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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 24 del mese di Marzo avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 10180/23 R.G.A.C.
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, sito in Via Petrarca n.
3-5 Linera – Santa Venerina (CT),
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alfina La Piana e dall'Avv. Mauro Consoli,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfina La Piana in Santa Venerina (CT), Via
Umberto 16/O, giusta procura versata in atti,
resistente;
AVENTE AD OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali si riportano alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
pagina 1 di 9 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato in data 17.10.2023 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi questo Tribunale per chiedere ed ottenere la condanna del resistente Controparte_2
al pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale svolta a favore del ricorrente, in proprio e per i germani, con accollo dei compensi giusto atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., per la complessiva somma di € 48.334,80 oltre spese generali 15%, Iva e cpa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse domande perché infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e chiedendo nel merito il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10.06.2024 il Giudice istruttore (conclusosi negativamente il procedimento di mediazione) disponeva ctu al fine di accertare “se la sottoscrizione apposta sul documento di
riconoscimento del debito fosse quella del resistente e di verificare se la data apposta sulla detta
ricognizione fosse coeva alla sottoscrizione”.
Con ordinanza del 09.12.2024 il Tribunale rilevava l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte resistente, attese sia le risultanze della espletata ctu calligrafica sia perché generica e priva di riferimenti (temporali ed in ordine alle somme asseritamente versate), riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 03.03.2025
In diritto
Il ricorso è parzialmente fondato, con riferimento al quantum del credito richiesto, essendo stata data prova in corso di causa dell'an debeatur.
In ordine al riconoscimento di debito contenuto nella procura alle liti del 7.12.2022 si osserva pagina 2 di 9 quanto segue.
L'atto di riconoscimento del debito è previsto e disciplinato dall'art. 1988 del codice civile quale atto unilaterale: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del
quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a
prova contraria.”
Questo atto comporta l'inversione dell'onere della prova qualora il creditore agisca in giudizio,
come nel caso di specie, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare eventualmente l'inesistenza del debito a suo carico.
Secondo un principio ormai consolidato della Suprema Corte “Il riconoscimento di un debito non
esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto
ricognitivo” (Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile – sezione x Civile).
Ed ancora “ L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non
deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è
che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito
e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
Fatte queste premesse, nel rispetto dei richiamati e consolidati principi giurisprudenziali, l'atto di ricognizione del debito del 07.12.2022 sottoscritto dal resistente (giusta ctu calligrafica in atti) in proprio e per i propri germani con accollo degli oneri maturati per l'attività professionale svolta dal ricorrente (cfr. all. 11 ricorso introduttivo “…il sottoscritto la presente nel Controparte_3
confermare la nomona quale difensore di fiducia dell'Avv. Ivan Siragusa…conferisce procura
speciale…quale coindagato insieme al de cuius genitore , con accollo degli oneri Persona_1
maturati. Nel contempo si procede al riconoscimento a mezzo atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. per
attività difensive espletate…in proprio e per i germani, anche per accollo…”) è valido ed efficace.
pagina 3 di 9 La predetta CTU ha confermato che la sottoscrizione di cui all'atto di ricognizione del debito per cui
è causa, era stata apposta dal resistente e, in particolare, il perito nominato nel rispondere ai quesiti posti dal Tribunale concludeva la consulenza dichiarando che “…nessuna osservazione è pervenuta
alla scrivente nei termini indicati dal Decidente. Pertanto, la sottoscritta Ctu, …conferma le conclusioni già espresse, ribadendo, in scienza e coscienza, che:1) è altamente probabile che la
sottoscrizione manoscritta sia stata apposta successivamente alla parte stampata con la quale il tratto
si incrocia. 2) la firma di cui al documento in verifica V è autografa, ossia è, con certezza tecnica,
riconducibile alla mano di ” (cfr. pag. 52 CTU). Pertanto alcun dubbio può sussistere Controparte_2
sull'autenticità della sottoscrizione e sull'attribuibilità della stessa a , odierno Controparte_2
resistente.
Risulta altresì infondata l'eccezione sollevata dal resistente relativamente alla sua posizione di coerede, con riferimento al debito contratto anche dal de cuius padre , in quanto se è pur Persona_1
vero che con sentenza 10 novembre 2023, n. 31296 la Corte di Cassazione, Sezione II, ha ribadito il principio secondo il quale “La promessa di pagamento, stante la sua natura meramente ricognitiva e
non costitutiva, si limita a confermare un rapporto obbligatorio preesistente (ad esempio, un contratto)
e produce come unico effetto l'inversione dell'onere della prova (ciò significa che il rapporto fondamentale si presume (praesumptio iuris tantum) e spetta al soggetto che ha effettuato la promessa
(il promittente) fornire la prova contraria) e che «[…] la promessa unilaterale di pagamento di un
debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art.
1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti» (ovvero che la promessa non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva della stessa), è pur vero che la stessa Corte precisa che tale principio non opera, nei casi di successione nell'obbligazione a titolo particolare, nei modi previsti dalla legge (ad esempio, delegazione,
espromissione e accollo).
Ai sensi dell'art. 1273 c.c. “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
pagina 4 di 9 dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione
espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
Nell'atto di ricognizione del debito per cui è causa, espressamente dichiara di Controparte_2
conferire procura speciale per sé e per il de cuius padre (con riferimento al procedimento penale RGNR
13957/19) e di accollarsi per sé e per i propri germani gli oneri maturati con riferimento ai procedimenti elencati nel medesimo atto. Pertanto risponde del debito contratto con il ricorrente (nella misura che verrà riconosciuta) per il suo intero ammontare e non pro quota ereditaria.
A nulla rileva la circostanza che in data successiva alla predetta sottoscrizione (07.12.2022) il resistente, unitamente agli altri eredi del defunto padre, inviava all'odierno ricorrente lettera raccomandata (21.12.2022) (di cui peraltro non vi è prova dell'avvenuta consegna al ricorrente, cfr. all.
3 comparsa di costituzione) di revoca del mandato professionale per due procedimenti (incoati e incoandi relativi a e ) non altrimenti identificati (non sono Controparte_4 Controparte_5
riportati i numeri di R.G.) e della cui identità con i procedimenti elencati nell'atto di ricognizione del debito non è data prova.
In ordine alla valenza di detta ricognizione in ordine al quantum della pretesa azionata, la stessa è
del tutto generica.
Il contenuto della stessa è il seguente “nel contempo si procede al riconoscimento a mezzo atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. per attività difensive espletate e interamente da evadere ex DM 55/2014 e
147/2022 in proprio e per i germiani anche per accollo, relativamente ai porcedimenti presso il
Tribunale di Catania avente n. 7440/2016, 7439/2016, 11759/2016, 2769/2017, 10616/2016 RGNR,
9577/2021, 1564/201, 1955/2021, 14598/2021”.
Evidente che se detta ricognizione vale quale riconoscimento di un debito per se e per i germani
(accollo) in ordine ai giudizi indicati, non vale ovviamente per il quantum non essendo questo specificato in alcun modo, atteso che si rimanda ai DM di riferimento senza alcuna indicazione degli pagina 5 di 9 scaglioni di valore delle cause e del parametro (minimo/medio/massimo) da applicare.
Ne segue quindi che occore procedere alla quantificazione di detti compensi.
Parte ricorrrente ha depositato copiosa documentazione attestante l'attività professionale espletata nell'interesse del resistente in proprio e nella qualità di erede del defunto padre, nonché per gli altri germani per i quali ha sottoscritto l'atto di ricognizione del debito, in vari procedimenti civili e penali.
Occorre, pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, procedere alla rideterminazione dei compensi professionali da liquidare a favore dell'odierna parte ricorrente, applicando le tariffe di cui alle tabelle ministeriali applicabili.
In relazione al procedimento portante R.G.N.R. 13957/19 (indagati e Persona_1 CP_2
), vanno applicati i valori medi del D.M 55/2014, competenza - indagini preliminari- con il
[...]
riconoscimento della solo fase studio (€ 810,00) per un totale di € 810,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Non vanno riconosciute le fasi introduttiva, istruttoria e decisonale in quanto non provate documentalmente (cfr. doc. verbali sommarie informazioni ex art. 350 cpp per entrambi gli indagati e avviso chiusura indagini ex art. 415 bis cpp)
In relazione al procedimento portante R.G.N.R. 10616/2016, (indagati e Persona_1 CP_6
), vanno applicati i valori medi del D.M 55/2014, competenza - indagini preliminari- con il
[...]
riconoscimento della solo fase studio (€ 810,00) per un totale di € 810,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Non vanno riconosciute le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale in quanto non provate documentalmente (cfr. doc. verbale identificazione e nomina difensore per , Persona_1
avviso chiusura indagini ex art. 415 bis cpp per e , decreto citazione a Persona_1 Controparte_6
giudizio per e ) Persona_1 Controparte_6
In relazione al procedimento portante R.G. 11759/2016 sez. lavoro e alla documentazione prodotta attestante solo lo svolgimento dell'attività professionale nella fase conciliativa stragiudiziale,
conclusasi con esito negativo (cfr. verbali di conciliazione in atti) va riconosciuta la somma di €
2.295,00, in applicazione dei valori medi della tabella del D.M. 55/2014, competenza – assistenza pagina 6 di 9 stragiudiziale – scaglione indeterminabile complessità bassa ( non viene indicato il valore della causa)
per un totale di € 2.295,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento portante R.G. 7439/2016 sez. lavoro e alla documentazione prodotta attestante solo lo svolgimento dell'attività professionale nella fase conciliativa stragiudiziale,
conclusasi con esito negativo (cfr. verbali di conciliazione in atti) va riconosciuta la somma di €
2.295,00, in applicazione dei valori medi della tabella del D.M. 55/2014, competenza – assistenza stragiudiziale – scaglione indeterminabile complessità bassa (non viene indicato il valore della causa)
per un totale di € 2.295,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento portante R.G. 7440/2016 sez. lavoro e alla documentazione prodotta attestante lo svolgimento dell'attività professionale nella fase conciliativa stragiudiziale, conclusasi con esito positivo (cfr. verbali di conciliazione in atti) va riconosciuta la somma di € 1.890,00, in applicazione dei valori medi della tabella del D.M. 55/2014, competenza – assistenza stragiudiziale –
scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 - per un totale di € 1.890,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento portante R.G. 2769/2017 sez. lavoro, vanno applicati i valori medi del
D.M. 55/14, competenza per materia cause di lavoro, valore della causa indeterminabile – complessità
bassa (non viene indicato il valore della causa), definito con verbale di conciliazione giudiziale all'udienza di comparizione parti (cfr. verbale di udienza e verbale di conciliazione in atti) con il riconoscimento della fase studio ( € 3.090,00), fase introduttiva (€ 1.145,00) per un totale di € 4.235,00
aumentata del 10% (ex art. 4 comma 6) per conciliazione giudiziale (€ 279,00) per un totale complessivo di € 4.514,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento ex art. 696 c.p.c portante R.G. 9577/21, vanno applicati i valori medi
D.M. 55/2014, competenza Procedimenti istruzione preventiva, scaglione indeterminabile complessità
bassa (non viene fatta la dichiarazione di valore) e riconosciuta la fase studio (€ 945,00), fase introduttiva (€ 750,00) e per la fase istruttoria/trattazione (€ 1.215,00), per un totale di € 2.910,00 oltre pagina 7 di 9 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento per convalida di sfratto per morosità portante R.G. 1564/21 vanno applicati i valori medi della D.M. 55/2014, competenza procedimenti per convalida locatizia, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per la fase studio (€ 875,00), fase introduttiva (€ 675,00) e per la fase istruttoria/dibattimentale (€ 200,00), per un totale di € 1.750,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento di mutamento rito portante R.G. 1955/21 dello sfratto per morosità
R.G. 1564/21, vanno applicati i valori medi del D.M. 55/2014, competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per la sola fase introduttiva (€ 740,00) per un totale di € 740,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Non viene prodotta documentazione attestanti la fase istruttoria e decisionale.
Infine, in relazione al procedimento portante R.G. 14598/2021, vanno applicati i valori medi del
D.M. 55/2014, competenza giudizi cognizione innanzi al Tribunale, scaglione valore fino a €
26.000,00 per la fase studio (€ 875,00), fase introduttiva (€ 740,00), per un totale di € 1.615,00 oltre
15% spese generali e accessori di legge.
Quindi, il compenso professionale dovuto all'odierno ricorrente, per l'attività professionale espletata a favore di in proprio e per i propri germani, va quantificato nella somma complessiva Controparte_2
di € 19.629,00, oltre spese generali 15%, oltre Iva e Cpa.
Sicchè la spiegata opposizione può trovare parziale accoglimento, con riferimento al quantum richiesto e liquidato, essendo stata accertata in corso di causa la fondatezza sull'an debeatur.
Non ricorrono a parere di questo Giudicante, i presupposti per la condanna di parte resistente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 8 di 9 funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 decies cpc da contro , disattesa Parte_1 Controparte_2
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_2
della somma di € 19.629,00 oltre spese generali, iva e cpa, in favore di , Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore Controparte_2 Parte_1
, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 1506.00 per rimborso compensi
[...]
ctu, € 286,00 spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 9
Quinta Sezione Civile
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 24 del mese di Marzo avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 10180/23 R.G.A.C.
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, sito in Via Petrarca n.
3-5 Linera – Santa Venerina (CT),
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alfina La Piana e dall'Avv. Mauro Consoli,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfina La Piana in Santa Venerina (CT), Via
Umberto 16/O, giusta procura versata in atti,
resistente;
AVENTE AD OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali si riportano alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
pagina 1 di 9 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato in data 17.10.2023 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi questo Tribunale per chiedere ed ottenere la condanna del resistente Controparte_2
al pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale svolta a favore del ricorrente, in proprio e per i germani, con accollo dei compensi giusto atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., per la complessiva somma di € 48.334,80 oltre spese generali 15%, Iva e cpa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse domande perché infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e chiedendo nel merito il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10.06.2024 il Giudice istruttore (conclusosi negativamente il procedimento di mediazione) disponeva ctu al fine di accertare “se la sottoscrizione apposta sul documento di
riconoscimento del debito fosse quella del resistente e di verificare se la data apposta sulla detta
ricognizione fosse coeva alla sottoscrizione”.
Con ordinanza del 09.12.2024 il Tribunale rilevava l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte resistente, attese sia le risultanze della espletata ctu calligrafica sia perché generica e priva di riferimenti (temporali ed in ordine alle somme asseritamente versate), riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 03.03.2025
In diritto
Il ricorso è parzialmente fondato, con riferimento al quantum del credito richiesto, essendo stata data prova in corso di causa dell'an debeatur.
In ordine al riconoscimento di debito contenuto nella procura alle liti del 7.12.2022 si osserva pagina 2 di 9 quanto segue.
L'atto di riconoscimento del debito è previsto e disciplinato dall'art. 1988 del codice civile quale atto unilaterale: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del
quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a
prova contraria.”
Questo atto comporta l'inversione dell'onere della prova qualora il creditore agisca in giudizio,
come nel caso di specie, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare eventualmente l'inesistenza del debito a suo carico.
Secondo un principio ormai consolidato della Suprema Corte “Il riconoscimento di un debito non
esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto
ricognitivo” (Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile – sezione x Civile).
Ed ancora “ L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non
deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è
che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito
e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
Fatte queste premesse, nel rispetto dei richiamati e consolidati principi giurisprudenziali, l'atto di ricognizione del debito del 07.12.2022 sottoscritto dal resistente (giusta ctu calligrafica in atti) in proprio e per i propri germani con accollo degli oneri maturati per l'attività professionale svolta dal ricorrente (cfr. all. 11 ricorso introduttivo “…il sottoscritto la presente nel Controparte_3
confermare la nomona quale difensore di fiducia dell'Avv. Ivan Siragusa…conferisce procura
speciale…quale coindagato insieme al de cuius genitore , con accollo degli oneri Persona_1
maturati. Nel contempo si procede al riconoscimento a mezzo atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. per
attività difensive espletate…in proprio e per i germani, anche per accollo…”) è valido ed efficace.
pagina 3 di 9 La predetta CTU ha confermato che la sottoscrizione di cui all'atto di ricognizione del debito per cui
è causa, era stata apposta dal resistente e, in particolare, il perito nominato nel rispondere ai quesiti posti dal Tribunale concludeva la consulenza dichiarando che “…nessuna osservazione è pervenuta
alla scrivente nei termini indicati dal Decidente. Pertanto, la sottoscritta Ctu, …conferma le conclusioni già espresse, ribadendo, in scienza e coscienza, che:1) è altamente probabile che la
sottoscrizione manoscritta sia stata apposta successivamente alla parte stampata con la quale il tratto
si incrocia. 2) la firma di cui al documento in verifica V è autografa, ossia è, con certezza tecnica,
riconducibile alla mano di ” (cfr. pag. 52 CTU). Pertanto alcun dubbio può sussistere Controparte_2
sull'autenticità della sottoscrizione e sull'attribuibilità della stessa a , odierno Controparte_2
resistente.
Risulta altresì infondata l'eccezione sollevata dal resistente relativamente alla sua posizione di coerede, con riferimento al debito contratto anche dal de cuius padre , in quanto se è pur Persona_1
vero che con sentenza 10 novembre 2023, n. 31296 la Corte di Cassazione, Sezione II, ha ribadito il principio secondo il quale “La promessa di pagamento, stante la sua natura meramente ricognitiva e
non costitutiva, si limita a confermare un rapporto obbligatorio preesistente (ad esempio, un contratto)
e produce come unico effetto l'inversione dell'onere della prova (ciò significa che il rapporto fondamentale si presume (praesumptio iuris tantum) e spetta al soggetto che ha effettuato la promessa
(il promittente) fornire la prova contraria) e che «[…] la promessa unilaterale di pagamento di un
debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art.
1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti» (ovvero che la promessa non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva della stessa), è pur vero che la stessa Corte precisa che tale principio non opera, nei casi di successione nell'obbligazione a titolo particolare, nei modi previsti dalla legge (ad esempio, delegazione,
espromissione e accollo).
Ai sensi dell'art. 1273 c.c. “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
pagina 4 di 9 dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione
espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
Nell'atto di ricognizione del debito per cui è causa, espressamente dichiara di Controparte_2
conferire procura speciale per sé e per il de cuius padre (con riferimento al procedimento penale RGNR
13957/19) e di accollarsi per sé e per i propri germani gli oneri maturati con riferimento ai procedimenti elencati nel medesimo atto. Pertanto risponde del debito contratto con il ricorrente (nella misura che verrà riconosciuta) per il suo intero ammontare e non pro quota ereditaria.
A nulla rileva la circostanza che in data successiva alla predetta sottoscrizione (07.12.2022) il resistente, unitamente agli altri eredi del defunto padre, inviava all'odierno ricorrente lettera raccomandata (21.12.2022) (di cui peraltro non vi è prova dell'avvenuta consegna al ricorrente, cfr. all.
3 comparsa di costituzione) di revoca del mandato professionale per due procedimenti (incoati e incoandi relativi a e ) non altrimenti identificati (non sono Controparte_4 Controparte_5
riportati i numeri di R.G.) e della cui identità con i procedimenti elencati nell'atto di ricognizione del debito non è data prova.
In ordine alla valenza di detta ricognizione in ordine al quantum della pretesa azionata, la stessa è
del tutto generica.
Il contenuto della stessa è il seguente “nel contempo si procede al riconoscimento a mezzo atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. per attività difensive espletate e interamente da evadere ex DM 55/2014 e
147/2022 in proprio e per i germiani anche per accollo, relativamente ai porcedimenti presso il
Tribunale di Catania avente n. 7440/2016, 7439/2016, 11759/2016, 2769/2017, 10616/2016 RGNR,
9577/2021, 1564/201, 1955/2021, 14598/2021”.
Evidente che se detta ricognizione vale quale riconoscimento di un debito per se e per i germani
(accollo) in ordine ai giudizi indicati, non vale ovviamente per il quantum non essendo questo specificato in alcun modo, atteso che si rimanda ai DM di riferimento senza alcuna indicazione degli pagina 5 di 9 scaglioni di valore delle cause e del parametro (minimo/medio/massimo) da applicare.
Ne segue quindi che occore procedere alla quantificazione di detti compensi.
Parte ricorrrente ha depositato copiosa documentazione attestante l'attività professionale espletata nell'interesse del resistente in proprio e nella qualità di erede del defunto padre, nonché per gli altri germani per i quali ha sottoscritto l'atto di ricognizione del debito, in vari procedimenti civili e penali.
Occorre, pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, procedere alla rideterminazione dei compensi professionali da liquidare a favore dell'odierna parte ricorrente, applicando le tariffe di cui alle tabelle ministeriali applicabili.
In relazione al procedimento portante R.G.N.R. 13957/19 (indagati e Persona_1 CP_2
), vanno applicati i valori medi del D.M 55/2014, competenza - indagini preliminari- con il
[...]
riconoscimento della solo fase studio (€ 810,00) per un totale di € 810,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Non vanno riconosciute le fasi introduttiva, istruttoria e decisonale in quanto non provate documentalmente (cfr. doc. verbali sommarie informazioni ex art. 350 cpp per entrambi gli indagati e avviso chiusura indagini ex art. 415 bis cpp)
In relazione al procedimento portante R.G.N.R. 10616/2016, (indagati e Persona_1 CP_6
), vanno applicati i valori medi del D.M 55/2014, competenza - indagini preliminari- con il
[...]
riconoscimento della solo fase studio (€ 810,00) per un totale di € 810,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Non vanno riconosciute le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale in quanto non provate documentalmente (cfr. doc. verbale identificazione e nomina difensore per , Persona_1
avviso chiusura indagini ex art. 415 bis cpp per e , decreto citazione a Persona_1 Controparte_6
giudizio per e ) Persona_1 Controparte_6
In relazione al procedimento portante R.G. 11759/2016 sez. lavoro e alla documentazione prodotta attestante solo lo svolgimento dell'attività professionale nella fase conciliativa stragiudiziale,
conclusasi con esito negativo (cfr. verbali di conciliazione in atti) va riconosciuta la somma di €
2.295,00, in applicazione dei valori medi della tabella del D.M. 55/2014, competenza – assistenza pagina 6 di 9 stragiudiziale – scaglione indeterminabile complessità bassa ( non viene indicato il valore della causa)
per un totale di € 2.295,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento portante R.G. 7439/2016 sez. lavoro e alla documentazione prodotta attestante solo lo svolgimento dell'attività professionale nella fase conciliativa stragiudiziale,
conclusasi con esito negativo (cfr. verbali di conciliazione in atti) va riconosciuta la somma di €
2.295,00, in applicazione dei valori medi della tabella del D.M. 55/2014, competenza – assistenza stragiudiziale – scaglione indeterminabile complessità bassa (non viene indicato il valore della causa)
per un totale di € 2.295,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento portante R.G. 7440/2016 sez. lavoro e alla documentazione prodotta attestante lo svolgimento dell'attività professionale nella fase conciliativa stragiudiziale, conclusasi con esito positivo (cfr. verbali di conciliazione in atti) va riconosciuta la somma di € 1.890,00, in applicazione dei valori medi della tabella del D.M. 55/2014, competenza – assistenza stragiudiziale –
scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 - per un totale di € 1.890,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento portante R.G. 2769/2017 sez. lavoro, vanno applicati i valori medi del
D.M. 55/14, competenza per materia cause di lavoro, valore della causa indeterminabile – complessità
bassa (non viene indicato il valore della causa), definito con verbale di conciliazione giudiziale all'udienza di comparizione parti (cfr. verbale di udienza e verbale di conciliazione in atti) con il riconoscimento della fase studio ( € 3.090,00), fase introduttiva (€ 1.145,00) per un totale di € 4.235,00
aumentata del 10% (ex art. 4 comma 6) per conciliazione giudiziale (€ 279,00) per un totale complessivo di € 4.514,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento ex art. 696 c.p.c portante R.G. 9577/21, vanno applicati i valori medi
D.M. 55/2014, competenza Procedimenti istruzione preventiva, scaglione indeterminabile complessità
bassa (non viene fatta la dichiarazione di valore) e riconosciuta la fase studio (€ 945,00), fase introduttiva (€ 750,00) e per la fase istruttoria/trattazione (€ 1.215,00), per un totale di € 2.910,00 oltre pagina 7 di 9 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento per convalida di sfratto per morosità portante R.G. 1564/21 vanno applicati i valori medi della D.M. 55/2014, competenza procedimenti per convalida locatizia, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per la fase studio (€ 875,00), fase introduttiva (€ 675,00) e per la fase istruttoria/dibattimentale (€ 200,00), per un totale di € 1.750,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In relazione al procedimento di mutamento rito portante R.G. 1955/21 dello sfratto per morosità
R.G. 1564/21, vanno applicati i valori medi del D.M. 55/2014, competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per la sola fase introduttiva (€ 740,00) per un totale di € 740,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Non viene prodotta documentazione attestanti la fase istruttoria e decisionale.
Infine, in relazione al procedimento portante R.G. 14598/2021, vanno applicati i valori medi del
D.M. 55/2014, competenza giudizi cognizione innanzi al Tribunale, scaglione valore fino a €
26.000,00 per la fase studio (€ 875,00), fase introduttiva (€ 740,00), per un totale di € 1.615,00 oltre
15% spese generali e accessori di legge.
Quindi, il compenso professionale dovuto all'odierno ricorrente, per l'attività professionale espletata a favore di in proprio e per i propri germani, va quantificato nella somma complessiva Controparte_2
di € 19.629,00, oltre spese generali 15%, oltre Iva e Cpa.
Sicchè la spiegata opposizione può trovare parziale accoglimento, con riferimento al quantum richiesto e liquidato, essendo stata accertata in corso di causa la fondatezza sull'an debeatur.
Non ricorrono a parere di questo Giudicante, i presupposti per la condanna di parte resistente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 8 di 9 funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 decies cpc da contro , disattesa Parte_1 Controparte_2
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_2
della somma di € 19.629,00 oltre spese generali, iva e cpa, in favore di , Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore Controparte_2 Parte_1
, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 1506.00 per rimborso compensi
[...]
ctu, € 286,00 spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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