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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 13/08/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Caltagirone, via Manzoni n. 24 presso lo studio professionale dell'avv.
Angelina Bevilacqua ( , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti.
-ATTRICE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
P.IV , elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), via R. Settimo n. 147 presso P.IV_1 lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Rota, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Valeria
Patermo ( , giusta procura in atti. Email_2
-CONVENUTA -
Oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate,
e hanno chiesto porsi la causa in decisione.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 10.04.2018, ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in Caltagirone in data 12.06.2010, quantificati in € 16.950,00, avendo lamentato un danno biologico permanente del 10%, I.T.T. di giorni 80, I.T.P. al 50% di giorni 30 e una ulteriore I.T.P. al
25% di giorni 20.
A sostegno della domanda proposta, l'attrice ha dedotto: 1) che in data 12/6/2010, alle ore
03,00 circa, in località Caltagirone, Via Roma, la medesima si trovava alla guida del veicolo di proprietà del padre, , marca Nissan, modello Micra, targato CX326DM, assicurato Controparte_2 presso che a seguito di fusione per incorporazione a far data dal Controparte_3
31/1/2016 è divenuta 2) che, mentre percorreva la Via Roma, giunta Controparte_1 all'altezza del civico 42, nell'affrontare una curva destrorsa, a causa del sopraggiungere di un veicolo di colore chiaro, rimasto non identificato, che procedeva sulla stessa via in retromarcia, per evitare l'impatto, ha effettuato un brusco cambio di direzione, perdendo il controllo del veicolo e andando così ad impattare con il muro posto lungo la carreggiata sinistra della medesima via;
3) di aver riportato “frattura complessa della tibia sinistra, trauma rachide cervicale a spalla destra, ferita lacero contusa alla regione mentoniera ed alla mucosa del labbro inferiore, escoriazioni sparse al viso, alla spalla destra e al gomito sinistro”, e di essere stata pertanto sottoposta ad intervento di osteosintesi al piatto tibiale sinistro;
iii) di essere stata imputata per il reato di guida in stato di ebrezza, essendole stato riscontrato, in occasione del sinistro, un tasso alcolemico pari a 1,49 gl, superiore a quello consentito, e di essere stata assolta, giusta sentenza n. 577/15 resa dal Tribunale di Caltagirone, con formula “perché il fatto non sussiste”.
L'attrice ha inoltre dedotto di aver formulato istanza di liquidazione alla compagnia assicurativa, in forza della polizza “guard rail - polizza infortuni conducente” n. 61639667, sottoscritta con la poi incorporata dall' Controparte_3 Controparte_1 ricevendo diniego, dapprima, per l'operatività della clausola di esclusione del rischio (stato di ebrezza), contemplata all'art. 4 lettera D delle Condizioni Generali di Assicurazione, e, successivamente, per maturata prescrizione del diritto all'indennizzo.
Con comparsa depositata il 22.6.2018, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto.
[...]
Parte convenuta, difatti, ha eccepito, in via preliminare, la maturata prescrizione del diritto, rilevando che la pendenza del procedimento penale non costituisce causa sospensiva del termine di prescrizione;
e, in secondo luogo, la riduzione della pretesa azionata in relazione a quanto provato e all'operatività della franchigia prevista in contratto. Ha infine chiesto la condanna di parte attrice al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Preso atto dell'avvenuto espletamento della procedura di mediazione con esito negativo, con ordinanza del 18.7.2018, è stato disposto il rinvio per l'esame dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta, con assegnazione dei termini istruttori.
La causa è stata nelle more assegnata all'odierno decidente e, ritenuta matura per la decisione sull'eccezione di prescrizione, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 2952, co.
2, c.c., tempestivamente sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta.
Come è noto, ai sensi del citato disposto normativo, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Orbene, dallo scrutinio degli atti di causa, è emerso che:
i) l'attrice, a seguito del sinistro, ha formulato richiesta di risarcimento con comunicazione del 24.06.2010;
ii) la compagnia assicurativa, dopo aver chiesto integrazione documentale e sottoposto a visita medica l'infortunata, in data 25.10.2011, ha negato l'indennizzo eccependo l'esclusione del rischio, in applicazione dell'art. 4 lettera d) delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
iii) l'attrice ha inviato ulteriore istanza risarcitoria alla compagnia odierna convenuta in data 15.3.2012; iv) a seguito di decreto di citazione notificato il 27.12.2012, è iniziato il giudizio penale n. 1575/2010 RGNR a carico di per contestata guida in stato di Parte_1 ebbrezza, processo definito con sentenza di assoluzione n. 577/15 del Tribunale di
Caltagirone, depositata in data 7.1.2016 e divenuta irrevocabile il 22.2.2016;
v) l'odierna attrice ha formulato ulteriore istanza risarcitoria con raccomandata inviata il
6.4.2016, e con raccomandata del 8.9.2016, ha respinto nuovamente Controparte_4 la richiesta di indennizzo eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto;
vi) in data 06.04.2017 è stato esperito tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Ciò posto, si osserva che parte attrice ha contestato l'avvenuta prescrizione del diritto all'indennizzo eccepita da controparte, rilevando che tale diritto potrebbe essere esercitato solo a seguito della cessazione della causa di esclusione del rischio (guida in stato di ebrezza), circostanza, nel caso di specie, verificatasi soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione (in data 28.2.2016). Secondo tale prospettazione, il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato sospeso, dapprima, dalla costituzione in mora sino alla redazione della perizia medico-legale da parte del fiduciario della compagnia assicurativa, e, successivamente, dal diniego dell'indennizzo per tutta la durata del processo penale.
Tale argomentazione non risulta condivisibile, in quanto, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “la prescrizione del diritto all'indennizzo non può subire sospensione in relazione alla pendenza di un processo penale, ancorché vertente su fatti che spieghino rilevanza sul rapporto assicurativo, tenuto conto che tale situazione non rientra fra le tassative ipotesi di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c.”, non costituendo, dunque, di per sé fatto impeditivo del decorso della prescrizione, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva. In tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto che, a norma dell'art.2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione” (Cass. civ. n. 5716 del 1985; cfr. anche Cass. civ. 21601 del 2010; Cass. civ. n. 5322 del 2003; Cass. civ., n. 296 del 1998).
Ed infatti le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative (artt. 2941 e 2942 c.c.) e insuscettibili di applicazione analogica, cosicché la prescrizione non può ritenersi sospesa per il fatto della pendenza di procedimento penale in cui sia contestato un reato che possa incidere sul diritto all'indennizzo assicurativo.
E' pur vero che può essere rimessa all'autonomia negoziale delle parti la possibilità di prevedere, quale condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un giudizio penale a carico dell'assicurato riguardante i fatti generatori del danno coperti da assicurazione, di talché “l'avveramento di tale condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 c.c., è impedito il decorso della prescrizione” (cfr. Cass. 15921 del 2014).
Tuttavia, affinché tale condizione operi, è necessario che sia espressa, non potendo desumersi tale volontà negoziale in base ad una interpretazione secondo buona fede delle clausole contrattuali, poiché tale criterio interpretativo può essere utilizzato nella sola ipotesi di impossibilità di individuazione della volontà negoziale (Cass. civ. n. 5322 del 2003; Cass. civ., n. 5663 del 1984).
Tanto precisato, dalla documentazione prodotta, emerge che le parti non hanno invero espressamente previsto tale condizione sospensiva. Ed infatti, l'art. 4 lettera d) delle condizioni generali del contratto di assicurazione, prodotto da entrambe le parti, prevede che “sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: […] avvenuti in stato di ubriachezza”.
Come si vede, la clausola in esame non contiene alcun riferimento, né esplicito né implicito,
a procedimenti penali pendenti a carico dell'assicurato, né è stata espressamente elevata, a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo, la pendenza di un procedimento penale su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità, con la conseguenza che tali eventi non hanno alcuna incidenza sul decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, il quale non rimane perciò sospeso, stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli art.2941 e 2942 c.c., alla luce dei principi sopra ricordati.
Né vale ad inficiare quanto rilevato, il contenuto dello stralcio di documento prodotto da parte attrice in allegato all'atto di citazione (doc. n. 2, foglio n. 3), ove si legge – sempre alla clausola contrassegnata dal n. 4 lett. d) – che l'assicurazione non è operante, tra l'altro “in caso di violazione degli art. 186 e 187 CdS (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) […] salvo successivo proscioglimento o assoluzione”.
Orbene – pur in disparte l'effettivo valore probatorio di tale documento (prodotto soltanto in stralcio, non sottoscritto da nessuna delle parti, redatto con caratteri differenti rispetto al contratto in esame e che non corrisponde al contratto di assicurazione prodotto da controparte, il quale per il resto risulta invece identico a quello prodotto da parte attrice) – non può in ogni caso ritenersi che, con l'inserzione di tale clausola, le parti abbiano eventualmente inteso elevare a condizione sospensiva della prescrizione la pendenza del processo penale.
La clausola citata assume invero tutt'altra funzione e significato, giacché attiene alle delimitazioni oggettive e soggettive del rischio assicurato e alle cause di decadenza dal diritto all'indennizzo, risultando dunque, in ogni caso, del tutto estranea alla materia di cui si discute.
Ne consegue, pertanto, che il diritto all'indennizzo, sorto con il verificarsi dell'evento assicurato, deve dichiararsi prescritto per decorrenza del termine biennale, previsto dall'art. 2952, co.
2, c.c., come tempestivamente eccepito da parte convenuta.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, la domanda risarcitoria proposta da Pt_1 deve essere rigettata, restando assorbite tutte le altre questioni proposte dalle parti.
[...]
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Deve essere infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, in quanto non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Né risulta allegata né dimostrata la sussistenza, in capo a parte convenuta, del danno lamentato.
Non ricorrono neppure i presupposti per condannare la parte soccombente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. difettando anche in tal caso “l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (ex multis Cass. civ., S.U.,
n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021).
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La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che Pt_1
va condannata rifondere, in favore di le spese processuali
[...] Controparte_1 sostenute, che si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione di parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Parte_1 che si liquidano in € 1.950,00 per compensi, oltre IV, CPA e spese Controparte_1 generali come per legge.
Caltagirone, 13.8.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore