Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Sentenza 2 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catania, Sezione II Civile – Lavoro, dal giudice del lavoro dott.ssa Elisa Milazzo. La controversia riguarda un ricorso presentato da un lavoratore, il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto a mantenere un inquadramento superiore (livello 5/B) dopo il cambio di appalto per la raccolta dei rifiuti, sostenendo che tale diritto derivasse dall'applicazione dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente. La società resistente, Dusty S.r.l., ha contestato le pretese del ricorrente, argomentando che il capitolato d'appalto non prevedeva lavoratori con tale inquadramento e che l'assunzione del ricorrente era avvenuta in conformità alle disposizioni contrattuali.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che non vi era continuità tra i rapporti di lavoro con le due società, in quanto il cambio di appalto non configurava un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La sentenza ha sottolineato che l'assunzione del lavoratore da parte della nuova impresa costituiva un nuovo rapporto di lavoro, soggetto alle norme del CCNL applicabile, che non garantiva il mantenimento del livello retributivo preesistente. Inoltre, il giudice ha evidenziato che l'assenza di un accordo specifico tra le parti e la mancanza di variazioni di organico giustificavano il rigetto delle pretese del ricorrente. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme contrattuali e sulla tutela della libertà di iniziativa economica dell'impresa subentrante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 4
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2025

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