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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 873/2022 R.G. promosso da codice fiscale e partita iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellante contro
, già (codice fiscale e partita iva n. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Alessandra Arancio e Danilo
Luca Scalabrini, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini. In fatto e diritto
La , con atto notificato in data 15.6.2022, ha Parte_1
impugnato, per i motivi ivi esposti, la sentenza n. 2219/2022 del Tribunale di
Catania, pubblicata in data 17.5.2022, di condanna dell'appellante alla restituzione in favore della dell'importo complessivo di € 96.212,53 - Controparte_1
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo - corrispondente al saldo creditorio così come rideterminato in favore della correntista sul conto anticipi n. 280585.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.1.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 7.2.2025, con ordinanza comunicata alle parti in data 3.2.2025.
All'udienza del 7.2.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 873/2022 R.G. promosso da codice fiscale e partita iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellante contro
, già (codice fiscale e partita iva n. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Alessandra Arancio e Danilo
Luca Scalabrini, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini. In fatto e diritto
La , con atto notificato in data 15.6.2022, ha Parte_1
impugnato, per i motivi ivi esposti, la sentenza n. 2219/2022 del Tribunale di
Catania, pubblicata in data 17.5.2022, di condanna dell'appellante alla restituzione in favore della dell'importo complessivo di € 96.212,53 - Controparte_1
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo - corrispondente al saldo creditorio così come rideterminato in favore della correntista sul conto anticipi n. 280585.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.1.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 7.2.2025, con ordinanza comunicata alle parti in data 3.2.2025.
All'udienza del 7.2.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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