2541/22 est. Sandro Figliozzi
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Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 08.8.2022 appellava la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale: “In parziale accoglimento della domanda giudiziale, condanna l e , in solido tra loro, al paga- Controparte_7 CP_2
mento in favore di , della somma di €. 83.597,00 titolo di risarci- Parte_1
mento danni, oltre agli interessi legali, come in parte motiva;
condanna, l' CP_8
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] CP_2 Parte_2
[.
, delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in 8.355,00,
di cui €. 560,00 per spese vive ed il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati
come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Milo che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
pone, definitivamente, a carico di e le Controparte_7 CP_2
spese di CTU come liquidate in corso di causa. Rigetta la domanda nei confronti di e condanna Controparte_4 Controparte_3
l'attore al pagamento in favore di delle spese del Controparte_4
presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 7.795,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano, Controparte_3
complessivamente, in euro 7.795,00 per compensi professionali forensi, oltre al rim-
borso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
rigetta la domanda di garanzia spiegata da contro CP_2 CP_9
; compensa per intero le spese di lite tra e
[...] CP_2 Controparte_9
”.
[...]
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2. Il giudizio era stato promosso da , nei confronti di Parte_1 CP_10
[..
II, , dr. e per ottenere il risarcimento dei CP_3 CP_2 Controparte_4
danni conseguenti alle lesioni patite dall'attore ed imputate ai convenuti a seguito di un'articolata vicenda sanitaria. L'attore subiva un intervento di meniscectomia, esegui-
to dal dr. presso l' era sottoposto ad un periodo di ria- CP_2 Controparte_7
bilitazione presso il centro “ ” di , nuovamente operato presso CP_3 CP_3
l' sottoposto alle cure prestate presso l di Controparte_11 Controparte_4
Milano ove, accertata la presenza di un'infezione, era asportata la protesi infetta nuovamente installata dopo tre mesi.
Formulava nei confronti delle parti i seguenti addebiti:
-All'A.O. Federico II:
a) Mancata indicazione all'intervento d'artroprotesi al ginocchio per insussistenza di limitazioni della funzionalità articolare;
b) mancata esecuzione di adeguata profilassi antibiotica;
c) mancata esecuzione di monitoraggio glicemico pre, intra e post-
operatorio in paziente diabetico;
d) contrazione e successiva mancata diagnosi di infe-
zione precoce della protesi, che contribuiva a minare la funzionalità del ginocchio sini-
stro con necessario successivo espianto della protesi.
Al centro di : CP_3 CP_3
e) mancata valutazione ed approfondimento delle condizioni cliniche dell'arto, assenza di monitoraggio specialistico, inadeguata fisio-terapia riabilitativa, mancata diagnosi d'infezione protesica precoce e mancato tempestivo trattamento curativo.
All' per il re-intervento e susseguenti cure praticate nel successivo ri- Controparte_11
covero presso il policlinico universitario:
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f) mancata esecuzione di esami preoperatori d'approfondimento, mancato monitorag-
gio glicemico, mancato esame del tessuto fibrotico asportato, mancata indicazione successiva all'approfondimento diagnostico immediato, mancata diagnosi d'infezione protesica, esecuzione d'intervento non indicato alla risoluzione dell'infezione.
All di Milano: Controparte_4
g) mancata preventiva valutazione dell'eradicazione dell'infezione, mancato monito-
raggio glicemico in paziente diabetico, mancata profilassi antitrombotica.
3. All'esito della costituzione delle convenute, che contestavano tutte la fondatez-
za della domanda, e della chiamata in causa di chiesta da Controparte_9 Pt_3
nato per essere manlevato, il Tribunale istruiva la causa ammettendo una C.T.U. me-
dico legale collegiale. I consulenti riconoscevano la sussistenza del nesso di causalità,
nella misura del 50% con cause naturali, tra l'errato intervento presso la la CP_7
comparsa dell'infezione ospedaliera e i postumi riportati dall'istante, quantificati nel
25% di IP di danno biologico differenziale. Escludevano da responsabilità l'
[...]
e Controparte_12 Controparte_3
4. Proponeva appello per la riforma della riferita decisione conte- Parte_1
stando l'acritica adesione del giudice alle risultanze della CTU in assenza di motiva-
zione sulle specifiche e puntuali osservazioni proposte dal CTP. Sottoponeva
all'attenzione della Corte i seguenti motivi:
(a) omessa motivazione e acritica ricostruzione del nesso di causalità in ossequio alle risultanze della CTU in presenza di specifiche e puntuali osservazioni. Omessa
motivazione sulle contestazioni sollevate alla CTU, che era errata nella parte in cui i consulenti, dopo aver descritto la presenza di una flebolinfopatia all'arto inferiore sini-
stro e la sussistenza di fenomeni tromboembolici polmonari, arbitrariamente dimezza-
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vano l'incidenza dell'azione dei sanitari, concorrente con un processo clinico caratte-
rizzato da una non favorevole evoluzione.
La consulenza induceva in errore il giudice che riteneva corretta la valutazione equita-
tiva proposta dai CCTTUU mentre la corretta ricostruzione del nesso causale avrebbe dovuto condurre il magistrato al riconoscimento integrale, senza alcuna decurtazione,
delle descritte patologie in capo ai sanitari dell per la mancata corretta CP_11
preparazione all'intervento cui veniva sottoposto il , a causa dell'omessa terapia Pt_1
antitromboembolica nelle precedenti fasi preoperatoria e post-operatoria, ma anche per l'irrilevanza della causa naturale sull'accertamento del nesso di causa in virtù del disposto degli artt. 40 e 41 del codice penale. La concausa non era sopravvenuta ed idonea alla interruzione del nesso ex art. 41 comma 2 c.p. e le conseguenze risarcibili,
determinate dalle concause naturali, affinché possano essere liquidate in quanto “di-
rette ed immediate” ai sensi dell'art. 1223 c.c., è necessario che siano ricomprese in una serie normale o di regolarità statistica. La concausa naturale non fa venir meno l'attribuibilità del nesso di causalità materiale del danno alla condotta del medico ma può solo condizionare il quantum da riconoscersi, se prevedibili oggettivamente ex an-
te.
all'esito del primo intervento di protesizzazione di ginocchio era un Parte_1
soggetto solo predisposto o vulnerabile perché la TVB e il problema polmonare non si erano manifestati e l'infezione determinava la necessità dell'intervento di espianto e reimpianto che ha esposto il paziente nuovamente al rischio di sviluppare tali patologie che poi in concreto si verificavano. Non presentava patologie prima del reimpianto, era un soggetto predisposto e vulnerabile, ma non già invalido, come esponevano i CCT-
TUU che rilevavano come non fosse sorto ancora alcun problema al riguardo, ed era l'insorgere del processo infettivo periprotesico e la serie di trattamenti successivi che
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favorìva l'insorgenza dei fenomeni tromboembolici e polmonari. Nessuna decurtazio-
ne poteva quindi essere operata non potendosi condividere le conclusioni dei CCT-
TUU nella parte in cui ritenevano riconducibile la trombosi venosa a carico degli arti inferiori e l'episodio di tromboembolia polmonare alla normale evoluzione del caso cli-
nico e ciò in quanto, con una corretta terapia farmacologica preventiva e una corretta esecuzione dell'intervento di protesizzazione, non si sarebbero verificati episodi trom-
boembolici.
(b) Dell'errata quantificazione del quantum debeatur e delle conclusioni della con-
sulenza tecnica. Delle conclusioni del CTU. In ordine alla quantificazione della flebolin-
fopatia all'arto inferiore sinistro e dei fenomeni tromboembolici. Dell'omessa valutazio-
ne della documentazione agli atti e precisamente dei documenti allegati alla memoria
183 VI comma cpc II termine. Della errata valutazione degli esiti permanenti.
L'appellante ribadiva come il reimpianto della protesi avesse causato un problema
CP_1 embolico di rilevantissima entità che comportava il riconoscimento da parte dell del 100% di invalidità.
I CCTTUU non valutavano i documenti prodotti dall'attore e costituiti dalla spirome-
tria che attesta la “sindrome disventilatoria mista di grado grave” con capacità polmo-
CP_ nare ridotta del 47%, il verbale che riconosce l'invalidità del 100% unitamente all'accompagnamento e la fornitura gratuita delle bombole di ossigeno, le prescrizioni relative alla fornitura di ossigeno terapia, dai quali emergeva che l'attore è affetto da sindrome disventilatoria mista di grado grave, con capacità polmonare del 47%, non riconosciuta dai consulenti, come l'appellante illustrava.
Anche la valutazione degli esiti permanenti di artroprotesi era ingiustamente penaliz-
zante ed erronea perché la CTU ometteva di considerare l'esito determinatosi
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dall'impianto della protesi e elevava la valutazione del danno di base derivante dalla protesi. L'attore contestava la valutazione degli esiti di protesizzazione e riprotesizza-
zione, complessivamente valutati in misura del 10%, pur in presenza di flessione dell'articolazione limitata al 30%, e l'abbattimento del 15% per la necessaria comun-
que protesizzazione.
La valutazione complessiva del 25% indicata dai CCTTUU non corrisponde alla somma delle singole voci di danno (10% per esiti di riprotesi;
7% per esiti di trombosi venosa;
5% per esiti di tromboembolia polmonare;
8% di danno psichico), essendo stato detratto un 5% senza indicare motivazioni.
Con la valutazione della insufficienza respiratoria cronica il danno da riconoscere am-
monta al 90% di IP.
(C) Dell'errato calcolo del danno non patrimoniale. Della mancata valutazione del dan-
no morale e della personalizzazione massima. Ancora dell'omessa valutazione della documentazione agli atti e precisamente dei documenti allegati alla memoria 183 VI
comma cpc II termine. Dell'errata valutazione delle condotte dell e Controparte_4
dell di . CP_3 CP_3
L'appellante non comprendeva l'ingiusta quantificazione del danno operato dal giudice che quantificava il danno biologico in €. 65.777,00, non corrispondente al metodo di calcolo che vedrebbe una valutazione secca del danno biologico al 25%, al metodo di calcolo del differenziale 40% ( €. 151.606 ) - 15% ( €. 29.428 ) posto che il risultato sa-
rebbe pari a €. 122.178,00. Lamentava la mancata valutazione dell'incremento per la sofferenza, nonché della personalizzazione massima.
In merito alla responsabilità degli altri convenuti l'appellante sottolineava che era stata errata la scelta operata precedentemente dai sanitari del Reparto di Ortopedia
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dell che, a fronte di una riprotesi di ginocchio in data Controparte_4
25/01/2016, prescrivevano terapia antitrombotica con EL (2,5 mg per 2/die), senza tenere in alcun conto che nel caso di specie la terapia andava prescritta considerando non il rischio tromboembolico generico, ma quello specifico afferente ad un soggetto con pregressa trombosi venosa realizzatasi pochi mesi prima. Era stata sottostimata la dose terapeutica somministrata al paziente a scopo profilattico.
La responsabilità della , derivava dall'aver fatto praticare della riabilitazione CP_3
senza segnalare tempestivamente le problematiche del paziente e riconducendo l'intera situazione clinica ad una insofferenza al dolore dello stesso paziente.
Così l'appellante concludeva: “ a. Accogliere, per i motivi di cui in premessa, la richie-
sta di rinnovazione della consulenza tecnica all'uopo predisponendo un approfondi-
mento specialistico della vicenda che quantifichi correttamente gli esiti permanenti do-
vuti a flebolinfopatia all'arto inferiore sinistro, ovvero di fenomeni tromboembolici, in
ragione della documentazione agli atti e della stima del danno biologico di parte del
90%, e in conseguenza ricalcoli gli importi dovuti a titolo di risarcimento, calcolando
anche gli incrementi dovuti alla sofferenza interiore e alla personalizzazione;
b. In subordine al capo “a”, accogliere, per i motivi di cui in premessa, il presente ap-
pello, ed in particolare, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui riduce
del 50%, in via equitativa, la valutazione del danno biologico prevista per gli esiti per-
manenti dovuti a flebolinfopatia all'arto inferiore sinistro e tromboembolici;
c . Accogliere per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, pre-
disponendo un approfondimento specialistico della vicenda in ordine alle condotte dei
sanitari dell di e dell che ricostruisca fedel- CP_3 CP_3 Controparte_4
mente il nesso causale condannando gli stessi alla quota di risarcimento di giustizia;
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c.
1. In subordine, riformi la sentenza di primo grado e accertata la sussistenza dei giu-
stificati motivi disponga la compensazione delle spese con l Controparte_14
[
e l Controparte_4
d. Accogliere per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, ri-
formare la sentenza di primo grado, ricalcolando il risarcimento riconosciuto in primo
grado, aggiungendo e calcolando gli incrementi dovuti per la sofferenza interiore e alla
personalizzazione del danno;
e. Con condanna in ogni caso, all'esito del presente giudizio, nei confronti dell'odierna
appellante, al pagamento delle spese e dei corrispettivi professionali del presente giu-
dizio di primo grado – rideterminati secondo l'importo che sarà riconosciuto, nonché di
secondo grado, con attribuzione al sottoscritto Avvocato che si dichiara anticipatario;
f. In via gradata sul piano istruttorio si chiede ammettersi C.T.U. medico legale per i
motivi di cui in premessa.”
7. L ed il dott. Controparte_1 CP_2
nell'evidenziare e documentare l'intervenuto pagamento degli oneri derivanti dalla sen-
tenza di primo grado, dopo aver perorato l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo da loro proposto, eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed in virtù di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c
Nel merito rilevavano come non sussistesse alcun nesso causale tra l'operato dei sa-
nitari dell e le patologie lamentate, come articolato nell'illustrazione Controparte_7
della fondatezza dell'appello incidentale proposto.
Le “cause naturali” che contribuivano eziologicamente con l'evento dovevano essere intese come l'ordinaria evoluzione di un processo patologico già in atti, a prescindere
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dalle condotte dei sanitari, che avrebbe comunque condotto ad esiti invalidanti, non imputabile a malpratica medica.
Le conclusioni rese dal collegio di consulenti sul punto erano in ogni caso inoppugna-
bili, atteso che, proprio alla luce degli stessi principi richiamati da controparte, i CCT-
TU, e correttamente anche il Magistrato, provvedevano a ripartire l'incidenza delle concause in ordine alla causazione del danno.
La complessiva quantificazione delle lesioni era stata correttamente operata al Tribu-
nale. Il paziente, al momento della visita medico legale presentava ulteriori lesioni oc-
corse a seguito di un gravissimo incidente stradale nel quale era stato coinvolto nel settembre 2018.
I CCTTUU, per calcolare l'entità complessiva delle lesioni avevano correttamente ap-
plicato la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.
La quantificazione del danno biologico non poteva essere oggetto di personalizzazio-
ne essendo rimasta sprovvista di prova la circostanza della comprovata eccezionalità
delle conseguenze di danno.
Anche il danno morale non era stato giustamente riconosciuto perché il danno biolo-
gico, quello morale) e quello dinamico-relazionale costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente,
debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale.
Il danno era poi stato correttamente liquidato perché riferito al solo plus di natura ia-
trogena.
L proponeva in via incidentale i seguenti motivi di impugnazione: Controparte_7
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I) Difetto di motivazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. per acritica assunzione delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grave-
mente viziata da errori, imprecisioni e carenze di indagini, con indifferenza degli ausi-
liari rispetto alle considerazioni rese dai CTP delle parti. Il giudice non motivava sulle contestazioni alla CTU ed in merito al rigetto della richiesta di chiamata a chiarimenti.
L'intervento di artroprotesi era stato correttamente indicato ed eseguito.
Il paziente, nel corso dell'intero decorso clinico presso l veniva ritual- Controparte_7
mente edotto in ordine ai trattamenti cui veniva sottoposto.
Non era vero che non era riscontrabile una idonea profilassi del paziente che causava la contrazione dell'infezione, perché la terapia profilattica somministrata al paziente dai sanitari era stata idonea, somministrando 2 g di EF (Fidato), non essendovi alcuna indicazione ad un eventuale ed ulteriore somministrazione ripetuta. I CCTTU
oltretutto cadevano in contraddizione perché affermavano che “la profilassi antibiotica
“breve”, come diverse linee guida raccomandando, prevede una singola dose di anti-
biotico con al massimo tre dosi post operatorie, comunque limitate alla prima giornata dell'intervento […]”. L'infezione periprotesica o dei tessuti molli è una complicanza comune non prevenibile in via assoluta pur a seguito di adeguata profilassi.
Il ceftriaxone 2 g non necessitava di dose aggiuntiva nel periodo post-operatorio.
Non era intervenuto alcun ritardo nel riconoscimento dell'infezione perché, nel periodo intercorso tra il primo ed il secondo ricovero del paziente presso la struttura non si evi-
denziava alcun segno di un processo infettivo localizzato a livello del sito protesizzato.
Il paziente, una volta dimesso, tornava a visita dopo 2 mesi, disattendendo le visite di controllo prestabilite e, in tale occasione emergeva solo una notevole limitazione fun-
zionale senza rintracciare segni da coinvolgimento settico dell'artroprotesi escluso an-
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che dall'assenza di segni indiretti all'esame Rx-grafico eseguito in data 03/06. Errava-
no i CCTTU nel ritenere imputabile all'operato dei sanitari dell Controparte_7
l'insorgenza, a carico del paziente, della flebolinfopatia all'arto inferiore sinistro e degli intervenuti fenomeni tromboembolici, la cui incidenza, qualora imputabile a malpratica medica, andrà comunque ricollegata alle condotte poste in essere dai sanitari dell di Milano e non certo ai sanitari di perché la flebolinfopatia Controparte_4 CP_1
e tromboembolia si sviluppavano dopo i trattamenti del CP_4
I Postumi erano stati erroneamente valutati dai CC.TT.UU. perché i pretesi danni per gli esiti della tromboembolia polmonare e della flebolinfopatia non erano in alcun modo riconducibili alla condotta dei sanitari della anche per la mancata dimostra- CP_7
zione di esiti anatomo-funzionali da essi dipendenti.
Anche il danno psichico non era stato dimostrato e comunque non era imputabile all'operato dei sanitari napoletani.
Erroneamente era stato riconosciuto un danno biologico pari all'8% per un disturbo post traumatico da stress atteso che l'attore subiva in corso di causa (e prima dell'espletamento della perizia) un gravissimo incidente stradale a causa del quale pa-
tiva “un politrauma di gravissime entità”. Quanto l'attore era visitato dai CCTTUU la sua condizione clinica e psicologica era quindi alterata con conseguente impossibilità
di ogni valutazione in ordine ai precedenti eventi.
Così l'A.O.U. e concludevano: “A) In via preliminare, dichiara- CP_7 CP_2
re l'ammissibilità del proposto appello incidentale ex artt. 333 e 343 c.p.c.
B) - In riforma della sentenza n. 4769/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, siccome
viziata da omessa, carente e/o comunque erroneo e contraddittorio esame del mate-
riale probatorio in atti, voglia la Corte, anche previa rinnovazione delle operazioni peri-
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tali o in alternativa chiamata a chiarimenti del collegio medico già nominato in primo
grado sulle circostanze controverse sopra evidenziate, integralmente rigettare la do-
manda formulata dal in quanto infondata e carente di prova poiché nel corso Pt_1
dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta dei sani-
tari dell e quindi anche del dott. e le lesioni lamentate dal pa- Controparte_7 CP_2
ziente, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre acces-
sori di legge e rimborso forfettario del 15% e con contestuale condanna del alla Pt_1
restituzione delle somme percepite dalla Compagnia assicurativa dell Controparte_7
in ottemperanza al provvedimento di primo grado.
C) In via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. 4769/2022 emessa dal Tri-
bunale di Napoli voglia la Corte, anche previa rinnovazione delle operazioni peritali o
in alternativa chiamata a chiarimenti del collegio medico già nominato in primo grado
sulle circostanze controverse sopra evidenziate, escludere l'imputabilità all CP_8
ed al dott. della flebolinfopatia e tromboembolia polmonare occorse al pa-
[...] CP_2
ziente, rilevando altresì l'insussistenza del disturbo psichico, rigettando le avverse
domande sul punto e condannando contestualmente il alla restituzione delle Pt_1
maggior somme percepite dalla Compagnia assicurativa dell in ot- Controparte_7
temperanza al provvedimento di primo grado anche previa proporzionale riduzione
delle spese di lite riconosciute, che andranno restituite.
D) In via ancor più gradata, in parziale riforma della sentenza n. 4769/2022 emessa
dal Tribunale di Napoli voglia la Corte, anche previa rinnovazione delle operazioni pe-
ritali o in alternativa chiamata a chiarimenti del collegio medico già nominato in primo
grado sulle circostanze controverse sopra evidenziate, escludere la sussistenza del
disturbo psichico in capo al o comunque escludere l'imputabilità dello stesso alla Pt_1
ed al dott. condannando contestualmente il alla restitu- Controparte_7 CP_2 Pt_1
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zione delle maggior somme percepite dalla Compagnia assicurativa dell CP_7
[ in ottemperanza al provvedimento di primo grado anche previa proporzionale ridu-
zione delle spese di lite riconosciute, che andranno restituite
F) In ogni caso, pur nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dello spiegato ap-
pello incidentale, la presente difesa insiste affinchè l'Ecc.ma Corte adita voglia rigetta-
re altresì l'appello principale, con conferma della sentenza emessa in primo grado per
le motivazioni esposte mediante il presente atto.
G) Con condanna in ogni caso della parte che, all'esito del presente giudizio, dovesse
risultare in tutto o in parte soccombente nei confronti dell'odierna appellante incidenta-
le, al pagamento delle spese e dei corrispettivi professionali del presente giudizio;”
8. si costituiva nel gravame eccependo l'infondatezza Controparte_15
dell'appello principale perché nell'iter clinico dell'attore non v'era traccia di un evento avverso di trombosi che imponesse ai sanitari del l'impostazione di una tera- CP_4
pia antitrombotica diversa e “più forte” rispetto a quella di prevenzione prescritta, di routine, in vista di interventi di chirurgia protesica del ginocchio gravati di per sé da ri-
schio di trombosi profonda. Il Collegio peritale accertava che i sanitari del CP_4
ben operando, somministravano al paziente, prima dell'intervento in oggetto, il farma-
co , il cui principio attivo -l'Apixaban- è un inibitore dell'enzima che interviene, CP_16
diminuendola, nella produzione di trombina (elemento indispensabile nel processo di coagulazione del sangue) e che riduce così il rischio di trombi.
Al manifestarsi della trombosi i medici del correttamente modificavano il trat- CP_4
tamento passando da quello di prevenzione a quello terapeutico, in assenza di signifi-
cative complicanze intra-ricovero.
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Concludeva per: “ Voglia la Corte, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, re-
spingere l'appello proposto dal sig. e confermare la sentenza n. 4796/2022 Pt_1
Tribunale di Napoli almeno nella parte in cui rigetta la domanda proposta nei confronti
del con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese an- CP_4
che di questo grado di giudizio.”
9. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_3
c.p.c., con riferimento al terzo motivo di impugnazione comunque infondato anche nel merito. Perorava la conferma della sentenza di primo grado perfettamente coerente con gli esiti dell'istruttoria, mancando in atti elementi probatori sufficienti per ritenere sussistente, nel caso di specie, il nesso di causalità tra i presunti danni lamentati dalla parte attrice del giudizio e la condotta professionale tenuta dal personale della CP_17
posto che i CC.TT.UU. dichiaravano dal percorso riabilitati-
[...] Controparte_3
vo attuato presso la Casa di Cura Hemitage non si evidenziano elementi di censura nei confronti dei curanti.
veniva sottoposto a valutazione funzionale per dare inizio ad un ido- Parte_1
neo percorso assistenziale riabilitativo di tipo estensivo, con carattere di ridotta intensi-
tà assistenziale e un minor impegno fisico del paziente, indicato dai medici del reparto di ortopedia del Policlinico in virtù della specifica condizione clinica del paziente.
La casa di cura “ ” dava seguito alle indicazioni terapeutiche Controparte_3
ricevute dalla struttura specialistica ortopedica del Policlinico applicando, tra l'altro, al-
la lettera le disposizioni del Decreto Commissariale ad Acta n. 17/2012 contenente le
“linee guida sui ricoveri ospedalieri di lungodegenza post-acuzia”.
In merito alle ulteriori avverse contestazioni (sollevate in primo grado) relative all'unica visita specialistica ortopedica praticata presso la struttura della deducente, osservava
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come la casa di cura ” avesse garantito a Controparte_3 Parte_1
una prestazione specialistica ortopedica in tempi brevissimi.
L'eventuale errore di valutazione nella prescrizione del percorso riabilitativo prescelto sarebbe stato da imputare alla sola e non Parte_4
anche alla “ che provvedeva meramente ad eseguire Controparte_3 CP_3
quanto richiesto dalla struttura ospedaliera.
Il paziente non contraeva durante il ricovero presso la clinica “ Controparte_14
[
” la lamentata infezione al sito oggetto dell'impianto di protesi ortopedica.
In via del tutto subordinata, in caso di accoglimento del terzo motivo di appello e di conseguente riforma della sentenza impugnata in punto di responsabilità della
[...]
l'appellata chiedeva di valutare l'attività medico- Controparte_18
professionale posta in essere da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda clinica del sig.
, individuando il grado di responsabilità attribuibile in concreto a cia- Parte_1
scuno e contenendo, in proporzione al grado accertato, l'eventuale esposizione debi-
toria della deducente Società.
Così concludeva: “1) rigettare il terzo motivo di appello, perché improponibile, inam-
missibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appel-
lo, accertare e dichiarare il grado di responsabilità attribuibile in concreto a ciascuno
dei soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa, contenendo in proporzione
l'esposizione debitoria della comparente Società;
3) ridurre la pretesa risarcitoria vantata dagli istanti, perché sperequata in eccesso e
non provata, contenendola, comunque, nei limiti dell'equo e del giusto;
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4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA
come per legge.”
10. , eccepiva l'inammissibilità e, comunque, Controparte_5
l'infondatezza dell'appello proposto perorando la conferma della sentenza impugnata che correttamente abbatteva del 50% il risarcimento posto che l'evento era stato cau-
sato di un processo clinico caratterizzato sia da una non favorevole evoluzione che da una non condivisibile condotta degli ortopedici della Il danno era sta- Controparte_7
to correttamente determinato, il danno morale e la personalizzazione del risarcimento giustamente non riconosciuti perché presupponevano l'assolvimento della prova,
mancante, nel primo caso, delle sofferenze psicofisiche determinate dalle lesioni, ulte-
riori rispetto a quelle già incluse nelle tabelle del Tribunale di Milano. Per la persona-
lizzazione sarebbe stato necessaria l'allegazione e prova dell'esistenza di circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liqui-
dazione standard del danno secondo le predette tabelle.
Riproponeva l'eccezione di copertura del danno “a secondo rischio”, e quindi di non operatività della polizza poiché l aveva in corso una polizza assicura- Controparte_7
tiva che garantiva la responsabilità anche del proprio personale medico. Reiterava an-
che le ulteriori eccezioni proposte nel precedente grado del giudizio.
Concludeva: “perché la Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richie-
sta, dichiari inammissibile ed infondato, e, comunque, rigetti l'appello proposto dal Sig.
, e confermi, in tutti i casi rispetto ad essa, la sentenza impugnata, ri- Parte_1
gettando l'eventuale appello incidentale che il prof. dovesse proporre per otte- CP_2
nerne la riforma laddove ha rigettato la domanda di manleva che aveva proposto nei
suoi confronti. Condanni di chi di ragione al pagamento delle spese del giudizio.”
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11. La Corte, con ordinanza del 19.3.2024 disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali nominando un collegio peritale al quale affidava la rivisitazione critica delle va-
lutazioni espresse dai consulenti di ufficio nominati in primo grado, in rapporto alle os-
servazioni tecniche dei periti di parte, con particolare riguardo a:
a) Correttezza dell'indicazione all'intervento di artoprotesi totale del ginocchio;
b) Adeguatezza della profilassi tromboembolitica praticata;
c) Nesso di causalità tra le complicanze post – operatorie e la condotta dei sanitari, in rapporto alle eventuali concause naturali rilevabili nel caso di specie, tenendo conto dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la con-
dotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione pa-
tologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di ag-
gravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramen-
te concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'ap-
porto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in ba-
se alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5632 del 23/02/2023);
d) Correttezza dell'operato dei sanitari che si occuparono dell'espianto della protesi e della successiva riabilitazione;
e) In caso di esito positivo delle superiori indagini, configurabilità ed imputabilità ai sa-
nitari del danno psichico riconosciuto in sentenza (8% per disturbo post traumatico da stress), anche in rapporto alle vicende occorse a successivamen-Parte_1
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te ai fatti per cui è lite, e, segnatamente, al politrauma da sinistro stradale occorso nell'anno 2018.
Il CCTTUU, dott. , medico Legale, dott. Persona_2 Controparte_19
, dott. , con il loro ela-
[...] Controparte_20
borato, dopo aver indicato la documentazione esaminata, sottoposto a visita l'attore nella pienezza del contradditorio, indicato la letteratura di riferimento inerente gli aspetti da esaminare nella fattispecie in esame, rispondevano ai quesiti relazionando che era stata corretta l'indicazione all'intervento di artroprotesi totale del ginocchio in quanto tutto deponeva per una sofferenza meniscale su base degenerativa, verosi-
milmente slatentizzata a causa di un episodio traumatico, con una sofferenza osteo-
condrale femoro-tibiale interna, per la quale sarebbe stata inutile, nel brevissimo, e quindi dannosa, essendo comunque una procedura chirurgica a tutti gli effetti, la solu-
zione artroscopica. La profilassi tromboembolica praticata presso la e Controparte_7
presso l era giudicata in linea con i protocolli vigenti. Non Controparte_4
era tassativo effettuare procedure meccaniche aggiuntive o adeguare il dosaggio dei farmaci per il sovrappeso del paziente in mancanza di importanti fattori accessori di rischio non presenti nel caso in esame. In merito al nesso di causalità tra le compli-
canze post – operatorie e la condotta dei sanitari, in rapporto alle eventuali concause naturali rilevabili nel caso di specie, evidenziavano che le complicanze erano costituite da rigidità articolare, infezione periprotesica, trombosi venosa profonda, complicata da embolia polmonare.
Della rigidità articolare non era possibile definirne le cause, non essendo noti momenti predisponenti quali una prolungata immobilizzazione post-operatoria e non potendo con certezza associarla ad una scarsa compliance del paziente. La rigidità articolare non poteva essere ritenuta espressione di un processo infiammatorio predittivo per il
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manifestarsi della infezione periprotesica. Non sono quindi individuabili responsabilità
né nella effettuazione della procedura chirurgica, né nella terapia riabilitativa.
Per l'infezione periprotesica mancava la segnalazione, nella cartella clinica dell'impianto protesico presso la della effettuazione della profilassi Controparte_7
antibiotica nel corso del primo ricovero “ma riteniamo che la attenzione vada posta sul secondo ricovero, laddove la profilassi risulta praticata, e non vi erano indicazioni as-
solute alla prosecuzione della profilassi nel post-operatorio: in questo senso non si ri-
levano censure nei confronti dei Sanitari della ma d'altra parte, il riscontro CP_7
all'esame colturale di uno Staphylococcus epidermidis multiresistente, quindi di chiara origine nosocomiale, fa ritenere, con il criterio della preponderanza dell'evidenza (più
probabile che non), che il contagio si sia verificato nell'ambito della Sala Operatoria
della della verosimilmente per una contaminazio- Controparte_21 Controparte_7
ne ambientale… “
Per la trombosi venosa profonda, con il criterio del più probabile che non, la TEV non si sarebbe verificata in assenza della infezione, cui pertanto va attribuita per intero la genesi del danno.
Nulla poteva essere addebitato ai Sanitari dell di Milano, Controparte_4
la valutazione dell'8% per disturbo post traumatico da stress era corretta, riconducibile alla vicenda per cui è causa, e sulla quale incideva sicuramente il successivo incidente stradale.
Precisavano che le condizioni del ginocchio protesizzato sono valutabili ai gradi alti della III Classe delle protesi di ginocchio (25%), rispetto al 15% attendibile per una protesi di primo impianto in un soggetto giovane, ancorché obeso. Gli esiti della flebo-
linfopatia (assimilabili al II stadio), sono valutabili nella misura del 10%. Gli esiti della
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tromboembolia polmonare, considerato l'affrancamento dalla O2 terapia, possono es-
sere valutati nella misura dell'8% (Insufficienza respiratoria lieve). Il disturbo post-
traumatico da stress va valutato nella misura dell'8%.
La sommatoria di tali invalidità, secondo il calcolo riduttivo delle invalidità multiple, por-
ta ad un danno del 35%, da ricomprendersi nel range tra il 16 ed il 50%.
Quanto alla invalidità temporanea differenziale riteniamo equo il riconoscimento di 90
giorni di ITT, 30 giorni di parziale al 75% e 210 giorni di parziale al 50%.”.
Alla successiva udienza del 21.01.25 di precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali. Nelle note redatte per l'udienza gli appellanti incidentali, nel ribadire l'assenza di responsabilità dell e del dott. , contestavano come i Controparte_7 CP_2
CCTTUU, pur avendo accertato l'incidenza degli esiti del successivo incidente stradale sul danno psichico, non ne avessero detratto alcunchè della determinazione totale del pregiudizio.
Motivi della decisione
13. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza
16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
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grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
14. L'appello incidentale tardivo proposto da e è Controparte_7 CP_2
ammissibile. La S.C., anche con l'ordinanza n. 15100/2024, emessa nel solco di una consolidata giurisprudenza, sancisce che detta impugnazione può investire anche un capo autonomo della sentenza perché occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a ri-
mettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impu-
gnata.
15. La consulenza di recente versata in atti è determinante nella decisione della controversia. In appello il Collegio chiedeva di rinnovare la CTU già disposta in primo grado ed i nominati CCTTUU depositavano quindi un nuovo elaborato che, al contra-
rio della precedente, non era contestato da parte dei CTP.
L'elaborato chiarisce analiticamente tutta l'evoluzione della vicenda clinica. La relazio-
ne è logica, esaustiva, completa e la Corte quindi lo adotta a riferimento tecnico delle questioni da esaminare. L'unica contestazione, tardiva, proveniva dagli appellanti in-
cidentali ed era inerente la quantificazione del danno psichico, non decurtato nono-
stante l'indicazione dell'incidenza di fatti autonomi rispetto quelli per cui è causa. Con
la conclusionale poi gli stessi appellanti incidentali ribadivano i concetti già espressi con l'atto di costituzione in appello e già confutati dai CCTTUU.
16. La consulenza da ultimo redatta conferma l'estraneità da responsabilità di ed L'infezione insorgeva duran- Controparte_3 Controparte_4
te il secondo intervento presso la quindi dopo la riabilitazione presso Her- CP_7
mitage, la cura antibiotica somministrata presso il era conforme alle linee CP_4
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guida. L'appellante, già lo si è esposto, nulla contestava di specifico in merito all'elaborato e la Corte rigetta l'appello sul punto per evidente infondatezza.
17. non era destinataria di alcuna domanda nei gravami ed il riget- Controparte_9
to della domanda di garanzia proposta da , disposto in primo grado, non CP_2
era oggetto di impugnazione da parte dell'interessato. La compagnia di assicurazione era chiamata a partecipare al contenzioso per semplice completezza del contradditto-
rio senza poter, neppure ipoteticamente, risultare soccombente.
18. In punto di governo di spese di lite del grado, con riferimento alle parti menzio-
nate nei punti precedenti, da quanto esposto deriva che sull'appellante principale do-
vranno gravare le spese di ed Controparte_3 Controparte_4
mentre nulla dovrà essere disposto per CP_5
19. Dalla redazione della consulenza in appello consegue anche il superamento delle questioni inerenti la risposta alle osservazioni dei CTP alla relazione depositata in primo grado, divenute irrilevanti.
20. La sentenza impugnata deve essere riformata in punto di erronea determina-
zione sul nesso di causalità, non potendosi operare decurtazioni di sorta per l'incidenza di “cause naturali” su quelle determinate dall'errore commesso dagli opera-
tori sanitari. E' pacifica l'applicazione anche in sede civile dell'art. 41 c.p. che, al primo comma, disciplina il concorso causale nella produzione dell'evento, e nel secondo,
l'interruzione della valenza causale della condotta.
Con la sentenza n. 8778 del 03/04/2024 la S.C. ribadisce come, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tut-
ti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che,
senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, in-
serendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologi-
co tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin
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dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
La pronuncia si pone in un filone pacifico giurisprudenziale che costantemente afferma come interruzione del nesso di causalità si abbia solo quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipi-
ca rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (ordinanza n.21563/2022).
Il concorso poi interviene solo quando si verificano più fatti imputabili a diversi sogget-
ti, non quando l'azione umana interagisce con fattori causali naturali. In tale ultimo ca-
so, come già rilevato dalla Corte in occasione della formulazione dei quesiti ai CCT-
TUU, in caso di natura non assorbente della causa esterna, la responsabilità deve es-
sere interamente imputata ai sanitari intervenuti, come statuito dalla S.C. (sentenze nn. 5632/2023 e 30521/2019) ed applicato dai consulenti tecnici d'ufficio che quindi ri-
determinavano il danno dall'attore patito non decurtando nulla per “cause naturali”
concorrenti con l'azione umana. Il contagio si verificava nella Sala Operatoria della
Contr
della verosimilmente per una contaminazione Controparte_21 CP_7
ambientale e costituiva l'origine eziologica anche della trombosi venosa profonda che altrimenti non si sarebbe verificata anche se era un soggetto predispo- Parte_1
sto o vulnerabile. I CCTTUU esaminavamo tutta la documentazione versata in atti, an-
che quella che l'attore lamentava non essere stata vagliata in occasione del primo elaborato, ad esempio la spirometria, contrariamente a quanto dall'appellante principa-
le affermato anche con la conclusionale.
21. In punto di quantum l'importo dovuto, in virtù delle considerazioni che precedo-
no, deve essere rifeterminato. L'appello principale deve essere per quanto di ragione
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accolto riconoscendo al danneggiato di aver subito un danno da IP del 35%, con ITT
di 90 giorni, 30 giorni di parziale al 75% e 210 giorni di parziale al 50%
22. Su tale base deve essere determinata la somma da corrispondere, da cui de-
trarre quanto già percepito in adempimento della sentenza di primo grado accordando un incremento del 50% per il danno morale ma senza personalizzazione.
Con riferimento alla personalizzazione del danno, la giurisprudenza è nota e consoli-
data, ed i principi sono ben esposti anche nella pronuncia n. 7513 del 2018 della S.C.,
che esclude la risarcibilità ulteriori delle conseguenze comuni delle lesioni patite.
L'aggravamento delle condizioni del paziente, indicati dall'appellante come trascurati dalla sentenza di primo grado e rivendicati come costitutivi del diritto ad un ulteriore riconoscimento, non possono essere considerati conseguenza particolare delle lesioni riconosciute ed il risarcimento è già compreso nella liquidazione della somma corri-
spondente alla percentuale di invalidità quantificata dai consulenti medici legali. La
personalizzazione quindi non può essere applicata.
Il danno morale deve essere invece accordato per ristorare pregiudizi non già altri-
menti riconosciuti e risarciti e sussistendo la prova della ricorrenza delle circostanze che ne giustificano l'accoglimento. La vicenda medica oggetto di causa comportava plurimi ricoveri ed interventi chirurgici, per la rimozione ed il successivo riposiziona-
mento della protesi, era certamente intimamente dolorosa e frustrante. Ogni qual volta il problema appariva risolto, dopo un intervento chirurgico, lo stress tornava per l'insorgere di ulteriori complicanze.
23. Osservando i criteri derivanti da quanto sinora esposto, occorre quindi deter-
minare la somma dovuta, tenuto conto dell'età dell'attore (anni 59) e della valutazione dei CCTTUU che è pari, applicando la formula di calcolo riduttivo delle invalidità mul-
tiple (formula di Balthazard), al 35% di IP, rispetto al 15% attendibile per una protesi di primo impianto in un soggetto giovane, ancorché obeso.
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24. Secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024, dovendo il danno essere valu-
tato all'attualità, l'importo dovuto è di €. 139.314,00 (35%) - €. 34.203 (15%) trattando-
si di danno iatrogeno. Al risultato la Corte applica un incremento del 50% per il danno morale così da divenire di €. 157.666,50 per il ristoro dell'invalidità permanente. Con
l'aggiunta di quella temporanea e cioè €. 10.350,00 per 90 gg di ITT ad €. 115,00 per ogni giorno, €. 2.587,50 per 30 gg di ITP al 75% ad €. 86,25 per ciascun giorno, €.
12.075,00 per 210 gg di ITP al 50% ad €. 57,50 il totale diviene €. 182.679,00 oltre in-
teressi al tasso legale dal 17.6.2015 sulla somma previamente devalutata a tale data,
poi via via rivalutata sino alla data del versamento della somma liquidata in primo gra-
do, il 21.6.2022, quando interveniva il pagamento, per sorte ed interessi, di €.
95.593,00, come documentato.
Il conteggio finale quindi è effettuato partendo dall'importo devalutato - €. 150.228,62 –
aggiungendo gli interessi e la rivalutazione al 21.6.2022 , così addivenendo ad €.
171.470,27, detraendo il versamento eseguito di €. 95.593,00. Il risultato, pari ad €.
75.877,27, rivalutato e con gli interessi all'attualità diviene €.90.267,50.
25. Il motivo proposto all'attenzione della Corte con l'appello incidentale, finalizza-
to a conseguire la declaratoria di mancata responsabilità per l è, al- Controparte_7
la luce di quanto sinora esposto, in virtù della CTU eseguita, del tutto infondato risul-
CP_1 tando chiara la responsabilità dell e del medico curante. La questione inerente il danno psichico, inerente il quantum debeatur, è anche questo infondato. Detta voce di danno, riconosciuto in 8% di IP ed al quale concorrevano anche le conseguenze dell'incidente stradale successivo ai fatti di causa, non può essere decurtato perché i
CCTTUU non erano in grado di quantificare la indicata incidenza. La decurtazione sa-
rebbe stata conseguenza dell'applicazione del disposto dell'art. 1227 secondo comma c.c. il cui onere di prova grava sul debitore, trattandosi di eccezione in senso stretto
(S.C. sentenza n. 7965/2023) e la mancanza di riscontro nel quantum impediva di de-
trarre alcunchè.
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26. Dalla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna degli appellanti incidentali al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante principale per en-
trambi i gradi del giudizio con applicazione del relativo tariffario nella forchetta di valo-
re corrispondente alla somma liquidata e riconoscimento delle fasi del giudizio in un importo pari ii minimi in considerazione della natura delle questioni poste all'attenzione del giudice. La somma da riconoscere per il primo grado di giudizio non
è dalla Corte comunque mutata perché congruamente indicata nella sentenza impu-
gnata anche con riferimento al diverso importo di danno riconosciuto, comunque non tale da mutare lo scaglione di valore già in precedenza riferimento della liquidazione.
27. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per e Controparte_7
CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e su quello incidentale di e , avverso la sentenza Controparte_7 CP_2
pronunziata dal Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, pubblicata il 12.6.2022 e contraddistinta dal n.4769/22, in parziale accoglimento dell'appello principale e parzia-
le riforma della sentenza impugnata, così provvede:
A) Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_7 CP_2 [...]
dell'ulteriore importo, rispetto quanto indicato con la sentenza di primo Parte_1
grado, di €.90.267,50 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
B) Rigetta l'appello incidentale.
C) Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_7 CP_2 [...]
delle spese di lite del grado, distratte in favore dell'avv. Alessandro Mi- Parte_1
lo, determinate in €. 7.160,00 per competenze, €. 800,00 per esborsi oltre spese gene-
rali, iva e cpa come per legge.
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D) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_22
e delle spese di lite del grado, determinate per
[...] Controparte_15
ciascuno in €. 7.160,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per leg-
ge.
E) Nulla dispone quanto alle spese legali di Controparte_9
F) Pone definitivamente a carico di e le spese di CTU Controparte_7 CP_2
liquidate con separato decreto.
G) Dichiara la sussistenza, per e , dei presupposti CP_7 CP_7 CP_2
previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 03.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Ottava Sezione Civile, pubblicata il 12.6.2022 e contraddistinta dal n.4769/22, iscritto
al n. 2541/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in deci-
sione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata su separato atto, dall'avv. Alessandro Milo, (C.F.
), PEC C.F._2 Email_1
-appellante-
e
in persona del legale rap- Controparte_1
presentante p.t, (C.F. e P.IVA P.IVA_1
, (C.F. ) CP_2 C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
rappresentati e difesi dall' avv. Giovanni Barile (C.F. ) in virtù di C.F._4
separate procure alle liti, PEC: Email_2
-appellanti incidentali-
e
C.F. e P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. ), PEC: C.F._5 [...]
Email_3
-appellato-
e
(C.F. ) in persona del legale rap- Controparte_4 P.IVA_3
presentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Calamita (c.f.
[...]
, IT GE (c.f. ) e NO AL Don- C.F._6 CodiceFiscale_7
ne (c.f. ) come da procura in calce all'atto di costituzione in CodiceFiscale_8
appello, PEC: Email_4 [...]
Email_5
-appellato-
e
, C.F. in persona del suo procuratore Controparte_5 P.IVA_4
speciale dott. – giusta procura per Notar di Controparte_6 Persona_1
Bologna rep. 95917/11664 del 29/12/21 – rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino
MA, (C.F. ) e IO MA, (C.F. C.F._9 [...]
), in virtù di procura in calce, PEC C.F._10 Email_6
e/o Email_7
-appellato-
Rg 2541/22 est. Sandro Figliozzi
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Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 08.8.2022 appellava la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale: “In parziale accoglimento della domanda giudiziale, condanna l e , in solido tra loro, al paga- Controparte_7 CP_2
mento in favore di , della somma di €. 83.597,00 titolo di risarci- Parte_1
mento danni, oltre agli interessi legali, come in parte motiva;
condanna, l' CP_8
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] CP_2 Parte_2
[.
, delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in 8.355,00,
di cui €. 560,00 per spese vive ed il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati
come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Milo che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
pone, definitivamente, a carico di e le Controparte_7 CP_2
spese di CTU come liquidate in corso di causa. Rigetta la domanda nei confronti di e condanna Controparte_4 Controparte_3
l'attore al pagamento in favore di delle spese del Controparte_4
presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 7.795,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano, Controparte_3
complessivamente, in euro 7.795,00 per compensi professionali forensi, oltre al rim-
borso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
rigetta la domanda di garanzia spiegata da contro CP_2 CP_9
; compensa per intero le spese di lite tra e
[...] CP_2 Controparte_9
”.
[...]
Rg 2541/22 est. Sandro Figliozzi
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2. Il giudizio era stato promosso da , nei confronti di Parte_1 CP_10
[..
II, , dr. e per ottenere il risarcimento dei CP_3 CP_2 Controparte_4
danni conseguenti alle lesioni patite dall'attore ed imputate ai convenuti a seguito di un'articolata vicenda sanitaria. L'attore subiva un intervento di meniscectomia, esegui-
to dal dr. presso l' era sottoposto ad un periodo di ria- CP_2 Controparte_7
bilitazione presso il centro “ ” di , nuovamente operato presso CP_3 CP_3
l' sottoposto alle cure prestate presso l di Controparte_11 Controparte_4
Milano ove, accertata la presenza di un'infezione, era asportata la protesi infetta nuovamente installata dopo tre mesi.
Formulava nei confronti delle parti i seguenti addebiti:
-All'A.O. Federico II:
a) Mancata indicazione all'intervento d'artroprotesi al ginocchio per insussistenza di limitazioni della funzionalità articolare;
b) mancata esecuzione di adeguata profilassi antibiotica;
c) mancata esecuzione di monitoraggio glicemico pre, intra e post-
operatorio in paziente diabetico;
d) contrazione e successiva mancata diagnosi di infe-
zione precoce della protesi, che contribuiva a minare la funzionalità del ginocchio sini-
stro con necessario successivo espianto della protesi.
Al centro di : CP_3 CP_3
e) mancata valutazione ed approfondimento delle condizioni cliniche dell'arto, assenza di monitoraggio specialistico, inadeguata fisio-terapia riabilitativa, mancata diagnosi d'infezione protesica precoce e mancato tempestivo trattamento curativo.
All' per il re-intervento e susseguenti cure praticate nel successivo ri- Controparte_11
covero presso il policlinico universitario:
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f) mancata esecuzione di esami preoperatori d'approfondimento, mancato monitorag-
gio glicemico, mancato esame del tessuto fibrotico asportato, mancata indicazione successiva all'approfondimento diagnostico immediato, mancata diagnosi d'infezione protesica, esecuzione d'intervento non indicato alla risoluzione dell'infezione.
All di Milano: Controparte_4
g) mancata preventiva valutazione dell'eradicazione dell'infezione, mancato monito-
raggio glicemico in paziente diabetico, mancata profilassi antitrombotica.
3. All'esito della costituzione delle convenute, che contestavano tutte la fondatez-
za della domanda, e della chiamata in causa di chiesta da Controparte_9 Pt_3
nato per essere manlevato, il Tribunale istruiva la causa ammettendo una C.T.U. me-
dico legale collegiale. I consulenti riconoscevano la sussistenza del nesso di causalità,
nella misura del 50% con cause naturali, tra l'errato intervento presso la la CP_7
comparsa dell'infezione ospedaliera e i postumi riportati dall'istante, quantificati nel
25% di IP di danno biologico differenziale. Escludevano da responsabilità l'
[...]
e Controparte_12 Controparte_3
4. Proponeva appello per la riforma della riferita decisione conte- Parte_1
stando l'acritica adesione del giudice alle risultanze della CTU in assenza di motiva-
zione sulle specifiche e puntuali osservazioni proposte dal CTP. Sottoponeva
all'attenzione della Corte i seguenti motivi:
(a) omessa motivazione e acritica ricostruzione del nesso di causalità in ossequio alle risultanze della CTU in presenza di specifiche e puntuali osservazioni. Omessa
motivazione sulle contestazioni sollevate alla CTU, che era errata nella parte in cui i consulenti, dopo aver descritto la presenza di una flebolinfopatia all'arto inferiore sini-
stro e la sussistenza di fenomeni tromboembolici polmonari, arbitrariamente dimezza-
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vano l'incidenza dell'azione dei sanitari, concorrente con un processo clinico caratte-
rizzato da una non favorevole evoluzione.
La consulenza induceva in errore il giudice che riteneva corretta la valutazione equita-
tiva proposta dai CCTTUU mentre la corretta ricostruzione del nesso causale avrebbe dovuto condurre il magistrato al riconoscimento integrale, senza alcuna decurtazione,
delle descritte patologie in capo ai sanitari dell per la mancata corretta CP_11
preparazione all'intervento cui veniva sottoposto il , a causa dell'omessa terapia Pt_1
antitromboembolica nelle precedenti fasi preoperatoria e post-operatoria, ma anche per l'irrilevanza della causa naturale sull'accertamento del nesso di causa in virtù del disposto degli artt. 40 e 41 del codice penale. La concausa non era sopravvenuta ed idonea alla interruzione del nesso ex art. 41 comma 2 c.p. e le conseguenze risarcibili,
determinate dalle concause naturali, affinché possano essere liquidate in quanto “di-
rette ed immediate” ai sensi dell'art. 1223 c.c., è necessario che siano ricomprese in una serie normale o di regolarità statistica. La concausa naturale non fa venir meno l'attribuibilità del nesso di causalità materiale del danno alla condotta del medico ma può solo condizionare il quantum da riconoscersi, se prevedibili oggettivamente ex an-
te.
all'esito del primo intervento di protesizzazione di ginocchio era un Parte_1
soggetto solo predisposto o vulnerabile perché la TVB e il problema polmonare non si erano manifestati e l'infezione determinava la necessità dell'intervento di espianto e reimpianto che ha esposto il paziente nuovamente al rischio di sviluppare tali patologie che poi in concreto si verificavano. Non presentava patologie prima del reimpianto, era un soggetto predisposto e vulnerabile, ma non già invalido, come esponevano i CCT-
TUU che rilevavano come non fosse sorto ancora alcun problema al riguardo, ed era l'insorgere del processo infettivo periprotesico e la serie di trattamenti successivi che
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favorìva l'insorgenza dei fenomeni tromboembolici e polmonari. Nessuna decurtazio-
ne poteva quindi essere operata non potendosi condividere le conclusioni dei CCT-
TUU nella parte in cui ritenevano riconducibile la trombosi venosa a carico degli arti inferiori e l'episodio di tromboembolia polmonare alla normale evoluzione del caso cli-
nico e ciò in quanto, con una corretta terapia farmacologica preventiva e una corretta esecuzione dell'intervento di protesizzazione, non si sarebbero verificati episodi trom-
boembolici.
(b) Dell'errata quantificazione del quantum debeatur e delle conclusioni della con-
sulenza tecnica. Delle conclusioni del CTU. In ordine alla quantificazione della flebolin-
fopatia all'arto inferiore sinistro e dei fenomeni tromboembolici. Dell'omessa valutazio-
ne della documentazione agli atti e precisamente dei documenti allegati alla memoria
183 VI comma cpc II termine. Della errata valutazione degli esiti permanenti.
L'appellante ribadiva come il reimpianto della protesi avesse causato un problema
CP_1 embolico di rilevantissima entità che comportava il riconoscimento da parte dell del 100% di invalidità.
I CCTTUU non valutavano i documenti prodotti dall'attore e costituiti dalla spirome-
tria che attesta la “sindrome disventilatoria mista di grado grave” con capacità polmo-
CP_ nare ridotta del 47%, il verbale che riconosce l'invalidità del 100% unitamente all'accompagnamento e la fornitura gratuita delle bombole di ossigeno, le prescrizioni relative alla fornitura di ossigeno terapia, dai quali emergeva che l'attore è affetto da sindrome disventilatoria mista di grado grave, con capacità polmonare del 47%, non riconosciuta dai consulenti, come l'appellante illustrava.
Anche la valutazione degli esiti permanenti di artroprotesi era ingiustamente penaliz-
zante ed erronea perché la CTU ometteva di considerare l'esito determinatosi
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dall'impianto della protesi e elevava la valutazione del danno di base derivante dalla protesi. L'attore contestava la valutazione degli esiti di protesizzazione e riprotesizza-
zione, complessivamente valutati in misura del 10%, pur in presenza di flessione dell'articolazione limitata al 30%, e l'abbattimento del 15% per la necessaria comun-
que protesizzazione.
La valutazione complessiva del 25% indicata dai CCTTUU non corrisponde alla somma delle singole voci di danno (10% per esiti di riprotesi;
7% per esiti di trombosi venosa;
5% per esiti di tromboembolia polmonare;
8% di danno psichico), essendo stato detratto un 5% senza indicare motivazioni.
Con la valutazione della insufficienza respiratoria cronica il danno da riconoscere am-
monta al 90% di IP.
(C) Dell'errato calcolo del danno non patrimoniale. Della mancata valutazione del dan-
no morale e della personalizzazione massima. Ancora dell'omessa valutazione della documentazione agli atti e precisamente dei documenti allegati alla memoria 183 VI
comma cpc II termine. Dell'errata valutazione delle condotte dell e Controparte_4
dell di . CP_3 CP_3
L'appellante non comprendeva l'ingiusta quantificazione del danno operato dal giudice che quantificava il danno biologico in €. 65.777,00, non corrispondente al metodo di calcolo che vedrebbe una valutazione secca del danno biologico al 25%, al metodo di calcolo del differenziale 40% ( €. 151.606 ) - 15% ( €. 29.428 ) posto che il risultato sa-
rebbe pari a €. 122.178,00. Lamentava la mancata valutazione dell'incremento per la sofferenza, nonché della personalizzazione massima.
In merito alla responsabilità degli altri convenuti l'appellante sottolineava che era stata errata la scelta operata precedentemente dai sanitari del Reparto di Ortopedia
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dell che, a fronte di una riprotesi di ginocchio in data Controparte_4
25/01/2016, prescrivevano terapia antitrombotica con EL (2,5 mg per 2/die), senza tenere in alcun conto che nel caso di specie la terapia andava prescritta considerando non il rischio tromboembolico generico, ma quello specifico afferente ad un soggetto con pregressa trombosi venosa realizzatasi pochi mesi prima. Era stata sottostimata la dose terapeutica somministrata al paziente a scopo profilattico.
La responsabilità della , derivava dall'aver fatto praticare della riabilitazione CP_3
senza segnalare tempestivamente le problematiche del paziente e riconducendo l'intera situazione clinica ad una insofferenza al dolore dello stesso paziente.
Così l'appellante concludeva: “ a. Accogliere, per i motivi di cui in premessa, la richie-
sta di rinnovazione della consulenza tecnica all'uopo predisponendo un approfondi-
mento specialistico della vicenda che quantifichi correttamente gli esiti permanenti do-
vuti a flebolinfopatia all'arto inferiore sinistro, ovvero di fenomeni tromboembolici, in
ragione della documentazione agli atti e della stima del danno biologico di parte del
90%, e in conseguenza ricalcoli gli importi dovuti a titolo di risarcimento, calcolando
anche gli incrementi dovuti alla sofferenza interiore e alla personalizzazione;
b. In subordine al capo “a”, accogliere, per i motivi di cui in premessa, il presente ap-
pello, ed in particolare, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui riduce
del 50%, in via equitativa, la valutazione del danno biologico prevista per gli esiti per-
manenti dovuti a flebolinfopatia all'arto inferiore sinistro e tromboembolici;
c . Accogliere per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, pre-
disponendo un approfondimento specialistico della vicenda in ordine alle condotte dei
sanitari dell di e dell che ricostruisca fedel- CP_3 CP_3 Controparte_4
mente il nesso causale condannando gli stessi alla quota di risarcimento di giustizia;
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c.
1. In subordine, riformi la sentenza di primo grado e accertata la sussistenza dei giu-
stificati motivi disponga la compensazione delle spese con l Controparte_14
[
e l Controparte_4
d. Accogliere per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, ri-
formare la sentenza di primo grado, ricalcolando il risarcimento riconosciuto in primo
grado, aggiungendo e calcolando gli incrementi dovuti per la sofferenza interiore e alla
personalizzazione del danno;
e. Con condanna in ogni caso, all'esito del presente giudizio, nei confronti dell'odierna
appellante, al pagamento delle spese e dei corrispettivi professionali del presente giu-
dizio di primo grado – rideterminati secondo l'importo che sarà riconosciuto, nonché di
secondo grado, con attribuzione al sottoscritto Avvocato che si dichiara anticipatario;
f. In via gradata sul piano istruttorio si chiede ammettersi C.T.U. medico legale per i
motivi di cui in premessa.”
7. L ed il dott. Controparte_1 CP_2
nell'evidenziare e documentare l'intervenuto pagamento degli oneri derivanti dalla sen-
tenza di primo grado, dopo aver perorato l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo da loro proposto, eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed in virtù di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c
Nel merito rilevavano come non sussistesse alcun nesso causale tra l'operato dei sa-
nitari dell e le patologie lamentate, come articolato nell'illustrazione Controparte_7
della fondatezza dell'appello incidentale proposto.
Le “cause naturali” che contribuivano eziologicamente con l'evento dovevano essere intese come l'ordinaria evoluzione di un processo patologico già in atti, a prescindere
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dalle condotte dei sanitari, che avrebbe comunque condotto ad esiti invalidanti, non imputabile a malpratica medica.
Le conclusioni rese dal collegio di consulenti sul punto erano in ogni caso inoppugna-
bili, atteso che, proprio alla luce degli stessi principi richiamati da controparte, i CCT-
TU, e correttamente anche il Magistrato, provvedevano a ripartire l'incidenza delle concause in ordine alla causazione del danno.
La complessiva quantificazione delle lesioni era stata correttamente operata al Tribu-
nale. Il paziente, al momento della visita medico legale presentava ulteriori lesioni oc-
corse a seguito di un gravissimo incidente stradale nel quale era stato coinvolto nel settembre 2018.
I CCTTUU, per calcolare l'entità complessiva delle lesioni avevano correttamente ap-
plicato la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.
La quantificazione del danno biologico non poteva essere oggetto di personalizzazio-
ne essendo rimasta sprovvista di prova la circostanza della comprovata eccezionalità
delle conseguenze di danno.
Anche il danno morale non era stato giustamente riconosciuto perché il danno biolo-
gico, quello morale) e quello dinamico-relazionale costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente,
debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale.
Il danno era poi stato correttamente liquidato perché riferito al solo plus di natura ia-
trogena.
L proponeva in via incidentale i seguenti motivi di impugnazione: Controparte_7
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I) Difetto di motivazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. per acritica assunzione delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grave-
mente viziata da errori, imprecisioni e carenze di indagini, con indifferenza degli ausi-
liari rispetto alle considerazioni rese dai CTP delle parti. Il giudice non motivava sulle contestazioni alla CTU ed in merito al rigetto della richiesta di chiamata a chiarimenti.
L'intervento di artroprotesi era stato correttamente indicato ed eseguito.
Il paziente, nel corso dell'intero decorso clinico presso l veniva ritual- Controparte_7
mente edotto in ordine ai trattamenti cui veniva sottoposto.
Non era vero che non era riscontrabile una idonea profilassi del paziente che causava la contrazione dell'infezione, perché la terapia profilattica somministrata al paziente dai sanitari era stata idonea, somministrando 2 g di EF (Fidato), non essendovi alcuna indicazione ad un eventuale ed ulteriore somministrazione ripetuta. I CCTTU
oltretutto cadevano in contraddizione perché affermavano che “la profilassi antibiotica
“breve”, come diverse linee guida raccomandando, prevede una singola dose di anti-
biotico con al massimo tre dosi post operatorie, comunque limitate alla prima giornata dell'intervento […]”. L'infezione periprotesica o dei tessuti molli è una complicanza comune non prevenibile in via assoluta pur a seguito di adeguata profilassi.
Il ceftriaxone 2 g non necessitava di dose aggiuntiva nel periodo post-operatorio.
Non era intervenuto alcun ritardo nel riconoscimento dell'infezione perché, nel periodo intercorso tra il primo ed il secondo ricovero del paziente presso la struttura non si evi-
denziava alcun segno di un processo infettivo localizzato a livello del sito protesizzato.
Il paziente, una volta dimesso, tornava a visita dopo 2 mesi, disattendendo le visite di controllo prestabilite e, in tale occasione emergeva solo una notevole limitazione fun-
zionale senza rintracciare segni da coinvolgimento settico dell'artroprotesi escluso an-
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che dall'assenza di segni indiretti all'esame Rx-grafico eseguito in data 03/06. Errava-
no i CCTTU nel ritenere imputabile all'operato dei sanitari dell Controparte_7
l'insorgenza, a carico del paziente, della flebolinfopatia all'arto inferiore sinistro e degli intervenuti fenomeni tromboembolici, la cui incidenza, qualora imputabile a malpratica medica, andrà comunque ricollegata alle condotte poste in essere dai sanitari dell di Milano e non certo ai sanitari di perché la flebolinfopatia Controparte_4 CP_1
e tromboembolia si sviluppavano dopo i trattamenti del CP_4
I Postumi erano stati erroneamente valutati dai CC.TT.UU. perché i pretesi danni per gli esiti della tromboembolia polmonare e della flebolinfopatia non erano in alcun modo riconducibili alla condotta dei sanitari della anche per la mancata dimostra- CP_7
zione di esiti anatomo-funzionali da essi dipendenti.
Anche il danno psichico non era stato dimostrato e comunque non era imputabile all'operato dei sanitari napoletani.
Erroneamente era stato riconosciuto un danno biologico pari all'8% per un disturbo post traumatico da stress atteso che l'attore subiva in corso di causa (e prima dell'espletamento della perizia) un gravissimo incidente stradale a causa del quale pa-
tiva “un politrauma di gravissime entità”. Quanto l'attore era visitato dai CCTTUU la sua condizione clinica e psicologica era quindi alterata con conseguente impossibilità
di ogni valutazione in ordine ai precedenti eventi.
Così l'A.O.U. e concludevano: “A) In via preliminare, dichiara- CP_7 CP_2
re l'ammissibilità del proposto appello incidentale ex artt. 333 e 343 c.p.c.
B) - In riforma della sentenza n. 4769/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, siccome
viziata da omessa, carente e/o comunque erroneo e contraddittorio esame del mate-
riale probatorio in atti, voglia la Corte, anche previa rinnovazione delle operazioni peri-
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tali o in alternativa chiamata a chiarimenti del collegio medico già nominato in primo
grado sulle circostanze controverse sopra evidenziate, integralmente rigettare la do-
manda formulata dal in quanto infondata e carente di prova poiché nel corso Pt_1
dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta dei sani-
tari dell e quindi anche del dott. e le lesioni lamentate dal pa- Controparte_7 CP_2
ziente, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre acces-
sori di legge e rimborso forfettario del 15% e con contestuale condanna del alla Pt_1
restituzione delle somme percepite dalla Compagnia assicurativa dell Controparte_7
in ottemperanza al provvedimento di primo grado.
C) In via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. 4769/2022 emessa dal Tri-
bunale di Napoli voglia la Corte, anche previa rinnovazione delle operazioni peritali o
in alternativa chiamata a chiarimenti del collegio medico già nominato in primo grado
sulle circostanze controverse sopra evidenziate, escludere l'imputabilità all CP_8
ed al dott. della flebolinfopatia e tromboembolia polmonare occorse al pa-
[...] CP_2
ziente, rilevando altresì l'insussistenza del disturbo psichico, rigettando le avverse
domande sul punto e condannando contestualmente il alla restituzione delle Pt_1
maggior somme percepite dalla Compagnia assicurativa dell in ot- Controparte_7
temperanza al provvedimento di primo grado anche previa proporzionale riduzione
delle spese di lite riconosciute, che andranno restituite.
D) In via ancor più gradata, in parziale riforma della sentenza n. 4769/2022 emessa
dal Tribunale di Napoli voglia la Corte, anche previa rinnovazione delle operazioni pe-
ritali o in alternativa chiamata a chiarimenti del collegio medico già nominato in primo
grado sulle circostanze controverse sopra evidenziate, escludere la sussistenza del
disturbo psichico in capo al o comunque escludere l'imputabilità dello stesso alla Pt_1
ed al dott. condannando contestualmente il alla restitu- Controparte_7 CP_2 Pt_1
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zione delle maggior somme percepite dalla Compagnia assicurativa dell CP_7
[ in ottemperanza al provvedimento di primo grado anche previa proporzionale ridu-
zione delle spese di lite riconosciute, che andranno restituite
F) In ogni caso, pur nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dello spiegato ap-
pello incidentale, la presente difesa insiste affinchè l'Ecc.ma Corte adita voglia rigetta-
re altresì l'appello principale, con conferma della sentenza emessa in primo grado per
le motivazioni esposte mediante il presente atto.
G) Con condanna in ogni caso della parte che, all'esito del presente giudizio, dovesse
risultare in tutto o in parte soccombente nei confronti dell'odierna appellante incidenta-
le, al pagamento delle spese e dei corrispettivi professionali del presente giudizio;”
8. si costituiva nel gravame eccependo l'infondatezza Controparte_15
dell'appello principale perché nell'iter clinico dell'attore non v'era traccia di un evento avverso di trombosi che imponesse ai sanitari del l'impostazione di una tera- CP_4
pia antitrombotica diversa e “più forte” rispetto a quella di prevenzione prescritta, di routine, in vista di interventi di chirurgia protesica del ginocchio gravati di per sé da ri-
schio di trombosi profonda. Il Collegio peritale accertava che i sanitari del CP_4
ben operando, somministravano al paziente, prima dell'intervento in oggetto, il farma-
co , il cui principio attivo -l'Apixaban- è un inibitore dell'enzima che interviene, CP_16
diminuendola, nella produzione di trombina (elemento indispensabile nel processo di coagulazione del sangue) e che riduce così il rischio di trombi.
Al manifestarsi della trombosi i medici del correttamente modificavano il trat- CP_4
tamento passando da quello di prevenzione a quello terapeutico, in assenza di signifi-
cative complicanze intra-ricovero.
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Concludeva per: “ Voglia la Corte, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, re-
spingere l'appello proposto dal sig. e confermare la sentenza n. 4796/2022 Pt_1
Tribunale di Napoli almeno nella parte in cui rigetta la domanda proposta nei confronti
del con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese an- CP_4
che di questo grado di giudizio.”
9. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_3
c.p.c., con riferimento al terzo motivo di impugnazione comunque infondato anche nel merito. Perorava la conferma della sentenza di primo grado perfettamente coerente con gli esiti dell'istruttoria, mancando in atti elementi probatori sufficienti per ritenere sussistente, nel caso di specie, il nesso di causalità tra i presunti danni lamentati dalla parte attrice del giudizio e la condotta professionale tenuta dal personale della CP_17
posto che i CC.TT.UU. dichiaravano dal percorso riabilitati-
[...] Controparte_3
vo attuato presso la Casa di Cura Hemitage non si evidenziano elementi di censura nei confronti dei curanti.
veniva sottoposto a valutazione funzionale per dare inizio ad un ido- Parte_1
neo percorso assistenziale riabilitativo di tipo estensivo, con carattere di ridotta intensi-
tà assistenziale e un minor impegno fisico del paziente, indicato dai medici del reparto di ortopedia del Policlinico in virtù della specifica condizione clinica del paziente.
La casa di cura “ ” dava seguito alle indicazioni terapeutiche Controparte_3
ricevute dalla struttura specialistica ortopedica del Policlinico applicando, tra l'altro, al-
la lettera le disposizioni del Decreto Commissariale ad Acta n. 17/2012 contenente le
“linee guida sui ricoveri ospedalieri di lungodegenza post-acuzia”.
In merito alle ulteriori avverse contestazioni (sollevate in primo grado) relative all'unica visita specialistica ortopedica praticata presso la struttura della deducente, osservava
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come la casa di cura ” avesse garantito a Controparte_3 Parte_1
una prestazione specialistica ortopedica in tempi brevissimi.
L'eventuale errore di valutazione nella prescrizione del percorso riabilitativo prescelto sarebbe stato da imputare alla sola e non Parte_4
anche alla “ che provvedeva meramente ad eseguire Controparte_3 CP_3
quanto richiesto dalla struttura ospedaliera.
Il paziente non contraeva durante il ricovero presso la clinica “ Controparte_14
[
” la lamentata infezione al sito oggetto dell'impianto di protesi ortopedica.
In via del tutto subordinata, in caso di accoglimento del terzo motivo di appello e di conseguente riforma della sentenza impugnata in punto di responsabilità della
[...]
l'appellata chiedeva di valutare l'attività medico- Controparte_18
professionale posta in essere da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda clinica del sig.
, individuando il grado di responsabilità attribuibile in concreto a cia- Parte_1
scuno e contenendo, in proporzione al grado accertato, l'eventuale esposizione debi-
toria della deducente Società.
Così concludeva: “1) rigettare il terzo motivo di appello, perché improponibile, inam-
missibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appel-
lo, accertare e dichiarare il grado di responsabilità attribuibile in concreto a ciascuno
dei soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa, contenendo in proporzione
l'esposizione debitoria della comparente Società;
3) ridurre la pretesa risarcitoria vantata dagli istanti, perché sperequata in eccesso e
non provata, contenendola, comunque, nei limiti dell'equo e del giusto;
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4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA
come per legge.”
10. , eccepiva l'inammissibilità e, comunque, Controparte_5
l'infondatezza dell'appello proposto perorando la conferma della sentenza impugnata che correttamente abbatteva del 50% il risarcimento posto che l'evento era stato cau-
sato di un processo clinico caratterizzato sia da una non favorevole evoluzione che da una non condivisibile condotta degli ortopedici della Il danno era sta- Controparte_7
to correttamente determinato, il danno morale e la personalizzazione del risarcimento giustamente non riconosciuti perché presupponevano l'assolvimento della prova,
mancante, nel primo caso, delle sofferenze psicofisiche determinate dalle lesioni, ulte-
riori rispetto a quelle già incluse nelle tabelle del Tribunale di Milano. Per la persona-
lizzazione sarebbe stato necessaria l'allegazione e prova dell'esistenza di circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liqui-
dazione standard del danno secondo le predette tabelle.
Riproponeva l'eccezione di copertura del danno “a secondo rischio”, e quindi di non operatività della polizza poiché l aveva in corso una polizza assicura- Controparte_7
tiva che garantiva la responsabilità anche del proprio personale medico. Reiterava an-
che le ulteriori eccezioni proposte nel precedente grado del giudizio.
Concludeva: “perché la Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richie-
sta, dichiari inammissibile ed infondato, e, comunque, rigetti l'appello proposto dal Sig.
, e confermi, in tutti i casi rispetto ad essa, la sentenza impugnata, ri- Parte_1
gettando l'eventuale appello incidentale che il prof. dovesse proporre per otte- CP_2
nerne la riforma laddove ha rigettato la domanda di manleva che aveva proposto nei
suoi confronti. Condanni di chi di ragione al pagamento delle spese del giudizio.”
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11. La Corte, con ordinanza del 19.3.2024 disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali nominando un collegio peritale al quale affidava la rivisitazione critica delle va-
lutazioni espresse dai consulenti di ufficio nominati in primo grado, in rapporto alle os-
servazioni tecniche dei periti di parte, con particolare riguardo a:
a) Correttezza dell'indicazione all'intervento di artoprotesi totale del ginocchio;
b) Adeguatezza della profilassi tromboembolitica praticata;
c) Nesso di causalità tra le complicanze post – operatorie e la condotta dei sanitari, in rapporto alle eventuali concause naturali rilevabili nel caso di specie, tenendo conto dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la con-
dotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione pa-
tologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di ag-
gravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramen-
te concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'ap-
porto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in ba-
se alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5632 del 23/02/2023);
d) Correttezza dell'operato dei sanitari che si occuparono dell'espianto della protesi e della successiva riabilitazione;
e) In caso di esito positivo delle superiori indagini, configurabilità ed imputabilità ai sa-
nitari del danno psichico riconosciuto in sentenza (8% per disturbo post traumatico da stress), anche in rapporto alle vicende occorse a successivamen-Parte_1
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te ai fatti per cui è lite, e, segnatamente, al politrauma da sinistro stradale occorso nell'anno 2018.
Il CCTTUU, dott. , medico Legale, dott. Persona_2 Controparte_19
, dott. , con il loro ela-
[...] Controparte_20
borato, dopo aver indicato la documentazione esaminata, sottoposto a visita l'attore nella pienezza del contradditorio, indicato la letteratura di riferimento inerente gli aspetti da esaminare nella fattispecie in esame, rispondevano ai quesiti relazionando che era stata corretta l'indicazione all'intervento di artroprotesi totale del ginocchio in quanto tutto deponeva per una sofferenza meniscale su base degenerativa, verosi-
milmente slatentizzata a causa di un episodio traumatico, con una sofferenza osteo-
condrale femoro-tibiale interna, per la quale sarebbe stata inutile, nel brevissimo, e quindi dannosa, essendo comunque una procedura chirurgica a tutti gli effetti, la solu-
zione artroscopica. La profilassi tromboembolica praticata presso la e Controparte_7
presso l era giudicata in linea con i protocolli vigenti. Non Controparte_4
era tassativo effettuare procedure meccaniche aggiuntive o adeguare il dosaggio dei farmaci per il sovrappeso del paziente in mancanza di importanti fattori accessori di rischio non presenti nel caso in esame. In merito al nesso di causalità tra le compli-
canze post – operatorie e la condotta dei sanitari, in rapporto alle eventuali concause naturali rilevabili nel caso di specie, evidenziavano che le complicanze erano costituite da rigidità articolare, infezione periprotesica, trombosi venosa profonda, complicata da embolia polmonare.
Della rigidità articolare non era possibile definirne le cause, non essendo noti momenti predisponenti quali una prolungata immobilizzazione post-operatoria e non potendo con certezza associarla ad una scarsa compliance del paziente. La rigidità articolare non poteva essere ritenuta espressione di un processo infiammatorio predittivo per il
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manifestarsi della infezione periprotesica. Non sono quindi individuabili responsabilità
né nella effettuazione della procedura chirurgica, né nella terapia riabilitativa.
Per l'infezione periprotesica mancava la segnalazione, nella cartella clinica dell'impianto protesico presso la della effettuazione della profilassi Controparte_7
antibiotica nel corso del primo ricovero “ma riteniamo che la attenzione vada posta sul secondo ricovero, laddove la profilassi risulta praticata, e non vi erano indicazioni as-
solute alla prosecuzione della profilassi nel post-operatorio: in questo senso non si ri-
levano censure nei confronti dei Sanitari della ma d'altra parte, il riscontro CP_7
all'esame colturale di uno Staphylococcus epidermidis multiresistente, quindi di chiara origine nosocomiale, fa ritenere, con il criterio della preponderanza dell'evidenza (più
probabile che non), che il contagio si sia verificato nell'ambito della Sala Operatoria
della della verosimilmente per una contaminazio- Controparte_21 Controparte_7
ne ambientale… “
Per la trombosi venosa profonda, con il criterio del più probabile che non, la TEV non si sarebbe verificata in assenza della infezione, cui pertanto va attribuita per intero la genesi del danno.
Nulla poteva essere addebitato ai Sanitari dell di Milano, Controparte_4
la valutazione dell'8% per disturbo post traumatico da stress era corretta, riconducibile alla vicenda per cui è causa, e sulla quale incideva sicuramente il successivo incidente stradale.
Precisavano che le condizioni del ginocchio protesizzato sono valutabili ai gradi alti della III Classe delle protesi di ginocchio (25%), rispetto al 15% attendibile per una protesi di primo impianto in un soggetto giovane, ancorché obeso. Gli esiti della flebo-
linfopatia (assimilabili al II stadio), sono valutabili nella misura del 10%. Gli esiti della
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tromboembolia polmonare, considerato l'affrancamento dalla O2 terapia, possono es-
sere valutati nella misura dell'8% (Insufficienza respiratoria lieve). Il disturbo post-
traumatico da stress va valutato nella misura dell'8%.
La sommatoria di tali invalidità, secondo il calcolo riduttivo delle invalidità multiple, por-
ta ad un danno del 35%, da ricomprendersi nel range tra il 16 ed il 50%.
Quanto alla invalidità temporanea differenziale riteniamo equo il riconoscimento di 90
giorni di ITT, 30 giorni di parziale al 75% e 210 giorni di parziale al 50%.”.
Alla successiva udienza del 21.01.25 di precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali. Nelle note redatte per l'udienza gli appellanti incidentali, nel ribadire l'assenza di responsabilità dell e del dott. , contestavano come i Controparte_7 CP_2
CCTTUU, pur avendo accertato l'incidenza degli esiti del successivo incidente stradale sul danno psichico, non ne avessero detratto alcunchè della determinazione totale del pregiudizio.
Motivi della decisione
13. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza
16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
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grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
14. L'appello incidentale tardivo proposto da e è Controparte_7 CP_2
ammissibile. La S.C., anche con l'ordinanza n. 15100/2024, emessa nel solco di una consolidata giurisprudenza, sancisce che detta impugnazione può investire anche un capo autonomo della sentenza perché occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a ri-
mettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impu-
gnata.
15. La consulenza di recente versata in atti è determinante nella decisione della controversia. In appello il Collegio chiedeva di rinnovare la CTU già disposta in primo grado ed i nominati CCTTUU depositavano quindi un nuovo elaborato che, al contra-
rio della precedente, non era contestato da parte dei CTP.
L'elaborato chiarisce analiticamente tutta l'evoluzione della vicenda clinica. La relazio-
ne è logica, esaustiva, completa e la Corte quindi lo adotta a riferimento tecnico delle questioni da esaminare. L'unica contestazione, tardiva, proveniva dagli appellanti in-
cidentali ed era inerente la quantificazione del danno psichico, non decurtato nono-
stante l'indicazione dell'incidenza di fatti autonomi rispetto quelli per cui è causa. Con
la conclusionale poi gli stessi appellanti incidentali ribadivano i concetti già espressi con l'atto di costituzione in appello e già confutati dai CCTTUU.
16. La consulenza da ultimo redatta conferma l'estraneità da responsabilità di ed L'infezione insorgeva duran- Controparte_3 Controparte_4
te il secondo intervento presso la quindi dopo la riabilitazione presso Her- CP_7
mitage, la cura antibiotica somministrata presso il era conforme alle linee CP_4
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guida. L'appellante, già lo si è esposto, nulla contestava di specifico in merito all'elaborato e la Corte rigetta l'appello sul punto per evidente infondatezza.
17. non era destinataria di alcuna domanda nei gravami ed il riget- Controparte_9
to della domanda di garanzia proposta da , disposto in primo grado, non CP_2
era oggetto di impugnazione da parte dell'interessato. La compagnia di assicurazione era chiamata a partecipare al contenzioso per semplice completezza del contradditto-
rio senza poter, neppure ipoteticamente, risultare soccombente.
18. In punto di governo di spese di lite del grado, con riferimento alle parti menzio-
nate nei punti precedenti, da quanto esposto deriva che sull'appellante principale do-
vranno gravare le spese di ed Controparte_3 Controparte_4
mentre nulla dovrà essere disposto per CP_5
19. Dalla redazione della consulenza in appello consegue anche il superamento delle questioni inerenti la risposta alle osservazioni dei CTP alla relazione depositata in primo grado, divenute irrilevanti.
20. La sentenza impugnata deve essere riformata in punto di erronea determina-
zione sul nesso di causalità, non potendosi operare decurtazioni di sorta per l'incidenza di “cause naturali” su quelle determinate dall'errore commesso dagli opera-
tori sanitari. E' pacifica l'applicazione anche in sede civile dell'art. 41 c.p. che, al primo comma, disciplina il concorso causale nella produzione dell'evento, e nel secondo,
l'interruzione della valenza causale della condotta.
Con la sentenza n. 8778 del 03/04/2024 la S.C. ribadisce come, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tut-
ti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che,
senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, in-
serendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologi-
co tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin
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dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
La pronuncia si pone in un filone pacifico giurisprudenziale che costantemente afferma come interruzione del nesso di causalità si abbia solo quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipi-
ca rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (ordinanza n.21563/2022).
Il concorso poi interviene solo quando si verificano più fatti imputabili a diversi sogget-
ti, non quando l'azione umana interagisce con fattori causali naturali. In tale ultimo ca-
so, come già rilevato dalla Corte in occasione della formulazione dei quesiti ai CCT-
TUU, in caso di natura non assorbente della causa esterna, la responsabilità deve es-
sere interamente imputata ai sanitari intervenuti, come statuito dalla S.C. (sentenze nn. 5632/2023 e 30521/2019) ed applicato dai consulenti tecnici d'ufficio che quindi ri-
determinavano il danno dall'attore patito non decurtando nulla per “cause naturali”
concorrenti con l'azione umana. Il contagio si verificava nella Sala Operatoria della
Contr
della verosimilmente per una contaminazione Controparte_21 CP_7
ambientale e costituiva l'origine eziologica anche della trombosi venosa profonda che altrimenti non si sarebbe verificata anche se era un soggetto predispo- Parte_1
sto o vulnerabile. I CCTTUU esaminavamo tutta la documentazione versata in atti, an-
che quella che l'attore lamentava non essere stata vagliata in occasione del primo elaborato, ad esempio la spirometria, contrariamente a quanto dall'appellante principa-
le affermato anche con la conclusionale.
21. In punto di quantum l'importo dovuto, in virtù delle considerazioni che precedo-
no, deve essere rifeterminato. L'appello principale deve essere per quanto di ragione
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accolto riconoscendo al danneggiato di aver subito un danno da IP del 35%, con ITT
di 90 giorni, 30 giorni di parziale al 75% e 210 giorni di parziale al 50%
22. Su tale base deve essere determinata la somma da corrispondere, da cui de-
trarre quanto già percepito in adempimento della sentenza di primo grado accordando un incremento del 50% per il danno morale ma senza personalizzazione.
Con riferimento alla personalizzazione del danno, la giurisprudenza è nota e consoli-
data, ed i principi sono ben esposti anche nella pronuncia n. 7513 del 2018 della S.C.,
che esclude la risarcibilità ulteriori delle conseguenze comuni delle lesioni patite.
L'aggravamento delle condizioni del paziente, indicati dall'appellante come trascurati dalla sentenza di primo grado e rivendicati come costitutivi del diritto ad un ulteriore riconoscimento, non possono essere considerati conseguenza particolare delle lesioni riconosciute ed il risarcimento è già compreso nella liquidazione della somma corri-
spondente alla percentuale di invalidità quantificata dai consulenti medici legali. La
personalizzazione quindi non può essere applicata.
Il danno morale deve essere invece accordato per ristorare pregiudizi non già altri-
menti riconosciuti e risarciti e sussistendo la prova della ricorrenza delle circostanze che ne giustificano l'accoglimento. La vicenda medica oggetto di causa comportava plurimi ricoveri ed interventi chirurgici, per la rimozione ed il successivo riposiziona-
mento della protesi, era certamente intimamente dolorosa e frustrante. Ogni qual volta il problema appariva risolto, dopo un intervento chirurgico, lo stress tornava per l'insorgere di ulteriori complicanze.
23. Osservando i criteri derivanti da quanto sinora esposto, occorre quindi deter-
minare la somma dovuta, tenuto conto dell'età dell'attore (anni 59) e della valutazione dei CCTTUU che è pari, applicando la formula di calcolo riduttivo delle invalidità mul-
tiple (formula di Balthazard), al 35% di IP, rispetto al 15% attendibile per una protesi di primo impianto in un soggetto giovane, ancorché obeso.
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24. Secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024, dovendo il danno essere valu-
tato all'attualità, l'importo dovuto è di €. 139.314,00 (35%) - €. 34.203 (15%) trattando-
si di danno iatrogeno. Al risultato la Corte applica un incremento del 50% per il danno morale così da divenire di €. 157.666,50 per il ristoro dell'invalidità permanente. Con
l'aggiunta di quella temporanea e cioè €. 10.350,00 per 90 gg di ITT ad €. 115,00 per ogni giorno, €. 2.587,50 per 30 gg di ITP al 75% ad €. 86,25 per ciascun giorno, €.
12.075,00 per 210 gg di ITP al 50% ad €. 57,50 il totale diviene €. 182.679,00 oltre in-
teressi al tasso legale dal 17.6.2015 sulla somma previamente devalutata a tale data,
poi via via rivalutata sino alla data del versamento della somma liquidata in primo gra-
do, il 21.6.2022, quando interveniva il pagamento, per sorte ed interessi, di €.
95.593,00, come documentato.
Il conteggio finale quindi è effettuato partendo dall'importo devalutato - €. 150.228,62 –
aggiungendo gli interessi e la rivalutazione al 21.6.2022 , così addivenendo ad €.
171.470,27, detraendo il versamento eseguito di €. 95.593,00. Il risultato, pari ad €.
75.877,27, rivalutato e con gli interessi all'attualità diviene €.90.267,50.
25. Il motivo proposto all'attenzione della Corte con l'appello incidentale, finalizza-
to a conseguire la declaratoria di mancata responsabilità per l è, al- Controparte_7
la luce di quanto sinora esposto, in virtù della CTU eseguita, del tutto infondato risul-
CP_1 tando chiara la responsabilità dell e del medico curante. La questione inerente il danno psichico, inerente il quantum debeatur, è anche questo infondato. Detta voce di danno, riconosciuto in 8% di IP ed al quale concorrevano anche le conseguenze dell'incidente stradale successivo ai fatti di causa, non può essere decurtato perché i
CCTTUU non erano in grado di quantificare la indicata incidenza. La decurtazione sa-
rebbe stata conseguenza dell'applicazione del disposto dell'art. 1227 secondo comma c.c. il cui onere di prova grava sul debitore, trattandosi di eccezione in senso stretto
(S.C. sentenza n. 7965/2023) e la mancanza di riscontro nel quantum impediva di de-
trarre alcunchè.
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26. Dalla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna degli appellanti incidentali al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante principale per en-
trambi i gradi del giudizio con applicazione del relativo tariffario nella forchetta di valo-
re corrispondente alla somma liquidata e riconoscimento delle fasi del giudizio in un importo pari ii minimi in considerazione della natura delle questioni poste all'attenzione del giudice. La somma da riconoscere per il primo grado di giudizio non
è dalla Corte comunque mutata perché congruamente indicata nella sentenza impu-
gnata anche con riferimento al diverso importo di danno riconosciuto, comunque non tale da mutare lo scaglione di valore già in precedenza riferimento della liquidazione.
27. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per e Controparte_7
CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e su quello incidentale di e , avverso la sentenza Controparte_7 CP_2
pronunziata dal Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, pubblicata il 12.6.2022 e contraddistinta dal n.4769/22, in parziale accoglimento dell'appello principale e parzia-
le riforma della sentenza impugnata, così provvede:
A) Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_7 CP_2 [...]
dell'ulteriore importo, rispetto quanto indicato con la sentenza di primo Parte_1
grado, di €.90.267,50 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
B) Rigetta l'appello incidentale.
C) Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_7 CP_2 [...]
delle spese di lite del grado, distratte in favore dell'avv. Alessandro Mi- Parte_1
lo, determinate in €. 7.160,00 per competenze, €. 800,00 per esborsi oltre spese gene-
rali, iva e cpa come per legge.
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D) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_22
e delle spese di lite del grado, determinate per
[...] Controparte_15
ciascuno in €. 7.160,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per leg-
ge.
E) Nulla dispone quanto alle spese legali di Controparte_9
F) Pone definitivamente a carico di e le spese di CTU Controparte_7 CP_2
liquidate con separato decreto.
G) Dichiara la sussistenza, per e , dei presupposti CP_7 CP_7 CP_2
previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 03.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Eugenio Forgillo
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