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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2124 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...] Pordenone, rappresentato e difeso dall'Avv.
MANZON ANDREA ricorrente
contro
:
2) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2
e residente in [...] Roveredo in Piano, rappresentata e difesa dall'Avv. FAVRET GLORIA resistente i quali il 20/07/1998 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Palermo
(PA), successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (anno
1998 n. 67 parte II serie A)
con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 indipendente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il SI. con ricorso depositato in data 21/11/2024, ha chiesto la separazione Parte_1 nei confronti della moglie rappresentando che il rapporto coniugale era Parte_2
andato progressivamente deteriorandosi, tanto che la convivenza, diventata intollerabile, era stata già di fatto interrotta a febbraio 2023.
Con comparsa depositata il 25/1/2025 si è costituita la parte resistente, aderendo alla richiesta di separazione ma contestando la ricostruzione dei fatti e delle cause che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Le parti hanno inizialmente proposto difformi condizioni economiche di separazione.
All'udienza del giorno 25/2/2025 i coniugi, sentiti dal giudice relatore, hanno chiesto un breve differimento per poter valutare un'ipotesi di accordo nei termini di massima prospettati loro dal giudicante. Dopo un rinvio interlocutorio, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 29/4/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno conseguentemente chiesto la pronuncia della sentenza di separazione alle seguenti condizioni concordate:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga più opportuno, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni previste dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
2) Considerato che la GL , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ha Per_1
posto la sua residenza anagrafica presso la madre ed ivi risiede in via esclusiva, disporsi che il SI. corrisponda alla GL predetta in forma tracciabile, anticipatamente ed Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025 compreso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della stessa, la somma di Euro 400,00
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente nella misura del 100% della variazione misurata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, se ed in quanto positiva.
3) Disporsi che il SI. versi alla GL , a titolo di arretrati del Parte_1 Per_1
contributo al mantenimento ordinario della stessa ed a saldo e stralcio dei medesimi, la somma di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) entro e non oltre il 10.05.2025.
4) Disporsi che l'assegno unico e universale per la GL a carico, nonché le detrazioni fiscali, spettino alla SI.ra nella misura del 100%. Parte_2
5) Disporsi che le spese universitarie ed in generale di formazione, nonché le spese straordinarie mediche e quelle ulteriori rispetto alle spese di studio e formazione relative alla GL
, così come individuate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra magistrati ed avvocati Per_1 del Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018 (“a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, per protesi, e comunque relative alla salute, compresi i “tickets”; b) spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico ed integrazioni infrannali, scuolabus ed altro mezzo di trasporto, viaggi di studio e di istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi e per le attrezzature necessarie;
e) spese di mantenimento e cure animali domestici quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi”), siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, al lordo delle eventuali detrazioni fiscali (i.e.: il genitore tenuto al rimborso dovrà corrispondere la metà esatta dell'importo anticipato dall'altro coniuge); disporsi, altresì, che tali spese, se di importo superiore ad Euro 700,00 per voce di spesa/anno, fatta eccezione per le spese mediche urgenti non programmabili e fatta, altresì, eccezione per le spese già in essere, compresa quella per l'ottenimento della patente di guida, il cui consenso s'intende già prestato, debbano essere previamente concordate fra i genitori e che, qualora non fossero concordate, le stesse rimangano a carico del genitore che le ha deliberate;
disporsi, inoltre, che le succitate spese straordinarie siano rimborsate con modalità tracciabile al genitore che le abbia anticipate entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione contabile.
6) Disporsi che il SI. rimborsi, con modalità tracciabile ed in un'unica Parte_1 soluzione, entro e non oltre 10 gg. dal conseguimento del titolo ed a fronte dell'esibizione della relativa documentazione contabile, la quota del 50% (al lordo di eventuali detrazioni o benefici) delle spese sostenute dalla SI.ra per il conseguimento della Parte_2
patente di guida da parte della GL . Per_1
7) Disporsi che il SI. rimborsi alla SI.ra , entro e non Parte_1 Parte_2
oltre il 10.05.2025, la quota del 50% della spesa di Euro 347,70 (i.e. Euro 173,85) dalla medesima sostenuta per l'abbonamento della GL al trasporto pubblico locale Per_1
(TPL).
8) Con espressa rinuncia ad ogni diversa e/o ulteriore domanda in precedenza formulata.
9) Competenze professionali e spese interamente compensate tra le parti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., circostanza di fatto desumibile dalle loro allegazioni e anche dal loro contegno processuale. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il giorno 20/07/1998 nel Comune di Palermo.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1998, n. 67, parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 06/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa