Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6068/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] Parte_1
CF: , rappresentata e difesa, giusta procura, rilasciata su foglio separato CodiceFiscale_1
allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alfio Mario Gambino
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
P.I. Controparte_2 P.IVA_2
C.F. , con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, cartella di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 29.05.2023, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320229020419957, notificata in data 15/05/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320150054367825000 e all'avviso di addebito n. 59320160004589949000. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, perfezionatasi, successivamente alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la nullità, per intervenuta prescrizione del credito e portato dagli CP_1 CP_2
atti impugnati, nonché dalla intimazione di pagamento oggi impugnata sempre nei limiti sopra
conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti, le iscrizioni a ruolo recate dall'avviso di addebito in oggetto, esclusivamente per quanto di competenza del Tribunale del
Lavoro, ordinandone la cancellazione. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa
Si è costituito, con memorie depositate il 19.11.2023, l' il quale ha eccepito il difetto di CP_1
legittimazione passiva, in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento opposta, atto, prodromico all'esecuzione esattoriale, di competenza dell'agente della riscossione;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha eccepito che unico legittimato a contraddire e il titolare del servizio di riscossione, ha comunque dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolare e corretta notifica degli avvisi di addebito e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione posti in essere da
[...]
e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettati dalla Controparte_3
normativa Covid-19. Ha concluso chiedendo: accertarsi e dichiararsi: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di CP_1
opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999, -rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999
e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. CP_4
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con ordinanza del 28.05.2024, stante la mancata costituzione in giudizio dell' il ricorrente CP_2
veniva onerato di produrre prova della notifica all'Istituto;
Con note di trattazione depositate il 30.09.2024 parte ricorrente, rilevata l'irregolarità della notifica nei confronti dell' ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti di quest'ultima. CP_2
Con provvedimento del 14.05.2025 è stata disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ 2. Preliminarmente va precisato che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno affermato, in un caso analogo a quello in esame, che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. sez. un. n. 7514/22). La stessa giurisprudenza ha precisato che “ […] limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, come quella oggetto della presente decisione, concernenti anche l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, e quindi sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999.
Sempre preliminarmente va rilevato che parte ricorrente, ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell' conseguentemente vengono meno i motivi di impugnazione relativi a CP_2 quest'ultimo ed il giudizio resta circoscritto al solo avviso di addebito.
2.1 Ciò posto al fine di qualificare l'azione proposta si premette che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, avuto riguardo ai motivi di opposizione, ha espressamente eccepito, la prescrizione a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Ha, quindi, proposto ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella specie detti fatti estintivi non ricorrono.
CP_ L' oltre all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, ha prodotto quale valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n.29320229010136177000 regolarmente e validamente notificata ex art. 140 c.p.c., in data 3.04.2023
Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta, siccome documentata dall'Istituto, in data 5.11.2016, per compiuta giacenza decorsi 10 giorni dal lasciato avviso
(26.10.2016), il termine di prescrizione sarebbe venuto in scadenza il 5.11.2021.
Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.29320229010136177000 avvenuta, in data 3.04.2023 i crediti portati dall'avviso di addebito sopracitato non erano prescritti. Da tale data
è cominciato a decorre un nuovo termine di prescrizione che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta in data 18.05.2023, non si era ancora perfezionata.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di giudizio, considerato che la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato non si provvede sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
Catania, 29 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi