Articolo 59 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 58Articolo 60
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 59.

Le casse di deposito, da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con portello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei. La capacita' totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantita' d'acqua prevista nell'art. 56 per ogni persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla meta' del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e cio' indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999