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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 05/03/2025 al n. 388/2025
R.G., promossa con atto di reclamo
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. , rappresentati e difesi in Parte_2 C.F._1
causa dagli avv.ti Aquaro Giovanni, Piconi Alessandro e Cremasco Debora ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Corso Palladio n. 89 in Vicenza
come da procure allegate all'atto di reclamo
-reclamanti-
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Cimetti Maurizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via Marsala n. 71 in Verona come da procura in calce alla memoria difensiva del 20.05.2025
-reclamata-
E
Controparte_2
in persona del curatore
[...]
-reclamata non costituita-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 05/06/2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEI RECLAMANTI:
CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti, previa acquisizione del fascicolo della
prima fase svolta innanzi al Tribunale di Vicenza e soprattutto previa
sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e
del compimento di altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52 CCI per i gravi e
fondati motivi esposti in narrativa, voglia, in riforma della sentenza n. 30/2025
del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 18.02.2025 nel procedimento R.G. n.
pagina 2 di 10 328-1/2024 P.U., dichiarare la nullità della stessa, ovvero revocarla e in ogni
caso revocare la liquidazione giudiziale, anche dichiarando l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità del giudizio attivato dall' E_
nei confronti di , anche previa
[...] Parte_1
dichiarazione dell'impossibilità ab origine di rilasciare la procura all'avvocato
del libero foro, e/o di nullità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente al
proprio difensore, e/o di accertamento del difetto di legittimazione processuale,
e/o di carenza dell'interesse ad agire, ovvero rigettando l'istanza di liquidazione
giudiziale formulata dall' nei confronti di E_
per le ragioni esposte in atti. Di Parte_1
conseguenza revocare il dott. dall'incarico di Curatore e Parte_3
revocare ogni disposizione e statuizione della sentenza reclamata, adottando
ogni opportuno provvedimento conseguente all'accoglimento, anche parziale,
delle istanze ed eccezioni svolte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi
di lite, oltre a spese generali al 15%, CPA, IVA e accessori di legge tutti,
condannando l' alla rifusione delle spese e E_
dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ferme le necessarie declaratorie di cui sopra, per mero scrupolo difensivo si
chiede di disporre una CTU tecnico-contabile volta a determinare a quanto
ammonti, in concreto, il credito dell' nei Controparte_4
confronti di in quanto dalla documentazione a più riprese Parte_1
depositata dall'originaria istante non è dato comprenderlo e nulla viene
precisato in atti dalla stessa;
pagina 3 di 10 - si domanda, poi, e in ogni caso, l'acquisizione integrale sia del Fascicolo
d'Ufficio che di quello di parte nel giudizio di prime cure R.G. n. 328-1/2024
P.U. svolto innanzi al Tribunale di Vicenza, nonché i fascicoli d'Ufficio e di
parte nel procedimento originariamente instaurato dinanzi al Tribunale di
Roma, R.G. n. 1152/2024
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA E_
:
[...]
rigettare il reclamo propostO dalla società e confermare Controparte_5
integralmente la sentenza n. 30/25 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
18 febbraio 2025 con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione
giudiziale della Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Vicenza - su istanza dell' - Controparte_4
con sentenza n. 30/25, pronunciata il 13.2.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di AR
. I primi giudici:
[...]
- rigettavano l'eccezione di nullità/invalidità della procura alle liti, rilasciata dalla parte ricorrente ad un avvocato del libero foro, ritenendo che la controversia esulasse da quelle per le quali era prevista la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato;
- ritenevano sussistente la legittimazione dell'istante in quanto creditore della somma di Euro 507.309,67 in forza di iscrizioni a ruolo;
- rilevavano che la società aveva debiti in misura superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
pagina 4 di 10 - ritenevano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1,2 e 121 CCIII per superamento dei limiti dimensionali e sussistenza del requisito dell'insolvenza desumibile dall'ingente debito erariale, dall'esecuzione forzata infruttuosa e dalla cancellazione della società in data 29.2.2024 per cessazione dell'attività.
ed il suo amministratore/liquidatore sig. Controparte_7 Parte_4
hanno proposto reclamo, contestando con il primo motivo la nullità della procura alle liti (conferita sia per il giudizio conclusosi con la sentenza reclamata sia per il precedente giudizio instaurato avanti il Tribunale di Roma, che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale patavino) in quanto l' CP_3
avrebbe dovuto essere assistita dall'Avvocatura di Stato in base al
[...]
protocollo sottoscritto in data 25.7.2024.
I reclamanti hanno, inoltre, riproposto, con il secondo motivo, l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo all' (non E_
esaminata dal Tribunale) in quanto la parte ricorrente ha omesso di prendere in considerazione “la tutela rafforzata che la norma tributaria ed il sistema di
riscossione riconoscono all'amministrazione finanziaria” posto che l'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 prevede che “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli
atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del
codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle Imprese”
1.2 Si è costituita l' , che ha chiesto il rigetto del reclamo. E_
1.3 All'udienza odierna la Corte ha riservato la decisione
*****
pagina 5 di 10 2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della curatela, non costituitasi in giudizio nonostante la regolare notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza.
*****
3. In ordine al primo motivo, ritiene il Collegio che nell'ambito del giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale del debitore insolvente (così come in precedenza avveniva per la dichiarazione di fallimento) l' E_
possa liberamente avvalersi di avvocati del libero foro senza
[...]
bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, del R.D. n.
1611 del 1933 (con la sola necessità di rispettare la previsione degli articoli 4 e
17 del D.L.gs n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif.
dalla L. n. 225 del 2016), trattandosi di un'ipotesi che non rientra in nessuna di quelle convenzionalmente riservate in via esclusiva al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sulla base del Protocollo d'intesa tra Avvocatura
dello Stato e vigente ratione temporis (nella E_
specie quello del 25.6.2024) e certamente non tra quelle indicate nel citato punto
3.4.1, sub “Contenzioso non afferente all'attività di riscossione”, per cui
“L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente in tutte le controversie civili non
afferenti alla riscossione, ad esclusione delle cause promosse dall'Ente
medesimo per il recupero di propri crediti diversi da quelli iscritti a ruolo dagli
Enti impositori”.
Il procedimento introdotto dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (che, si ricorda, ai sensi dell'art. 37, co. 2, C.C.I.I., può essere pagina 6 di 10 alternativamente proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità
amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero), non può invero essere riguardato, e inteso, come un'ordinaria “controversia civile non afferente alla riscossione”,
avendo indubbiamente una funzione e una portata più ampie della mera risoluzione di una lite tra il soggetto creditore istante e il debitore richiesto avente ad oggetto la sussistenza delle condizioni di legge per l'apertura della procedura concorsuale, né può attribuirsi rilievo a tal fine, quale elemento univocamente caratterizzante, al complesso dei poteri istruttori ugualmente esercitabili dalle parti e alla necessità, nello svolgimento dell'istruttoria, di rispettare il principio del contraddittorio, trattandosi di principi non esclusivamente connotanti le cause di cognizione non afferenti all'attività di riscossione.
In disparte il rilievo che nella specie l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta dall' all'evidente fine di poter in seguito CP_8
insinuare nella procedura concorsuale di liquidazione giudiziale i crediti rappresentati nei ruoli che non aveva potuto fruttuosamente azionare nelle forme dell'esecuzione coattiva ordinaria, e non anche (ovviamente) per acquisire per via giudiziale un titolo esecutivo spendibile in sede esecutiva: peraltro, il ruolo definitivo ha già tale valenza, potendo l'agente della riscossione chiedere l'ammissione al passivo della liquidazione (come in precedenza a quello del fallimento) in base al solo estratto di ruolo (Cass. n. 25192/17).
Escluso il suo rilievo quale “Controversia civile non afferente alla riscossione”,
l'azione per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex artt. 37, 121
pagina 7 di 10 non può neppure rilevare sotto il profilo della devoluzione CP_9
convenzionale dello ius postulandi in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato,
quale “Contenzioso afferente all'attività di Riscossione”, posto che – in disparte il rilievo che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non è assimilabile all'atto di esercizio dell'azione esecutiva individuale – sulla base della previsione del “Protocollo di Intesa Controparte_10
2024” l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente, non in ogni
[...]
contenzioso comunque pertinente all'attività di riscossione, ma solo nei casi espressamente indicati – e cioè: “azioni esclusivamente risarcitorie (con
esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di
appello); azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di
falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al
Giudice di Pace); altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti
esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile,
limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche
l' ; liti innanzi alla Corte di Cassazione” – in nessuno dei E_
quali è sussumibile l'istanza oggetto di causa.
Il motivo è, pertanto, respinto.
****
4. L'eccezione di carenza di interesse ad agire, effettivamente non affrontata dal
Tribunale, è infondata innanzitutto in quanto l'art. 37, comma 2, CCII riconosce la legittimazione alla presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale a tutti i creditori senza operare alcuna distinzione.
pagina 8 di 10 D'altro canto, se il discrimine dovesse essere quello della tutela rafforzata del credito, si dovrebbe arrivare all'illogica conseguenza che anche tutti i creditori garantiti da ipoteca o da pegno non avrebbero interesse a presentare istanza di liquidazione giudiziale.
Va poi osservato che l'art. 28 del d.lgs. n. 145/14 è norma volta ad estendere la responsabilità dei soci delle società di capitali per i debiti tributari, mentre la procedura regolata dal d.lgs n. 14/2019 è volta ad ottenere, laddove sussistano i presupposti di legge, la liquidazione giudiziale del patrimonio della società,
originaria debitrice delle imposte non pagate: le due normative operano,
pertanto, su piani diversi.
*****
5. I motivi proposti sono infondati e, non risultando contestati lo stato di insolvenza ed i requisiti dimensionali dell'impresa, il reclamo è respinto ed i reclamanti vanno condannati alle spese dell' , Controparte_4
liquidate, secondo valori minimi per tutte le fasi (esclusa quella istruttoria) e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in
Euro 3.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
e nei confronti di Liquidazione Giudiziale di .
[...] Parte_2 Pt_1
pagina 9 di 10 e di avverso la Parte_1 E_
sentenza n. 30/2025 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 13.2.2025,
dichiarata la contumacia della curatela, lo rigetta e:
- condanna i reclamanti al pagamento delle spese dell'
[...]
, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso oltre a E_
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 05/03/2025 al n. 388/2025
R.G., promossa con atto di reclamo
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. , rappresentati e difesi in Parte_2 C.F._1
causa dagli avv.ti Aquaro Giovanni, Piconi Alessandro e Cremasco Debora ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Corso Palladio n. 89 in Vicenza
come da procure allegate all'atto di reclamo
-reclamanti-
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Cimetti Maurizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via Marsala n. 71 in Verona come da procura in calce alla memoria difensiva del 20.05.2025
-reclamata-
E
Controparte_2
in persona del curatore
[...]
-reclamata non costituita-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 05/06/2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEI RECLAMANTI:
CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti, previa acquisizione del fascicolo della
prima fase svolta innanzi al Tribunale di Vicenza e soprattutto previa
sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e
del compimento di altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52 CCI per i gravi e
fondati motivi esposti in narrativa, voglia, in riforma della sentenza n. 30/2025
del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 18.02.2025 nel procedimento R.G. n.
pagina 2 di 10 328-1/2024 P.U., dichiarare la nullità della stessa, ovvero revocarla e in ogni
caso revocare la liquidazione giudiziale, anche dichiarando l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità del giudizio attivato dall' E_
nei confronti di , anche previa
[...] Parte_1
dichiarazione dell'impossibilità ab origine di rilasciare la procura all'avvocato
del libero foro, e/o di nullità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente al
proprio difensore, e/o di accertamento del difetto di legittimazione processuale,
e/o di carenza dell'interesse ad agire, ovvero rigettando l'istanza di liquidazione
giudiziale formulata dall' nei confronti di E_
per le ragioni esposte in atti. Di Parte_1
conseguenza revocare il dott. dall'incarico di Curatore e Parte_3
revocare ogni disposizione e statuizione della sentenza reclamata, adottando
ogni opportuno provvedimento conseguente all'accoglimento, anche parziale,
delle istanze ed eccezioni svolte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi
di lite, oltre a spese generali al 15%, CPA, IVA e accessori di legge tutti,
condannando l' alla rifusione delle spese e E_
dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ferme le necessarie declaratorie di cui sopra, per mero scrupolo difensivo si
chiede di disporre una CTU tecnico-contabile volta a determinare a quanto
ammonti, in concreto, il credito dell' nei Controparte_4
confronti di in quanto dalla documentazione a più riprese Parte_1
depositata dall'originaria istante non è dato comprenderlo e nulla viene
precisato in atti dalla stessa;
pagina 3 di 10 - si domanda, poi, e in ogni caso, l'acquisizione integrale sia del Fascicolo
d'Ufficio che di quello di parte nel giudizio di prime cure R.G. n. 328-1/2024
P.U. svolto innanzi al Tribunale di Vicenza, nonché i fascicoli d'Ufficio e di
parte nel procedimento originariamente instaurato dinanzi al Tribunale di
Roma, R.G. n. 1152/2024
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA E_
:
[...]
rigettare il reclamo propostO dalla società e confermare Controparte_5
integralmente la sentenza n. 30/25 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
18 febbraio 2025 con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione
giudiziale della Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Vicenza - su istanza dell' - Controparte_4
con sentenza n. 30/25, pronunciata il 13.2.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di AR
. I primi giudici:
[...]
- rigettavano l'eccezione di nullità/invalidità della procura alle liti, rilasciata dalla parte ricorrente ad un avvocato del libero foro, ritenendo che la controversia esulasse da quelle per le quali era prevista la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato;
- ritenevano sussistente la legittimazione dell'istante in quanto creditore della somma di Euro 507.309,67 in forza di iscrizioni a ruolo;
- rilevavano che la società aveva debiti in misura superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
pagina 4 di 10 - ritenevano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1,2 e 121 CCIII per superamento dei limiti dimensionali e sussistenza del requisito dell'insolvenza desumibile dall'ingente debito erariale, dall'esecuzione forzata infruttuosa e dalla cancellazione della società in data 29.2.2024 per cessazione dell'attività.
ed il suo amministratore/liquidatore sig. Controparte_7 Parte_4
hanno proposto reclamo, contestando con il primo motivo la nullità della procura alle liti (conferita sia per il giudizio conclusosi con la sentenza reclamata sia per il precedente giudizio instaurato avanti il Tribunale di Roma, che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale patavino) in quanto l' CP_3
avrebbe dovuto essere assistita dall'Avvocatura di Stato in base al
[...]
protocollo sottoscritto in data 25.7.2024.
I reclamanti hanno, inoltre, riproposto, con il secondo motivo, l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo all' (non E_
esaminata dal Tribunale) in quanto la parte ricorrente ha omesso di prendere in considerazione “la tutela rafforzata che la norma tributaria ed il sistema di
riscossione riconoscono all'amministrazione finanziaria” posto che l'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 prevede che “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli
atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del
codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle Imprese”
1.2 Si è costituita l' , che ha chiesto il rigetto del reclamo. E_
1.3 All'udienza odierna la Corte ha riservato la decisione
*****
pagina 5 di 10 2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della curatela, non costituitasi in giudizio nonostante la regolare notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza.
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3. In ordine al primo motivo, ritiene il Collegio che nell'ambito del giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale del debitore insolvente (così come in precedenza avveniva per la dichiarazione di fallimento) l' E_
possa liberamente avvalersi di avvocati del libero foro senza
[...]
bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, del R.D. n.
1611 del 1933 (con la sola necessità di rispettare la previsione degli articoli 4 e
17 del D.L.gs n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif.
dalla L. n. 225 del 2016), trattandosi di un'ipotesi che non rientra in nessuna di quelle convenzionalmente riservate in via esclusiva al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sulla base del Protocollo d'intesa tra Avvocatura
dello Stato e vigente ratione temporis (nella E_
specie quello del 25.6.2024) e certamente non tra quelle indicate nel citato punto
3.4.1, sub “Contenzioso non afferente all'attività di riscossione”, per cui
“L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente in tutte le controversie civili non
afferenti alla riscossione, ad esclusione delle cause promosse dall'Ente
medesimo per il recupero di propri crediti diversi da quelli iscritti a ruolo dagli
Enti impositori”.
Il procedimento introdotto dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (che, si ricorda, ai sensi dell'art. 37, co. 2, C.C.I.I., può essere pagina 6 di 10 alternativamente proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità
amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero), non può invero essere riguardato, e inteso, come un'ordinaria “controversia civile non afferente alla riscossione”,
avendo indubbiamente una funzione e una portata più ampie della mera risoluzione di una lite tra il soggetto creditore istante e il debitore richiesto avente ad oggetto la sussistenza delle condizioni di legge per l'apertura della procedura concorsuale, né può attribuirsi rilievo a tal fine, quale elemento univocamente caratterizzante, al complesso dei poteri istruttori ugualmente esercitabili dalle parti e alla necessità, nello svolgimento dell'istruttoria, di rispettare il principio del contraddittorio, trattandosi di principi non esclusivamente connotanti le cause di cognizione non afferenti all'attività di riscossione.
In disparte il rilievo che nella specie l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta dall' all'evidente fine di poter in seguito CP_8
insinuare nella procedura concorsuale di liquidazione giudiziale i crediti rappresentati nei ruoli che non aveva potuto fruttuosamente azionare nelle forme dell'esecuzione coattiva ordinaria, e non anche (ovviamente) per acquisire per via giudiziale un titolo esecutivo spendibile in sede esecutiva: peraltro, il ruolo definitivo ha già tale valenza, potendo l'agente della riscossione chiedere l'ammissione al passivo della liquidazione (come in precedenza a quello del fallimento) in base al solo estratto di ruolo (Cass. n. 25192/17).
Escluso il suo rilievo quale “Controversia civile non afferente alla riscossione”,
l'azione per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex artt. 37, 121
pagina 7 di 10 non può neppure rilevare sotto il profilo della devoluzione CP_9
convenzionale dello ius postulandi in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato,
quale “Contenzioso afferente all'attività di Riscossione”, posto che – in disparte il rilievo che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non è assimilabile all'atto di esercizio dell'azione esecutiva individuale – sulla base della previsione del “Protocollo di Intesa Controparte_10
2024” l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente, non in ogni
[...]
contenzioso comunque pertinente all'attività di riscossione, ma solo nei casi espressamente indicati – e cioè: “azioni esclusivamente risarcitorie (con
esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di
appello); azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di
falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al
Giudice di Pace); altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti
esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile,
limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche
l' ; liti innanzi alla Corte di Cassazione” – in nessuno dei E_
quali è sussumibile l'istanza oggetto di causa.
Il motivo è, pertanto, respinto.
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4. L'eccezione di carenza di interesse ad agire, effettivamente non affrontata dal
Tribunale, è infondata innanzitutto in quanto l'art. 37, comma 2, CCII riconosce la legittimazione alla presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale a tutti i creditori senza operare alcuna distinzione.
pagina 8 di 10 D'altro canto, se il discrimine dovesse essere quello della tutela rafforzata del credito, si dovrebbe arrivare all'illogica conseguenza che anche tutti i creditori garantiti da ipoteca o da pegno non avrebbero interesse a presentare istanza di liquidazione giudiziale.
Va poi osservato che l'art. 28 del d.lgs. n. 145/14 è norma volta ad estendere la responsabilità dei soci delle società di capitali per i debiti tributari, mentre la procedura regolata dal d.lgs n. 14/2019 è volta ad ottenere, laddove sussistano i presupposti di legge, la liquidazione giudiziale del patrimonio della società,
originaria debitrice delle imposte non pagate: le due normative operano,
pertanto, su piani diversi.
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5. I motivi proposti sono infondati e, non risultando contestati lo stato di insolvenza ed i requisiti dimensionali dell'impresa, il reclamo è respinto ed i reclamanti vanno condannati alle spese dell' , Controparte_4
liquidate, secondo valori minimi per tutte le fasi (esclusa quella istruttoria) e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in
Euro 3.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
e nei confronti di Liquidazione Giudiziale di .
[...] Parte_2 Pt_1
pagina 9 di 10 e di avverso la Parte_1 E_
sentenza n. 30/2025 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 13.2.2025,
dichiarata la contumacia della curatela, lo rigetta e:
- condanna i reclamanti al pagamento delle spese dell'
[...]
, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso oltre a E_
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
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