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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8006 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8006/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARINI LARA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Castiglione delle Stiviere via Garibaldi 30
e
(c.f. ) con l'avv. MARINI LAURA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Castiglione delle Stiviere via Garibaldi 30
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 17.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di PE.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale nel Comune di PE in via Santa
Croce n. 76, di proprietà esclusiva della IG.ra , unitamente ai mobili, arredi e Parte_2 pertinenze, a favore di quest'ultima.
3. Confermare che il padre continuerà a versare direttamente alla GL , fino a quando Persona_1 la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, l'assegno di mantenimento dell'importo di €
500,00 mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli e siano poste a Per_1 Per_2 carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per le tasse universitarie, materiale di studio, i libri, la mensa universitaria, la scuola guida, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. determinare in € 1.500,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile che il IG. verserà Parte_1 alla IG.ra , entro e non altre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e Parte_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01.07.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CARPENEDOLO (anno 1995, parte II, n. 36) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n.533 del 1.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della GL maggiorenne economicamente non indipendente.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato Parte_1
a PE (BS) il 1.7.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1995, parte II^, serie A, n. 36;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conIGlio del 13.6.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8006/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARINI LARA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Castiglione delle Stiviere via Garibaldi 30
e
(c.f. ) con l'avv. MARINI LAURA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Castiglione delle Stiviere via Garibaldi 30
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 17.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di PE.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale nel Comune di PE in via Santa
Croce n. 76, di proprietà esclusiva della IG.ra , unitamente ai mobili, arredi e Parte_2 pertinenze, a favore di quest'ultima.
3. Confermare che il padre continuerà a versare direttamente alla GL , fino a quando Persona_1 la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, l'assegno di mantenimento dell'importo di €
500,00 mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli e siano poste a Per_1 Per_2 carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per le tasse universitarie, materiale di studio, i libri, la mensa universitaria, la scuola guida, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. determinare in € 1.500,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile che il IG. verserà Parte_1 alla IG.ra , entro e non altre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e Parte_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01.07.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CARPENEDOLO (anno 1995, parte II, n. 36) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n.533 del 1.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della GL maggiorenne economicamente non indipendente.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato Parte_1
a PE (BS) il 1.7.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1995, parte II^, serie A, n. 36;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conIGlio del 13.6.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti