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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Elisa Milazzo, in seguito all'udienza del 27 novembre 2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1640/2021 avente ad oggetto “cambio di appalto - inquadramento superiore”
PROMOSSA DA
, con il patrocinio dell'avv. Salamone Vincenzo;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_1
Silvestro Vitale;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Premessa
Con ricorso depositato in data 19.3.2021 ha adito il Tribunale Civile di Catania Parte_1
sez. Lavoro esponendo:
- di essere stato assunto dalla a partire dal 1.3.2020, in conseguenza della successione CP_1 del contratto di appalto per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant'Agata
Li Battiati;
- di essere stato inquadrato al livello 4/B del CCNL Fise Assoambiente - per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali - con qualifica di Autista nonostante che, nei precedenti appalti condotti prima dalla Tech Servizi S.r.l., lo stesso era sempre stato inquadrato al livello 5/B svolgendo le medesime mansioni. Ciò posto, ha dedotto, il suo diritto a mantenere, il livello 5/B precedentemente goduto, invocando l'applicazione dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente da cui deriverebbe l'obbligo della società subentrante di assumere il personale dell'impresa cessante in forze nei 240 giorni precedenti l'affido del servizio e di mantenere, oltre all'anzianità di servizio pregressa, gli stessi livelli economici garantendo lo svolgimento della medesima mansione ed il livello di inquadramento già acquisito.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore Liv.5B, del comparto igiene ambientale del Comune di Sant'Agata Li Battiati, sin dalla data di assunzione;
Condannare, altresì, la al pagamento delle differenze retributive, tra la paga base del Liv. 4B e la CP_1 paga base del Liv. 5B, per € 3.185,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare, altresì, la resistente al riconoscimento nello stato di servizio del Livello superiore 5B, utile al fine del passaggio ad altra azienda ex art. 6 CCNL Fise Assoambiente. Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge.”
Si è costituita la società con memoria tempestivamente depositata contestando gli CP_1
assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la resistente ha dedotto che sebbene il Capitolato Speciale dell'Appalto dei servizi di
Igiene Ambientale conferito alla Società dalla SRR “Catania Area Metropolitana” non prevedesse la presenza di alcun lavoratore con il livello 5/B con la mansione di autista, nel cantiere di Sant'Agata
Li Battiati ove era assegnato il ricorrente, la società cessante Tech Servizi s.r.l. aveva inserito, nell'elenco dei dipendenti, due lavoratori, compreso il ricorrente, con le mansioni di conducente mezzi/Autista inquadrati al livello 5° del CCNL applicato;
di avere tempestivamente rilevato tale difformità comunicandola alle OO.SS. e RSA nella seduta del 28.2.2020 avanti il Dipartimento
Regionale Lavoro Servizio X C.P.I. Catania, nonché, di aver provveduto conseguentemente, in un'ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali del precedente appalto, ad assumere il ricorrente con le mansioni di “Autista” 4° livello inquadrandolo coerentemente alle prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto e del ccnl applicato.
Ciò chiarito, in diritto ha argomentato che il superiore livello rivendicato dal ricorrente non poteva essergli comunque riconosciuto atteso che il CNNL Fise Assoambiente nella parte riguardante la classificazione del personale degli addetti' “Area conduzione”, come il ricorrente, prevede soltanto i livelli di inquadramento 3° e 4° e che l'eventuale riconoscimento del livello 5 del CCNL Fise
Assoambiente avrebbe comportato la violazione delle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto che aveva imposto ad essa aggiudicataria una precisa pianta organica ed uno specifico modello organizzativo da utilizzare per l'erogazione del servizio. Tanto premesso istava per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 27.11.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione.
Entro il termine perentorio fissato hanno depositato note tutte le parti costituite e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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2.Merito
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito rappresentate.
L'odierno thema decidendum investe la sussistenza o meno del diritto di parte ricorrente al mantenimento, anche nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente costituitosi per effetto della successione nella gestione dell'appalto di servizi per la CP_1 raccolta e la rimozione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Sant'Agata Li Battiati, del livello di inquadramento 5/B CCNL Fise riconosciutogli dalla Tech Servizi s.r.l. società cessante il predetto appalto e sua precedente datrice di lavoro.
Va in via anzitutto affrontata la questione sottesa al giudizio e relativa alla continuità o meno del rapporto di lavoro e più precisamente all'autonomia o meno del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze della società subentrante nell'appalto di servizi rispetto a quello intercorso dallo stesso ricorrente alle dipendenze dell'impresa uscente.
La soluzione di tale questione è del resto dirimente ai fini del decidere, giacché, ove si dovesse ritenere che il caso di specie sia equiparabile alle fattispecie di trasferimento d'azienda o di trasferimento del ramo d'azienda, dovrebbe anche coerentemente ritenersi applicabile l'art. 2112
c.c.; mentre, ove dovesse diversamente inquadrarsi il caso di specie nella successione di contratti di appalto, con conseguente autonomia del rapporto di lavoro intercorso con il precedente assegnatario dell'appalto da quello instaurato alle dipendenze del subentrante nell'appalto, la disciplina andrebbe ravvisata nella contrattazione collettiva di settore, con la conseguenza che gli unici meccanismi di garanzia della continuità occupazionale sarebbero rappresentati dalle eventualmente previste clausole sociali, finalizzate alla salvaguardia occupazionale del personale nelle vicende di cambio appalti per un medesimo servizio.
Ebbene, il trasferimento d'azienda si distingue dalla gestione di un appalto di servizi in quanto in tale ultimo caso non si verifica un passaggio diretto ed automatico di un complesso dei beni aziendali organizzati e dei dipendenti dall'appaltatore uscente all'appaltatore subentrante, quanto piuttosto una mera assunzione di lavoratori alle dipendenze dell'impresa subentrante nella gestione di un appalto di servizio. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione, oltre ad aver escluso che la nozione di trasferimento di azienda ricomprenda le vicende concernenti la successione nell'appalto (cfr. Cass.
n. 2/2006), ha ritenuto che la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, in esecuzione d'una c.d. clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva o dalla legge, non costituisce trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., non essendo tale soluzione consentita dal tenore letterale dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, a mente del quale
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.” (Cass. n. 24972/2016).
La suprema Corte ha poi precisato che la mera assunzione, da parte del subentrante nell'appalto, dei lavoratori impiegati alle dipendenze della precedente impresa gestrice dell'appalto non integra trasferimento d'azienda, ove non si accompagni alla cessione dell'azienda o di un suo ramo autonomo intesi nei sensi di cui sopra (Cass. n. 11247/2016).
Ora, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è di tutta evidenza la distinzione materiale e giuridica dei soggetti succedutisi nell'appalto, nonché, l'esistenza di due distinti complessi di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, afferenti l'uno, alla Tech Servizi S.r.l. s.r.l. e, l'altro alla non oggetto di trasferimento o cessione di ramo d'azienda. CP_1
Ne consegue pertanto che l'assunzione immediata e diretta di un lavoratore a seguito di passaggio di cantiere per cessazione dell'appalto ai sensi dell'art. 6 CCNL cit. non importa una situazione simile a quella prevista dall'art. 2112 cod. civ., bensì determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'azienda cui è passato, previa estinzione del rapporto esistente con altra azienda, prima del passaggio
Tanto chiarito, stante l'autonomia dei rapporti di lavoro intercorsi dal ricorrente va pertanto applicata, come già anticipato, la sola normativa contenuta nella contrattazione collettiva ed in particolare quella afferente c.d. clausole sociali che disciplinano e tutelano il diritto dei lavoratori al mantenimento, in occasione dei diversi passaggi di affidamento del loro posto di lavoro del servizio.
Nel caso che ci occupa, incontestata l'applicazione al rapporto di lavoro oggetto del giudizio l'applicazione del CCNL Fise Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali al rapporto di lavoro oggetto del giudizio, la disciplina applicabile si rinviene nell'invocato art. 6 del predetto contratto collettivo intitolato “Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto /affidamento di servizi” che espressamente, per quanto di interesse, dispone:
“ 1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione. (…)
2. L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 57, lett. E del vigente CCNL – addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni
e documentazione. (…)
6. A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempre che non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente CCNL, né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l'impresa subentrante: a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4; b) richiede formalmente all'impresa cessante nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4; c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera b), promuove incontri – ai quali può partecipare l'impresa cessante, per quanto di competenza – con le rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale interessato;
d) nell'ambito degli incontri di cui alla lettera c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell'organizzazione/erogazione del servizio. (…) “
Dalla lettura dell'art. 6 del CCNL di comparto, emerge con chiarezza che l'aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di riassunzione del personale della ditta cessante avuto riguardo ai soli dipendenti già in forza presso la cessante, adibiti “in via ordinaria o prevalente” proprio all'appalto oggetto di passaggio, nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione e ciò al fine di consentire alla subentrante un vaglio sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'appalto evitando da parte del precedente gestore manovre elusive volte a condizionare l'esito della procedura di affidamento del servizio ed ancora che la cessante, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto deve ufficializzare ed inviare “… in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale” l'elenco nominativo dei dipendenti trasferibili “ … distinto tra addetti a tempo pieno
e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B”.
È necessario, dunque, non solo che il dipendente abbia lavorato per la precedente società per i 240 giorni antecedenti l'inizio della nuova gestione, ma anche che tali dati discendano dalla documentazione formalmente trasmessa alla nuova azienda aggiudicatrice e, soprattutto, che non risultino sul cantiere “variazioni di organico” non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo del personale che deve transitare alle dipendenze della cessionaria.
La contrattazione collettiva tutela dunque in via assoluta il diritto all'assunzione, prevedendo inoltre il riconoscimento automatico dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, il riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità già in essere, nonché il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale.
Appare chiaro che la contrattazione collettiva abbia optato per una soluzione che tuteli - in via assoluta e non discrezionale ossia non modificabile dall'impresa subentrante - il diritto all'assunzione, il mantenimento della posizione giuridica maturata ai fini dell'anzianità di servizio e il passaggio al livello di inquadramento parametrale “A” a seguito di un lasso di tempo pari a cinque anni di servizio prestati nella posizione B ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa contrattuale.
Va ribadito, infatti, che la clausola sociale non può imporre al nuovo appaltatore scelte incompatibili con i suoi interessi aziendali e che l'impresa subentrante è solo vincolata al riassorbimento o alla riassunzione dei lavoratori necessari alla prosecuzione dell'attività dell'appalto oggetto della cessione.
Come statuito anche dalla giurisprudenza amministrativa la clausola sociale non può comprimere l'autonomia imprenditoriale dovendo essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, con la conseguenza che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (cfr. Cons. Stat. n. 142/2019;
Cons. Stat. n. 1576/2021 e, ancora più recentemente Cons. Stat. n. 7444/2023 e Cons. Stat. n.
807/2024).
Le clausole sociali, pertanto, sono legittime solo se interpretate nel senso che l'appaltatore deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
A tale riguardo si evidenzia che nell'art. 6 del ccnl applicato non si rinviene, alcuna disposizione che astrattamente preveda il diritto del singolo lavoratore assunto ex novo dalla società aggiudicatrice al mantenimento dell'identico trattamento economico corrisposto dalla precedente impresa gestrice dell'appalto, alla svolgimento delle medesime mansioni, nonché, all'identico inquadramento contrattuale, essendo consentita all'impresa subentrante, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, una diversa disciplina di tali profili del rapporto di lavoro soltanto nel caso in cui ciò sia espressamente contemplato nel contratto di appalto o vi siano accordi – previste nella fonte collettiva e – raggiunti in sede sindacale sindacali che abbiano diversamente conformato gli obblighi dell'impresa subentrante nel servizio fatto oggetto di appalto. Ora, nel caso di specie, si osserva che la stazione appaltante nell'art. 23 intitolato “Personale di
Servizio” del Capitolato Speciale di appalto con riferimento al cantiere di Sant'Agata Li Battiati ha indicato in complessive 17 unità il personale addetto al servizio al momento della pubblicazione del bando nessuna delle quali con inquadramento al 5 livello del ccnl applicato (cfr. All. 2 memoria resistente) e che solo nel momento in cui la società uscente ha inviato ai sensi dell'art. 6 c. 7
l'elenco dei lavoratori da assumere la resistente ha di fatto appreso il superiore CP_2
inquadramento conferito al ricorrente. (cfr. All. 5 ricorso)
Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che la discrepanza tra la pianta organica esposta nel
Capitolato Speciale di Appalto-sulla scorta del quale è stata formulata l'offerta economica da parte dell'aggiudicataria - e quanto comunicato dalla società cedente è stato, peraltro, oggetto di specifico incontro tra la resistente e le OO.SS. e R.S.A. aziendali ma, le parti coinvolte non hanno tuttavia raggiunto nessun accordo nel senso di consentire al ricorrente il mantenimento del livello 5/B riconosciutogli dalla cedente nella precedente gestione dell'appalto. (cfr. All. 1 memoria resistente)
Alla luce delle superiori considerazioni, non può, pertanto, essere imposto all'impresa subentrate in spregio alla libera iniziativa economica ed al piano industriale da essa effettuato per la valutazione dell'economicità dell'affare l'assunzione di una unità di personale che, seppur inserita nell'elenco trasmesso dalla cedente, presenti un livello di inquadramento superiore atteso che diversamente opinando il soggetto aggiudicatario sarebbe costretto, suo malgrado, ad accollarsi un maggior costo per unità di personale che, come emerge dalla lettura dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, non sarebbe remunerato dal canone dell'appalto non essendo consentite variazioni in aumento del costo del personale del servizio affidato. (cfr. All. 2 resistente)
In definitiva, stante l'assenza dell'art. 6 CCNL di categoria applicato al rapporto de quo di una previsione che consacri espressamente il diritto dei singoli lavoratori al mantenimento del livello retributivo rivestito durante il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa uscente il ricorso va integralmente rigettato.
3.Spese
Le spese ( attività studio+ attività introduttiva+ attività decisoria) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo in ossequio parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", così come successivamente aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1640/2021 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore di delle spese di lite, che CP_1
liquida in euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre Iva
e cpa come per legge.
Catania, 02/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo